La circolare

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Circolare sull’acquisizione
dei provvedimenti a campione e allegata tavola riassuntiva.


(clicca qui per scaricare il documento in versione stampabile)

1
I criteri nella raccolta dei
provvedimenti a campione.

All’atto del suo insediamento
e comunque non oltre il mese successivo il Consiglio giudiziario

procede all’individuazione dei criteri automatici per il
prelevamento a campione dei provvedimenti dei magistrati in
valutazione ai sensi della circolare n.1275/85, salvo che per la
nomina a magistrato di Tribunale, attraverso l’effettuazione
del sorteggio degli anni e dei quattro bimestri, posti nel
quinquennio antecedente a quello del sorteggio stesso; dopo un anno
il sorteggio va ripetuto con le stesse modalità,
ricomprendendo nel quinquennio anche l’anno appena decorso.

Ogni Consiglio giudiziario
provvederà a regolamentare preventivamente ed oggettivamente
il prelievo a campione dei provvedimenti in modo tale da ripartirlo
in parti il più possibile eguali in ciascuno dei bimestri
sorteggiati e da rendere agevole l’individuazione dei tipi di
provvedimento tra quelli emessi nel bimestre dal magistrato in
valutazione.

L’individuazione dell’epoca
del provvedimento in relazione ai periodi sorteggiati per
l’acquisizione a campione è quella della pubblicazione
mediante deposito in cancelleria o segreteria dell’originale
del provvedimento stesso.

2
I criteri nella
raccolta dei provvedimenti a campione in casi specifici.

Per la nomina a magistrato di
tribunale i quattro bimestri dovranno riguardare esclusivamente
l’anno di esercizio delle funzioni giurisdizionali oggetto di
valutazione ai sensi dell’art.1 comma II L.2-4-1979 n.97; in
tali casi è, pertanto, preferibile svolgere un sorteggio volta
per volta in funzione del singolo magistrato da valutare.

Nel caso in cui il magistrato
sottoposto a valutazione non abbia svolto l’ordinaria attività
giurisdizionale nei periodi sorteggiati (per aspettativa, congedo o
per essere stato impegnato in via esclusiva in processi di lunga
durata o in altri casi analoghi) l’acquisizione a campione
riguarderà il primo bimestre utile, una volta cessata la causa
impeditiva, individuato attraverso lo slittamento automatico dei
periodi di campionamento risultanti dal sorteggio; se anche in tal
caso risulta difficoltosa o impossibile l’individuazione del
periodo utile per il campionamento, si provvederà con un
sorteggio ad hoc tra gli anni ed i bimestri che consentano il
prelievo a campione.

3
I criteri nella raccolta dei
provvedimenti a campione nei pareri parziali.

I pareri parziali di cui al capo IV
della circolare n.1275/85 sono redatti previa acquisizione a campione
dei provvedimenti, che verrà realizzata, se il sorteggio
preventivo non comprende in tutto o in parte il periodo oggetto del
parere parziale, con le stesse modalità previste nel comma II
dell’articolo precedente, attraverso lo slittamento automatico
del periodo di campionamento risultante dal sorteggio o in subordine
con un sorteggio ad hoc.

Non si dà luogo
all’acquisizione a campione dei provvedimenti nei pareri
parziali, che devono comunque essere redatti, allorché

riguardino un magistrato che abbia ottenuto la qualifica di
magistrato di Tribunale da meno di cinque anni; restano salvi gli
ulteriori limiti previsti dal capo IV n.3) della circolare n.1275/85.

Nel caso in cui il magistrato abbia
già ottenuto un parere parziale nel periodo oggetto di
valutazione ai fini di una progressione in carriera si dà
luogo all’acquisizione a campione dei provvedimenti solo in
presenza di un periodo minimo di ulteriore valutazione pari ad almeno
due anni e con le modalità previste dal comma II dell’articolo
precedente, se il sorteggio preventivo non comprende in tutto o in
parte il periodo oggetto del parere parziale.

Si dà sempre luogo
all’acquisizione dei provvedimenti a campione nel caso in cui
il parere parziale sia stato redatto, senza acquisizione di
provvedimenti a campione.

4

I tipi e la percentuale dei
provvedimenti da acquisire a campione.

I tipi di provvedimento da acquisire
a campione sono per le funzioni giudicanti, ove possibile, le
sentenze, le ordinanze e i decreti, mentre per le funzioni requirenti
le impugnazioni e le richieste come specificate agli artt.7 e 12.

Tutti questi tipi di provvedimento
verranno indicati per ogni singola funzione magistratuale in
percentuale rispetto al numero minimo dei provvedimenti da acquisire,
come indicato dalla circolare n.1275/85 al capo III, lett.B), n.10.

Il Consiglio giudiziario potrà
prevedere, con apposita disciplina di autoregolamentazione, un numero
maggiore di provvedimenti da acquisire a campione rispetto a quello
indicato nell’anzidetta disposizione, comunque non superiore a
40.

