Art. 1
Norme generali sul funzionamento
- Il Presidente convoca il Consiglio, provvede
attraverso al segreteria all’esecuzione delle deliberazioni ed
esercita ogni altra funzione demandatagli dalla legge, dalle
delibere del Consiglio Superiore della Magistratura e dal presente
regolamento per assicurare uno svolgimento sollecito ed efficiente
dei compiti attribuiti dall’ordinamento.
- Il Segretario collabora con il Presidente
secondo le sue direttive, forma il verbale delle sedute, coordina
l’attività del Consiglio con quella dei servizi della
segreteria e svolge ogni altra funzione demandatagli dalla legge,
dalle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura e dal
presente regolamento.
- I servizi di segreteria sono svolti dal
personale amministrativo addetto alla Presidenza della Corte
d’Appello sotto la sorveglianza del Presidente.
- Presso la segreteria è istituito un
apposito registro nel quale le pratiche sono iscritte in ordine
cronologico con riferimento alla data in cui perviene o è
depositato il primo atto delle stesse e l’indicazione della
data della seduta fissata per la trattazione. Il registro può
essere consultato da ciascun magistrato del distretto.
Art. 2
Convocazione del Consiglio Giudiziario
- Il Consiglio Giudiziario è
convocato dal Presidente della Corte d’Appello nella sua
qualità di Presidente di diritto del Consiglio. Laconvocazione avviene mediante avviso comunicato ai componenti del
Consiglio Giudiziario unitamente all’ordine del giorno della
seduta.
- Il Presidente convoca il
Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria nelle ore pomeridiane con
cadenza quindicinale nel giorno della settimana prefissato dal
Consiglio stesso. Ulteriori sedute potranno essere tenute, secondo
il prudente apprezzamento del Presidente o su decisione del
Consiglio, ove ciò sia richiesto dal numero e dall’urgenza
degli affari da trattare.
Art. 3
Ordine del Giorno
- L’ordine del giorno è
formato dal Presidente, con la collaborazione del Segretario,
secondo l’ordine cronologico di iscrizione delle pratiche
nell’apposito registro tenuto dalla segreteria del Consiglio
Giudiziario di cui all’art. 1 u.c., con indicazione in forma
chiara e precisa dell’oggetto delle singole pratiche. L’ordine
cronologico è determinato dalla data di arrivo o di deposito
del primo atto del procedimento. Nell’ordine del giorno non
sono inserite pratiche che richiedano per il loro completamento il
compimento di ulteriori atti. A questi, in tal caso, provvede senza
ritardo il Presidente che dispone l’inserimento della pratica
nell’ordine del giorno della prima seduta successiva alla loro
acquisizione.
- Il Presidente può
inserire nell’ordine del giorno pratiche ritenute urgenti
senza seguire l’ordine di iscrizione.
- Ciascun componente del
Consiglio Giudiziario può chiedere per iscritto al Presidente
di inserire nell’ordine del giorno altri argomenti. In tal
caso l’argomento, salvo segnalate ed obiettive ragioni di
urgenza, è iscritto all’ordine del giorno della seconda
seduta successiva alla richiesta. Qualora il Presidente ritenga larichiesta inammissibile, sottopone la questione al Consiglio che
decide nella prima seduta successiva alla richiesta. Se il Consiglio
delibera la ammissibilità, la pratica viene iscritta
all’ordine del giorno della seduta immediatamente successiva
salvo che il Consiglio stesso, valutata l’urgenza, decida di
discuterla e deciderla nel merito nella seduta stessa.
- Le questioni riguardanti la
convocazione della seduta e l’ordine del giorno, comprese
quelle riguardanti l’urgenza, sono trattate e decise in
apertura di seduta. Le proposte di rinvio o di sospensione della
pratica sono votate con precedenza su ogni altra questione
riguardante la stessa pratica.
