Cronache dal Consiglio n. 2

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CRONACHE DAL CONSIGLIO
Elisabetta Cesqui, Vincenza Maccora, Livio Pepino, Fiorella Pilato

NOTIZIARIO N. 2

OGGETTO: PLENUM 8, 9, 15, 16 e 22 novembre 2006 e LAVORI DI COMMISSIONE


  1. Dal plenum
    1. Problematiche relative alla circolare sull'acquisizione dei provvedimenti a campione;
    2. Conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi;
    3. La problematica vicenda della nomina del Presidente della Corte di Cassazione;
    4. Il parere sull'indulto;
    5. Un quesito sulla struttura delle Corti d'Assise.
  2. Dalle Commissioni
    1. Proposte di nomina per incarichi direttivi e semidirettivi;

Dal plenum


1.Problematiche relative alla circolare sull'acquisizione dei provvedimenti a campione.

(torna all'indice)

Nel plenum dell'8 novembre il Consiglio ha
fornito una risposta a delle problematiche sollevate da alcuni Procuratori
minorili relative alla circolare del C.S.M. sull'acquisizione a campione
dei provvedimenti dei magistrati 1-2-2005 n.2084.
In particolare, le osservazioni concernevano la
possibilità di prevedere l'acquisizione a campione degli interi fascicoli
processuali per valutare la completezza delle indagini e la conoscenza delle
principali tecniche investigative o in subordine la possibilità di inserire
alcuni, diversi provvedimenti e nel contempo espungerne altri.

La delibera ha preliminarmente ribadito che la limitazione del prelievo di
campioni di provvedimenti ad alcune tipologie di atti è stata determinata sia
da esigenze di omogeneità nel prelievo da parte dei diversi Consigli
Giudiziari, sia di bilanciamento tra l'auspicabile completezza del campione e la
praticabilità della raccolta degli atti; anche se la stessa circolare ha poi
previsto che i Consigli Giudiziari possono, in sede di autoregolamentazione,
prevedere l'acquisizione di un numero superiore di provvedimenti (nel limite di
40) e ciò sia in generale, sia con riguardo a funzioni specifiche.
Invece, l'acquisizione a campione dell'intero fascicolo processuale esula
dall'impianto complessivo della circolare che, come si ricava dalla relazione di
accompagnamento, ha, ad esempio, escluso i verbali di udienza che non rientrano
nel concetto tecnico e lessicale di provvedimento; a maggior ragione, quindi,
non può farsi luogo ad un'acquisizione del fascicolo per ricavare dallo
stesso elementi di valutazione della professionalità dell'attività
complessivamente svolta.
Ciò, però, non vuol dire omissione o trascuratezza di eventuali elementi
significativi della professionalità del magistrato, che potranno, infatti,
essere introdotti nell'ambito valutativo attraverso le altre fonti di
conoscenza previste dalla circolare n.1275/85, che non è sostituita da quella
sull'acquisizione dei provvedimenti a campione, i quali costituiscono solo
uno, anche se di particolare significatività, degli elementi di valutazione
della professionalità.
Pertanto, la pi completa rappresentazione dell'attività svolta dal
magistrato in valutazione potrà avvenire innanzitutto tramite la produzione
spontanea della documentazione da parte del magistrato, anche di atti non
rientranti nella specifica previsione della circolare, o ancora con l'autorelazione
e, quindi, anche con il rapporto del dirigente dell'ufficio.


2. Conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi.

(torna all'indice)

Sono stati conferiti all'unanimità i seguenti incarichi direttivi e
semidirettivi:

  • Presidente del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta al dott.
    Piergiorgio Ferreri
    , giudice presso lo stesso tribunale

  • Presidente di sezione della Corte d'Appello di Milano alla dott.ssa
    Luisa Dameno
    , Procuratore aggiunto della Repubblica di Milano;

  • Presidente di sezione del Tribunale di Milano alla dott.ssa Gabriella
    Migliaccio
    , giudice presso lo stesso tribunale.


