Regolamento del CG di Genova

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Art. 1
Norme generali sul funzionamento


  1. Il Presidente convoca il Consiglio, provvede
    attraverso al segreteria all’esecuzione delle deliberazioni ed
    esercita ogni altra funzione demandatagli dalla legge, dalle
    delibere del Consiglio Superiore della Magistratura e dal presente
    regolamento per assicurare uno svolgimento sollecito ed efficiente
    dei compiti attribuiti dall’ordinamento.
  2. Il Segretario collabora con il Presidente
    secondo le sue direttive, forma il verbale delle sedute, coordina
    l’attività del Consiglio con quella dei servizi della
    segreteria e svolge ogni altra funzione demandatagli dalla legge,
    dalle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura e dal
    presente regolamento.
  3. I servizi di segreteria sono svolti dal
    personale amministrativo addetto alla Presidenza della Corte
    d’Appello sotto la sorveglianza del Presidente.
  4. Presso la segreteria è istituito un
    apposito registro nel quale le pratiche sono iscritte in ordine
    cronologico con riferimento alla data in cui perviene o è
    depositato il primo atto delle stesse e l’indicazione della
    data della seduta fissata per la trattazione. Il registro può
    essere consultato da ciascun magistrato del distretto.

Art. 2
Convocazione del Consiglio Giudiziario

  1. Il Consiglio Giudiziario è
    convocato dal Presidente della Corte d’Appello nella sua
    qualità di Presidente di diritto del Consiglio. La

    convocazione avviene mediante avviso comunicato ai componenti del
    Consiglio Giudiziario unitamente all’ordine del giorno della
    seduta.

  2. Il Presidente convoca il
    Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria nelle ore pomeridiane con
    cadenza quindicinale nel giorno della settimana prefissato dal
    Consiglio stesso. Ulteriori sedute potranno essere tenute, secondo
    il prudente apprezzamento del Presidente o su decisione del
    Consiglio, ove ciò sia richiesto dal numero e dall’urgenza
    degli affari da trattare.

Art. 3
Ordine del Giorno


  1. L’ordine del giorno è
    formato dal Presidente, con la collaborazione del Segretario,
    secondo l’ordine cronologico di iscrizione delle pratiche
    nell’apposito registro tenuto dalla segreteria del Consiglio
    Giudiziario di cui all’art. 1 u.c., con indicazione in forma
    chiara e precisa dell’oggetto delle singole pratiche. L’ordine
    cronologico è determinato dalla data di arrivo o di deposito
    del primo atto del procedimento. Nell’ordine del giorno non
    sono inserite pratiche che richiedano per il loro completamento il
    compimento di ulteriori atti. A questi, in tal caso, provvede senza
    ritardo il Presidente che dispone l’inserimento della pratica
    nell’ordine del giorno della prima seduta successiva alla loro
    acquisizione.
  2. Il Presidente può
    inserire nell’ordine del giorno pratiche ritenute urgenti
    senza seguire l’ordine di iscrizione.
  3. Ciascun componente del
    Consiglio Giudiziario può chiedere per iscritto al Presidente
    di inserire nell’ordine del giorno altri argomenti. In tal
    caso l’argomento, salvo segnalate ed obiettive ragioni di
    urgenza, è iscritto all’ordine del giorno della seconda
    seduta successiva alla richiesta. Qualora il Presidente ritenga la

    richiesta inammissibile, sottopone la questione al Consiglio che
    decide nella prima seduta successiva alla richiesta. Se il Consiglio
    delibera la ammissibilità, la pratica viene iscritta
    all’ordine del giorno della seduta immediatamente successiva
    salvo che il Consiglio stesso, valutata l’urgenza, decida di
    discuterla e deciderla nel merito nella seduta stessa.

  4. Le questioni riguardanti la
    convocazione della seduta e l’ordine del giorno, comprese
    quelle riguardanti l’urgenza, sono trattate e decise in
    apertura di seduta. Le proposte di rinvio o di sospensione della
    pratica sono votate con precedenza su ogni altra questione
    riguardante la stessa pratica.

Art. 4
Designazione dei relatori e criteri di
assegnazione delle pratiche


  1. Il Presidente, sentito il
    segretario, designa il relatore per ciascuna pratica. Sono designati
    relatori sia componenti effettivi che componenti supplenti del
    Consiglio in modo da assicurare una equa ripartizione del carico per
    quantità, per complessità e per rilevanza delle
    pratiche, tenendo conto della qualifica, delle specifiche esperienze
    professionali e del collegamento territoriale di tutti i componenti.

