Il parere della Ue sulla riforma del falso in bilancio

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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Stampa e Informazione
COMUNICATO STAMPA n. 81/04/IT
14 ottobre 2004
Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott nelle cause riunite
C-387/02, C-391/02 e C-403/02
Silvio Berlusconi e a.

SECONDO L'AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT UNA LEGGE
PENALE PIÙ FAVOREVOLE ADOTTATA SUCCESSIVAMENTE ALLA
COMMISSIONE DEL REATO DEVE ESSERE DISAPPLICATA SE E IN
QUANTO CONTRASTA CON IL DIRITTO COMUNITARIO

La pubblicazione di un bilancio falso andrebbe equiparata all'omessa pubblicazione dello
stesso; gli Stati membri dovrebbero dunque prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e
dissuasive anche per l'ipotesi di falso in bilancio.
La disapplicazione di una legge penale
pi favorevole successiva, contrastante con il diritto comunitario, sarebbe compatibile
con il principio della legalità della pena.

(Il testo integrale delle conclusioni è scaricabile cliccando qui oppure andando sul link in fondo a questa pagina)

Il sig. Silvio Berlusconi e altri sono imputati dinanzi ai giudici italiani per falsi in bilancio
che avrebbero commesso prima del 2002, anno di entrata in vigore delle nuove
disposizioni penali italiane relative all'ipotesi di falso in bilancio. Secondo i giudici penali
italiani competenti l'applicazione delle nuove disposizioni penali avrebbe come
conseguenza l'impunità degli imputati. Il legislatore italiano avrebbe infatti reso pi
complessa l'azione penale rispetto alla normativa precedente, in particolare introducendo
soglie di tolleranza percentuali, termini di prescrizione pi brevi e il presupposto della
querela.

I giudici italiani nutrono dubbi sulla compatibilità di tale modifica legislativa con il diritto
comunitario.
Essi vorrebbero sapere, in sostanza, dalla Corte, se ai sensi delle direttive CE
rilevanti la pubblicazione di un bilancio falso vada equiparata all'omessa pubblicazione
dello stesso, e che tipo di sanzioni debbano comminare gli Stati membri per l'ipotesi di
falso in bilancio.
L'avvocato generale Juliane Kokott è dell'avviso che, allo stato attuale del diritto
comunitario, la pubblicazione di un bilancio falso vada equiparata all'omessa
pubblicazione dello stesso. Gli Stati membri dovrebbero quindi comminare adeguate
sanzioni anche per l'ipotesi di falso in bilancio. L'esigenza di tutela dei terzi sarebbe
particolarmente forte nel caso in cui un bilancio venga pubblicato ma non rappresenti in
modo veritiero la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico
della società
Gli Stati membri disporrebbero di un rilevante margine discrezionale nello strutturare la
loro disciplina sanzionatoria nazionale. Ad esempio si potrebbe prendere in
considerazione anche una combinazione di norme penali con disposizioni di diritto civile
e di diritto amministrativo.
Il margine discrezionale degli Stati membri non sarebbe
tuttavia illimitato. Infatti, in ogni caso le sanzioni dovrebbero essere efficaci
proporzionate e dissuasive.
Le soglie di tolleranza come sono state introdotte ora in Italia, non soddisfano, secondo
l'avvocato generale, i requisiti del diritto comunitario. La rilevanza di un'imprecisione in
un bilancio, non dipenderebbe infatti solo da dati numerici, ma dal fatto se sia stato leso
l'affidamento del pubblico. Ciò presupporrebbe una valutazione complessiva di tutte le
circostanze del caso concreto.
Le disposizioni relative alla prescrizione, secondo l'avvocato generale Kokott, sono
ammissibili, in via di principio, ma non devono essere strutturate in modo tale che le pene
comminate, in realtà, non vengano mai, o solo raramente, irrogate.
Il presupposto della querela a favore dei soci e dei creditori non potrebbe essere censurato
se e in quanto si tratti solo della tutela dei loro interessi patrimoniali. Dovrebbe tuttavia
esservi anche una norma generale che commini sanzioni efficaci, proporzionate
dissuasive a tutela degli interessi dei terzi. Tali sanzioni dovrebbero poter essere irrogate
d'ufficio ed essere applicate indipendentemente da un eventuale danno patrimoniale.
Come osserva l'avvocato generale nelle sue conclusioni, spetta ai giudici del rinvio
valutare, nel caso concreto, se le nuove disposizioni penali corrispondano ai requisiti di
diritto comunitario esposti. I giudici nazionali, in presenza di una legge penale pi
favorevole adottata successivamente alla commissione del reato, in tutto o in parte
incompatibile con i precetti del diritto comunitario, sarebbero tenuti a dare applicazione al
diritto comunitario e a disapplicare la legge penale pi favorevole. Non sarebbe
necessario, a tale scopo, rivolgersi prima al giudice costituzionale nazionale.
L'avvocato generale sottolinea anche che il principio della legalità della pena (nullum
crimen, nulla poena sine lege) in un caso del genere non viene violato, in quanto i fatti
censurati al momento della loro commissione erano punibili secondo il diritto nazionale.
All'epoca dei fatti gli imputati non potevano fare affidamento sull'impunità del loro
comportamento. L'applicazione retroattiva di una legge penale pi favorevole successiva
costituirebbe una deroga al principio della legalità della pena. Una deroga di tal genere
sarebbe giustificata solo qualora la legge penale pi favorevole successiva fosse
compatibile con il diritto comunitario.
Importante: L'opinione dell'avvocato generale non vincola la Corte. Il compito
dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una
soluzione giuridica nella causa di cui è stato investito. La Corte di giustizia comincia
adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di
giustizia.

Lingue disponibili: DE, EN, ES, FR, IT .

Ulteriori informazioni possono essere ricercate sul sito Internet della Corte di Giustizia CE:
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
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13 10 2004
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