Appello contro il Ddl Pecorella

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(si può aderire all'appello scrivendo una email a Elisabetta Cesqui at giustizia.it)

Al sig. Presidente del Senato
Al sig. Presidente della Camera
Al sig. Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
Al sig. Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Il Senato si accinge ad approvare il ddl 3600/S che elimina l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento ed apporta al giudizio penale di cassazione modifiche tali da determinarne lo stravolgimento.

Mentre per il giudizio civile il legislatore si è mosso nella direzione della valorizzazione della funzione di giudice di legittimità della Suprema corte, dobbiamo rilevare la grave contraddizione di una riforma che riserva alla cassazione penale un regime diametralmente opposto.

Nel rapporto sull'Italia del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, presentato il 14 dicembre 2005 al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa tra l'altro efficacemente si pone in risalto la preoccupazione derivante dalle statistiche delle cause pendenti dinanzi alla giurisdizione suprema che "dimostrerebbero un ricorso abnorme al ricorso per cassazione, così da far divenire la Corte di cassazione non pi un organo destinato a decidere della buona applicazione del diritto, ma piuttosto una specie di terzo grado di giurisdizione". Con questa legge la situazione peggiorerà ulteriormente.

Cinque sono i punti che suscitano particolare allarme, e riguardano tutte le modifiche processuali proposte:

a. Con la soppressione del brevissimo inciso contenuto nell'art. 606, comma 1, lett. e) del cpp che impone al giudice di legittimità di rilevare i vizi logici della motivazione sempre che essi emergano dal testo del provvedimento impugnato, si elimina una delle innovazioni pi significative introdotte con il codice del 1989. Il testo codicistico era stato l'approdo di un dibattito scientifico complesso tendente a consentire l'intervento della Corte di cassazione a fronte di provvedimenti manifestamente irragionevoli, mantenendone la funzione di giudice di legittimità, che valuta gli atti e i provvedimenti e non i fatti e la loro ricostruzione da parte del giudice. Ora si decide una radicale inversione di tendenza e si determina la trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di giudizio di merito. Disancorare la valutazione di logicità dal testo del provvedimento significa inevitabilmente assumere come parametro l'intera attività processuale, e spingere quindi il giudice ad una riconsiderazione di ogni singolo atto d'indagine. D'altro canto l'aver attribuito autonoma rilevanza alla contraddittorietà della motivazione, che è evidentemente un vizio del ragionamento, rispetto alla illogicità manifesta, è la ulteriore dimostrazione che l'obiettivo realmente perseguito dal disegno di legge è quello della trasformazione del giudizio di cassazione in giudizio di merito, perch la contraddittorietà, se deve essere qualcosa di diverso dal mancato coordinamento tra le proposizioni logiche della decisione, diventerà inevitabilmente il contrasto tra la sentenza e le prove acquisite, e perciò imporrà al giudice di cassazione di rivedere la prima alla luce delle seconde, cioè di effettuare un nuovo giudizio di merito.
Non è in ballo soltanto la sensibilità della cultura giuridica, che pure merita rispetto, ma soprattutto la concreta ed efficace amministrazione della giustizia, la funzionalità della giurisdizione, il principio della ragionevole durata del processo. Si avranno infatti molti pi ricorsi per cassazione, la Corte, costretta a valutare non i provvedimenti, ma tutti gli atti del processo, potrà decidere un numero nettamente inferiore di ricorsi; molto pi difficilmente sarà possibile rilevare la inammissibilità del ricorso con le conseguenze in termini di laboriosità dei provvedimenti e di rilevanza della decorrenza del termine di prescrizione, che per un principio di diritto vivente non rileva, attualmente, quando esso sia maturato dopo la sentenza d'appello ed il ricorso sia dichiarato inammissibile. Questo inciderà sulla durata dei procedimenti e aumenterà inevitabilmente i ricorsi strumentali e dilatori a danno dei ricorsi correttamente posti su questioni di diritto, che investono la corte della sua funzione di salvaguardia ultima dei diritti fondamentali. Combinandosi, in molti casi, con la riduzione dei termini di prescrizione, l'innovazione è destinata ad avere ad avere effetti sconvolgenti. Anche dal punto di vista logistico la situazione della Corte diventerà ingestibile, poich dovranno essere inviati dai giudici di merito tutti gli atti del processo, come accadeva quando la Corte non decideva, come ora, molte migliaia di casi.

E' forviante la suggestiva considerazione che si tratta di formula analoga a quella prevista dal codice di procedura civile. L'allarme invece non è ingiustificato: i giuristi sanno quanto sia stato arduo radicare nella cultura di giudici e avvocati i valori concettuali del giudizio di legittimità e quanto, specie nel penale, sia forte la pressione e l'incombenza del fatto; lanciare un così inequivoco segnale normativo significa far arretrare di cinquant'anni il dibattito culturale e l'elaborazione scientifica con inevitabili ricadute negative su tutta la giurisdizione.