Art. 4
Designazione dei relatori e criteri di
assegnazione delle pratiche
- Il Presidente, sentito il
segretario, designa il relatore per ciascuna pratica. Sono designati
relatori sia componenti effettivi che componenti supplenti del
Consiglio in modo da assicurare una equa ripartizione del carico per
quantità, per complessità e per rilevanza delle
pratiche, tenendo conto della qualifica, delle specifiche esperienze
professionali e del collegamento territoriale di tutti i componenti. - La designazione del relatore
rimane ferma nel caso di rinvio della trattazione ad altre sedute ed
è ripetuta per ulteriori pratiche riguardanti il medesimo
oggetto, salvo le ipotesi di successivo impedimento o di
dichiarazione di astensione. In caso di impedimento o di astensione
del relatore designato la sostituzione avviene comunque tenendo
conto della qualifica, delle specifiche esperienze professionali e
del collegamento territoriale.
- I pareri per le nomine a
funzioni direttive, semidirettive e per l’idoneità alla
nomina alle funzioni direttive superiori, sono assegnati
preferibilmente a relatori con qualifica di magistrato di appello o
superiore.
- I pareri per la progressione in
carriera, per le nomine a funzioni direttive e semidirettive e per i
provvedimenti di organizzazione tabellare, sono assegnati
preferibilmente a relatori che non appartengono all’ufficio
del magistrato su cui deve essere formulato il parere o di cui deve
essere discusso il provvedimento in materia tabellare.
Art. 5
Pubblicità dell’Ordine del Giorno
- L’ordine del giorno è
trasmesso nel suo testo integrale unitamente all’avviso di
convocazione ai componenti del Consiglio Giudiziario effettivi e
supplenti, ai dirigenti degli uffici del distretto che ne curano la
comunicazione ai magistrati dei rispettivi uffici. L’Ordine
del Giorno è trasmesso direttamente per posta elettronica a
cura del segretario a tutti i magistrati del distretto che avranno
fornito al Consiglio Giudiziario il proprio indirizzo di posta
elettronica.
- L’ordine del giorno,
limitatamente ai punti riguardanti le pratiche in materia tabellare,
in materia di supplenze, applicazioni e collocamenti fuori ruolo e
tutte le pratiche che devono essere trattate dal Consiglio
Giudiziario in composizione integrata ex L. 4 L. 374/91, viene
comunicato anche ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati
interessati.
- La comunicazione deve avvenire
almeno sette giorni prima della seduta e, nel caso di convocazione
integrata, almeno quindici giorni prima. Per le pratiche urgenti e
le sedute straordinarie dovute ad urgenza la comunicazione deve
avvenire almeno tre giorni prima, salvo che ragioni particolari
giustifichino un termine ancora più breve.
- Il Presidente esclude dal testo
dell’ordine del giorno trasmesso ai dirigenti degli uffici
l’indicazione di quegli argomenti la cui divulgazione
contrasterebbe con esigenze di riservatezza o di sicurezza delle
persone interessate dalla trattazione delle relative pratiche ed
esclude in ogni caso l’indicazione dei consiglieri relatori.
- Contestualmente alla
convocazione le pratiche sono poste a disposizione dei componenti
del Consiglio, per almeno un giorno, presso la segreteria. Questi
hanno facoltà di prendere visione degli atti delle pratiche
di cui non sono assegnatari.
- Trascorso il termine le
pratiche sono consegnate ai rispettivi relatori a cura della
segreteria che attesta l’avvenuto deposito.
- I componenti designati quali
relatori devono comunicare al Presidente eventuali ragioni di
impedimento o dichiarazioni di astensione immediatamente e comunque
in tempo utile per consentirne la sollecita sostituzione.
- I membri di diritto –
Presidente della Corte d’Appello e Procuratore Generale della
Repubblica – possono essere sostituiti in caso di obiettive
ragioni di impedimento, astensione o incompatibilità. In tal
caso sono sostituiti dai magistrati che svolgono le corrispondenti
funzioni vicarie presso la Corte o la Procura Generale secondo le
norme generali dell’ordinamento.
- I magistrati, ricevuto l’ordine
del giorno, hanno facoltà di far pervenire al Consiglio
memorie o osservazioni su argomenti rispetto ai quali abbiano uno
specifico e diretto interesse e con esclusione degli argomenti per i
quali l’ordinamento giudiziario già preveda la facoltà
di presentare osservazioni nella fase di formazione del
procedimento. Uguale facoltà è data ai Consigli
dell’Ordine degli Avvocati interessati nel caso di pratiche di
cui al comma 2.