  2. La designazione del relatore
    rimane ferma nel caso di rinvio della trattazione ad altre sedute ed
    è ripetuta per ulteriori pratiche riguardanti il medesimo
    oggetto, salvo le ipotesi di successivo impedimento o di
    dichiarazione di astensione. In caso di impedimento o di astensione
    del relatore designato la sostituzione avviene comunque tenendo
    conto della qualifica, delle specifiche esperienze professionali e
    del collegamento territoriale.
  3. I pareri per le nomine a
    funzioni direttive, semidirettive e per l’idoneità alla
    nomina alle funzioni direttive superiori, sono assegnati
    preferibilmente a relatori con qualifica di magistrato di appello o
    superiore.
  4. I pareri per la progressione in
    carriera, per le nomine a funzioni direttive e semidirettive e per i
    provvedimenti di organizzazione tabellare, sono assegnati
    preferibilmente a relatori che non appartengono all’ufficio
    del magistrato su cui deve essere formulato il parere o di cui deve
    essere discusso il provvedimento in materia tabellare.

Art. 5
Pubblicità dell’Ordine del Giorno


  1. L’ordine del giorno è
    trasmesso nel suo testo integrale unitamente all’avviso di
    convocazione ai componenti del Consiglio Giudiziario effettivi e
    supplenti, ai dirigenti degli uffici del distretto che ne curano la
    comunicazione ai magistrati dei rispettivi uffici. L’Ordine
    del Giorno è trasmesso direttamente per posta elettronica a
    cura del segretario a tutti i magistrati del distretto che avranno
    fornito al Consiglio Giudiziario il proprio indirizzo di posta
    elettronica.
  2. L’ordine del giorno,
    limitatamente ai punti riguardanti le pratiche in materia tabellare,
    in materia di supplenze, applicazioni e collocamenti fuori ruolo e
    tutte le pratiche che devono essere trattate dal Consiglio
    Giudiziario in composizione integrata ex L. 4 L. 374/91, viene
    comunicato anche ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati
    interessati.
  3. La comunicazione deve avvenire
    almeno sette giorni prima della seduta e, nel caso di convocazione
    integrata, almeno quindici giorni prima. Per le pratiche urgenti e
    le sedute straordinarie dovute ad urgenza la comunicazione deve
    avvenire almeno tre giorni prima, salvo che ragioni particolari
    giustifichino un termine ancora più breve.
  4. Il Presidente esclude dal testo
    dell’ordine del giorno trasmesso ai dirigenti degli uffici
    l’indicazione di quegli argomenti la cui divulgazione
    contrasterebbe con esigenze di riservatezza o di sicurezza delle
    persone interessate dalla trattazione delle relative pratiche ed
    esclude in ogni caso l’indicazione dei consiglieri relatori.
  5. Contestualmente alla
    convocazione le pratiche sono poste a disposizione dei componenti
    del Consiglio, per almeno un giorno, presso la segreteria. Questi
    hanno facoltà di prendere visione degli atti delle pratiche
    di cui non sono assegnatari.
  6. Trascorso il termine le
    pratiche sono consegnate ai rispettivi relatori a cura della
    segreteria che attesta l’avvenuto deposito.
  7. I componenti designati quali
    relatori devono comunicare al Presidente eventuali ragioni di
    impedimento o dichiarazioni di astensione immediatamente e comunque
    in tempo utile per consentirne la sollecita sostituzione.
  8. I membri di diritto –
    Presidente della Corte d’Appello e Procuratore Generale della
    Repubblica – possono essere sostituiti in caso di obiettive
    ragioni di impedimento, astensione o incompatibilità. In tal
    caso sono sostituiti dai magistrati che svolgono le corrispondenti
    funzioni vicarie presso la Corte o la Procura Generale secondo le
    norme generali dell’ordinamento.
  9. I magistrati, ricevuto l’ordine
    del giorno, hanno facoltà di far pervenire al Consiglio
    memorie o osservazioni su argomenti rispetto ai quali abbiano uno
    specifico e diretto interesse e con esclusione degli argomenti per i
    quali l’ordinamento giudiziario già preveda la facoltà
    di presentare osservazioni nella fase di formazione del
    procedimento. Uguale facoltà è data ai Consigli
    dell’Ordine degli Avvocati interessati nel caso di pratiche di
    cui al comma 2.