Qualora nell’ambito degli anni
e dei bimestri sorteggiati non fossero reperiti i tipi di
provvedimento secondo la percentuale rispetto al numero minimo dei
provvedimenti da acquisire a campione, si opererà lo
slittamento automatico del periodo di campionamento sino al
raggiungimento del tipo di provvedimento individuato.

Qualora anche in tal caso non siano
reperiti provvedimenti tra quelli indicati, il Consiglio Giudiziario
potrà modificare le percentuali previste nei paragrafi 7 e ss.

Il Consiglio Giudiziario potrà,
inoltre, in considerazione della particolare natura dell’attività
giudiziaria svolta nel distretto, risultante da specifiche previsioni
tabellari che possano influire sulle modalità di prelievo,
modificare le percentuali dei provvedimenti previsti nei paragrafi 7
e ss. dando specifica motivazione della scelta adottata all’atto
dell’individuazione dei criteri automatici prevista nel
paragrafo 1.

5
I sottotipi dei provvedimenti da
acquisire a campione.

All’interno dei tipi di
provvedimento possono essere utilmente individuati per le varie
funzioni magistratuali dei sottotipi al fine di rendere
l’acquisizione a campione più pregnante; il sottotipo è
soggetto allo stesso sistema di ricerca del tipo in caso di mancato
reperimento nel periodo di campionamento.

Sono esclusi dall’acquisizione
a campione i sottotipi di provvedimento costituiti dalle sentenze di
applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d.
patteggiamento) e da quelle predibattimentali.

I tipi e sottotipi di provvedimenti
esclusi dall’acquisizione a campione dei provvedimenti, anche
solo per qualcuna delle funzioni magistratuali individuate, possono
sempre essere oggetto di produzione spontanea da parte del magistrato
sottoposto a valutazione.

6
Le funzioni magistratuali esercitate
nel settore penale e civile. Le funzioni promiscue.

Per il settore penale sono
individuate le seguenti funzioni magistratuali:

- il Pubblico ministero presso il
Tribunale;

- il Pubblico ministero presso la
Corte d’Appello;

- il Giudice delle indagini
preliminari e dell’udienza preliminare;

- il Giudice penale del
dibattimento;

- il Giudice del Tribunale del
riesame;

- il Magistrato di sorveglianza;
- il Giudice d’appello.
Per il settore civile sono
individuate le seguenti funzioni magistratuali:

- il Giudice ordinario di primo
grado;

- il Giudice del lavoro di primo
grado;

- il Giudice della sezione famiglia;
- il Giudice tutelare;
- il Giudice delegato ai fallimenti
ed alle altre procedure concorsuali;

- il Giudice dell’esecuzione
civile;

- il Giudice ordinario d’appello;
- il Giudice del lavoro d’appello.
Il Pubblico ministero ed il Giudice
del Tribunale per i minorenni, quali funzioni tipicamente promiscue,
richiedono l’individuazione di tipi e sottotipi di
provvedimenti sia del settore penale che civile.

Funzioni promiscue sono anche quelle
dei magistrati che esercitano o hanno esercitato la giurisdizione in
entrambi i settori civili e penali o, nell’ambito di questi, in
una o più delle funzioni individuate.

Le ipotesi di promiscuità
funzionale, che possono anche cumularsi all’interno del periodo
di valutazione, sono di due tipi: quella in cui il magistrato in
valutazione esercita contemporaneamente le diverse funzioni
magistratuali e l’altra per cui la promiscuità delle
funzioni non è contestuale ed il magistrato cambia settore o
funzione nel corso del periodo di valutazione per tramutamento
interno o esterno.

Riguardo a questo secondo tipo di
promiscuità si evidenziano tre possibilità:

A) il mutamento di funzioni senza
cambiamento dell’ufficio di appartenenza;

B) il mutamento di funzioni con
cambiamento dell’ufficio di appartenenza all’interno
dello stesso distretto;

C) il mutamento di funzioni con
cambiamento dell’ufficio e del distretto di appartenenza.

7
La
percentuale ed il numero di provvedimenti da acquisire a campione per
il Pubblico ministero presso il Tribunale e la Corte d’Appello.

Per il
Pubblico ministero presso il Tribunale la percentuale dei tipi di
provvedimento da acquisire a campione è del 20% per le
impugnazioni, del 25% per le richieste di archiviazione e del 35% di
richieste di misure cautelari personali, reali o di misure di
prevenzione, mentre il restante 20% va riservato alle richieste di
rinvio a giudizio o ai decreti di citazione a giudizio pertanto, 4
impugnazioni, 5 richieste di archiviazione, 7 richieste di misure
cautelari personali, reali e di prevenzione 4 richieste di rinvio a
giudizio o decreti di citazione a giudizio.

