Osservazioni sulla riforma del codice di procedura civile attuata con la legge n.80/2005 e sulle proposte di modifica

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Le recenti modifiche del processo civile introdotte con la legge n.80/2005 appaiono il frutto di una produzione legislativa alluvionale che si svolge al di fuori di un progetto complessivo per la giustizia e non tiene conto del movimento avviato dalle associazioni forensi, dalla ANM, dagli Osservatori sulla giustizia civile. Questi soggetti hanno inteso farsi carico del problema della giustizia con ottiche e metodi diversi, puntando - pi che sul rito ideale - sull'organizzazione, sulla collaborazione tra tutti gli operatori del diritto, sulla ricognizione e promozione delle prassi pi efficaci1.[gc1]

I lavori in corso continuamente aperti produrranno tra l'altro la conseguenza che l'effettiva individuazione della normativa applicabile richiederà una lunga e faticosa opera di ricostruzione, da parte degli interpreti, di una disciplina estremamente frammentaria, disorganica e priva del carattere di sistematicità2.

Al di là del contenuto delle singole leggi, vi è dunque, in primo luogo, una questione che attiene al metodo della loro formazione, essendo ormai evidente che sulle disfunzioni della giustizia assume un peso crescente la moltiplicazione dei riti processali, con disagi sempre pi acuti per il lavoro quotidiano di giudici, avvocati, cancellieri nonch, prima di tutto, per gli utenti. E vi è da chiedersi se, di fronte al mutare di progetti che denota per se stesso la mancanza di una visione precisa, prima che la riforma contenuta nella legge n. 80/2005 entri in vigore non sia opportuna una pi ampia pausa di riflessione.

2. Si tratta, del resto, di una riforma incentrata soltanto sulle regole, che sembra ignorare i veri nodi della giustizia i quali attengono invece - come ripetutamente sottolineato anche dalla magistratura associata - alla carenza di risorse ed alla cattiva gestione di quelle esistenti, ad una politica di spesa per la giustizia del tutto insufficiente, alla mancanza di un'adeguata e responsabile cultura dell'organizzazione. Tra l'altro - e in primo luogo - il mancato riordino della statistica giudiziaria continua a condizionare pesantemente gli assetti organizzativi degli uffici e la funzionalità complessiva del servizio, giacch senza un sistema statistico veridico ed affidabile, che consenta di conoscere l'entità dei flussi e la qualità della domanda, è impossibile formulare meditati progetti organizzativi; individuare i fattori che a vario titolo incidono sulle diversità di prestazioni - a volte anche rilevanti - tra i diversi uffici; verificare l'andamento dei programmi organizzativi anche in rapporto ai ruoli individuali e sezionali; adottare i conseguenti rimedi perequativi e correttivi, intervenendo se del caso sulle sacche di improduttività e inefficienza.

Su questo punto si registra l'unanimità dei consensi: nel secondo controrapporto redatto dall'OUA 3, ad esempio, si sottolinea che l'incremento di efficienza del sistema giudiziario "debba essere fondato sulla corretta analisi ed aggregazione dei dati statistici" e viene lamentata l'inesattezza dei dati statistici rappresentati dal Ministero.

Ed anche il Comitato dei Ministri d'Europa, che ha analizzato, sulla base del Quarto rapporto annuale sottoposto dalle autorità italiane i risultati ottenuti dal nostro Paese nei suoi sforzi di risolvere il problema strutturale della lentezza della giustizia, ha preso nota della "difficoltà di valutare correttamente i progressi realizzati in ragione di alcune incoerenze nelle statistiche giudiziarie fornite" ed ha invitato l'Italia "a dotarsi senza ritardo di mezzi pi affidabili di monitoraggio dell'efficacia della giustizia al fine di identificare meglio i settori in difficoltà e le misure necessarie per risolverle''.

3. Il legislatore si è dimostrato del tutto indifferente ai veri nodi critici della giustizia 4, ed ha preferito tenere occupati giudici e avvocati a sciogliere intricate questioni processuali che assorbiranno energie e tempo, quasi che il fine del processo non sia quello di attuare i diritti delle persone, ma di decidere su come si deve decidere, allontanando sempre di pi il momento di composizione della lite.