Art. 6
Svolgimento dell sedute – Supplenti -
Poteri del Presidente


  1. Tutti i componenti, se non
    impediti o astenuti, partecipano alle sedute. Il Consiglio opera
    come collegio perfetto e delibera con la presenza necessaria di
    cinque componenti elettivi e due di diritto e, in caso di seduta in
    composizione integrata, con la presenza necessaria di cinque
    rappresentanti degli avvocati del distretto e, ove previsto, del
    rappresentante dei Giudici di Pace, secondo le norme della legge
    31.5.1946 n. 511.

  2. I componenti che dichiarano di
    astenersi dalla trattazione di un argomento per ragioni di
    incompatibilità o di opportunità non assistono alla
    discussione ed alla votazione e devono allontanarsi dalla sala della
    riunione. Nel caso in cui sia necessario per la regolarità
    della votazione e non sia possibile rinviare la pratica a seduta
    successiva, il Presidente autorizza il componente che ha dichiarato
    di astenersi a rimanere nella sala quale componente del collegio,
    ferma l’astensione dal voto.
  3. I supplenti partecipano alla
    deliberazione quando sostituiscono il componente effettivo o quando
    sono relatori di singole pratiche. In quest’ultimo caso votano
    in sostituzione del collega più anziano tra quelli presenti
    di pari qualifica.
  4. In ogni seduta si procede alla
    trattazione degli argomenti seguendo la progressione indicata
    nell’ordine del giorno, salvo che il Presidente deliberi una
    diversa sequenza.
  5. Il Presidente dirige e modera
    la discussione e indice le votazioni prima sulle questioni
    preliminari, di rinvio o di sospensione, poi sulle questioni di
    merito, dando al parola al relatore.
  6. Il relatore riferisce nel
    merito dell’argomento e formula proposte di deliberazione
    eventualmente redatta per iscritto. Il Presidente da la parola agli
    altri componenti secondo l’ordine di richiesta di intervento e
    quindi pone in votazione la proposta del relatore e quelle
    alternative eventualmente presentate
  7. Le deliberazioni sono assunte a
    maggioranza dei voti espressi. In caso di astensioni, la delibera è
    valida se i voti espressi siano almeno quattro o, in caso di
    Consiglio Giudiziario in composizione integrata ex L. 4 L. 374/91,
    se i voti espressi siano almeno sette.

  8. I voti sono espressi
    palesemente e nominalmente secondo l’ordine crescente di
    anzianità di servizio dei componenti elettivi aventi diritto,
    subito dopo votano il Procuratore Generale e il Presidente.
  9. Anche in caso di seduta in
    composizione integrata, i voti sono espressi palesemente e
    nominalmente. L’ordine dei voti è il seguente:

    1. rappresentante dei Giudici di
      Pace
    2. rappresentanti degli gli
      avvocati, secondo l’ordine crescente di anzianità di
      iscrizione all’albo
    3. componenti elettivi aventi
      diritto, secondo l’ordine crescente di anzianità di
      servizio
    4. Procuratore Generale

    5. Presidente

Art. 7
Pubblicità delle sedute


  1. Alle sedute del Consiglio Giudiziario possono
    assistere, qualora abbiano comunicato almeno 48 ore prima alla
    segreteria la loro intenzione di assistere alla seduta, i magistrati
    professionali e onorari in servizio nel distretto e, per le materie
    di cui all’art. 5 co. 2, gli avvocati rappresentanti dei
    Consigli dell’Ordine del distretto.
  2. Le sedute del Consiglio
    Giudiziario si svolgono sempre in assenza di pubblico quando si
    debba discutere e deliberare di pratiche attinenti le seguenti
    materie:


    1. status, carriera, conferimenti
      di incarichi direttivi e semi - direttivi e ogni tipo di parere di
      professionalità su magistrati professionali
    2. status, carriera, nomine,
      conferme e valutazioni di magistrati onorari
    3. procedimenti disciplinari, di
      decadenza, di dispensa e di revoca riguardanti la magistratura
      onoraria
    4. casi di incompatibilità
      ex artt. 2, 18 e 19 L.G.