3. La problematica vicenda della nomina del Presidente
della Corte di Cassazione.

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Per la nomina del primo presidente della Corte di cassazione il candidato era
sostanzialmente uno solo, cioè Vincenzo Carbone, attuale Presidente aggiunto,
nettamente superiore agli altri (pochissimi) candidati, per profilo
attitudinale, prestigio scientifico, capacità organizzative e che per di pi,
nella audizione in commissione (da noi richiesta), aveva dimostrato piena
conoscenza della Corte, illustrando progetti organizzativi razionali e
disponibilità a confrontarli con i colleghi (valorizzando momenti come il
comitato consultivo e l'assemblea della Corte).
Sulla base di questi elementi la commissione ne aveva proposto la nomina
all'unanimità e con piena convinzione. La proposta era intervenuta senza tenere in alcun conto,
come ovvio, un anonimo pervenuto al Consiglio (e immediatamente archiviato dalla
Prima commissione ai sensi dell'art. 34, comma 2, del regolamento interno) in
cui si faceva cenno a un'asserita "disinvoltura" del dott. Carbone
nello svolgimento di attività di insegnamento senza autorizzazione.

Dopo la proposta, alla Quinta commissione -convocata
per prendere visione del concerto del Ministro -è pervenuta una nota del
Comitato di presidenza con cui si comunicava, «per quanto di competenza»,
che il Procuratore generale della Cassazione aveva in corso accertamenti
preliminari all'eventuale esercizio dell'azione disciplinare nei confronti
del dott. Carbone. Preso atto di ciò, la Commissione -dopo lunga
discussione -aveva deciso, con cinque voti (contrario il solo componente
laico della Casa delle libertà, Bergamo) di differire ogni decisione di
quindici giorni chiedendo al Procuratore generale di riferire sugli
sviluppi. Nella riunione del 6 novembre, avendo il titolare dell'azione
disciplinare comunicato di non avere ancora assunto determinazioni, la
Commissione, all'unanimità (ritenendo di non poter essere paralizzata nelle
sue attribuzioni da iniziative o determinazioni esterne), ha disposto la
trasmissione della proposta al plenum,
la cui riunione per deliberare sul punto, sotto la presidenza del Capo dello
Stato, è stata fissata il 15 novembre.
La situazione, però, precipitava lunedì 13 novembre,
quando si diffondeva la notizia che il Procuratore generale aveva disposto -
ai sensi dell'art. 16, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 109/2006 (e
successive modifiche) -l'archiviazione del procedimento "predisciplinare",
dando atto, peraltro, che dagli accertamenti disposti era risultato che il
dott. Carbone, dopo essere stato, con sentenza 16 aprile 2004 della Sezione
disciplinare, assolto dall'addebito di aver svolto senza autorizzazione
attività di insegnamento presso l'Università Federico II di Napoli
«perch il fatto non costituisce illecito disciplinare», aveva continuato
a svolgere detto incarico senza richiedere autorizzazioni al Consiglio. In
questa situazione abbiamo chiesto al Vicepresidente copia del provvedimento
di archiviazione (inviato dal Procuratore generale al Comitato di
presidenza), la cui conoscenza era necessaria per decidere in modo
informato.

Il provvedimento è stato trasmesso martedì 14 in Quinta commissione ed è
così emerso, per la prima volta, che il dott. Carbone, dopo la sentenza
disciplinare, ha proseguito nella attività di insegnamento, senza richiedere
autorizzazione al Consiglio, sino al 31 ottobre 2005, allorch è stato
collocato a riposo, dall'Università, per raggiunti limiti di età.
E' bastato un rapido confronto all'interno del gruppo consiliare per
convincerci della gravità del fatto (anche come indice di un atteggiamento
culturale di insofferenza nei confronti delle regole dell'autogoverno) e per
indurci a chiedere agli altri gruppi di riconsiderare la proposta formulata in
commissione. Su questa posizione si sono attestati anche il Movimento per la
giustizia e Magistratura indipendente e tanto abbiamo comunicato al
Vicepresidente.

Il passaggio successivo è stato obbligato: il plenumdi
mercoledì 15 si è svolto senza la presenza del Capo dello Stato ed il
Consiglio ha deliberato (con i soli voti contrari dei tre laici della Casa
delle libertà) il ritorno della pratica in commissione, dove, da subito, è
ripreso il confronto per una compiuta valutazione (all'esito di ulteriori
accertamenti istruttori) del «fatto nuovo» emerso nelle ultime ore.