Per
il Pubblico Ministero presso la Corte d’Appello alle
impugnazioni va riservato l’80% dei provvedimenti da acquisire
a campione, a sua volta suddiviso (sottotipi) in 35% di impugnazioni
avverso sentenze di Tribunale, 35% di ricorsi per cassazione avverso
sentenze o ordinanze della Corte di Appello o del Tribunale di
Sorveglianza e 10% di impugnazioni avverso sentenze dei giudici di
pace; il restante 20% riguarderà, alternativamente o
cumulativamente, i provvedimenti in materia di estradizione, di
commissioni rogatorie internazionali, di esecuzione, di revisione o
in materia civile; pertanto, 16 impugnazioni, di cui 7 avverso
sentenze di Tribunale, 7 ricorsi per cassazione avverso sentenze o
ordinanze della Corte di Appello o del Tribunale di Sorveglianza, 2
impugnazioni avverso sentenze dei giudici di pace e 4 provvedimenti –
alternativamente o cumulativamente – in materia di
estradizione, di commissioni rogatorie internazionali, di esecuzione,
di revisione o in materia civile.

8
La
percentuale ed il numero di provvedimenti da acquisire a campione per
le funzioni di giudice delle indagini preliminari e dell’udienza
preliminare.

Per le
funzioni di giudice delle indagini preliminari e dell’udienza
preliminare, esercitate indistintamente, la percentuale di
provvedimenti da acquisire a campione è del 40% per le
sentenze, di cui una con motivazione contestuale ed almeno 5 a
seguito di giudizio abbreviato, 40% per le ordinanze, di cui 6 in
materia di misure cautelari ed almeno una in materia di esecuzione, e
2 ordinanze in materia di archiviazione, di cui almeno una che
definisca con l’archiviazione l’opposizione della persona
offesa, ed, infine, il restante 20% è riservato ai decreti,
due di archiviazione e due in materia di intercettazioni; pertanto, 8
sentenze, 8 ordinanze e 4 decreti, con i sottotipi più sopra
individuati.

Qualora il
magistrato in valutazione eserciti esclusivamente le funzioni di
giudice dell’udienza preliminare la percentuale di
provvedimenti da acquisire a campione è del 70% di sentenze e
del 30% di ordinanze e pertanto 14 sentenze, di cui una con
motivazione contestuale ed almeno 9 a seguito di giudizio abbreviato
(sottotipi), e 6 ordinanze, tutte in materia di libertà

personale, di cui almeno 2 sui temi di cui al libro X, titolo III,
capo I del codice di procedura penale (incidenti di esecuzione).

Qualora il
magistrato in valutazione eserciti esclusivamente le funzioni di
giudice delle indagini preliminari la percentuale di provvedimenti da
acquisire a campione è,
per le ordinanze, pari al 75%,
di cui due terzi in materia cautelare, e almeno una in tema di
sequestri, ed il restante terzo in materia di archiviazione, di cui
almeno tre che definiscano con l’archiviazione l’opposizione
della persona offesa, mentre il 25% sarà riservato ai decreti,
di cui almeno due per ciascun tipo: archiviazioni ed intercettazioni;
pertanto, saranno acquisite 15 ordinanze, di cui 10 in materia
cautelare personale ed almeno 1 in materia di sequestri (sottotipi),
e le altre 5 in materia di archiviazione con il sottotipo sopra
indicato, e 5 decreti, di cui almeno due ciascuno di archiviazione ed
in materia di intercettazioni.

9
La
percentuale ed il numero di provvedimenti da acquisire a campione per
le altre funzioni giudicanti penali.

Per
il giudice penale del dibattimento la percentuale di provvedimenti da
acquisire a campione è del 70% per le sentenze, di cui tre con
motivazione contestuale e una relativa a procedimento di appello su
sentenze del Giudice di pace, e per la restante percentuale di
ordinanze, di cui il 15% in materia di libertà personale e
l’ulteriore 15% per quelle emesse quale giudice dell’esecuzione
sui temi di cui al libro X, titolo III, capo I del codice di
procedura penale; pertanto, 14 sentenze, con i sottotipi sopra
individuati, 3 ordinanze in materia di libertà personale e 3
ordinanze quale giudice dell’esecuzione.

Per
il giudice d’appello penale la percentuale ed il numero di
provvedimenti da acquisire a campione sono identici a quelli del
giudice di primo grado, ma senza l’individuazione dei sottotipi
operata per le sentenze.

Per il giudice che esercita
esclusivamente le funzioni presso il Tribunale del riesame
distrettuale l’acquisizione dei provvedimenti a campione è

di 20 ordinanze, di cui almeno tre di esse concernenti la materia dei
sequestri.