4. Questo incedere senza bussola del legislatore ha favorito i momenti di confronto e di scambio tra magistrati, avvocati ed altri operatori che, pur nella comune convinzione che gli interventi necessari nella prospettiva del giusto processo e dell'insieme dei valori sottesi agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione siano ben pi ampi e impegnativi5, non hanno voluto far mancare il proprio contributo di riflessione sulle novità del processo ordinario di cognizione, fulcro dell'intervento normativo attuato con la legge n.80/2005: su questo il maxiemendamento ha inciso molto di pi - e in modo molto meno ragionevole - di quanto appaia a prima vista.

5. La riforma dell'art. 183 c.p.c. non si limita infatti a superare (come da tanti auspicato) la bipartizione in due distinte udienze della fase di prima trattazione. In realtà essa:

* elimina l'obbligatorietà dell'interrogatorio libero e del tentativo di conciliazione;

* prevede che le parti precisino domande ed eccezioni nelle stesse memorie con le quali devono chiedere i mezzi di prova e in termini perentori ristretti (non superiori a trenta giorni) ;

* prevede che il giudice non partecipi alla fase della precisazione e modificazione delle domande e delle eccezioni;

* prevede che il giudice decida sulle istanze di prova sulla base delle memorie scritte e con ordinanza riservata da emettere "entro trenta giorni".

In tal modo:

* si altera profondamente la fisionomia della fase introduttiva, svilendo i tentativi di razionalizzazione del processo basati anche sulla rivitalizzazione del principio di oralità;

* viene svalutato uno strumento di filtro e chiarificazione importante come l'interrogatorio libero e si rinuncia alla spinta verso la funzione conciliativa di giudici e avvocati;

* si determina una contrazione del diritto di difesa, costringendo a formulare istanze istruttorie senza preventivamente conoscere le precisazioni delle domande o eccezioni della controparte, perdendo così la lezione pi vitale della novella del 90/95 quella, cioè, relativa alla necessaria separazione tra fase destinata alle allegazioni di merito e fase preposta alle richieste istruttorie;

* si crea un'illusione di efficienza attraverso la previsione di termini che sono a) difficilmente osservabili dal giudice, se non in condizioni di ragionevoli dimensioni del ruolo di cause (che recenti studi indicano nel numero massimo di 500 e che invece in molti tribunali sono due o tre volte superiori) e b) inutilmente contratti per i difensori, se le fasi di istruzione e decisione non saranno poi effettivamente contenute;

* viene tendenzialmente eliminato - mediante la previsione della riserva obbligatoria - il colloquio con il giudice, impedendosi la discussione orale sulle istanze di prova e la facoltà del difensore di eccepire e interloquire rispetto alla memoria di replica avversaria, e ciò oltre tutto con ulteriore aggravio di lavoro per le cancellerie dei tribunali;

* vengono poste le basi per la creazione di un'altra forma di processo scritto, inevitabilmente destinato ad entrare in concorrenza con il cosiddetto rito societario (d. lgs. n. 5/2003), pure introdotto per tutte le materie da altra norma della riforma.

6. Altrettanto preoccupanti sono infatti le ricadute sull'organizzazione del lavoro dei magistrati e delle cancellerie del nuovo articolo 70 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che, per la tutela dei medesimi diritti, introduce un altro rito a cognizione piena, caratterizzato da diversità di poteri processuali del giudice e delle parti, da diversa scansione delle preclusioni, da diversa articolazione della fase di trattazione e di quella istruttoria. Da parte di molti6 vi è già stata la richiesta di abrogare l'art. 70 ter disp. att. cpc, per ragioni derivanti dalla oggettiva difficoltà applicativa (specie nel processo con pluralità di parti) e di coordinamento con le altre norme che regolano il processo con rito ordinario, nonch per il notevole impasse organizzativo che la scelta del c.d. rito societario avrebbe sin dalle primissime battute dell'attività processuale, date le diverse modalità di avvio del processo societario rispetto a quello ordinario (e si pensi, ancora, al tempo necessario per la modificazione del programma informatico di gestione dei ruoli).