Dopo una serrata attività della Quinta Commissione ed una nuova audizione
del dott. Carbone, il 23 novembre sono state avanzate due proposte, che hanno
riportato pari numero di voti: la nomina del dott. Vincenzo Carbone (Berruti,
Saponara e Siniscalchi) e la riapertura dei termini del concorso per l'assenza,
nella platea degli attuali concorrenti, di una candidatura di indiscusso
prestigio e idoneità (Maccora, Patrono e Petralia).

Spetterà al plenum,
verosimilmente nella prima metà di dicembre, sciogliere l'alternativa.
Il Consiglio - come si vede - è spaccato a metà,
l'esito del plenum
è incerto e la scelta di riaprire i termini del concorso rappresenta un'assoluta
novità per la nomina dei vertici della Cassazione (e non di essi soltanto).
Per la magistratura e per la Cassazione si prospetta un periodo di grande
difficoltà e sofferenza, con problemi istituzionali e pratici del tutto
inediti: basti pensare al fatto che il candidato, della cui idoneità si
discute, è l'attuale presidente aggiunto della Cassazione e che la sua
mancata nomina avrebbe verosimilmente un seguito di ricorsi alla giustizia
amministrativa (con connessa "instabilità" della situazione).
Ne siamo ben consapevoli e la scelta di proporre la
riapertura dei termini è stata sofferta e preceduta da una lunga e attenta
riflessione. Ma, alla fine, non abbiamo avuto dubbi.

Per la condotta descritta - con riferimento al periodo 1988-2003 -
il dott. Carbone è stato sottoposto a procedimento disciplinare conclusosi, il 16
aprile 2004, con sentenza di assoluzione "perch il fatto non costituisce
illecito disciplinare". L'insegnamento senza autorizzazione si è peraltro
protratto, dopo la sentenza disciplinare, per un ulteriore periodo di un anno e
mezzo, sino - come si è detto - al 31 ottobre 2005.
La nostra attenzione, e le nostre richieste di chiarimenti in sede di
audizione (rimaste insoddisfatte), si sono appuntate su tale ultimo periodo in
relazione al quale la mancata richiesta di autorizzazione ci è parsa priva di
qualsivoglia giustificazione. L'univoca indicazione normativa è stata, infatti,
esplicitamente confermata dalla sentenza disciplinare, la cui formula assolutoria -"il fatto non costituisce illecito
disciplinare" -rende del tutto evidente, in particolare a un magistrato,
che l'elemento oggettivo dell'illecito è stato ritenuto sussistente e che
l'assoluzione è stata determinata dalla mancanza dell'elemento soggettivo
(cioè dalla "buona fede" - sino a quel momento - dell'incolpato).
Di ciò v'è, poi, ampia conferma nella motivazione della sentenza.
Alla stregua di questi elementi abbiamo ritenuto non esserci alternativa al
voto contrario alla nomina del dott. Carbone. Se ritenessimo irrilevante la
condotta dello stesso cancelleremmo, di fatto, l'intera disciplina del controllo
del Consiglio sugli incarichi (che sono, nella quasi totalità, pi ridotti, in
termini di numero di ore e di retribuzione, di quello svolto dal dott. Carbone).
E cancelleremmo, insieme, gran parte della nostra elaborazione sui requisiti
necessari per poter dirigere un ufficio giudiziario, tra i quali abbiamo sempre
annoverato una solida cultura dell'autogoverno e il rigoroso rispetto delle
regole: non per formalismo o per ragioni burocratiche, ma perch solo così il
dirigente può essere garante autorevole del rispetto delle regole nel proprio
ufficio e, per tale via, della credibilità e trasparenza della giurisdizione.