Nel
caso in cui la funzione del giudice del riesame è esercitata
unitamente a quella dibattimentale la percentuale di provvedimenti da
acquisire a campione è per le sentenze pari al 60%, di cui due
con motivazione contestuale ed una relativa a procedimento di appello
su sentenze del Giudice di pace, per le ordinanze in tema di libertà
personale il 25%, di cui almeno 3 in sede di riesame o di appello, ed
il restante 15% quale giudice dell’esecuzione sui temi di cui
al libro X, titolo III, capo I del codice di procedura penale;
pertanto, 12 sentenze, 5 ordinanze in tema di libertà
personale, con i sottotipi indicati, e 3 ordinanze quale giudice
dell’esecuzione.

Per
il giudice che esercita esclusivamente le funzioni presso la sezione
del Tribunale che tratta le misure di prevenzione l’acquisizione
dei provvedimenti a campione è di 8 decreti di applicazione
delle misure reali, sia sequestri che confische, 8 decreti di
applicazione di misure personali ai sensi della L.31-5-1965 n.575 e 4
decreti di applicazione di misure di prevenzione ai sensi della
L27-12-1956 n.1423.

Per
il magistrato di sorveglianza la percentuale di provvedimenti da
acquisire a campione è del 50% per le ordinanze in tema di
misure alternative alla detenzione, mentre un 20% ciascuno è
assegnato alle ordinanze in tema di liberazione condizionale e ai
decreti di concessione di primo permesso premio ed il restante 10%
alle ordinanze in tema di revoca anticipata delle misure di
sicurezza; pertanto, 10 ordinanze in materia di misure alternative
alla detenzione, 4 ordinanze in materia di liberazione condizionale,
4 decreti di concessione di primo permesso premio e 2 ordinanze in
tema di revoca anticipata delle misure di sicurezza.

10
La percentuale ed il numero di
provvedimenti da acquisire a campione per il giudice ordinario civile
e del lavoro di primo grado e d’appello.

Per il giudice civile ordinario di
primo grado la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è

del 60% per le sentenze e del 40% per i provvedimenti (ordinanze o
decreti) istruttori e sommari, cautelari e non cautelari; pertanto 12
sentenze, 8 ordinanze o decreti istruttori o sommari, cautelari e
non cautelari.

Per il giudice del lavoro di primo
grado la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è
dell’80% per le sentenze, di cui almeno la metà in
materia di lavoro, e del 20% per le ordinanze cautelari e d’urgenza
e, pertanto, 16 sentenze, di cui almeno 8 in materia di lavoro, e 4
ordinanze cautelari e d’urgenza.

Per
il giudice civile ordinario d’appello la percentuale di
provvedimenti da acquisire a campione è dell’80% per le
sentenze e del 20% per le ordinanze cautelari e d’urgenza e,
pertanto, 16 sentenze e 4 ordinanze cautelari e d’urgenza.

Per
il giudice del lavoro d’appello l’intero campione, pari a
20 provvedimenti dev’essere costituito da sentenze, di cui
almeno la metà in materia di lavoro.

11
La
percentuale ed il numero di provvedimenti da acquisire a campione per
altre funzioni giudicanti civili.

Per
il giudice tutelare occorre distinguere a seconda che tale funzione
venga svolta in modo esclusivo o prevalente.

Nel
primo caso la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è
pari al 50% ciascuno di decreti ex art. 337 c.c. e 405 c.c.;
pertanto, il numero dei provvedimenti è di 10 decreti ex
art.337 c.c. e 10 decreti ex art.405 c.c.

Nel
secondo caso la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione
è costituita per il 60% da sentenze e per il 20% ciascuno da
decreti ex art. 337 e 405 c.c. e, pertanto, 12 sentenze e 4 decreti
ciascuno ex art. 337 e 405 c.c.

Per
il giudice della sezione famiglia la percentuale di provvedimenti da
acquisire a campione è per il 60% di sentenze, con esclusione
di quelle in materia di separazione e divorzio consensuali, e per il
restante 40% di decreti emessi ai sensi degli artt. 710 c.p.c. e 9
legge n. 898/1970 e, pertanto, 12 sentenze, con esclusione del
sottotipo individuato, ed 8 decreti emessi ai sensi degli artt. 710
c.p.c. e 9 legge n. 898/1970.

Per
il giudice delegato ai fallimenti e alle altre procedure concorsuali
la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è del
50% per le sentenze e del 50% per le ordinanze ed i decreti;
pertanto, 10 sentenze e 10 tra ordinanze e decreti del giudice
delegato.

Per
il giudice dell’esecuzione civile la percentuale di
provvedimenti da acquisire a campione è del 40% di sentenze,
del 40% di ordinanze di sospensione ex artt. 624 e 625, 2° comma,
c.p.c. e per il restante 20% di ordinanze determinative degli
obblighi di fare ex artt. 612 e 613 c.p.c; pertanto, 8 sentenze, 8
ordinanze di sospensione ex artt. 624 e 625, 2° comma, c.p.c. e 4
ordinanze determinative degli obblighi di fare ex artt. 612 e 613
c.p.c.