  1. Quando ricorrono motivi di
    sicurezza, ovvero quando sulle esigenze di pubblicità
    prevalgano ragioni di segretezza o di riservatezza, e in particolare
    nel caso di trattamento di dati sensibili ex art. 22 L. 675/96, le
    sedute si svolgono in assenza di pubblico. Per gli stessi motivi i
    soggetti direttamente interessati all’oggetto della pratica
    possono chiedere che la seduta si svolga in assenza di pubblico.
  2. Le questioni riguardanti la
    pubblicità della seduta sono trattate e decise dal Consiglio
    Giudiziario, in assenza di pubblico, in apertura di seduta. In
    qualsiasi momento della discussione ogni componente del Consiglio
    Giudiziario può chiedere che il Consiglio modifichi la
    decisione riguardante la pubblicità della seduta. La
    richiesta viene trattata in assenza di pubblico.

Art. 8
Redazione del verbale – Pubblicità
del verbale e degli atti


  1. Il segretario redige verbale
    sommario della seduta, avvalendosi anche di supporto informatico
    messo a disposizione dalla segreteria del Consiglio ed eventualmente
    dell’ausilio di registrazione fonografica.
  2. Il verbale contiene
    l’indicazione dei componenti presenti, dei votanti, dell’ora
    di inizio e chiusura dei lavori, dell’argomento trattato e
    delle deliberazioni adottate, le proposte formulate, il risultato
    delle votazioni con indicazione del voto espresso da ciascun
    componente e viene redatto in modo da assicurare con sinteticità
    una chiara, completa e fedele rappresentazione dei lavori e dei
    motivi di dissenso della minoranza. Quando la pratica viene
    definita, il verbale contiene anche l’indicazione del
    relatore.
  3. Ciascun componente può
    chiedere l’inserimento nel verbale di sue specifiche
    dichiarazioni e averne lettura.
  4. Qualora il deposito del parere
    non sia contestuale, il Segretario da atto nel verbale che il
    relatore, depositata la bozza, si è riservata la definitiva
    redazione sulla base del risultato della discussione. In una seduta
    successiva il Consiglio approva il parere redatto dal relatore.
  5. Il verbale è depositato
    in segreteria entro il quarto giorno successivo e comunicato a tutti
    i componenti anche per posta elettronica. Se questi non presentano
    osservazioni o richieste di modificazioni, sulle quali il Consiglio
    decide nella seduta successiva, il verbale si intende approvato ed è
    sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  6. Il verbale definitivamente
    approvato è raccolto e custodito dalla segreteria del
    Consiglio unitamente alle copie delle relazioni e dei pareri e della
    documentazione acquisita.
  7. Oltre ai casi in cui è
    specificamente prescritto, il Consiglio trasmette copia del verbale
    al Consiglio Superiore della Magistratura quando lo ritiene
    opportuno
  8. Ogni magistrato può
    domandare di esaminare ed estrarre copia dei verbali del Consiglio e
    di tutta la documentazione allegata alla pratica anche prima che la
    stessa venga trattata o posta all’Ordine del Giorno, o perché
    l’atto è destinato a produrre effetti nei suoi
    confronti o per altro apprezzabile interesse, secondo le modalità
    e i principi di cui alla legge 241/90 e del relativo regolamento
    (DPR 300/92 e 352/92, D.M. 25.1.1996 n. 115). Sulla richiesta
    provvede il Segretario senza formalità rimettendo la
    decisione al Presidente nei casi dubbi o quando non ritenga
    ammissibile l’accesso. Se il Presidente rigetta la domanda
    l’interessato può proporre reclamo al Consiglio che
    decide nella seduta successiva. Del rilascio di copia è fatta
    menzione sull’apposito registro di cui all’art. 3 co. 1
    del presente regolamento, con indicazione della data e della persona
    cui la copia viene consegnata.
  9. Coloro che siano da ritenersi
    legittimati ad assistere alle sedute ai sensi dell’art. 7 co.
    1 del presente regolamento possono domandare, in relazione alla
    specifica pratica su cui vantano tale diritto, di esaminare ed
    estrarre copia dei verbali del Consiglio e di tutta la
    documentazione allegata alla pratica. Sulla richiesta provvede il
    Segretario senza formalità rimettendo la decisione al
    Presidente nei casi dubbi o quando non ritenga ammissibile
    l’accesso. Se il Presidente rigetta la domanda l’interessato
    può proporre reclamo al Consiglio che decide nella seduta
    successiva. Del rilascio di copia è fatta menzione
    sull’apposito registro di cui all’art. 3 co. 1 del
    presente regolamento, con indicazione della data e della persona cui
    la copia viene consegnata

