Scheda sulla proposta di legge Pittelli

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  1. Il disegno di legge Pittelli: scopi dichiarati e realtà inquietanti.
    Il testo unificato elaborato dall’on Giancarlo Pittelli raccoglie una
    serie di proposte di legge (25) presentate in materia di "Modifiche
    al codice di procedura penale e al codice penale in attuazione dei principi
    del giusto processo". A parole viene fatto un richiamo all’art.111 della
    Costituzione e al messaggio garantista ad esso sotteso, ma in realtà
    il tutto si rivela una mera sintesi declamatoria di un interesse preciso
    individuabile nella volontà di garantire l’impunità agli imputati eccellenti.
    Il risultato è piuttosto di disseminare il funzionamento del processo
    con una costellazione di mine. Si può affermare senza alcuna forzatura
    che se tale testo venisse approvato le conseguenze sull’intero processo
    penale sarebbero devastanti, rendendo di fatto impossibile celebrare
    i processi per molte tipologie di reato, facendo dipendere gli atti
    dalla mera volontà degli imputati di sottoporsi o meno al processo e,
    in ogni caso, ritardando complessivamente in modo intollerabile i tempi
    nel rendere giustizia. La natura strumentale del richiamo all’art. 111
    della Cost. emerge chiaramente dal fatto che la sua interpretazione
    ed applicazione sono sganciate dalla valutazione contestuale di altri
    principi cardine del nostro ordinamento quali l’obbligatorietà dell’azione
    penale, l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, i principi di
    autonomia e indipendenza della magistratura. L’equivocità della proposta
    legislativa emerge proprio dalla considerazione della voluta confusione
    realizzata tra fase delle indagini e dibattimento, che invece , nell’art.
    111 della Costituzione trovano una rigida e separata collocazione.

  2. La sintesi delle nuove norme. Il disegno di legge contiene norme eterogenee
    su materie del tutto diverse : incompatibilità del giudice ed obbligo
    di astensione del giudice e del p.m. (articoli da 1 a 8 e 12), termini
    a difesa (artt.9,10), ammissione delle prove (artt.11,43), onere della
    prova (artt.13,24,25,26), prove utilizzabili (art.14,16), valutazione
    della prova (art.15), informazione di garanzia (art.17), richiesta di
    rinvio a giudizio (artt.18,19,28), modifiche dell’imputazione e nuove
    contestazioni (artt.20,21,22,23), ricorso immediato in cassazione (artt.27,39,40),
    esigenze cautelari e criteri di scelta delle misure cautelari (artt.29,30,31),
    organo competente per emettere le misure cautelari (artt.32,33,34),
    intercettazioni ed individuazioni di cose e persone (artt.35,36,37),
    notifiche (art.38), partecipazione al dibattimento a distanza (art.41),
    estensione del patteggiamento (art.42), ammissione di nuove prove (art.43),
    successione di leggi penali (art.44), determinazione della pena (art.45).

  3. Incompatibilità ed astensione. In nove articoli vengono estese a dismisura
    e in maniera molto generica le possibilità per l’imputato di eccepire
    sulla incompatibilità del giudice o sui suoi obblighi di astensione,
    introducendo una serie di garanzie, sostanzialmente di carattere formale,
    cumulativamente dedotte sia dal processo inquisitorio che dal processo
    accusatorio. Le ricadute sui tempi del processo e, quindi, sull’efficienza
    del servizio giustizia saranno devastanti. L’art. 1 fissa le nuove incompatibilità
    dei giudici. Si inizia con l’estendere le ipotesi di incompatibilità
    ( cioè di impossibilità a giudicare) a chi abbia preso in qualità di
    giudice o di P.M. qualsiasi tipo di provvedimento nei confronti dello
    stesso imputato, anche in procedimenti connessi o collegati. Il giudice
    che dispone una misura cautelare non potrà esaminare la richiesta di
    revoca. Il giudice che avrà autorizzato un’intercettazione telefonica
    non potrà poi decidere sulla sua proroga. All’interno delle indagini
    preliminari per ogni procedimento si alterneranno diversi GIP, che dovranno
    scambiarsi il testimone all’esito del compimento di un atto processuale;
    appare evidente la drammatica dispersione del consapevole sapere di
    ogni giudice rispetto alle decisioni da adottare. Questa previsione
    comporta semplicemente la paralisi di tutti i medi e piccoli Tribunali
    ( che in Italia sono la stragrande maggioranza) che contano su pochissimi
    G.I.P. ( normalmente uno pi un supplente) e che su un numero di giudici
    del Tribunale inferiore o di poco superiore alla decina. In qualsiasi
    normale processo (anche di limitata complessità) i giudici che necessiteranno
    e che si alterneranno nel trattarlo saranno superiori alla decina con
    uno spreco indicibile di risorse e con il trasferimento obbligato del
    procedimento ad altra sede una volta esauriti i giudici disponibili
    nel Tribunale. Tra i casi di astensione del giudice previsti dall’art.