12
La
percentuale ed il numero di provvedimenti da acquisire a campione per
i magistrati minorili.

Per
il Pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni la
percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è pari al
30% per le impugnazioni, ripartite a metà tra il settore
penale e quello civile, al 20% ciascuna per le richieste di misure
cautelari e di decadenza della potestà parentale, mentre il
restante 30% va ripartito in parti uguali tra richieste di
proscioglimento per irrilevanza del fatto, di pareri in materia di
adozione e di applicazione provvisoria di misure di sicurezza;
pertanto, 6 impugnazioni, divise a metà tra il settore civile
e penale, 4 richieste ciascuna di misure cautelari e di decadenza
della potestà parentale e 2 richieste ciascuna di
proscioglimento per irrilevanza del fatto, di pareri in materia di
adozione e di applicazione provvisoria di misure di sicurezza.

Per
il giudice del Tribunale per i minorenni si indicano due possibili
diverse percentuali di provvedimenti da acquisire a campione a
seconda della prevalenza (o anche dell’esclusività)
delle funzioni civili o penali, che potrà essere individuata
secondo le modalità dettate per le funzioni promiscue
all’articolo seguente.

Se
la prevalenza riguarda le funzioni civili la percentuale è del
30% di sentenze ex art. 250, 269 e 284 c.c. nonché
in materia di opposizione all’adozione, del 20% di
decreti collegiali di adottabilità e del 50% di decreti in
materia di affidamento di minori e tutela dei medesimi, anche in via
d’urgenza, ex artt. 317 bis, 330 e 333 c.c.
nonché di decreti ex artt. 252 e 274 c.c.; pertanto, 6
sentenze ex artt. 250, 269 e 284 c.c. nonché in
materia di opposizione all’adozione, 4 decreti collegiali di
adottabilità e 10 decreti in materia di affidamento di minori
e tutela dei medesimi, anche in via d’urgenza, ex artt. 317

bis, 330 e 333 c.c. nonchè i decreti ex artt. 252 e
274 c.c.

Se
la prevalenza riguarda le funzioni penali la percentuale è del
60% di sentenze, con esclusione di quelle predibattimentali, del 20%
ciascuna di ordinanze in tema di libertà personale ex artt.
273 e 274 o 299 c.p.p. e quale giudice dell’esecuzione sui temi
di cui al libro X, titolo III, capo I del codice di procedura penale;
pertanto, 12 sentenze con l’esclusione del sottotipo
individuato e 4 ordinanze ciascuna in tema di libertà
personale e quale giudice dell’esecuzione.

13
La
percentuale ed il numero di provvedimenti da acquisire a campione per
i magistrati che esercitano funzioni promiscue.

Nei
casi individuati all’art. 6 di esercizio di funzioni promiscue
dovrà essere preventivamente valutata la percentuale del
lavoro svolto dal magistrato in valutazione per le varie funzioni.

Tale
valutazione è affidata al Consiglio giudiziario, che si
avvarrà, nei casi di esercizio promiscuo contemporaneo delle
diverse funzioni magistratuali e nell’ipotesi di esercizio
promiscuo non contestuale di funzioni giurisdizionali diverse, come
indicata all’art.7 u.c. sub A), di specifiche informazioni
richieste al dirigente dell’ufficio, nel quale il magistrato in
valutazione svolge le sue funzioni.

Nei
casi in cui il mutamento di funzioni sia conseguenza del cambiamento
di ufficio del magistrato in valutazione, con destinazione sia nello
stesso che in diverso distretto, tale valutazione è affidata
al Consiglio Giudiziario, che si avvarrà, nei casi di
esercizio promiscuo contemporaneo delle diverse funzioni
magistratuali e nell’ipotesi di esercizio promiscuo non
contestuale di funzioni giurisdizionali diverse come indicate
all’art. 7 u.c. sub A), di specifiche informazioni richieste al
dirigente degli uffici nei quali il magistrato in valutazione ha
svolto le sue funzioni. Nel caso in cui la diversità di
funzione non sia conseguenza di cambiamento di ufficio, la
valutazione è rimessa al dirigente dell’ufficio cui il
magistrato è addetto.

Nei casi di esercizio promiscuo non contestuale di
funzioni giurisdizionali diverse la valutazione della percentuale di
lavoro svolto per ogni funzione è operata con riferimento al
periodo di tempo nel quale è stata esercitata la funzione
rispetto all’intero periodo oggetto di valutazione.

All’esito
di tale valutazione si deve distinguere l’ipotesi in cui
l’esercizio promiscuo riguardi due o più funzioni
diverse, come individuate all’art.6 per i vari settori.

Nel
caso in cui il magistrato in valutazione eserciti o abbia esercitato
solo due diverse funzioni il prelievo dei provvedimenti a campione
sarà effettuato sulla sola funzione prevalente, secondo le
modalità per questa previste, a meno che l’altra non
superi la percentuale di un terzo.