Art. 9
Formulazione dei pareri – Attività
istruttorie


  1. Il Consiglio delibera i pareri
    di sua competenza in conformità a quanto previsto dalle norme
    legislative e dalle circolari del Consiglio Superiore della
    Magistratura.
  2. Il Consiglio può
    deliberare di richiedere ai dirigenti degli uffici chiarimenti o
    integrazioni ritenuti necessari per il completamento della pratica o
    per approfondire temi di indagine emersi nel corso della discussione
    sulla proposta del relatore. Può convocare l’interessato
    ed invitare altre persone informate a rendere dichiarazioni quando
    ciò è necessario ai fini della delibera da adottare.
  3. Qualora il relatore, durante
    l’esame della pratica, ritenga necessario procedere ad
    audizione di uno dei soggetti indicati al comma che precede, ne
    informa tempestivamente il Presidente il quale, se condivide la
    valutazione, fa convocare lo stesso per la seduta in cui la pratica
    deve essere trattata, comunicandogli in forma chiara e precisa
    l’oggetto e il motivo della convocazione. Ove ciò non
    sia possibile e non ricorrano motivi di urgenza, l’audizione e
    la trattazione della pratica vengono rimandate alla seduta
    successiva.
  4. Per i pareri per le
    progressioni in carriera e per le valutazioni di professionalità
    dei magistrati, su richiesta di almeno due componenti, viene
    acquisito e valutato un campione di provvedimenti giudiziari del
    magistrato sottoposto a valutazione. Ferma restando la facoltà
    dell’interessato di produrre provvedimenti di sua iniziativa,
    gli stessi saranno selezionati a campione sulla base dei criteri cui
    all’art. 10 che segue.
  5. Per le nomine a funzioni
    direttive e semidirettive, in relazione all’esigenza di
    valutare specificamente le doti organizzative del magistrato, per i
    magistrati che già esercitano o hanno già esercitato
    nei 10 anni precedenti funzioni direttive o semidirettive, anche in
    periodi di supplenza di durata significativa, sono sempre acquisiti
    e valutati i seguenti elementi:


    1. Le segnalazioni o proposte
      tabellari o di organizzazione dell’ufficio, comprensive del
      parere del Consiglio Giudiziario e della delibera del Consiglio
      Superiore della Magistratura
    2. Le statistiche dell’ufficio
      o della sezione o del gruppo di lavoro diretto dal magistrato,
      comparate con le omologhe statistiche di periodi antecedenti ed
      eventualmente successivi
    3. Eventuali relazioni ispettive
      che riguardino il periodo di dirigenza o di reggenza del magistrato
      interessato


  1. Il Consiglio può inoltre
    disporre ogni adempimento istruttorio ritenuto utile per accertare
    la qualificazione professionale del magistrato e il possesso dei
    requisiti per ricoprire la qualifica o la funzione richiesta ovvero
    per monitorare e rilevare periodicamente i carichi di lavoro.
    L’istruttoria può essere delegata, anche
    congiuntamente, a uno o più componenti del Consiglio.
  2. Per i pareri di professionalità
    su magistrati onorari o Giudici di Pace, ove sia necessario od
    opportuno provvedere ad acquisire un campione di provvedimenti, si
    applica il disposto del comma 4.

Art. 10
Criteri per la formazione del
campione di cui all’art. 9 co. 4 e 7


  1. Il campione sarà formato
    da provvedimenti redatti dal magistrato nel periodo oggetto di
    valutazione, suddivisi in base alle funzioni esercitate e sulla base
    dell’elencazione di cui in allegato (All. A).
  2. Il campione sarà scelto
    su base annuale con riferimento ai provvedimenti emessi e depositati
    successivamente al primo giorno di un predeterminato mese. Nella
    prima seduta di ogni anno il Consiglio determinerà il mese di
    riferimento per l’anno precedente.

  3. Qualora all’interno
    dell’anno solare il campione non raggiunga il numero di
    provvedimenti stabilita dal co. 5 del presente articolo, verranno
    acquisiti i provvedimenti emessi e depositati successivamente al 1°
    gennaio dello stesso anno, fino al raggiungimento del numero
    stabilito.
  4. Sono predeterminati per l’anno
    1997 il 1° novembre, per l’anno 1998 il 1° dicembre,
    per l’anno 1999 il 1° febbraio, per l’anno 2000 il
    1° marzo, per l’anno 2001 il 1° ottobre, per l’anno
    2002 il 1° novembre.

