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Organizzazione degli uffici - Intervento di Oscar Magi

 

(Seminario sull’organizzazione degli uffici)

 

Ormai da molti anni a questa parte il dibattimento penale è diventato il luogo giuridico/procedurale dove si concentrano le contraddizioni maggiori del processo penale.

Contraddizioni che, perlomeno in parte, vengono evitate nel corso delle indagini preliminari ( per ovvie ragioni di velocità e segretezza, nonché di carenza di reali momenti di contraddittorio) e nell’udienza dinanzi al GUP, luogo ove si formano le scelte per i riti alternativi, anch’essi privi di forti elementi di garanzie e contraddittorio.

Nel dibattimento da un lato si concentrano tute le esigenze di corretta formazione della prova ( con tutti i conseguenti limiti e lentezze temporali per la sua acquisizione), ma anche tutte le più incredibili aberrazioni formalistico procedurali , con una dilatazione dei tempi e degli spazi processuali non più sostenibile , oppure con una loro compressione del pari inopportuna e, talvolta, fin illegittima.

In questo senso basti pensare, da un lato, ai tempi necessari per l’acquisizione e formazione di prove importanti, come le intercettazioni telefoniche e/o ambientali ( delle quali, se ritenute necessarie per il giudizio, il GIP dovrebbe poter disporre la trascrizione al momento del rinvio dinanzi al collegio o al G.M. , occupando fattivamente il tempo vuoto fino alla fissazione della prima udienza dibattimentale , ed evitando al PM o ai difensori trattative estenuanti per poter far acquisire i cosidetti brogliacci di PG); dall’altro al costringimento quasi fisico a cui sono sottoposti i difensori degli imputati irreperibili al fine di poter acquisire gli atti di indagine , al fine di evitare citazioni costose di testi spesso smemorati o comunque inefficaci.

In questo senso, al di là di una radicale modifica del rito degli irreperibili, ( per i quali vanno sospese la prescrizione ed in processo fino alla loro nuova reperibilità) dovrebbe essere ritenuta obbligatoria l’acquisizione degli atti di indagine, con possibilità da parte della difesa di chiedere nella prima udienza l’acquisizione di prove specifiche.

Va anche inesorabilmente velocizzato il sistema delle notifiche , sia agli imputati che ai testi, rendendole possibile sia con il mezzo telefonico che con quello informatico; non è possibile che tra una udienza e l’altra debbano passare un minimo di 15 o 20 giorni perché i testi non si trovano o comunque perché non si hanno per tempo le prove dell’avvenuta notifica.

Va, inoltre, resa obbligatoria a pena di decadenza la citazione dei testi per l’udienza indicata : quante volte il PM o il difensore affermano candidamente di essersi dimenticati di citare dei testi e chiedono un rinvio per l’ulteriore citazione?.

Va, in qualche modo, fatto passare il principio che, per avere tempi ragionevolmente veloci con un rispetto reale delle garanzie, nel processo non si deve correre, ma non si deve perdere tempo.

Vanno cioè annullati tutti i tempi morti processuali e/o procedurali, che, attualmente, sono molti di più di quanto uno possa pensare.

Oltre a quelli già indicati, si deve cominciare a pensare anche ad una fissazione di udienze monocratiche ad orari fissi e non rinviabili ed ad una minore ed inevitabile elasticità nel valutare gli impedimenti dei difensori.

Va, infine, abbandonata la scrittura di motivazioni di sentenze che superino i 60 giorni di tempo e che quindi, di necessità, debbano essere più sintetiche e comprensibili delle nostre usuali.

Last, but not least va introdotta una modifica dei termini prescrizionali che escluda il trascorrere del tempo processuale dal novero suddetto : una volta che il processo è iniziato ( con l’attivazione dell’azione penale) il termine è sospeso e riprende a decorrere solo tra il primo ed il secondo grado o tra il secondo ed il terzo, per evitare che un eccesso di sospensione determini una inazione nelle fasi di impugnazione .

Io non so se tutte queste belle proposte possano costituire una panacea sufficiente a garantire tempi più veloci delle nostre udienze , senza andare a scapito delle giuste garanzie difensive.

Ci sono, d’altronde, delle rigidezze procedurali che non sono particolarmente comprimibili e che sono funzionali ad un corretto dispiegarsi del contraddittorio , valore fondante e centrale del nostro processo penale.

Per questo, a mio parere, quelli che devono soprattutto comprimersi sono i tempi extraprocessuali tra le varie fasi e quelli endoprocessuali ma non di istruttoria dibattimentale.

Un processo, una volta iniziato, deve poter durare relativamente poco , con udienze ravvicinate e concentrazione massima delle attività istruttorie: solo in questo modo la sentenza verrà accettata dalle parti ( e dall’esterno) con il rispetto che si deve ad un pronunciamento efficace .

E solo se noi ricupereremo il rispetto del variegato mondo che ci circonda potremo dire di aver raggiunto quel recupero del senso della giurisdizione a cui tutti diciamo di tendere.

 

Oscar Magi


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