Art. 6
Svolgimento dell sedute – Supplenti -
Poteri del Presidente
- Tutti i componenti, se non
impediti o astenuti, partecipano alle sedute. Il Consiglio opera
come collegio perfetto e delibera con la presenza necessaria di
cinque componenti elettivi e due di diritto e, in caso di seduta in
composizione integrata, con la presenza necessaria di cinque
rappresentanti degli avvocati del distretto e, ove previsto, del
rappresentante dei Giudici di Pace, secondo le norme della legge
31.5.1946 n. 511. - I componenti che dichiarano di
astenersi dalla trattazione di un argomento per ragioni di
incompatibilità o di opportunità non assistono alla
discussione ed alla votazione e devono allontanarsi dalla sala della
riunione. Nel caso in cui sia necessario per la regolarità
della votazione e non sia possibile rinviare la pratica a seduta
successiva, il Presidente autorizza il componente che ha dichiarato
di astenersi a rimanere nella sala quale componente del collegio,
ferma l’astensione dal voto.
- I supplenti partecipano alla
deliberazione quando sostituiscono il componente effettivo o quando
sono relatori di singole pratiche. In quest’ultimo caso votano
in sostituzione del collega più anziano tra quelli presenti
di pari qualifica.
- In ogni seduta si procede alla
trattazione degli argomenti seguendo la progressione indicata
nell’ordine del giorno, salvo che il Presidente deliberi una
diversa sequenza.
- Il Presidente dirige e modera
la discussione e indice le votazioni prima sulle questioni
preliminari, di rinvio o di sospensione, poi sulle questioni di
merito, dando al parola al relatore.
- Il relatore riferisce nel
merito dell’argomento e formula proposte di deliberazione
eventualmente redatta per iscritto. Il Presidente da la parola agli
altri componenti secondo l’ordine di richiesta di intervento e
quindi pone in votazione la proposta del relatore e quelle
alternative eventualmente presentate
- Le deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei voti espressi. In caso di astensioni, la delibera è
valida se i voti espressi siano almeno quattro o, in caso di
Consiglio Giudiziario in composizione integrata ex L. 4 L. 374/91,
se i voti espressi siano almeno sette. - I voti sono espressi
palesemente e nominalmente secondo l’ordine crescente di
anzianità di servizio dei componenti elettivi aventi diritto,
subito dopo votano il Procuratore Generale e il Presidente.
- Anche in caso di seduta in
composizione integrata, i voti sono espressi palesemente e
nominalmente. L’ordine dei voti è il seguente:
- rappresentante dei Giudici di
Pace
- rappresentanti degli gli
avvocati, secondo l’ordine crescente di anzianità di
iscrizione all’albo
- componenti elettivi aventi
diritto, secondo l’ordine crescente di anzianità di
servizio
- Procuratore Generale
- Presidente
- rappresentante dei Giudici di
Art. 7
Pubblicità delle sedute
- Alle sedute del Consiglio Giudiziario possono
assistere, qualora abbiano comunicato almeno 48 ore prima alla
segreteria la loro intenzione di assistere alla seduta, i magistrati
professionali e onorari in servizio nel distretto e, per le materie
di cui all’art. 5 co. 2, gli avvocati rappresentanti dei
Consigli dell’Ordine del distretto.
- Le sedute del Consiglio
Giudiziario si svolgono sempre in assenza di pubblico quando si
debba discutere e deliberare di pratiche attinenti le seguenti
materie:
- status, carriera, conferimenti
di incarichi direttivi e semi - direttivi e ogni tipo di parere di
professionalità su magistrati professionali
- status, carriera, nomine,
conferme e valutazioni di magistrati onorari
- procedimenti disciplinari, di
decadenza, di dispensa e di revoca riguardanti la magistratura
onoraria
- casi di incompatibilità
ex artt. 2, 18 e 19 L.G.