Quale ulteriore conseguenza si avrà la notevole dilatazione del ricorso straordinario contro le sentenze delle cassazione, introdotto negli ultimi anni e solo per i giudizi penali, che tenderà ad assumere la fisionomia di un quarto grado di giudizio con ulteriore aggravio della durata ragionevole del processo.

b. Il testo della proposta modifica anche l'art. 606, comma 1, lett. d). L'attuale formulazione prevede quale motivo di ricorso la mancata ammissione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495 comma 2: si tratta di una disposizione posta a tutela del diritto alla "controprova", strettamente funzionale alla realizzazione della natura accusatoria del processo penale. Con la riforma si intende eliminare il riferimento all'art. 495, comma 2 cpp, richiedendo, ai fini della deducibilità in cassazione del vizio derivante dalla mancata assunzione, esclusivamente una generica ammissibilità della prova stessa. Anche tale impostazione esplicita lo slittamento verso un terzo grado di merito. Se la dichiarata intenzione del legislatore dovesse trovare rispondenza nell'interpretazione giurisprudenziale, la riforma potrebbe alterare profondamente il meccanismo della discovery, incentivando la parte a strategie strumentali e sleali nella formulazione delle richieste di prova.

c. Viene introdotto l'obbligo per il pubblico ministero di formulare richiesta di archiviazione "quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta ad indagini". Anche questa misura accentua da una parte la caratterizzazione della cassazione come giudice del merito e implica dall'altra una ultraeffettività della decisione della Corte, destinata a produrre i suoi effetti al di là del procedimento incidentale in cui viene resa, imponendo una valutazione di merito addirittura vincolante per il titolare dell'azione penale nell'esercizio delle sue prerogative costituzionali. D'altra parte la corte costituzionale (sent. 71/96) ha chiarito la diversità tra gli indizi richiesti per l'emissione dei provvedimenti e gli elementi rilevanti ai fini del rinvio a giudizio.

d. Vengono rese inappellabili le sentenze di non luogo a procedere, contro le quali sarà possibile solo il ricorso per cassazione. E' sufficiente osservare - per rendere palese l'assurdità della proposta in esame, che, nell'attuale sistema, in caso di accoglimento dell'appello del pubblico ministero, la Corte d'appello emette il decreto che dispone il giudizio, che è per antonomasia la espressione della valutazione del fatto nella sua valenza delittuosa. La Corte di legittimità, pur costretta ad una valutazione di merito, non avrà il corrispondente potere e questo determinerà un macchinoso sistema di rinvii.

e. L'esclusione dell'appello del pubblico ministero contro tutte le sentenze di proscioglimento non appare avere alcuna ragionevole spiegazione al di fuori di una complessiva ridefinizione di tutto il sistema delle impugnazioni e razionalizzazione del processo penale. Tale misura non può certo essere spiegata con l'esigenza di alleggerire il carico di lavoro del sistema di giustizia, dato che gli appelli del pubblico ministero rappresentano un quota sostanzialmente esigua delle impugnazioni. Nel nostro attuale sistema, l'innovazione rappresenta una riduzione delle garanzie di legalità del sistema stesso, particolarmente incongrua in ragione dell'avvenuta estensione del giudizio monocratico di primo grado. Comunque, tale misura, implicando il ricorso diretto in cassazione da parte del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento in primo grado, ha l'effetto di costituire un fattore di ulteriore aggravio del carico di lavoro della Corte. Questo rilievo appare particolarmente grave con riferimento alla prevista conversione in ricorso per cassazione degli appelli oggi pendenti. D'altro canto non sembra ragionevole e conforme a Costituzione, in un sistema che si pone come obbiettivo quello della parità delle parti nel processo, pur nella diversità della funzione svolta da quella pubblica e da quelle private, una così draconiana mutilazione delle facoltà di una di esse. Proprio la consapevolezza della iniquità di tale opzione sembra aver indotto il legislatore a allargare le maglie del ricorso per cassazione. Così facendo però si è cercato di bilanciare una previsione di dubbia costituzionalità con contrappesi sicuramente contrari ai principi costituzionali di ragionevolezza, di buona amministrazione, di ragionevole durata dei procedimenti.

Primi firmatari:

Giorgio Altieri,
Giovanni Canzio,
Domenico Carcano,
Elisabetta Cesqui,

Antonino Condorelli,

Giancarlo De Cataldo,

Francesco De Leo,

Gianfranco Gilardi,

Giulio Illuminati,
Giorgio Lattanzi,

Vittorio Martusciello,

Ignazio Juan Patrone,

Marco Pivetti,

Emilio Sirianni,

Roberto Venditti,
Gianfranco Viglietta.

(si può aderire all'appello scrivendo una email a Elisabetta Cesqui at giustizia.it)

16 12 2005
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