7. Le prime letture della novella svolte nell'ambito delle iniziative di associazioni forensi, degli Osservatori sulla giustizia, della Formazione decentrata del CSM, dei consigli degli Ordini, con la partecipazione di avvocati e magistrati hanno dato origine ad un movimento di reazione e correzione spontaneamente convergente - sia pure con soluzioni non del tutto coincidenti - su alcune linee di fondo, prima tra tutte quella relativa alla necessità di decontrazione delle attività processuali. Anche la recente proposta di modifica del processo civile approvata a Fiuggi dall'OUA il 15-17 luglio riprende dichiaratamente, in gran parte, quanto emerso in tali primi dibattiti tra magistrati e avvocati; e ad analoga necessità di distinguere tra esigenze di concentrazione e rischi di contrazione si ispira il documento approvato dalla Giunta esecutiva dell'ANM nel giugno del 2005 .

8.[gc2] Nell'ambito di tali prime letture sono state individuate possibili prassi di miglioramento e razionalizzazione dei problemi evidenziati.[gc3]

La ricerca ed il consolidamento di indirizzi interpretativi condivisi richiederebbero tuttavia tempo e dispendio di energie, mentre sono tuttora in cantiere i lavori per modificare ulteriormente il codice di procedura civile e le stesse norme di modifica appena varate. Manca inoltre, nella nuova disciplina che da qui a poco dovrebbe entrare in vigore, ogni considerazione della fase decisoria, che pure rappresenta uno dei nodi cruciali del processo (il famoso "collo di bottiglia" che dilata i tempi della decisione).

9. Per questi motivi appare utile proporre alcune modifiche che, pur restando nel limitato orizzonte entro il quale si muove l'intervento novellatore, permettano di: a) recuperare flessibilità al modello processuale, dando al giudice la facoltà - nell'esercizio effettivo dei poteri preordinati al leale e rapido svolgimento del processo - di adattarlo alle esigenze del caso concreto, in relazione alla natura ed alla maggiore o minore complessità della causa, nel pieno rispetto del contraddittorio e del principio di ragionevolezza dei tempi processuali; b) favorire l'effettivo colloquio processuale tra giudice e parti sin dall'inizio del processo, evitando che l'udienza ex art. 183 cpc si risolva in un'occasione per dispensare termini per memorie; c) eliminare la farraginosa e irrazionale alternativa del "rito societario"; d) semplificare le modalità della fase decisoria.

10. In particolare, con riferimento alla fase preparatoria del processo, e rispetto alla disciplina delineata nella legge n. 80/2005, appaiono opportune quanto meno le seguenti modificazioni:[gc4]

A. reintrodurre la previsione relativa all'interrogatorio libero delle parti ed al tentativo obbligatorio di conciliazione per l'udienza ex art. 183 cpc;

B. prevedere espressamente che, ove le esigenze di trattazione lo consentano, il giudice possa decidere sulle istanze di prova formulate dalle parti sin dalla prima udienza e possa assumere la causa in decisione sin da tale udienza in applicazione dell'art.187 cpc;

C. prevedere espressamente che, ove le esigenze di trattazione lo impongano, il giudice possa svolgere le attività processuali di cui all'art. 183 cpc non necessariamente in un un'unica udienza;

D. tenere distinte le memorie destinate alla definizione del thema decidendum dalle memorie destinate alla definizione del thema probandum con la concessione da parte del giudice di quattro distinti termini e sempre salvo il potere del giudice, prima della concessione dei termini, di valutare se ricorrano le condizioni per porre la causa in decisione ex art. 187 cpc;

E. prevedere espressamente che il giudice, concessi i termini per le memorie, fissi un'udienza per la discussione del tema d'indagine e la decisione sui mezzi istruttori, salva la facoltà del giudice di riservarsi ove, all'esito della discussione con i difensori, emerga la necessità di un maggiore approfondimento o riflessione;

F. prevedere espressamente che all'udienza ex art. 183 cpc il giudice possa decidere sulle istanze interinali (ad esempio, ex art.648 o 649 cpc; istanze ex art. 186- bis o 186-ter cpc) salvo che ritenga di differire la decisione ad altra udienza ove il differimento sia necessario per garantire la difesa della parte contro cui l'istanza sia rivolta.

11. Richiamate, su altri punti, le osservazioni formulate dall'ANM con riferimento al decreto-legge n. 35/2005 ed alla legge di conversione n. 80/20057, per ciò che concerne la fase decisoria sarebbe quanto mai opportuna - pur nell'ambito di un provvedimento novellatore di contenuto parziale e limitato - la riduzione della attuale pluralità di modelli decisori e l'introduzione di meccanismi semplificati di decisione della causa e di redazione della sentenza, anche mediante un allargamento delle modalità previste dall'art. 281 sexies c.p.c. ed un'esplicita estensione di tale meccanismo al procedimento d'appello (alla cui celerità di svolgimento potrebbe risultare di sicuro giovamento, sotto altro profilo, l'abolizione della collegialità necessaria nella fase preparatoria del giudizio e nell'assunzione dei mezzi di prova).