    3 è stato introdotto l’obbligo di astensione del giudice in caso di
    una sua presunta inimicizia con un avvocato difensore. La norma si presta
    chiaramente ad evidenti torsioni interpretative e a strumentalizzazioni
    personali, essendo sufficiente che un avvocato presenti un esposto,
    anche infondato, nei confronti del giudice per creare immediatamente
    le condizioni perch possa essere invocata l’applicazione della disposizione
    in esame, ed ottenere lo scopo di liberarsi del giudice sgradito. Sempre
    nell’art. 3 è previsto l’obbligo di astensione per il giudice " che
    abbia manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento"
    o " …se ha manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento".
    E’ stato eliminato l’inciso "fuori delle funzioni giudiziarie" attualmente
    previsto dalla lettera c) del vigente art. 36 c.p.p. Appare chiara la
    volontà di estendere l’operatività dell’istituto dell’astensione anche
    in caso di manifestazioni del pensiero del giudice legate allo svolgimento
    di legittima e dovuta attività processuale. Appare evidente la pesante
    ipoteca posta sull’esercizio del diritto costituzionalmente protetto
    della libertà di manifestazione del pensiero, ove ogni singola manifestazione
    rischia di ritorcersi o essere utilizzata nei confronti del giudice
    come motivo di astensione o ricusazione. Sarà ricusabile il giudice
    che abbia sostenuto l’interpretazione di una norma in una qualsiasi
    sede scientifica ? Dovrà astenersi il giudice che prospetti un accordo
    tra le parti nei procedimenti a querela ? Sembra quasi che con il disegno
    di legge Pittelli si sia voluto creare un supporto normativo suppletivo
    alla previsione del "legittimo sospetto", introdotto con il disegno
    di legge Cirami. L’art. 4 procede di conserva con i nuovi obblighi di
    astensione nell’ampliare i casi di ricusazione del giudice per manifestazione
    "indebita" del proprio convincimento, legando, tra l’altro, la possibilità
    di proporre la relativa dichiarazione non ai termini tassativi previsti
    dall’attuale comma 1 dell’art. 38 c.p.p., ma alla "piena conoscenza
    della causa d’incompatibilità"; appare evidente come una accorta strategia
    difensiva abbia interesse a dimostrare la conoscenza della causa di
    ricusazione il pi tardi possibile. Il regime di ricusazione relativo
    al giudice viene posto a base dei doveri di astensione del p.m.; se
    la norma in qualche modo riconosce il ruolo di parte pubblica del p.m.,
    non può non essere vista con preoccupazione la prospettiva di un organo
    dell’accusa impossibilitato all’esercizio dell’azione penale attraverso
    denunce pretestuose, insieme alla reintroduzione di poteri di sostituzione
    in capo ai dirigenti degli uffici, svincolati dalle rigide regole paratabellari
    che regolano attualmente le assegnazioni e le revoche dei procedimenti
    ai sostituti.

  4. Termini a difesa Viene prevista la concessione di almeno sette giorni
    come termine a difesa. Questo comporterà inevitabili rinvii dei processi
    ad ogni cambio di difensore, solo che lo chieda il nuovo legale. Resta
    un termine inferiore, non pi breve di ventiquattro ore, nei casi di
    scarcerazione o di prescrizione. Resta da vedere quali sarebbero i riflessi
    su questo particolare termine a difesa della norma introdotta con l’art.
