L’associazionismo dei magistrati italiani

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  1. L’associazionismo dei magistrati italiani
  2. E' per me un grande onore intervenire qui quale Presidente dell’Associazione dei magistrati italiani, una associazione ormai quasi centenaria essendo stata fondata il 13 giugno 1909 a Milano, sull’onda del movimento nato con il "Proclama di Trani" dell’ aprile 1904.
    L’Anm deve la sua rappresentatività al fatto di comprendere tutte le posizioni presenti nella magistratura italiana; deve la sua autorevolezza al fatto di esprimere la sintesi del ricco dibattito che si alimenta dal suo pluralismo interno. L’associazionismo dei magistrati per s esprime una tensione tra i poli opposti del ripiegamento su chiusure corporative e apertura della corporazione alla Società e al dibattito nella società sui problemi della giustizia. Proprio il pluralismo interno è l’antidoto contro il prevalere del polo della chiusura corporativa.
    Il Ministro Castelli ed altri esponenti politici continuano a parlare di magistratura politicizzata e di Anm in mano a minoranze estremiste. Ma questo discorso continua da pi di un anno e mezzo e investe tre diverse giunte (Gennaro, Patrono e Bruti) e non dimentichiamo che lo sciopero lo ha proclamato la giunta presieduta dal collega Antonio Patrono. Il fatto è che il Ministro deve rassegnarsi: i presidenti dell’Anm li sceglie il Comitati direttivo dell’Anm; lo sciopero del 20 giugno ha avuto il pi alto tasso di adesioni nella storia della magistratura associata: e all’inaugurazione dell’anno giudiziario le posizioni dell’Anm hanno trovato riscontri significativi nelle relazioni della quasi totalità delle toghe rosse dei Procuratori generali.
    Noi abbiamo scelto di non replicare punto per punto alle dichiarazioni e agli attacchi del Ministro Castelli e questa linea teniamo ferma. Ma una eccezione è necessaria per esprimere la solidarietà forte ad Agostino Abate, oggetto in passato di un indecente attacco personale da parte di chi gli voleva "raddrizzare la schiena". Il collega Agostino Abate non solo la schiena l’ha ben diritta, ma è un magistrato che esercita la sua funzione con professionalità, dedizione ed eccezionale impegno. Ma l’aspetto che pi preoccupa nelle posizioni del Ministro Castelli è la politicizzazione di quelle funzioni ministeriali che, per la loro natura, debbono rimanere rigorosamente al di fuori della contesa strettamente politica. Mi riferisco in particolare alla facoltà attribuita al Ministro della Giustizia dall’art. 107 co. 2 della Costituzione di promuovere l’azione disciplinare. Si tratta di una di quelle funzioni che non possono essere gettate nell’arena del dibattito propriamente politico. Con riferimento alle funzioni similari dell’Attorney General degli Usa e della sua struttura si è giunti a parlare di "quasi judicial role" (cfr. Cornell Clayton (ed), Governamental lawyers, Kansas IJniversity Press).

  3. Imparzialità ed apparenza di imparzialità
  4. Voglio riprendere alcune osservazioni dai “Principi di deontologia giudiziaria” del Consiglio canadese della Magistratura; mi riferisco ai canoni A-2, A-3 e A-4 di cui riporto la parte motiva, illustrata con estratti da decisioni delle corti canadesi.
    a) Indipendenza ed imparzialità. "L’indipendenza è la pietra angolare, la precondizione necessaria della imparzialità dei giudici". Al riguardo richiamo l’attenzione sul fatto che l’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo parla di "tribunale indipendente e imparziale", mentre, nel farne la trasposizione, il novellato art. 111 Cost. non menziona pi l’indipendenza per ricorrere alla endiadi "giudice terzo ed imparziale". So bene che di indipendenza si parla in altri articoli della Costituzione, ma la ripetizione della formula dell’art. 6 non avrebbe guastato.
    b) Imparzialità ed apparenza di imparzialità. "Imparzialità vuol dire non solo assenza apparente, ma cosa ancora pi importante assenza reale di pregiudizio e di partito preso". Occorre ribadire la gerarchia dei valori; al primo posto è la sostanza e non l’apparenza. Per questo l’Anm con riguardo alla questione della cosiddetta distinzione delle funzioni tra giudici e pm, nel riconoscere l’esigenza di tutelare anche l’apparenza dell’imparzialità, ha indicato la via della incompatibilità a livello circondariale, senza ulteriori estensioni e senza percorsi ad ostacoli che portino di fatto alla separazione definitiva dei percorsi professionali di giudici e pm.
    c) Imparzialità ed espressione di opinioni da parte dei magistrati. "La vera imparzialità non esige che il giudice non abbia opinioni. Esige che il giudice sia libero di accogliere e utilizzare i differenti punti di vista mantenendo spirito aperto". A questo riguardo è interessante citare un passaggio della recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America 27 giugno 2002 n. 01.521. Nella motivazione per la maggioranza il noto giudice (di origine italoamericano e notoriamente conservatore) Antony Scalia, dopo aver rammentato che il giudice deve essere imparziale rispetto alle parti del processo, ma non rispetto ai valori insiti nelle questioni di giustizia prosegue affermando che "è impossibile trovare un giudice che non abbia opinioni, pre-concezioni riguardo alle questioni sottoposte alla giustizia. Un giudice che non avesse opinioni sulle questioni sottoposte alla giustizia non sarebbe open-minded (dalla mente aperta) ma empty-headed (dalla testa vuota).