N apparirebbe incoerente con l'evoluzione del sistema - per quanto il tema meriti certamente di essere approfondito - la previsione di sentenze che anticipassero in forma molto schematica i motivi di fatto e di diritto della decisione, salvo successiva illustrazione dei motivi già indicati ove almeno una delle parti ne facesse richiesta entro un certo termine fissato dalla legge, mentre non sembra da escludere che in una prospettiva futura e pi ampia possa essere presa in considerazione anche l'ipotesi di sentenze "orali", in cui le tecniche digitali di registrazione varrebbero ad evitare non la motivazione, ma l'immediatezza della sua formazione scritta, salvo che ciò fosse preventivamente o successivamente richiesto dalle parti.

12. La legge n.80 ha poi realizzato una profonda trasformazione della procedura esecutiva ispirandosi, in parte, alle esperienze di alcuni uffici giudiziari che avevano adottato una serie di accorgimenti per rendere pi efficienti le procedure, abbreviare i tempi, consentire una pi ampia circolazione delle notizie relative alle vendite e, dunque, una maggiore partecipazione dei cittadini alle stesse.

Il testo della legge, a differenza di ciò che è avvenuto per il giudizio ordinario di cognizione, ha ripreso in larga parte il contenuto della c.d. miniriforma ed si è, quindi, potuto giovare dei lunghi lavori preparatori ( svoltisi dinanzi alle Commissioni giustizia di Camera e Senato) nel corso dei quali si era tenuto conto sia delle esperienze pratiche sia dei precedenti progetti di riforma. Poich il lavoro di elaborazione del testo definitivo non si era ancora concluso, al momento della predisposizione del maxiemendamento che ha modificato la legge n. 80, le norme introdotte presentano svariati difetti di coordinamento (dalla disciplina dei titoli esecutivi non giudiziali, alla delega ai professionisti, alla disciplina della distribuzione e delle opposizioni) alle quali si sta cercando, in parte, di ovviare con il disegno di legge n. 5960 in discussione dinanzi alla Commissione giustizia della Camera, che peraltro appare tuttora richiedere ulteriori significativi interventi correttivi.

La volontà di perseguire una razionalizzazione e modernizzazione delle procedure esecutive è senza dubbio condivisibile e risponde ad una esigenza pi volte evidenziata dall'A.N.M., dagli Osservatori, dagli stessi soggetti economici coinvolti nelle procedure.

Tuttavia, mentre appare problematica la scelta di ampliare ad avvocati, commercialisti ed "esperti contabili" le categorie dei soggetti ai quali è possibile delegare la operazioni di vendita - una scelta che oltre tutto renderà molto pi complesso il controllo giurisdizionale sull'attività delegata - la nuova normativa si espone alla critica di trascurare la posizione del debitore, dal momento che non prevede un sistema di informazioni adeguato al rischio di subire in tempi rapidi gli effetti di una procedura che può portare alla perdita un bene primario quale è la casa di abitazione.

Il legislatore ha poi scelto, in linea con alcuni precedenti progetti di riforma, di ampliare la categoria dei titoli esecutivi facendovi rientrare le scritture private autenticate.

Tale scelta avrà probabilmente una valenza deflattiva sul contenzioso ordinario e, tuttavia, rischia di incidere, in senso negativo, sulla tutela dei soggetti "deboli" nei rapporti obbligatori; è prevedibile inoltre un aumento del contenzioso esecutivo poich l'opposizione all'esecuzione costituirà il principale strumento per contestare, solo dopo l'inizio delle attività preliminari all'esecuzione, le pretese creditorie fondate su atti ricevuti o anche solo autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali autorizzati dalla legge.