- Quando ricorrono motivi di
sicurezza, ovvero quando sulle esigenze di pubblicità
prevalgano ragioni di segretezza o di riservatezza, e in particolare
nel caso di trattamento di dati sensibili ex art. 22 L. 675/96, le
sedute si svolgono in assenza di pubblico. Per gli stessi motivi i
soggetti direttamente interessati all’oggetto della pratica
possono chiedere che la seduta si svolga in assenza di pubblico.
- Le questioni riguardanti la
pubblicità della seduta sono trattate e decise dal Consiglio
Giudiziario, in assenza di pubblico, in apertura di seduta. In
qualsiasi momento della discussione ogni componente del Consiglio
Giudiziario può chiedere che il Consiglio modifichi la
decisione riguardante la pubblicità della seduta. La
richiesta viene trattata in assenza di pubblico.
Art. 8
Redazione del verbale – Pubblicità
del verbale e degli atti
- Il segretario redige verbale
sommario della seduta, avvalendosi anche di supporto informatico
messo a disposizione dalla segreteria del Consiglio ed eventualmente
dell’ausilio di registrazione fonografica.
- Il verbale contiene
l’indicazione dei componenti presenti, dei votanti, dell’ora
di inizio e chiusura dei lavori, dell’argomento trattato e
delle deliberazioni adottate, le proposte formulate, il risultato
delle votazioni con indicazione del voto espresso da ciascun
componente e viene redatto in modo da assicurare con sinteticità
una chiara, completa e fedele rappresentazione dei lavori e dei
motivi di dissenso della minoranza. Quando la pratica viene
definita, il verbale contiene anche l’indicazione del
relatore.
- Ciascun componente può
chiedere l’inserimento nel verbale di sue specifiche
dichiarazioni e averne lettura.
- Qualora il deposito del parere
non sia contestuale, il Segretario da atto nel verbale che il
relatore, depositata la bozza, si è riservata la definitiva
redazione sulla base del risultato della discussione. In una seduta
successiva il Consiglio approva il parere redatto dal relatore.
- Il verbale è depositato
in segreteria entro il quarto giorno successivo e comunicato a tutti
i componenti anche per posta elettronica. Se questi non presentano
osservazioni o richieste di modificazioni, sulle quali il Consiglio
decide nella seduta successiva, il verbale si intende approvato ed è
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- Il verbale definitivamente
approvato è raccolto e custodito dalla segreteria del
Consiglio unitamente alle copie delle relazioni e dei pareri e della
documentazione acquisita.
- Oltre ai casi in cui è
specificamente prescritto, il Consiglio trasmette copia del verbale
al Consiglio Superiore della Magistratura quando lo ritiene
opportuno
- Ogni magistrato può
domandare di esaminare ed estrarre copia dei verbali del Consiglio e
di tutta la documentazione allegata alla pratica anche prima che la
stessa venga trattata o posta all’Ordine del Giorno, o perché
l’atto è destinato a produrre effetti nei suoi
confronti o per altro apprezzabile interesse, secondo le modalità
e i principi di cui alla legge 241/90 e del relativo regolamento
(DPR 300/92 e 352/92, D.M. 25.1.1996 n. 115). Sulla richiesta
provvede il Segretario senza formalità rimettendo la
decisione al Presidente nei casi dubbi o quando non ritenga
ammissibile l’accesso. Se il Presidente rigetta la domanda
l’interessato può proporre reclamo al Consiglio che
decide nella seduta successiva. Del rilascio di copia è fatta
menzione sull’apposito registro di cui all’art. 3 co. 1
del presente regolamento, con indicazione della data e della persona
cui la copia viene consegnata.
- Coloro che siano da ritenersi
legittimati ad assistere alle sedute ai sensi dell’art. 7 co.
1 del presente regolamento possono domandare, in relazione alla
specifica pratica su cui vantano tale diritto, di esaminare ed
estrarre copia dei verbali del Consiglio e di tutta la
documentazione allegata alla pratica. Sulla richiesta provvede il
Segretario senza formalità rimettendo la decisione al
Presidente nei casi dubbi o quando non ritenga ammissibile
l’accesso. Se il Presidente rigetta la domanda l’interessato
può proporre reclamo al Consiglio che decide nella seduta
successiva. Del rilascio di copia è fatta menzione
sull’apposito registro di cui all’art. 3 co. 1 del
presente regolamento, con indicazione della data e della persona cui
la copia viene consegnata
Art. 9
Formulazione dei pareri – Attività
istruttorie
- Il Consiglio delibera i pareri
di sua competenza in conformità a quanto previsto dalle norme
legislative e dalle circolari del Consiglio Superiore della
Magistratura.