    108-bis, che stabilisce un principio di necessario prolungamento dei
    termini, di tutti i termini, fino a che non garantiscano la effettiva
    conoscenza degli atti del processo. Sono evidenti le ricadute di una
    tale previsione sui tempi di celebrazione del processo, soprattutto
    nel caso in cui al nuovo difensore sia riconosciuto il diritto al prolungamento
    anche nelle ipotesi previste dal 2 comma dell’art. 108 ed è evidente
    la possibilità di comportamenti dilatori per far maturare termini di
    prescrizione e di scarcerazione.

  5. Informazione di garanzia. Con l’art. 17 si è stabilito che l’avviso
    di garanzia deve essere notificato appena è aperto un fascicolo d’indagine.
    Appare evidente l’influenza di tale previsione sulla segretezza delle
    indagini e l’ostacolo obiettivo interposto al loro svolgimento. Non
    devono essere sottovalutate anche le ricadute negative sul piano dell’organizzazione
    degli uffici che dovranno spedire avvisi a tutti gli indagati e alle
    persone offese, anche se poi il procedimento si concluderà con un’archiviazione
    ed i costi enormi che ciò comporterà (si tratta di almeno oltre 2 milioni
    di notifiche all’anno) . Appare evidente la forzatura interpretativa
    della formula costituzionale contenuta nell’art.111 Cost. "nel pi breve
    tempo possibile", e l’assenza di ogni contemperamento con le concrete
    esigenze delle indagini, che richiedono comunque un termine pi ampio
    e articolato, anche di quello previsto in deroga, soprattutto quando
    riguardano reati di criminalità organizzata mafiosa. N può essere giustificata
    la nuova disciplina con il richiamo a ciò che era in vigore negli anni
    ’80. L’avviso di garanzia è stato radicalmente cambiato e "ritardato"
    da un lato perch con l’attuale codice nella fase delle indagini non
    si raccolgono prove utilizzabili nel dibattimento, ma solo elementi
    che possano convincere sull’ipotesi accusatorie, e dall’altro per una
    tutela dello stesso indagato che non venga additato come responsabile
    prima del processo e dello stesso esercizio dell’azione penale. La realtà
    è che, anche in questo caso, si sono volute innestare garanzie tipiche
    del processo inquisitorio all’interno del modello di un processo accusatorio.
    Una cosa è certa: la disposizione comporterà notevoli difficoltà, se
    non azzererà, tutte quelle indagini (criminalità organizzata, corruzione)
    in cui il prematuro avviso ad uno degli indagati impedirà qualsiasi
    ulteriore indagine ( si pensi alle intercettazioni telefoniche ed ambientali,
    ai pedinamenti, alle perquisizioni).

  6. Le prove L’art.11 prevede la sottrazione al giudice del potere di
    escludere le prove manifestamente superflue e irrilevanti. E’ una norma
    capestro rispetto all’obiettivo di una giustizia efficiente e allo svolgimento
    di un processo svolto in tempi ragionevoli, che prefigura il diritto
    dell’imputato all’ammissione di qualunque prova, in modo indiscriminato
    sotto il profilo quantitativo, senza l’esercizio di alcun possibile
    filtro da parte del giudice, che perderebbe anche il potere di assumere
    di sua iniziativa le prove necessarie alla decisione. Basti pensare
    alla parte che chieda l’ammissione di centinaia di testimoni a fini
    meramente dilatori. Si tratta di una brusca virata da un sistema accusatorio
    attenuato, ad un sistema accusatorio puro, nel quale il giudice è vincolato
    alle allegazioni delle parti, con una mera funzione notarile di valutazione
    delle prove. Il giudice deve essere, oltre che puro e ingenuo all’inizio
    del dibattimento, dovendo ignorare tutto all’infuori del capo d’imputazione,
    anche apatico e ottuso al termine dell’istruttoria dibattimentale. Il
    Capo II prevede disposizioni in materia di parità tra le parti nel procedimento
    e di effettività del diritto di difesa. Con l’art. 13 e’ introdotto
    l’onere per il p.m. di provare la colpevolezza dell’imputato al di là