  5. I provvedimenti verranno
    acquisiti in ciascuno degli anni oggetto di valutazione nel numero
    che sarà stabilito dal Consiglio Giudiziario per ogni
    specifica occasione.
  6. Il magistrato interessato potrà
    depositare copia di provvedimenti emessi nel periodo oggetto di
    valutazione e non acquisiti per campione, in misura non superiore a
    quella prelevata per ciascun anno.
  7. Il magistrato interessato
    riceverà copia del provvedimento con cui è disposto il
    prelievo per campione e sarà contestualmente edotto della
    facoltà di cui al co. 6.
  8. Per i magistrati che hanno
    svolto funzioni promiscue saranno prelevati, per lo stesso periodo,
    secondo la quantità disposta, i provvedimenti relativi a
    tutte le funzioni esercitate.

  9. Per i magistrati che hanno
    svolto funzioni giudicanti monocratiche e collegiali il campione
    dovrà essere formato da almeno due sentenze per ciascuna
    categoria. In tal caso, dopo il terzo provvedimento dello stesso
    tipo (per es. monocratico) verrà estratto il successivo
    provvedimento dell’altra categoria (per es. collegiale)
    secondo l’ordine cronologico, sino alla concorrenza del numero
    stabilito.

Art. 11
Formulazione dei pareri in materia
tabellare e di organizzazione degli uffici


  1. Al fine di garantire il
    coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali nel procedimento di
    formazione tabellare e nell’organizzazione degli uffici e di
    assicurare il rispetto dei par. 6.3 e 34.3 e del capo 4 della
    premessa della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura
    sulle tabelle 2002/2003, il Presidente della Corte di Appello invia
    le proposte biennali delle tabelle degli uffici giudicanti, delle
    tabelle infradistrettuali e dei criteri di organizzazione degli
    uffici requirenti ai Consigli dell’Ordine degli avvocati
    interessati e al dirigente amministrativo dell’ufficio
    interessato, invitandoli a formulare eventuali osservazioni nel
    termine di giorni 10.
  2. Il Consiglio Giudiziario può
    disporre che anche i provvedimenti di variazione tabellare e dei
    criteri di organizzazione degli uffici requirenti, ove si tratti di
    variazioni significative, venga inviato agli stessi soggetti
    indicati al comma che precede, invitandoli a formulare eventuali
    osservazioni nel termine di giorni 5.
  3. I magistrati dell’ufficio
    e gli altri soggetti invitati a presentare eventuali osservazioni,
    qualora abbiano depositato osservazioni scritte, possono chiedere di
    essere sentiti personalmente da parte del Consiglio Giudiziario.

Art. 12
Commissione uditori
La Commissione uditori è
nominata dal Consiglio tra i suoi componenti effettivi o supplenti in
modo da assicurare la presenza di magistrati che abbiano maturato
significative esperienze nelle diverse funzioni del settore civile e
penale e presentino particolari attitudini per la formazione
professionale. Essa svolge le attività previste dal
regolamento di cui al DPR 17 luglio 1998, riferisce al Consiglio
almeno una volta ogni tre mesi sull’andamento e sulle questioni
del tirocinio, mantiene i contatti e svolge incontri con i magistrati
collaboratori, con e per i gruppi di uditori in tirocinio.

Art. 13
Status dei componenti del Consiglio


  1. Il Presidente del Consiglio
    Giudiziario concorda con i dirigenti degli uffici giudiziari, cui
    appartengono i magistrati eletti, le misure idonee a coordinare la
    prestazione del servizio presso gli uffici con le attività
    del Consiglio in modo da consentire un sollecito ed efficace
    svolgimento di queste.
  2. I dirigenti degli uffici
    giudiziari devono tenere conto dell’impegno richiesto ai
    componenti del Consiglio Giudiziario nell’organizzazione e
    nella distribuzione degli affari giudiziari.

