Capo I
Convocazione e partecipazione dei componenti effettivi e supplenti
Modalità di convocazione delle sedute consiliari. Comunicazione di eventuali impedimenti.
1. Il Consiglio Giudiziario viene convocato dal Presidente a cadenza periodica nei giorni e negli orari stabiliti dallo stesso Consiglio in occasione del suo insediamento, con delibera resa pubblica con le modalità di cui all'art. 8. Può essere convocato anche in seduta straordinaria, nei casi previsti dall'art. 6, comma 3.
2. La convocazione dei componenti viene effettuata a cura della segreteria del Consiglio Giudiziario, mediante consegna di copia dell'ordine del giorno ove sono elencati gli argomenti da trattare ed il nome del consigliere designato per la relazione, da effettuare personalmente a mani di ciascun componente almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la seduta, unitamente agli atti relativi alla pratica debitamente fascicolati. Ove la consegna non possa avvenire a mani del destinatario è ammessa la consegna a persona addetta al suo ufficio, ma in tal caso sarà cura della Segreteria del Consiglio Giudiziario accertarsi entro il giorno seguente, direttamente interpellando anche telefonicamente il consigliere interessato, dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.
3. I componenti effettivi comunicano tempestivamente, con nota scritta da depositare in segreteria eventualmente preceduta anche da segnalazione telefonica, l'esistenza di impedimenti alla partecipazione alla seduta, anche indipendentemente dalla formale convocazione, specificandone la natura.
4. Se, per mancanza di tempo, non è possibile esaurire la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Consiglio, a maggioranza dei suoi membri, può autoconvocarsi per una seduta successiva anche anteriore a quella di calendario. Di tale decisione si darà atto a verbale e non sarà necessario diramare le convocazioni per la seduta così fissata, se destinata alla trattazione solo degli argomenti non trattati alla precedente seduta.
Modalità di convocazione del consiglio in composizione allargata.
1. Le stesse modalità e termini di convocazione e di comunicazione d'impedimento devono essere osservati anche per i componenti designati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto per le sedute del Consiglio in composizione allargata nei casi previsti dalla legge.
Partecipazione e intervento dei componenti supplenti ai lavori consiliari.
1. Salvo il caso previsto all'art. 1 comma 4, copia della convocazione è consegnata sempre, secondo le modalità e nei termini predetti, anche ai componenti supplenti. La convocazione deve, tuttavia, indicare se la partecipazione è richiesta come necessaria in sostituzione del componente effettivo della medesima categoria, eventualmente impedito. In mancanza la partecipazione deve intendersi come facoltativa.
2. In caso di impedimento del componente effettivo sopravvenuto alla convocazione, il componente supplente deve essere tempestivamente avvisato che la sua partecipazione è divenuta, per tal motivo, necessaria.
3. In ogni caso di impedimento del componente effettivo, si osservano nei confronti del componente supplente i criteri di assegnazione degli affari così come previsti nell'articolo 4.
4. Anche in caso di partecipazione facoltativa, ciascun componente supplente può, a sua richiesta, estrarre copia degli atti e dei documenti relativi ad ogni singola pratica ed esprimere su ogni argomento all'ordine del giorno il proprio parere.
Criteri per l'assegnazione degli affari.
1. L'assegnazione degli affari avviene per categorie di atti e, all'interno di ciascuna categoria, criteri automatici e predeterminati.
2. Ai fini del primo criterio distinta considerazione andrà assegnata alle seguenti tipologie di atti, elencate in ordine decrescente di complessità e impegno:
a) pareri sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari, con esclusione delle variazioni tabellari riguardanti singoli magistrati o singoli settori dell'ufficio;
b) proposte di nomina o conferma dei giudici onorari;
c) pareri sul tirocinio degli uditori giudiziari, sulla progressione in carriera dei magistrati sul passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa o sulle domande ad incarichi direttivi e semidirettivi;
d) ogni altro atto.
3. All'interno di ciascuna categoria di atti gli affari vengono assegnati, per l'istruzione e la relazione, ai componenti elettivi che partecipino alla seduta per comporre il collegio secondo l'ordine cronologico in cui la richiesta dell'atto di competenza del Consiglio perviene nella segreteria. A tal fine la segreteria cura la formazione e la tenuta di un registro cronologico, diviso in quattro sezioni corrispondenti alle quattro categorie di cui al comma 2, attribuendo, per ogni sezione, ad ogni singola pratica un numero di protocollo progressivo che dovrà essere menzionato nella copertina del fascicolo e nell'ordine del giorno.
4. Gli affari così protocollati vengono quindi assegnati dal Presidente per la relazione, nell'ordine, ai componenti elettivi in ordine decrescente di anzianità.