Tale prevedibile incremento del contenzioso, in uno con l'ampliamento del quadro delle garanzie (si veda l'aumento a 20 giorni del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi e la reclamabilità dell'ordinanza sulla sospensione dell'esecuzione) e la drastica riduzione dei termini di svolgimento di molte attività, impongono immediati interventi sui mezzi e sugli organici dei magistrati e del personale di cancelleria per evitare che gli effetti negativi di tale, pur auspicata, riforma ricadano unicamente sui giudici delle esecuzioni e sulle limitate strutture amministrative destinate a tali attività.

Anche in conseguenza dell'allargamento della tipologia e della quantità dei titoli esecutivi stragiudiziali e del tendenziale allargamento dell'ambito applicativo del procedimento esecutivo suggerito dalla nuova disciplina delle procedure concorsuali, sarebbe stata pi che opportuna la ridefinizione normativa dell'intera materia delle opposizioni esecutive. Infatti, attualmente tale materia Infatti, attualmente tale materia è disciplinata in modo sommario nonostante vada assumendo, proprio nei casi di oggettiva disparità tra le parti del rapporto obbligatorio, la funzione di unico controllo giurisdizionale, non solo sulla regolarità del procedimento e del titolo esecutivo, ma sulla esistenza, sulla estensione e sui caratteri dei diritti sostanziali.

Note

1 Il 21 dicembre 2001, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge per la riforma urgente del processo civile presentato alla Camera con il n. 2229 ed approvato dalla relativa Commissione Giustizia, previa unificazione ad altre proposte di iniziativa parlamentare, il 16 luglio 2003. Il disegno di legge (c.d. "miniriforma"), avente ad oggetto una serie di interventi correttivi dell'attuale rito ordinario, mantenuto nella sua struttura essenziale, è tuttora pendente con il n. 2430 innanzi alla Commissione Giustizia del Senato che, il 17 dicembre 2003, ha costituito un Comitato ristretto. Questo, nella seduta del 7 luglio 2004, ha presentato un "testo unificato", che ha inciso in modo rilevante sulla proposta precedentemente approvata alla unanimità dalla Camera e sulla quale si erano già espressi l'Associazione Nazionale Magistrati e l'Organismo Unitario della Avvocatura.

Nel frattempo è entrato in vigore, con successiva estensione alla materia dei brevetti industriali, il d. lgs. n. 5/2003 e succ. mod. che ha anticipato in materia di rapporti societari e per gli altri rapporti indicati all'art. 1 i principi del nuovo processo di cognizione delineato nel disegno di legge delega elaborato dalla "Commissione Vaccarella" ed approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 ottobre 2003.

Il disegno di legge delega non risulta ancora assegnato alle Commissioni Giustizia del Parlamento. E mentre davanti alla Commissione Giustizia del Senato pendeva l'esame del testo unificato della "miniriforma", nella stessa giornata (11 marzo) venivano approvati dal Governo un decreto-legge (quello sulla "competitività") contenente modifiche alla legge fallimentare ed al processo civile ed entrato in vigore il 16 marzo 2005, nonch un disegno di legge che, regolando insieme ad altre previsioni le medesime materie, reintroduceva in gran parte la "miniriforma" del c.p.c. approvata dalla Commissione Giustizia della Camera il 16 luglio 2003 ed in seguito modificata dal Comitato ristretto della Commissione Giustizia del Senato.

In sede di esame per la conversione del decreto-legge sulla "competitività" è stato poi presentato, davanti alla Commissione Bilancio del Senato, un maxi-emendamento contenente la delega al Governo sia per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, sia per estendere a tutte le controversie civili il nuovo rito societario ed i principi contenuti - con riferimento al giudizio di cassazione ed all'arbitrato - nel disegno disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 ottobre 2003.

Nella legge di conversione, la proposta di delega relativa all'estensione del nuovo processo societario alle controversie in materia fallimentare ed al processo ordinario di cognizione (limitatamente, per il primo, alle norme contenute nei capi I e IV, Titolo II, e per il secondo alle norme contenute nei Capi I e II, Titolo II d.lgs. n. 5/2003) non è passata; è stata tuttavia approvata quella norma di attuazione del codice di procedura civile (già prevista nel testo unificato approvato dal Comitato ristretto del Senato) che rende possibile l'applicazione delle relative disposizioni ad ogni controversia civile attualmente regolata con il rito ordinario. Sempre in materia processuale è stata approvata la delega per la modifica del giudizio di cassazione e dell'arbitrato, mentre sono state introdotte direttamente varie modifiche al processo di cognizione, di esecuzione, cautelare e di separazione e divorzio; per il processo di cognizione, peraltro, si sono ripresi in minima parte, gli interventi di razionalizzazione e di accelerazione previsti nella cd miniriforma.