    di ogni ragionevole dubbio. La previsione di legge appare piuttosto
    come una norma manifesto, in quanto già adesso l’imputato deve essere
    assolto se la prova è insufficiente o contraddittoria. L’art.14 riscrive
    il comma 1 ter dell’art. 190 bis ponendo come requisito per l’utilizzabilità
    delle dichiarazioni rese dal testimone o dal coimputato sentito durante
    le indagini preliminari ed impedito a ripeterle perch morto, scomparso,
    o minacciato, che il difensore dell’imputato interessato abbia comunque
    partecipato alla loro assunzione. Il risultato pratico di questa previsione
    normativa è il concreto rischio di aumentare il tasso di esposizione
    dei testimoni scomodi, in particolare nei processi di criminalità organizzata
    e rendere inutilizzabili una serie di informazioni rese da persone che
    inevitabilmente si allontanano dall’Italia dopo il fatto. Si pensi al
    turista derubato o rapinato, la cui denuncia, perderà ogni valore se
    non tornerà in Italia a deporre in dibattimento ( ipotesi manifestamente
    irrealistica). In tema di valutazione della prova l’art. 15 riscrive
    l’art. 192 c.p.p. prevedendo che a supporto delle dichiarazioni di un
    collaboratore di giustizia non siano sufficienti quelle di un altro
    collaboratore, ma occorre trovare testimoni esterni o altri elementi
    documentali. Appare evidente come questa disposizione da un lato indebolisca
    l’impianto accusatorio dei processi di mafia fondati sulle chiamate
    in correità, ove è sicuramente difficile trovare riscontri esterni alla
    partecipazione all’associazione o per i mandanti di un delitto, e dall’altro
    svilisca il principio del contraddittorio, cardine del processo accusatorio.
    Il pericolo di compressione del principio del libero convincimento del
    giudice e l’introduzione di sempre pi numerose ipotesi di prova legale
    sono la manifestazione di un rinnovato intento punitivo nei confronti
    della magistratura e della volontà di ridurre il suo ruolo autonomo
    ed indipendente all’interno della società. Ma la riforma non si ferma
    qui. Tra le nuove norme c’è infatti l’abrogazione dell’art. 238 bis
    che consente di acquisire ai fini della prova del fatto le sentenze
    divenute irrevocabili (art. 238 - bis, abrogato ex art. 16) Dovrà ad
    esempio essere dimostrata in ogni processo l’esistenza di Cosa nostra,
    e potranno essere dunque pertinenti e non superflue le prove asseritamente
    utili a dimostrarne l’inesistenza. Il progetto di legge Pittelli restringe
    il potere di disposizione dell’intercettazione di comunicazioni attraverso
    l’introduzione di un dovere di motivazione, il cui inadempimento è sanzionato
    dalla previsione di nullità. L’autorizzazione allo svolgimento delle
    operazioni di intercettazione è data, anche per il progetto, nelle forme
    del decreto, provvedimento strutturalmente connotato da una motivazione
    succinta, ma deve essere assistito da adeguata motivazione in punto
    di indispensabilità di tale strumento ai fini della prosecuzione delle
    indagini e di collegamento tra il reato per il quale si procede e la
    persona o le persone, le cui comunicazioni si vuole intercettare, con
    specifica indicazione inoltre degli elementi da cui si trae il giudizio
    di gravità indiziaria L’obbligo di motivazione sul collegamento tra
    l’ipotesi criminosa per la quale si procede e le persone coinvolte dalle
    operazioni di intercettazione sembra porre il pericolo di snaturamento
    di uno dei due presupposti dell’autorizzazione all’uso di questo importante
    strumento di ricerca della prova, che non è la gravità degli indizi
    di colpevolezza ma la gravità degli indizi di reato, senza quindi la
    necessità di addebitare il coinvolgimento partecipativo nel fatto criminoso
    a soggetti già individuati e di ritenere una probabile responsabilità
    delle persone, le cui comunicazioni è utile, anzi indispensabile intercettare.