- Il Consiglio può
deliberare di richiedere ai dirigenti degli uffici chiarimenti o
integrazioni ritenuti necessari per il completamento della pratica o
per approfondire temi di indagine emersi nel corso della discussione
sulla proposta del relatore. Può convocare l’interessato
ed invitare altre persone informate a rendere dichiarazioni quando
ciò è necessario ai fini della delibera da adottare.
- Qualora il relatore, durante
l’esame della pratica, ritenga necessario procedere ad
audizione di uno dei soggetti indicati al comma che precede, ne
informa tempestivamente il Presidente il quale, se condivide la
valutazione, fa convocare lo stesso per la seduta in cui la pratica
deve essere trattata, comunicandogli in forma chiara e precisa
l’oggetto e il motivo della convocazione. Ove ciò non
sia possibile e non ricorrano motivi di urgenza, l’audizione e
la trattazione della pratica vengono rimandate alla seduta
successiva.
- Per i pareri per le
progressioni in carriera e per le valutazioni di professionalità
dei magistrati, su richiesta di almeno due componenti, viene
acquisito e valutato un campione di provvedimenti giudiziari del
magistrato sottoposto a valutazione. Ferma restando la facoltà
dell’interessato di produrre provvedimenti di sua iniziativa,
gli stessi saranno selezionati a campione sulla base dei criteri cui
all’art. 10 che segue.
- Per le nomine a funzioni
direttive e semidirettive, in relazione all’esigenza di
valutare specificamente le doti organizzative del magistrato, per i
magistrati che già esercitano o hanno già esercitato
nei 10 anni precedenti funzioni direttive o semidirettive, anche in
periodi di supplenza di durata significativa, sono sempre acquisiti
e valutati i seguenti elementi:
- Le segnalazioni o proposte
tabellari o di organizzazione dell’ufficio, comprensive del
parere del Consiglio Giudiziario e della delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura
- Le statistiche dell’ufficio
o della sezione o del gruppo di lavoro diretto dal magistrato,
comparate con le omologhe statistiche di periodi antecedenti ed
eventualmente successivi
- Eventuali relazioni ispettive
che riguardino il periodo di dirigenza o di reggenza del magistrato
interessato
- Il Consiglio può inoltre
disporre ogni adempimento istruttorio ritenuto utile per accertare
la qualificazione professionale del magistrato e il possesso dei
requisiti per ricoprire la qualifica o la funzione richiesta ovvero
per monitorare e rilevare periodicamente i carichi di lavoro.
L’istruttoria può essere delegata, anche
congiuntamente, a uno o più componenti del Consiglio.
- Per i pareri di professionalità
su magistrati onorari o Giudici di Pace, ove sia necessario od
opportuno provvedere ad acquisire un campione di provvedimenti, si
applica il disposto del comma 4.
Art. 10
Criteri per la formazione del
campione di cui all’art. 9 co. 4 e 7
- Il campione sarà formato
da provvedimenti redatti dal magistrato nel periodo oggetto di
valutazione, suddivisi in base alle funzioni esercitate e sulla base
dell’elencazione di cui in allegato (All. A).
- Il campione sarà scelto
su base annuale con riferimento ai provvedimenti emessi e depositati
successivamente al primo giorno di un predeterminato mese. Nella
prima seduta di ogni anno il Consiglio determinerà il mese di
riferimento per l’anno precedente. - Qualora all’interno
dell’anno solare il campione non raggiunga il numero di
provvedimenti stabilita dal co. 5 del presente articolo, verranno
acquisiti i provvedimenti emessi e depositati successivamente al 1°
gennaio dello stesso anno, fino al raggiungimento del numero
stabilito.