In
quest’ultima ipotesi la campionatura dev’essere completa
e riguardare entrambe le funzioni svolte, ma i provvedimenti da
acquisire riguarderanno solo il tipo ritenuto più

significativo per ciascuna funzione in ragione della maggiore
percentuale assegnatagli, secondo l’individuazione operata agli
artt.7 e ss. , e l’acquisizione di provvedimenti a campione tra
le diverse funzioni sarà regolata dalla percentuale di lavoro
per ciascuna di esse svolto.

Nel caso in cui il magistrato in
valutazione eserciti o abbia esercitato più di due funzioni
non si prenderanno in considerazione quelle che non superino il 20%
dell’attività complessiva svolta; una volta eliminata
questa percentuale di lavoro si opererà la campionatura sulla
funzione o sulle funzioni ritenute prevalenti secondo quanto già
indicato nell’ipotesi di esercizio di due sole funzioni.

Nel caso esse siano più di
una la percentuale tra i provvedimenti da acquisire verrà
individuata elevando esclusivamente quella dei provvedimenti della
funzione prevalente sino a raggiungere il numero dei provvedimenti da
acquisire.

Nell’ipotesi in cui ogni funzione superi il 20%
dell’attività complessiva svolta e, pertanto, devono
tutte essere prese in considerazione, la campionatura avverrà
per ogni funzione secondo le percentuali individuate e le tipologie
provvedimentali più significative.

Possono sempre essere oggetto di
produzione spontanea da parte del magistrato sottoposto a valutazione
quei provvedimenti relativi a funzioni escluse dall’acquisizione
a campione dei provvedimenti.

NORMA TRANSITORIA

La presente disciplina entrerà
in vigore dal 1à maggio 2005 e sarà applicata nei confronti
dei magistrati che avranno maturato il termine per la progressione
in carriera o il titolo per l’ottenimento del parere parziale
dopo tale data.

ALLEGATO
Tavola riassuntiva della percentuale e del numero
dei provvedimenti da acquisire a campione per le varie funzioni, come
previsti dalla circolare.

L’esemplificazione è
calibrata sul numero minimo di provvedimenti da acquisire a campione,
pari a 20, stabilito dal Capo III, lett.B) n.10 della circolare
n.1275/85.
La previsione anche in percentuale del
quantitativo di provvedimenti da acquisire a campione consente
l’utilizzo di quella sola relativa tabella nei casi in cui i
Consigli giudiziari riterranno di adottare un diverso numero di
provvedimenti da acquisire a campione rispetto a quello previsto
nella circolare n.1275/85.

Con riguardo alle tavole per i
magistrati che esercitano funzioni promiscue i casi considerati, ad
eccezione dei magistrati minorili, costituiscono delle
esemplificazioni corrispondenti a quelle che si rinvengono nella
relazione accompagnatoria della circolare, essendo svariate le
ipotesi di esercizio promiscuo di funzioni, per le quali si dovrà
ricorrere ai principi fissati con la normativa prevista nella
circolare stessa.

Funzioni
del magistrato penale

Funzione

Percentuale di
provvedimenti

Numero di
provvedimenti

Pubblico ministero presso il
Tribunale


  1. impugnazioni 20%
  2. richieste di archiviazione
    25%
  3. richieste di misure cautelari
    personali, reali e di misure di prevenzione 35%
  4. richieste di rinvio a
    giudizio o decreti di citazione a giudizio 20%

- 4 impugnazioni
- 5 richieste di archiviazione
- 7 richieste di misure cautelari
personali, reali e di misure di prevenzione;
- 4 richieste di rinvio a giudizio o decreti di
citazione a giudizio

Pubblico ministero presso

la Corte d’appello


  1. impugnazioni 80% di cui:

    1. impugnazioni sentenze
      tribunale 35%
    2. ricorsi per cassazione
      avverso sentenze o ordinanze della corte d’appello o del
      tribunale di sorveglianza 35%



c)
impugnazioni sentenze dei giudici di pace 10%

  1. provvedimenti in materia di
    estradizione, commissioni rogatorie internazionali, esecuzione,
    revisione o in materia civile, alternativamente o cumulativamente
    20%

- 14
impugnazioni di cui:



    1. a) 7
      impugnazioni sentenze tribunale



b)
7 ricorsi per cassazione avverso sentenze o ordinanze della corte
d’appello o del tribunale di sorveglianza
c)
2 impugnazioni sentenze giudici di pace
- 4 pareri in materia di
estradizione, commissioni rogatorie internazionali, esecuzione,
revisione o in materia civile, alternativamente o cumulativamente

GIP/GUP


  1. sentenze 40%

  2. ordinanze 40%
  3. decreti 20%

- 8 sentenze, di cui almeno una
con motivazione contestuale e 5 a seguito di abbreviato
- 8 ordinanze, di cui 6 in materia
di misure cautelari, con almeno una in materia di esecuzione, e 2
di archiviazione, di cui almeno una su opposizione della persona
offesa
- 4 decreti, di cui 2
d’intercettazione e 2 di archiviazione