    L’introduzione di una specifica disposizione in tema di individuazione
    di persone e di cose quale atto di polizia giudiziaria sembra avere
    il significato di privare di atipicità l’operazione che anche oggi la
    polizia giudiziaria ben può compiere in assenza di una disposizione
    che delinei il paradigma normativo. La tipizzazione dell’atto si risolve
    infatti nel richiamo delle norme poste per lo svolgimento dell’atto
    di individuazione del pubblico ministero.

  7. Le esigenze cautelari e le misure cautelari. Una prima modifica attiene
    alla restrizione delle possibilità di emettere provvedimenti cautelari:
    il pericolo di fuga, che è presupposto di esigenza cautelare, deve essere,
    secondo il progetto di legge, non solo concreto ma anche attuale e deve
    fondarsi su circostanze di fatto da indicarsi espressamente nel provvedimento
    a pena di nullità rilevabile d’ufficio. A tanto si aggiunge che il provvedimento
    cautelare non può essere emesso se il giudice non dà adeguata motivazione
    delle ragioni per cui ritiene che possa essere irrogata una pena superiore
    non pi a due anni ma a tre anni di reclusione. L’esigenza di prevenzione
    speciale, consistente nel pericolo di reiterazione criminosa, per commissione
    di delitti della stessa specie, può giustificare l’emissione di un provvedimento
    di natura cautelare a condizione che la pena edittale massima, stabilita
    dalla legge per tali delitti, non sia inferiore, non pi a quattro ma
    a sei anni di reclusione, ove si intenda disporre la restrizione carceraria,
    ed a quattro anni, ove si intenda disporre la restrizione domiciliare.
    Ciò non consentirà pi di fatto la custodia in carcere per alcuni reati
    di notevole pericolo come la corruzione ed i maltrattamenti in famiglia,
    laddove la "reiterazione" dei comportamenti è l’ipotesi pi frequentemente
    riscontrata. Viene inoltre abolita la presunzione in ordine alla sussistenza
    delle esigenze cautelari per i reati di mafia. Anche per tali reati,
    pertanto, occorrerà spiegare ogni volta perch "ogni altra misura risulti
    inadeguata". La presunzione (salvo la sussistenza di elementi contrari)
    era stata prevista, ritenendosi implicito il pericolo di reiterazione
    criminosa nei confronti di un soggetto gravemente indiziato di operare
    all’interno di un sodalizio mafioso in assenza di elementi di dissociazione.
    Al di là degli effetti concreti, che saranno probabilmente modesti,
    risolvibili con un rafforzamento delle motivazioni, resta in ogni caso
    il segnale molto preoccupante e indicativo di un abbassamento della
    guardia nella lotta contro la criminalità organizzata, non pi prioritaria.
    L’innovazione pi forte è comunque la devoluzione del potere di applicazione,
    modifica e revoca delle misure cautelari personali e delle misure di
    sicurezza al giudice in composizione collegiale, che viene individuato
    nel tribunale del capoluogo in cui ha sede la Corte di appello o una
    sezione della Corte di appello. Al giudice in composizione monocratica
    residua un potere di applicazione, modifica e revoca delle sole misure
    cautelari reali (ovvero i sequestri). L’attribuzione di poteri di coercizione
    ad un organo collegiale è una scelta che sottolinea la particolare delicatezza
    della materia, anche se è attualmente in contro tendenza con l’attribuzione
    al giudice monocratico di una competenza estremamente elevata. Il modo
    con cui tale scelta viene ad essere realizzata ( al di là del mancato
    raccordo con le altre norme in materia) si risolve in un nuovo ulteriore
    forte appesantimento: la decisione del Tribunale sulla libertà, che
    già oggi per norma costituzionale, è sempre immediatamente ricorribile
    per cassazione, viene ad essere impugnabile avanti la Corte di appello
    territorialmente competente, e poi ricorribile per cassazione. La fase
    del procedimento relativa alla libertà viene ad essere costruita come
    un vero processo nel processo, con enorme dispendio di risorse e di
    tempo, ritardando inevitabilmente in tal modo il momento fondamentale
    dell’accertamento dei fatti nel processo.