- Sono predeterminati per l’anno
1997 il 1° novembre, per l’anno 1998 il 1° dicembre,
per l’anno 1999 il 1° febbraio, per l’anno 2000 il
1° marzo, per l’anno 2001 il 1° ottobre, per l’anno
2002 il 1° novembre. - I provvedimenti verranno
acquisiti in ciascuno degli anni oggetto di valutazione nel numero
che sarà stabilito dal Consiglio Giudiziario per ogni
specifica occasione.
- Il magistrato interessato potrà
depositare copia di provvedimenti emessi nel periodo oggetto di
valutazione e non acquisiti per campione, in misura non superiore a
quella prelevata per ciascun anno.
- Il magistrato interessato
riceverà copia del provvedimento con cui è disposto il
prelievo per campione e sarà contestualmente edotto della
facoltà di cui al co. 6.
- Per i magistrati che hanno
svolto funzioni promiscue saranno prelevati, per lo stesso periodo,
secondo la quantità disposta, i provvedimenti relativi a
tutte le funzioni esercitate. - Per i magistrati che hanno
svolto funzioni giudicanti monocratiche e collegiali il campione
dovrà essere formato da almeno due sentenze per ciascuna
categoria. In tal caso, dopo il terzo provvedimento dello stesso
tipo (per es. monocratico) verrà estratto il successivo
provvedimento dell’altra categoria (per es. collegiale)
secondo l’ordine cronologico, sino alla concorrenza del numero
stabilito.
Art. 11
Formulazione dei pareri in materia
tabellare e di organizzazione degli uffici
- Al fine di garantire il
coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali nel procedimento di
formazione tabellare e nell’organizzazione degli uffici e di
assicurare il rispetto dei par. 6.3 e 34.3 e del capo 4 della
premessa della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura
sulle tabelle 2002/2003, il Presidente della Corte di Appello invia
le proposte biennali delle tabelle degli uffici giudicanti, delle
tabelle infradistrettuali e dei criteri di organizzazione degli
uffici requirenti ai Consigli dell’Ordine degli avvocati
interessati e al dirigente amministrativo dell’ufficio
interessato, invitandoli a formulare eventuali osservazioni nel
termine di giorni 10.
- Il Consiglio Giudiziario può
disporre che anche i provvedimenti di variazione tabellare e dei
criteri di organizzazione degli uffici requirenti, ove si tratti di
variazioni significative, venga inviato agli stessi soggetti
indicati al comma che precede, invitandoli a formulare eventuali
osservazioni nel termine di giorni 5.
- I magistrati dell’ufficio
e gli altri soggetti invitati a presentare eventuali osservazioni,
qualora abbiano depositato osservazioni scritte, possono chiedere di
essere sentiti personalmente da parte del Consiglio Giudiziario.
Art. 12
Commissione uditori
La Commissione uditori è
nominata dal Consiglio tra i suoi componenti effettivi o supplenti in
modo da assicurare la presenza di magistrati che abbiano maturato
significative esperienze nelle diverse funzioni del settore civile e
penale e presentino particolari attitudini per la formazione
professionale. Essa svolge le attività previste dal
regolamento di cui al DPR 17 luglio 1998, riferisce al Consiglio
almeno una volta ogni tre mesi sull’andamento e sulle questioni
del tirocinio, mantiene i contatti e svolge incontri con i magistrati
collaboratori, con e per i gruppi di uditori in tirocinio.
Art. 13
Status dei componenti del Consiglio
- Il Presidente del Consiglio
Giudiziario concorda con i dirigenti degli uffici giudiziari, cui
appartengono i magistrati eletti, le misure idonee a coordinare la
prestazione del servizio presso gli uffici con le attività
del Consiglio in modo da consentire un sollecito ed efficace
svolgimento di queste.
- I dirigenti degli uffici
giudiziari devono tenere conto dell’impegno richiesto ai
componenti del Consiglio Giudiziario nell’organizzazione e
nella distribuzione degli affari giudiziari.
Art. 14
Archivio dei lavori del Consiglio Giudiziario
- È istituito presso la
segreteria amministrativa del Consiglio un archivio in cui sono
inseriti tutti gli avvisi di convocazione, gli ordini del giorno, le
delibere, i pareri e i risultati delle attività istruttorie
disposte dal Consiglio ed i dati sui carichi di lavoro e sugli
organici.