Art. 14
Archivio dei lavori del Consiglio Giudiziario


  1. È istituito presso la
    segreteria amministrativa del Consiglio un archivio in cui sono
    inseriti tutti gli avvisi di convocazione, gli ordini del giorno, le
    delibere, i pareri e i risultati delle attività istruttorie
    disposte dal Consiglio ed i dati sui carichi di lavoro e sugli
    organici.
  2. L’archivio è
    aggiornato dalla segreteria sotto la sorveglianza del Presidente e
    del Segretario ed è consultabile dai componenti dello stesso
    Consiglio.
  3. Il Consiglio individua un
    componente che, in collaborazione con i referenti informatici
    distrettuali, curi la informatizzazione dell’archivio,
    raccolga e gestisca i dati statistici dell’attività del
    Consiglio Giudiziario, curi una raccolta dei pareri e delle
    decisioni del Consiglio Giudiziario anche mediante massimazione. Al
    termine di ogni consiliatura potranno essere pubblicati, con le
    forme meglio viste, i dati statistici sull’attività del
    Consiglio Giudiziario nel biennio interessato e un massimario delle
    deliberazioni assunte..
  4. La segreteria cura il
    collegamento di tipo informatico con il Consiglio Superiore della
    Magistratura ed il Ministero della Giustizia per la trasmissione di
    atti, dati e notizie utili per l’efficiente funzionamento
    dell’attività.

Art. 15
Modifica del regolamento
Le modifiche al presente regolamento devono essere
oggetto di specifica proposta di uno dei componenti del Consiglio
Giudiziario ed essere portate a conoscenza degli altri componenti
almeno venti giorni prima della seduta di discussione.

All.
A - Elenco della tipologia di provvedimenti da acquisire
per campione suddivisi per funzioni

Giudice
civile:


  • sentenze
  • ordinanze
    cautelari ex 700 c.p.c. ed ex 669 bis e terdecies c.p.c.
  • ordinanze
    ex 186 bis/ ter e quater c.p.c. in corso di causa

Giudice
civile con funzioni di delegato ai fallimenti:


  • sentenze

  • decreti
    di rigetto di istanza di fallimento
  • provvedimenti
    di ammissione al concordato preventivo e fallimentare

Giudice
civile con funzioni nella materia delle esecuzioni:


  • sentenze

  • ordinanze
    di vendita
  • decreti
    di trasferimento
  • ordinanze
    di distribuzione del ricavato


Giudice
del lavoro:

  • sentenze
    (ad eccezione di quelle in materia previdenziale)
  • provvedimenti
    cautelari ante e durante causam
  • provvedimenti
    relativi a repressione della condotta antisindacale ex art.28
    Statuto lavoratori

Giudice
penale del dibattimento:


  • sentenze
  • ordinanze
    redatte quale eventuale componente del Tribunale del Riesame

Giudice
penale con funzioni GIP e/o GUP:


  • sentenze
    rese in rito abbreviato

  • sentenze
    ex art. 425 c.p.p.
  • ordinanze
    di applicazione o di rigetto di misure cautelari personali e reali
    (ad eccezione di quelle a seguito di convalida di arresto)

Giudice
minorile:


  • Sentenze
    civili
  • Sentenze
    penali

  • Provvedimenti
    in materia di volontaria giurisdizione
  • Provvedimenti
    in materia di adozione

Giudice
civile in Corte di Appello:


  • sentenze
  • provvedimenti
    in materia di volontaria giurisdizione


Giudice
del lavoro in Corte di Appello:

  • sentenze
    (ad eccezione di quelle in materia previdenziale)

Giudice
penale in Corte di Appello:


  • sentenze
  • provvedimenti
    in materia di rogatorie internazionali passive

Pubblico
Ministero presso la Procura ordinaria:


  • richieste
    di applicazione di misura cautelare personale e reale (ad eccezione
    di quelle a seguito di convalida di arresto)
  • impugnazioni
  • richieste
    di autorizzazione a disporre intercettazioni di comunicazioni
  • richieste
    di rinvio a giudizio

Pubblico
Ministero presso la Procura Generale:


  • impugnazioni

Magistrato
di Sorveglianza:


  • provvedimenti
    del Tribunale di sorveglianza in materia di differimento pena
  • provvedimenti
    del Tribunale di sorveglianza in materia di misure alternative
  • decreti
    di concessione permessi premio (i primi rilasciati per ciascun
    detenuto)
  • provvedimenti
    di sospensione dell’esecuzione per motivi di salute  ex
    art. 648 c.2 c.p.p.

approvato dal C.G. di Genova il 15.7.2003

12 02 2004
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