GIP


  1. ordinanze 75%, di cui due
    terzi in materia cautelare ed il restante terzo di archiviazione
  2. decreti 25%

- 15 ordinanze, di cui 10 in
materia cautelare ed almeno 1 in tema di sequestri e 5 in materia
di archiviazione, di cui almeno 3 su opposizione della persona
offesa
- 5 decreti, di cui almeno 2
ciascuno di archiviazione e di intercettazioni

GUP

1) sentenze 70%

2) ordinanze 30%

- 14 sentenze, di cui almeno 1 con
motivazione contestuale e 9 a seguito di abbreviato
- 6 ordinanze, tutte in materia di
libertà personale, di cui almeno 2 incidenti di esecuzione

Giudice penale del dibattimento


  1. sentenze 70%
  2. ordinanze 30%, di cui metà

    in materia di libertà personale e l’altra metà
    quale giudice dell’esecuzione

- 14 sentenze,
di cui almeno 3 con motivazione contestuale e 1 relativa a
procedimento d’appello su sentenze del giudice di pace

- 6 ordinanze, di cui 3 in materia
di libertà personale ed altre 3 per incidenti di
esecuzione

Giudice penale del dibattimento e
del tribunale del riesame distrettuale

1) sentenze 60%
2)
ordinanze 40%, di cui 25% in materia di libertà personale
e 15% quale giudice dell’esecuzione

- 12 sentenze,
di cui almeno 2 con motivazione contestuale e 1 relativa a
procedimento d’appello su sentenze del giudice di pace
- 5 ordinanze in materia di
libertà personale, di cui almeno 3 in sede di riesame o di
appello

- 3 incidenti di esecuzione

Giudice del tribunale del riesame
distrettuale

- 20 ordinanze di cui almeno 3 in
materia di sequestri

Giudice della sezione del
tribunale delle misure di prevenzione

- 8 decreti di applicazione di
misure reali (sequestri e confische)
- 8 decreti di applicazione di
misure personali ai sensi della L.575/65
- 6 decreti di applicazione di
misure personali ai sensi della L.1423/56

Magistrato di sorveglianza


  1. ordinanze in tema di misure
    alternative alla detenzione 50%
  2. ordinanze in tema di
    liberazione condizionale 20%

  3. decreti di concessione primo
    permesso premio 20%
  4. ordinanze in tema di revoca
    anticipata delle misure di sicurezza

- 10 ordinanze in tema di misure
alternative alla detenzione
- 4 ordinanze in tema di
liberazione condizionale

- 4 decreti di concessione primo
permesso premio
- 2 ordinanze in tema di revoca
anticipata delle misure di sicurezza

Giudice d’appello penale


  1. sentenze 70%
  2. ordinanze 30%, di cui metà
    in materia di libertà personale e l’altra metà

    quale giudice dell’esecuzione

- 14 sentenze

- 6 ordinanze, di cui 3 in materia
di libertà personale ed altre 3 incidenti di esecuzione

Funzioni
del magistrato civile

Funzione

Percentuale di
provvedimenti

Numero di
provvedimenti

Giudice ordinario di
primo grado

  1. sentenze 60%
  2. ordinanze o decreti
    istruttori e sommari cautelari e non 40%

-12 sentenze

- 8 ordinanze o decreti istruttori
e sommari cautelari e non

Giudice del lavoro di primo grado


  1. sentenze 80%
  2. ordinanze cautelari e
    d’urgenza 20%

- 16 sentenze, di cui almeno 8 in
materia di lavoro
- 4 ordinanze cautelari e
d’urgenza

Giudice ordinario d’appello


  1. sentenze 80%
  2. ordinanze cautelari e
    d’urgenza 20%

- 16 sentenze
- 4 ordinanze cautelari e
d’urgenza

Giudice del lavoro
d’appello

- 20 sentenze, di cui almeno 10 in
materia di lavoro

Giudice tutelare
in via esclusiva


  1. decreti ex art.337 c.c. 50%
  2. decreti ex art.405 c.c. 50%

- 10 decreti ex art.337 c.c.

- 10 decreti ex art.405 c.c.

Giudice tutelare
in via prevalente


  1. sentenze 60%


  1. decreti ex art.337 c.c. 20%


  1. decreti ex art.405 c.c. 20%

- 12 sentenze
- 4 decreti ex art.337 c.c.

- 4 decreti ex art.405 c.c.