- L’archivio è
aggiornato dalla segreteria sotto la sorveglianza del Presidente e
del Segretario ed è consultabile dai componenti dello stesso
Consiglio.
- Il Consiglio individua un
componente che, in collaborazione con i referenti informatici
distrettuali, curi la informatizzazione dell’archivio,
raccolga e gestisca i dati statistici dell’attività del
Consiglio Giudiziario, curi una raccolta dei pareri e delle
decisioni del Consiglio Giudiziario anche mediante massimazione. Al
termine di ogni consiliatura potranno essere pubblicati, con le
forme meglio viste, i dati statistici sull’attività del
Consiglio Giudiziario nel biennio interessato e un massimario delle
deliberazioni assunte..
- La segreteria cura il
collegamento di tipo informatico con il Consiglio Superiore della
Magistratura ed il Ministero della Giustizia per la trasmissione di
atti, dati e notizie utili per l’efficiente funzionamento
dell’attività.
Art. 15
Modifica del regolamento
Le modifiche al presente regolamento devono essere
oggetto di specifica proposta di uno dei componenti del Consiglio
Giudiziario ed essere portate a conoscenza degli altri componenti
almeno venti giorni prima della seduta di discussione.
All.
A - Elenco della tipologia di provvedimenti da acquisire
per campione suddivisi per funzioni
Giudice
civile:
- sentenze
- ordinanze
cautelari ex 700 c.p.c. ed ex 669 bis e terdecies c.p.c.
- ordinanze
ex 186 bis/ ter e quater c.p.c. in corso di causa
Giudice
civile con funzioni di delegato ai fallimenti:
- sentenze
- decreti
di rigetto di istanza di fallimento
- provvedimenti
di ammissione al concordato preventivo e fallimentare
Giudice
civile con funzioni nella materia delle esecuzioni:
- sentenze
- ordinanze
di vendita
- decreti
di trasferimento
- ordinanze
di distribuzione del ricavato
Giudice
del lavoro:
- sentenze
(ad eccezione di quelle in materia previdenziale)
- provvedimenti
cautelari ante e durante causam
- provvedimenti
relativi a repressione della condotta antisindacale ex art.28
Statuto lavoratori
Giudice
penale del dibattimento:
- sentenze
- ordinanze
redatte quale eventuale componente del Tribunale del Riesame
Giudice
penale con funzioni GIP e/o GUP:
- sentenze
rese in rito abbreviato - sentenze
ex art. 425 c.p.p.
- ordinanze
di applicazione o di rigetto di misure cautelari personali e reali
(ad eccezione di quelle a seguito di convalida di arresto)
Giudice
minorile:
- Sentenze
civili
- Sentenze
penali - Provvedimenti
in materia di volontaria giurisdizione
- Provvedimenti
in materia di adozione
Giudice
civile in Corte di Appello:
- sentenze
- provvedimenti
in materia di volontaria giurisdizione
Giudice
del lavoro in Corte di Appello:
- sentenze
(ad eccezione di quelle in materia previdenziale)
Giudice
penale in Corte di Appello:
- sentenze
- provvedimenti
in materia di rogatorie internazionali passive
Pubblico
Ministero presso la Procura ordinaria:
- richieste
di applicazione di misura cautelare personale e reale (ad eccezione
di quelle a seguito di convalida di arresto)
- impugnazioni
- richieste
di autorizzazione a disporre intercettazioni di comunicazioni
- richieste
di rinvio a giudizio
Pubblico
Ministero presso la Procura Generale:
- impugnazioni
Magistrato
di Sorveglianza:
- provvedimenti
del Tribunale di sorveglianza in materia di differimento pena
- provvedimenti
del Tribunale di sorveglianza in materia di misure alternative
- decreti
di concessione permessi premio (i primi rilasciati per ciascun
detenuto)
- provvedimenti
di sospensione dell’esecuzione per motivi di salute ex
art. 648 c.2 c.p.p.
approvato dal C.G. di Genova il 15.7.2003