  5. lI programma di azione dell’ANM

    Difesa della giurisdizione. Difesa dell’indipendenza della magistratura. Difesa della dignità dei giudici.
    Non è un posizione preconcetta di chi dice solo No ma una situazione necessitata (cfr. mozione del Senato 5 dicembre 2001; Commissione parlamentare su tangentopoli gennaio 2003, etc.). Di qui il simbolo della Costituzione nella inaugurazione 2003. I principi costituzionali sulla giustizia sono sottoposti a tensione; anzi, come ha detto il PG Favara, sono a rischio.
    Ieri sera il prof. Fisichella, Vicepresidente del Senato, nella tavola rotonda che ha aperto questo congresso, ha detto che esiste un allarme per gli attacchi alla magistratura; e ha aggiunto che ciò ha alcuni elementi di giustificazione; ma la magistratura non deve assumere un atteggiamento di antagonista rispetto al quadro politico. E' una posizione da condividere. La magistratura, l’Anm, i gruppi di magistrati debbono muoversi su un piano diverso da quello della dialettica/scontro nelle forze politiche tra maggioranza ed opposizione. Ma il problema è quello che siamo di fronte a una campagna assordante cui partecipano anche esponenti politici di rilievo e alla quale non manca il contributo del Ministro della Giustizia Castelli, volta non a criticare singoli magistrati, discuterne le decisioni, contrastare le iniziative dell’Anm ( ciò che sarebbe del tutto accettabile) ma volta a delegittimare la magistratura e a minare la fiducia dei cittadini nella magistratura e nella imparzialità dei magistrati.
    L’aspetto pi preoccupante nel corso della discussione della legge sul legittimo sospetto è aver prospettato una situazione nella quale la incapacità della magistratura di decidere con serenità ed imparzialità anche in situazioni difficili fosse la regola e non l’eccezione.
    Si è prospettata una magistratura di pavidi e di inetti, incapaci di decidere liberamente al minimo stormir di fronte. Non è così: quando si parla di legittimo sospetto si parla di nulla. Non siamo noi a dirlo: è la Cassazione che negli ultimi decenni di applicazione del vecchio codice di procedura penale ha accolto non pi di una dozzina di istanze di rimessione e che sotto il nuovo codice ne accolte solo due (e se fossero tre non cambierebbe il quadro generale). Parlare di legittimo sospetto è parlare di nulla o quasi nulla, lo dice costantemente la Cassazione che i magistrati italiani anche in condizioni delicate sanno decidere liberamente da ogni influenza esterna.
    I prossimi impegni dell’Anm
    : efficienza del servizio giustizia, deontologia, professionalità. Vogliamo una magistratura professionalmente attrezzata, sorretta da una deontologia rigorosa, scrupolosa nell’adempimento dei doveri di ufficio, garante dei diritti di tutti.
    EFFICIENZA. L’Anm ha promosso una rilevazione sede per sede delle carenze organizzative e delle disfunzioni. Una sintesi dei risultati sarà fatta a livello nazionale.
    DEONTOLOGIA. Abbiamo approvato un codice etico, vogliamo un alto livello deontologico. ma non bisogna dimenticare la scala dei valori. Sembra oggi che il problema deontologico principale sia quello delle dichiarazioni pubbliche dei magistrati. Non è così. La Revue internationales des sciences sociales n. 149 del settembre 1996 a p.4O5 riproduce il quadro di un anonimo fiammingo del XV secolo con una didascalia. Si tratta di una illustrazione de "il giudizio di Cambise", una leggenda raccontata da Erodoto. Il re persiano Cambise fa arrestare il giudice Sisamnès, che si era fatto corrompere. Cambise lo fa scorticare vivo e con la sua pelle fa rivestire il seggio destinato ai giudici. Forse anche oggi la priorità sarebbe quella di accertare se vi sono stati fatti di corruzione di giudici, uno dei reati pi gravi tale ritenuto sin dall’antichità.
    PROFESSIONALITA’ L’Anm ha programmato cinque seminari decentrati (Genova, Ancona, Bari, Catania e Cagliari) sulle valutazioni di profèssionalità. La sintesi e le proposte finali saranno presentati in un seminario a Roma alla metà di marzo.
    Concludo raccogliendo l’invito del PG Favara: la magistratura oggi non deve ragionare solo in termini di potere o di funzione, bensì di servizio da rendere alla collettività.

24 01 2003
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