2 Il 1 luglio 2005 è stato pubblicato sulla G.U. il DL 30 giugno 2005, n. 115 che regola la fase transitoria prevedendo che le nuove norme entrino in vigore il 1.1.2006 e si applichino ai processi iniziati dopo quella data . Nel giugno 2005 è stato approvato , da parte della commissione giustizia del Senato , il disegno di legge AS 3439 (dedicato agli "Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80..) approvato in sede deliberante dalla Commissione, che introduce alcune modifiche alle norme del maxiemendamento e nuove modifiche al codice di rito. Tali modifiche erano state introdotte nel disegno di legge della legge di conversione del dl n.115 dal Senato, ma sono state poi eliminate dalla Camera; fino alla definitiva approvazione della legge di conversione del dl 115/05 con legge n. 169 del 30.7.2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22.8.2005. Attualmente il disegno di legge S 3439 è passato all'esame della Camera, con il n. 5960, ma l'esame è stato rinviato a data da stabilirsi.

3 Si può leggere nel sito www.oua.it.

4 Già evidenziati dalla stessa ANM in numerose occasioni: si leggano sul sito dell'ANM il documento generale di osservazioni al testo unificato approvato dalla Camera il 16 luglio del 2003 e la "Scheda di osservazioni tecniche" sul medesimo testo; il documento del 15 luglio 2004 di osservazioni al testo unificato redatto dal Comitato ristretto nominato dalla Commissione giustizia del Senato, seguito da un secondo documento di qualche mese successivo. Cfr., da ultimo, "Competitività", processo civile e tutela dei diritti: le osservazioni dell'Anm al decreto-legge n. 35/2005 ed alla legge di conversione n. 80/2005", in Questione Giustizia, n. 2005, 643 e segg.

5 Ad una proposta di articolato sul processo civile di cognizione, attenta ai valori sottesi agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, verrà presentata nei prossimi mesi in un seminario promosso da Magistratura Democratica e Movimento per la giustizia. Cfr., inoltre, i documenti dell'ANM richiamati nella nota precedente.

6 Si veda, ad esempio, la Lettera aperta degli Osservatori sulla giustizia civile pubblicata sul sito www.associazionemagistrati.it e la delibera adottata a Bolzano l'11.6.2005 dall'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine.

7 In particolare nel documento della GEC è stata giustamente criticata la scelta di rinunciare a tutti gli interventi che figuravano nei testi precedenti e, in particolare, nel testo unificato di ddl licenziato dalla Commissione Giustizia della Camera il 16 luglio 2005 al fine di contrastare gli abusi del processo con riguardo, ad esempio, alla introduzione di astreintes e di una nuova e pi rigorosa disciplina della responsabilità aggravata.

* [gc1]Le modificazioni del c.p.c. sono contenute nell'art. 2, co. 3, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, intitolato "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonch per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali", e convertito con modificazioni con la legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nel S.O. n. 91, della G.U. del 14 maggio 2005, n. 111: il provvedimento recava modificazioni alla disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni;

* L'11 marzo 2005, il Consiglio dei ministri (Comunicato n. 198) aveva approvato il decreto legge e, contestualmente, un disegno di legge recante modifiche alla disciplina del fallimento e al codice di procedura civile: il secondo provvedimento recepiva i lavori della Commissione Giustizia del Senato.

* Il 16 marzo 2005, il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, è stato pubblicato nella G.U. n. 61;

* lo stesso giorno il decreto legge è stato presentato al Senato per la conversione in legge, con il n. 3344.

* Il 22 marzo 2005, il parallelo disegno di legge è stato presentato alla Camera: d.d.l. 5736/C/XIV.

* Il 14 aprile 2005, nel corso della discussione sul disegno di legge n. 3344 alla Commissione Bilancio del Senato, è stato presentato da esponenti della maggioranza e della opposizione ed è stato, quindi, approvato un emendamento all'art. 2, nel quale sono stati inseriti tutti i progetti di riforma sul processo civile e sulle procedure concorsuali già all'esame della Commissione giustizia dello stesso Senato.