5. Ove ragioni di connessione lo consiglino, il Presidente può disporre la riunione di due o pi affari assegnandoli allo stesso relatore, designato secondo i suddetti criteri in relazione al primo di essi. Per converso una stessa pratica, ove richieda un'istruzione particolarmente complessa (es. nomina giudici di pace, tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari), anche su richiesta del componente assegnatario, potrà essere suddivisa tra diversi relatori, designati secondo l'ordine previsto al comma 4, al fine di ottenere una distribuzione omogenea dei carichi. E' in facoltà del Presidente coassegnare a sè o al Procuratore Generale, nel caso di argomenti di particolare rilevanza esterna, la trattazione della relativa pratica, insieme con il componente cui la stessa va afidata secondo i criteri sopra indicati.
Capo II
Formazione e pubblicità dell'ordine del giorno
Criteri di formazione dell'ordine del giorno.
1. L'Ordine del Giorno è formato dal Presidente del Consiglio Giudiziario in tempo utile perch possano essere rispettati i termini di convocazione previsti dall'art. 1, comma 2 del presente regolamento. La trattazione di ogni affare pervenuto dopo tale termine viene programmata per la seduta immediatamente successiva, salvo quanto previsto nell'art. 6.
2. Nella fissazione dell'ordine della trattazione priorità assoluta deve essere assegnata agli atti per i quali siano previsti, dalla legge o da circolari del C.S.M., termini ravvicinati di scadenza.
3. Ciascun componente del Consiglio Giudiziario, effettivo o supplente, nonch un numero di magistrati che rappresenti almeno un decimo dei magistrati in organico nel distretto, può proporre l'inserimento nell'Ordine del Giorno di affare ritenuto di competenza del Consiglio Giudiziario, depositando motivata istanza nella segreteria del consiglio giudiziario.
4. Dell'esistenza della proposta viene data notizia ai componenti nell'avviso di convocazione comunicato nelle forme e nei termini di cui all'art. 1, comma 2.
5. La proposta è esaminata e discussa dal Consiglio al termine della trattazione degli affari inseriti all'ordine del giorno e si intende approvata se ottiene il consenso della maggioranza dei consiglieri. In tal caso, l'affare viene inserito nell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva, con la designa di un relatore da effettuare secondo i criteri di cui all'art. 4. In caso di urgenza il Consiglio, con la stessa maggioranza, può disporne la trattazione nella stessa seduta o in altra anche straordinaria.
6. Se fatta propria dal Presidente o provenga da almeno quattro componenti del Consiglio Giudiziario, la proposta formulata ai sensi del terzo comma viene inserita direttamente nell'ordine del giorno secondo i criteri di cui al comma 1 e all'articolo che segue.
Procedura per l'inserimento e la trattazione degli affari ritenuti urgenti.
1. Scaduto il termine di cui all'art. 5 comma 1 per la formazione in via ordinaria dell'ordine del giorno e fermo quanto previsto dall'art. 1 circa i termini e le modalità di convocazione, il Presidente può proporre l'inserimento di altro affare sopravvenuto che sia ritenuto realmente urgente nella prima seduta in calendario, curando che, a mezzo della segreteria del Consiglio, tutti i componenti vengano previamente informati, anche telefonicamente, della proposta non appena se ne rappresenta la necessità.
2. La proposta di inserimento è discussa, in via preliminare, dal Consiglio ed è approvata ove ottenga il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. La relazione sull'affare così inserito viene affidata secondo i criteri di cui all'articolo 4.
3. In caso di trattazione indifferibile, per la quale non possa attendersi la prima seduta in calendario, il Presidente può fissare una seduta straordinaria della quale verrà data ai consiglieri tempestiva comunicazione, insieme con la proposta di inserimento, secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 2. Si applica, anche ai soli fini della valutazione della reale indifferibilità della trattazione, la norma di cui al comma che precede.
Consultazione periodica con i locali Consigli dell'Ordine Forense, con rappresentanti dell'A.N.M. e con rappresentanze del personale amministrativo.
1. Ogni anno, su impulso dello stesso Consiglio Giudiziario o su richiesta degli organi rappresentativi delle categorie interessate una o pi sedute consiliari straordinarie possono essere destinate alla consultazione con i locali Consigli dell'Ordine Forense, con rappresentanti della Sezione locale dell'A.N.M. e con rappresentanze del personale amministrativo, ai fini della soluzione di problemi di carattere organizzativo che interessino le rispettive categorie e coinvolgano competenze del Consiglio Giudiziario, quale organo ausiliario, consultivo e di proposta nel sistema di amministrazione della giurisdizione.
Pubblicità interna dell'ordine del giorno.