4. Il parere sull'indulto.

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Il 12 settembre il Ministro della Giustizia ha inviato al Consiglio superiore
una richiesta inconsueta: quella di assumere «le eventuali iniziative di
competenza» per consentire «una trattazione differenziata» (id est,
l'accantonamento) dei processi penali destinati a concludersi, in caso di
condanna, con una pena interamente coperta dall'indulto.
Oltre che inconsueta, la richiesta era insidiosa, siccome finalizzata a
scaricare sulla magistratura la difficoltà politica di emanare un provvedimento
di amnistia (come accaduto in occasione di tutti i 17 indulti dell'epoca
repubblicana). I rischi per il Consiglio erano due, tra loro speculari: fornire
una burocratica declaratoria di incompetenza (così dimostrando disinteresse
alla razionalità del servizio giustizia e al disagio dei magistrati) o
intervenire con indicazioni agli uffici (forse utili nel caso di specie ma in
prospettiva incidenti negativamente sui delicati equilibri istituzionali tra
giurisdizione e potere legislativo).
Di ciò il Consiglio (relatori della pratica Maccora, Napolitano e Pepino) si
è mostrato consapevole predisponendo un intervento articolato su tre punti: a)
la descrizione della situazione (drammatica) degli uffici, effettuata all'esito
della audizione dei presidenti delle Corti di appello e dei Procuratori generali
di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo; b) l'analisi dei poteri e dei limiti
dei dirigenti degli uffici e del Consiglio superiore in materia di
organizzazione del lavoro e di ordine di trattazione degli affari (effettuata
ripercorrendo criticamente i precedenti interventi consiliari); c) l'indicazione
dell'intervento legislativo (in particolare con un provvedimento di amnistia)
come strada maestra prevista, nel caso, dal sistema.
La risoluzione consiliare (approvata all'unanimità) ha avuto vasta eco di
stampa ed ha riaperto, in sede politica, un discorso -in precedenza chiuso
-sulla necessità di interventi legislativi per governare in modo razionale
la situazione della giustizia penale conseguente all'indulto.
La gestione della vicenda ci è parsa equilibrata, tempestiva, politicamente
efficace e idonea a indicare una strada per analoghe iniziative future.


5. Un quesito sulla struttura delle Corti d'Assise.

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L'8 novembre il plenum
ha approvato una delibera che rispondeva ad un quesito relativo
alla possibilità all'interno di un ufficio giudiziario di formare un
secondo collegio di Corte d'Assise, potenziando quest'ultima
adeguatamente, piuttosto che costituire una seconda sezione di Corte d'Assise;
ciò naturalmente per l'esigenza di far fronte ad una particolare
sopravvenienza di processi di competenza di quell'ufficio.
La delibera, richiamando un parere dell'Ufficio studi,
consente che pi giudici, oltre quelli costituenti il collegio della Corte
d'Assise (ivi compresi i collegi bis di cui alla L.273/89), possono
essere assegnati alla Corte d'Assise attraverso un'opportuna variazione
tabellare, anche immediatamente esecutiva, da effettuarsi previo rituale
interpello dei magistrati dell'ufficio.

L'assegnazione dovrà essere effettuata secondo i parametri individuati
dalla circolare sulle tabelle e potrà anche non essere fatta in via esclusiva;
a quel punto dovranno essere indicati anche i criteri di composizione dei
collegi e di assegnazione degli affari tra i collegi stessi da parte del
dirigente dell'ufficio.
Tale soluzione si pone sempre come alternativa rispetto alla possibilità di
istituire una ulteriore sezione della Corte d'Assise ai sensi di legge.

Dalle Commissioni


1. Proposte di nomine per incarichi direttivi e semidirettivi.
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La Quinta commissione ha proposto all'unanimità di
conferire i seguenti incarichi direttivi e semidirettivi:

  • Presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria al dott. Luigi
    Gueli
    , Presidente di sezione della Corte d'Appello di Roma;

  • Presidente di sezione della Corte d'Appello di Napoli al dott. Roberto
    Bochicchio
    , Presidente aggiunto sezione GIP del Tribunale di Napoli;

  • Presidente di sezione del Tribunale di Bologna (due posti) ai dott.ri
    Leonardo Grassi e Giuseppe Colonna
    , rispettivamente sostituto procuratore
    generale presso la Corte d'Appello di Bologna e consigliere della Corte d'Appello
    di Bologna;

  • Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli al
    dott. Aldo De Chiara
    , sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello
    di Napoli.

Per l'incarico di Procuratore della Repubblica di Saluzzo sono stati
proposti il dott. Paolo Cesare Maria Tamponi (Bergamo, Berruti, Patrono e
Siniscalchi), sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Torino, ed il dott. Pietro Savani (Maccora e Petraia), Presidente di
sezione del Tribunale di Vigevano.

11 12 2006
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