Giudice della sezione famiglia


  1. sentenze 60%
  2. decreti ex artt.710 c.p.c. e
    9 L.898/70

- 12 sentenze con esclusione di
quelle di separazione e divorzio consensuali
- 8 decreti ex artt. 710 c.p.c. e
9 L.898/70

Giudice delegato ai fallimenti ed
alle altre procedure concorsuali


  1. sentenze 50%
  2. ordinanze e decreti 50%

- 10 sentenze

- 10 ordinanze e decreti

Giudice dell’esecuzione
civile


  1. sentenze 40%

  2. ordinanze di sospensione ex
    artt.624 e 625, 2° comma c.p.c. 40%
  3. ordinanze determinative degli
    obblighi di fare ex artt.612 e 613 c.p.c. 40%

- 8 sentenze
- 4 ordinanze di sospensione ex
artt.624 e 625, 2° comma c.p.c.
- 4 ordinanze determinative degli
obblighi di fare ex artt.612 e 613 c.p.c.

Magistrato
che esercita funzioni promiscue

Funzione

Percentuale di
provvedimenti

Numero di
provvedimenti

Pubblico ministero presso il
Tribunale per i minorenni


  1. impugnazioni 30%
  2. richieste di misure cautelari
    personali 20%
  3. richieste di decadenza della
    potestà parentale 20%

  4. richieste di proscioglimento
    per irrilevanza del fatto 10%
  5. richieste di pareri in
    materia di adozione 10%
  6. richieste di applicazione
    provvisoria di misure di sicurezza 10%

- 6 impugnazioni, divise a
metà tra il settore civile e penale

- 4 richieste di misure cautelari
personali
- 4 richieste di decadenza della
potestà parentale
- 2 richieste di proscioglimento
per irrilevanza del fatto
- 2 richieste di pareri in materia
di adozione
- 2 richieste di applicazione
provvisoria di misure di sicurezza

Giudice del Tribunale per i
minorenni con prevalenti o esclusive funzioni civili

  1. decreti in materia di
    affidamento e tutela dei minori anche in via d’urgenza ex
    artt. 317 bis, 330, 333 nonchè 252 e 274 c.c. 50%
  2. sentenze in materia di
    opposizione all’adozione e ex artt.250, 269 e 284 c.c. 30%
  3. decreti collegiali di
    adottabilità 20%

- 10 decreti in
materia di affidamento e tutela dei minori anche in via d’urgenza
ex artt. 317 bis, 330, 333 nonchè 252 e 274 c.c.
- 6 sentenze in
materia di opposizione all’adozione e ex artt.250, 269 e 284
c.c.

- 4 decreti
collegiali di adattabilità

Giudice del Tribunale per i
minorenni con prevalenti o esclusive funzioni penali


  1. sentenze 60%
  2. ordinanze 40%, di cui metà
    in materia di libertà personale e l’altra metà
    quale giudice dell’esecuzione

- 12 sentenze
- 8 ordinanze, di cui 4 in materia
di libertà personale ed altre 4 incidenti di esecuzione

Giudice con esercizio promiscuo
contemporaneo o non contestuale di due funzioni (ipotesi
esemplificativa: 60% funzioni di giudice civile ordinario e 40%
funzioni di giudice del dibattimento penale)

  1. sentenze civili 60%
  2. sentenze penali 40%

- 12 sentenze civili
- 8 sentenze penali

Magistrato con esercizio promiscuo
contemporaneo o non contestuale di due funzioni (ipotesi
esemplificativa: 60% funzioni di giudice del dibattimento penale e
40% P.M. presso il tribunale)

  1. sentenze penali 60%
  2. richieste di archiviazione
    20%
  3. richieste di misure cautelari
    personali 20%

- 12 sentenze penali
- 4 richieste di archiviazione
- 4 richieste di misure cautelari
personali

Magistrato con esercizio promiscuo contemporaneo o
non contestuale di due funzioni [ipotesi esemplificativa: 60%
funzioni di giudice che esercita funzioni promiscue

contemporaneamente (con unica funzione prevalente da considerare
nel settore civile) e 40% P.M. presso il tribunale]


  1. sentenze civili 60%
  2. richieste di archiviazione
    20%
  3. richieste di misure cautelari
    personali 20%

- 12 sentenze civili
- 4 richieste di archiviazione
- 4 richieste di misure cautelari
personali

Giudice con esercizio promiscuo
contemporaneo o non contestuale di più di due funzioni
(ipotesi esemplificativa: 40% funzioni di giudice civile
ordinario, 30% giudice dell’esecuzione civile e 30% funzioni
di giudice del dibattimento penale)


  1. sentenze civili 40%
  2. sentenze penali 30%
  3. sentenze in materia di
    esecuzione civile 15%
  4. ordinanze di sospensione ex
    artt.624 e 625, 2° comma c.p.c. 15%

- 8 sentenze civili
- 6 sentenze penali
- 3 sentenze in materia di
esecuzione civile
- 3 ordinanze di sospensione ex
artt.624 e 625, 2° comma c.p.c.

1
Peraltro questa materia è oggetto di congiunta valutazione da
parte delle Commissioni Quarta e Settima del C.S.M.

03 02 2005
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