* Il 3 maggio la proposta di legge è stata approvata una prima volta dal Senato ed è passata alla Camera, che la ha approvata, con alcune modificazioni, il 10 maggio 2005.

* Nella 799 Seduta antimeridiana del 12 maggio 2005, il Senato, si legge nel relativo comunicato, "ha definitivamente convertito in legge il decreto-legge n. 35 (d.d.l. n. 3344-B), recante disposizioni nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, nonch deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato e per la riforma organica della disciplina delle riforme concorsuali". In realtà, la legge di conversione non contiene soltanto norme di delega, ma anche disposizioni di immediata applicazione, che modificano profondamente tanto la disciplina del processo civile, quanto quella delle procedure concorsuali.

* Il 25 maggio 2005 è presentato il d.d.l. 3439/S/XIV, con il quale si propone di modificare alcune disposizioni del processo esecutivo; viene fissato termine per gli emendamenti al 23 giugno 2005; il testo è, quindi, approvato alla unanimità, in sede deliberante, dalla Commissione giustizia del Senato il 30 giugno 2005; passa alla Camera con il n. 5960.

* Il 24 giugno il Consiglio dei Ministri approva un decreto legge contenente diverse proroghe, tra le quali, all'art. 8, quella della entrata in vigore del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con la legge 14 maggio 2005, n. 80. Viene presentato lo stesso giorno al Senato con il n. 3523. Ne inizia l'esame il 7 luglio 2005.

* Il 20 luglio 2005 il Senato approva la legge di conversione, nella quale è stato inserito il testo del d.d.l. 3439/S/XIV, già approvato. Il testo passa alla Camera con il n. 6016.

* Lo stesso giorno 20 luglio 2005, la Commissione Giustizia della Camera cancella dall'ordine del giorno il d.d.l. 5960/C/XIV, perch il testo era stato inserito dal Senato nella legge di conversione del d.d.l. 3439/S/XIV e diventato il d.d.l. n. 6016/C/XIV.

* Il 27 luglio 2005, la Camera, in aula, stralcia le modifiche introdotte dal Senato ed approva la legge di conversione nel testo presentato dal Governo.

* Il 28 luglio 2005, il Senato, in seconda lettura, con rammarico, prende atto ed approva il d.d.l. 3523-B, contenente la legge di conversione, inserendo alcune modifiche formali. Lo stesso giorno, 28 luglio 2005, la Camera approva, in seconda lettura, approva definitivamente la legge di conversione.

* Il 22 agosto 2005, la legge di conversione del d.l. 30 giugno 205, n. 225, l. 17 agosto 2005, n. 169, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

* Nel frattempo, il 21 luglio 2005, l'Assemblea della Cassazione si è espressa sui decreti legislativi per la modifica del procedimento innanzi a s.

* Per venerdì 16 settembre 2005 era prevista la presentazione al Consiglio dei ministri dei decreti legislativi per l'attuazione delle deleghe in materia fallimentare, sulla Cassazione e sull'arbitrato.

* La realizzazione delle riforme del processo civile e delle procedure concorsuali, all'esame del Parlamento dall'inizio della corrente XIV Legislatura, mediante l'inserimento delle relative proposte nella legge di conversione di un decreto legge di diverso oggetto, ha suscitato reazioni: la vicenda si presta ad essere definita come un caso di vandalismo istituzionale.

Il programma elettorale della maggioranza, che sostiene l'attuale governo, aveva indicato i seguenti obiettivi: "abbreviare la durata dei processi e rendere esecutive le sentenze"; "rivedere il Codice di procedura civile, oltre alle misure di efficienza della macchina giudiziaria"; "ristrutturare il processo in modo da far intervenire il giudice solo quando c'è bisogno della sua opera giurisdizionale, prevedendo che la stessa attività istruttoria possa svolgersi senza il suo coinvolgimento".

Nella medesima prospettiva, le linee programmatiche del Ministero della giustizia sono state nel senso di una "razionalizzazione del processo, delegando alle parti stesse l'attività istruttoria ed assicurando l'intervento del giudice, oltre che nella fase decisoria, solo su specifiche istanze istruttorie formulate dalle parti in relazione al materiale documentale avanzato", al fine di "evitare lo spreco di attività giudiziale"; della "predisposizione di meccanismi patrimoniali dissuasivi della mancata ottemperanza delle decisioni e di incitamento all'adempimento spontaneo dell'ordine giudiziale"; del "potenziamento degli strumenti extragiudiziari di composizione delle liti, come l'arbitrato e la conciliazione".