1. Entro lo stesso termine fissato dall'art. 1 comma 2 copia dell'Ordine del Giorno viene depositata o trasmessa presso le cancellerie e le segreterie dei capi degli uffici giudiziari del distretto, ove potrà essere consultata da tutti i magistrati addetti all'ufficio. Il Presidente, per ragioni di riservatezza dallo stesso discrezionalmente valutate, può escludere dalla pubblicità anche singoli punti dell'Ordine del Giorno.
2. Tutti i magistrati del distretto hanno altresì facoltà di prendere visione dell'Ordine del Giorno presso la segreteria del Consiglio.
Capo III
Attività istruttorie
Poteri istruttori.
1. E' facoltà del Consiglio Giudiziario raccogliere elementi di conoscenza sugli affari di sua competenza, anche mediante acquisizione di documenti, audizione dei dirigenti degli uffici, magistrati, personale di cancelleria, rappresentanti del Foro.
Pareri riguardanti i magistrati.
1. Ogni magistrato che richiede un parere per la progressione in carriera o negli altri casi previsti da leggi o circolari del C.S.M., può presentare un'autorelazione per illustrare gli elementi caratterizzanti e qualificanti dell'attività professionale e per fornire gli elementi ritenuti utili ai fini della valutazione; potrà inoltre produrre a propria scelta provvedimenti redatti in numero non superiore a cinque per ciascun anno cui si estende la valutazione, nonch ogni altro elemento utile per la migliore conoscenza delle sue esperienze, attitudini e qualità professionali.
2. Il Consiglio Giudiziario provvederà ad acquisire per campione lavori giudiziari dei magistrati che abbiano prodotto provvedimenti.
Capo IV
Svolgimento e verbalizzazione delle sedute
Accesso agli atti.
Poteri del Presidente e metodo delle votazioni.
1. Il Presidente regola e modera la discussione nel rispetto dell'ordine del giorno.
2. Può mutare l'ordine di discussione degli argomenti.
3. La deliberazione sui singoli atti da adottare avviene per voto palese.
Regime di pubblicità delle sedute.
1. Le sedute del Consiglio Giudiziario non sono pubbliche.
2. I Capi degli uffici del distretto e i magistrati interessati a determinati atti possono formulare per iscritto proposte e osservazioni e possono altresì chiedere di partecipare alla seduta, per essere ascoltati. Tale richiesta viene preliminarmente delibata dal consiglio e si considera accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Resta ferma la non pubblicità della successiva discussione e votazione.
Modalità di verbalizzazione dei lavori consiliari.
1. Dei lavori di ogni singola seduta si forma contestuale processo verbale, cui provvede, ove possibile con l'uso del computer, il segretario o, in caso di impedimento di quest'ultimo, l'altro componente effettivo con qualifica di magistrato di tribunale.
2. Al fine di riportare l'esposizione del relatore è auspicato che quest'ultimo ne riporti il testo scritto anche su supporto informatico (floppy disk) che il segretario potrà trasfondere nel verbale aggiungendovi le modifiche eventualmente rese necessarie dall'andamento della discussione, le osservazioni, anche di minoranza, dei componenti e l'indicazione dell'esito finale.
3. Per gli atti che richiedano una motivazione particolarmente articolata (es. pareri sulla progressione in carriera), ferma la contestuale e sintetica verbalizzazione della discussione orale, del suo esito finale e delle eventuali osservazioni difformi o contrarie, potrà provvedersi alla redazione pi articolata della motivazione entro i dieci giorni successivi, ma in tal caso l'atto non contestualmente formato dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti presenti alla seduta.
4. Ogni verbale del Consiglio, sia o no formato contestualmente, riferisce espressamente se ogni singolo atto è stato adottato all'unanimità o a maggioranza. Delle opinioni di minoranza e del nominativo dei componenti dissenzienti viene fatta espressa menzione se ne è fatta richiesta dagli stessi componenti interessati.
Pubblicità degli atti del Consiglio Giudiziario.
1. Ciascun componente, anche supplente, del Consiglio Giudiziario può consultare e estrarre copia degli atti e dei documenti inerenti l'attività del Consiglio.
2. Il diritto di accesso degli altri magistrati e di altri eventuali interessati ai documenti relativi all'attività del Consiglio Giudiziario è regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.
Pubblicazione del regolamento.
1. Copia del presente regolamento viene inviata ai dirigenti degli uffici giudiziari del distretto che ne cureranno la divulgazione tra tutti i magistrati dei rispettivi uffici.
2. Copia del regolamento viene trasmessa, per conoscenza, al Consiglio Superiore della Magistratura.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle delibere con le quali il Consiglio Giudiziario dovesse modificare o integrare il contenuto del presente regolamento