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La Corte suprema ha cassato la sentenza d'appello sul caso Lodo Mondadori-IMI-Sir

REPUBBLICA   ITALIANA Sentenza n° 33453/2006 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE   Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giangiulio  Ambrosini Presidente Dott. Nicola Milo Cons. Relatore Dott. Giorgio Colla Consigliere Dott. Giovanni Conti Consigliere Dott. Domenico Carcano Consigliere   ha pronunciato la seguente:   SENTENZA   (…)   P.Q.M.     In relazione al capo a) : qualificato il fatto addebitato a Battistella Primarosa e a Rovelli Felice -con riferimento alla corruzione Metta- ai sensi degli art. 319 e 321 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della Battistella, perché il fatto non costituisce reato, e nei confronti del Rovelli, perché estinto per prescrizione; rigetta nel resto; annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Squillante Renato, Previti Cesare e Pacifico Attilio limitatamente alla corruzione Squillante, perché il fatto non sussiste ed elimina per il Previti e per il Pacifico il corrispondente aumento di pena ex art. 81 cpv. c.p. di anni uno di reclusione ciascuno, rideterminando la residua pena in anni sei di reclusione ciascuno; rigetta nel resto i ricorsi del Previti e del Pacifico; rigetta il ricorso del Procuratore Generale; rigetta il ricorso di Metta Vittorio, che condanna al pagamento delle spese processuali; in accoglimento del ricorso della parte civile IMI/S. Paolo, annulla l'impugnata sentenza nella parte in cui non estende la pronuncia risarcitoria anche al danno patrimoniale; conferma le statuizioni civili come ora integrate nei confronti di Rovelli Felice; condanna il Rovelli, il Metta, il Previti e il Pacifico a rifondere in solido le spese di parte civile, che liquida in euro 40.000,00 oltre iva e cpa in favore dell'IMI/S. Paolo ed in euro 25.000,00 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.   In relazione al capo b): in accoglimento dei ricorsi del Procuratore Generale e della parte civile CIR, annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio.   Così deciso in Roma il 4 maggio 2006    


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