In attuazione di questi propositi, il 21 dicembre 2001, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge per la riforma urgente del processo civile, presentato alla Camera con il n. 2229 ed approvato da questa, unitamente ad una serie di proposte di iniziativa parlamentare, il 16 luglio 2003. Il progetto di legge, con il n. 2430, pende innanzi alla Commissione Giustizia del Senato, che, il 17 dicembre 2003, ha costituito un comitato ristretto. Questo, nella seduta del 7 luglio 2004, ha presentato un testo unificato, che modifica profondamente la proposta approvata alla unanimità dalla Camera. Su questo testo si sono già espressi l'Associazione Nazionale Magistrati e l'Organismo Unitario della Avvocatura.

Con decreto del 23 novembre 2001 era stata costituita una commissione per la riforma complessiva del codice di procedura civile, presieduta dal professore Romano Vaccarella, ora giudice costituzionale. I lavori sono presentati dal Ministro il 12 luglio 2002. Ma il relativo disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 ottobre 2003. Da Palazzo Chigi è arrivato a Montecitorio il 19 dicembre. Il d.d.l. n. 4578 non risulta ancora assegnato alla Commissione. Ad esso, tuttavia, fa espresso riferimento il testo unificato all'esame del Senato.

Strettamente collegate alle proposte di riforma del codice di procedura civile, sono quelle sulle procedure concorsuali. Anche in riferimento a queste, il Governo, il 14 marzo 2002, ha presentato un disegno di legge di riforma "urgente": è il d.d.l. n. 1243, pendente al Senato. Il 13 maggio 2004, il Comitato ristretto all'uopo costituito ha presentato un testo che ha unificato le diverse proposte sul tema. E' in corso la discussione sugli emendamenti. Con decreto del 28 novembre 2001 era stata costituita una commissione per la riforma complessiva delle procedure concorsuali, presieduta dall'avvocato Sandro Trevisanato; questa Commissione, il 20 giugno 2003, ha prodotto due proposte, parzialmente divergenti; nessuna di esse è stata tradotta in proposta di legge. Un'altra proposta di riforma complessiva è stata elaborata in un testo dell'8 maggio 2004. Neppure questa è stata portata all'esame del Consiglio dei Ministri.

DISCIPLINA TRANSITORIA SECONDO IL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2005, N. 115

( in G.U. 1 luglio 2005 n. 151)

come approvato dal Senato (d.d.l. 3523/S/XIV)

come approvato dalla Camera (d.d.l. 6016/C/XIV)

come approvato definitivamente dal Senato (d.d.l. 3523-B/S/XIV)

CONVERTITO IN LEGGE 17 AGOSTO 2005, N. 169

( in G.U.22 agosto 2005 n. 194)

Art. 8

(Modifiche all'articolo 2, comma 3-quater, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)

1. Il comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dai seguenti:

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

b-bis) all'articolo 164, ultimo comma, ...

b-ter) all'articolo 167, secondo comma, ...

c-bis) l'articolo 180 è sostituito dal seguente: ...

c-ter) gli articoli 183 e 184 sono sostituiti dai seguenti: ...

e) al libro III sono apportate le seguenti modificazioni:

e-bis) al capo III del titolo I del libro IV sono apportate le seguenti modificazioni: ...

e-ter) al capo I del titolo 11 del libro IV gli articoli 706, 707, 708 e 709 sono sostituiti dai seguenti: ...

3-bis. L'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente: ...

3-ter. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3 lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e- bis) ed e-ter), 3-bis) e 3-ter) non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1 gennaio 2006".

b-bis) all'articolo 164, ultimo comma, ...

b-ter) all'articolo 167, secondo comma, ...

c-bis) l'articolo 180 è sostituito dal seguente: ...

c-ter) gli articoli 183 e 184 sono sostituiti dai seguenti: ...

e-bis) al capo III del titolo I del libro IV sono apportate le seguenti modificazioni: ...

e-ter) al capo I del titolo 11 del libro IV gli articoli 706, 707, 708 e 709 sono sostituiti dai seguenti: ...

3-bis. L'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente: ...

3-ter. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni.

20 10 2005
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