  8. Ricorso immediato in cassazione. La previsione di un’immediata ricorribilità
    per cassazione delle ordinanze sulle questioni preliminari e sull’ammissione
    delle prove in dibattimento con l’effetto sospensivo del ricorso sul
    dibattimento per un tempo non superiore a mesi sei, è del tutto inaccettabile.
    La riforma contrasta vistosamente con l’esigenza di snellire il carico
    della Corte di cassazione, per restituirla pienamente alla funzione
    di guida interpretativa e con l’esigenza di contenere in temi ragionevolmente
    brevi la durata del giudizio. La sospensione automatica del dibattimento,
    sia pure a termine, non è per nulla conciliabile col principio della
    durata ragionevole dei processi di cui all’art. 111 cost. . I medesimi
    rilievi critici attengono al regime di ricorribilità per cassazione
    delle ordinanze che decidono sulle richieste di prova. Non si comprende
    qui la sospensione, per il tempo di sospensione del dibattimento, dei
    termini di custodia cautelare e di prescrizione, mancando la precisazione
    che tanto si ha solo in conseguenza di un ricorso dell’imputato. La
    proposta prevede in tale periodo la sospensione dei termini di prescrizione
    e custodia cautelare, ma solo per le questione relative alle prove,
    mentre la sospensione non è prevista, inspiegabilmente, per le questioni
    preliminari (è solo una dimenticanza?). In ogni caso la disposizione
    produrrà l’inevitabile effetto di allungare i tempi della maggioranza
    dei processi, creando inoltre inestricabili problemi. Ad esempio nei
    maxi processi contro la mafia il ricorso in cassazione proposto da alcuni
    imputati comporta la sospensione dell’intero processo, come sembra dalla
    perentorietà della disposizione, o è possibile la separazione delle
    posizioni? Se non è possibile la separazione, la sospensione del processo
    e dei termini riguarderà solo gli imputati che hanno proposto il ricorso
    in cassazione, con conseguenti scarcerazioni a valanga? Se è possibile
    la separazione e il collegio decide la causa per alcuni imputati, diventerà
    poi incompatibile per gli altri, sulla base delle disposizioni già viste,
    con conseguente necessità di ricominciare il processo con altre collegio
    e magari con nuove questioni avanzate dalle parti, nuovo ricorso per
    cassazione, nuovo stralcio e così via? Va segnalato anche l’improvviso
    sovraccarico di lavoro che la proposta produrrà in Cassazione, che certamente
    non sarà in grado con l’attuale organico di decidere tutti i ricorsi
    in sei mesi, con la conseguenza che i processi proseguiranno, con il
    rischio di svolgere un’inutile attività istruttoria in caso di accoglimento
    del ricorso.

  9. Determinazione della pena. Viene introdotta la diminuente obbligatoria
    di un terzo della pena applicabile all’imputato incensurato. Si badi,
    non si tratta di applicazione automatica delle attenuanti generiche,
    ma di riduzione di un terzo, cui potrebbe accompagnarsi l’applicazione
    delle attenuanti generiche proprio per lo stesso motivo per cui è disposta
    la riduzione: lo status di incensurato. La disposizione favorisce i
    cd. colletti bianchi, normalmente incensurati, ed integra forse un’eccessiva
    disparità di trattamento sanzionatorio tra soggetti incensurati e soggetti
    già colpiti da condanne definitive, anche di scarso rilievo (per una
    rapina in banca in concorso l’incensurato potrebbe vedersi ridurre la
    pena alla metà). Ma soprattutto non appare giustificabile una così consistente
    riduzione di pena (obbligatoria) per quei soggetti, il cui status di
    incensurato non costituisce un elemento particolarmente significativo,
    ad esempio per la carica o funzione rivestita dall’imputato (merita
    una riduzione di pena, solo perch incensurato, il magistrato inserito
    in un’associazione mafiosa, il pedofilo che adesca un fanciullo, il
    padre che violenta la figlia, l’assessore che intasca tangenti?).
22 10 2002
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