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A cura di Magistratura democratrica. Il nuovo ordinamento: scheda su Consigli giudiziari e Consiglio Direttivo della Cassazione

CONSIGLI GIUDIZIARI E CONSIGLIO DIRETTIVO DELA CASSAZIONE NELLA LEGGE 111/2007

La nuova legge valorizza i Consigli Giudiziari ed introduce il Consiglio direttivo della Cassazione correggendo le impostazioni della legge Castelli contestate da MD e dall’intera magistratura: viene introdotto il sistema proporzionale per liste contrapposte per i componenti togati (anche se viene introdotta una non condivisibile divisione tra magistrati giudicanti e requirenti), viene ripristinato un corretto rapporto tra togati e laici (mai inferiore a 2/3 togati-1/3 laici), viene eliminata la presenza dei rappresentanti politici delle regioni, viene stabilito un quorum di validità delle sedute e deliberativa eliminando gli inconvenienti derivanti dalla natura di "collegio perfetto" dei vecchi Consigli Giudiziari.

 

I NUOVI CONSIGLI GIUDIZIARI

I - COMPOSIZIONE

 

II - NOMINA DEI COMPONENTI

I componenti, ivi compresi i magistrati, non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili (non sembra che tale norma si applichi agli attuali componenti dei C.G) e sono così nominati:

III - DURATA E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Giudiziario resta in carica 4 anni (gli attuali Consigli scadono il 1° aprile)

E’ presieduto dal Presidente della Corte d’appello; il segretario viene eletto tra i togati.

Le deliberazioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto del presidente).

Non è previsto l’esonero per i togati, ma sul punto interverrà il CSM

 

IV COMPETENZE

Competenze attuali confermate dalla nuova legge

  1. pareri sulle tabelle degli uffici giudicanti (e relative variazioni, criteri assegnazione etc.)
  2. pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati
  3. pareri, su richiesta del CSM, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite
  4. Nuove Competenze

  5. vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto, segnalando eventuali disfunzioni al Ministro della giustizia;
  6. pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;
  7. pareri su collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura;
  8. proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione dell’attività didattica della Scuola.
  9.  

 

Avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni sulle competenze sub 1, 4, 5.

 

V - SEZIONE RELATIVA AI GIUDICI DI PACE

Viene istituita una sezione competente su nomine, carriera e provvedimenti organizzativi del giudice di pace, composta da Presidente della corte, Procuratore generale, magistrati e avvocati eletti dal consiglio giudiziario e da due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELA CASSAZIONE

I - COMPOSIZIONE

II - NOMINA DEI COMPONENTI

I componenti, ivi compresi i magistrati, non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.

 

III - DURATA E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 anni.

E’ presieduto dal Primo Presidente della Cassazione; il segretario viene eletto tra i togati.

Le deliberazioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti (7) e sono adottate a maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto del presidente).

IV - COMPETENZE

  1. pareri sulle tabelle della cassazione (e relative variazioni, criteri assegnazione etc.)
  2. pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati della Cassazione
  3. pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite
  4. proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione dell'attività didattica della Scuola.
  5.  

Avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni sulle competenze sub 1.

 

 

Versione del 9 ottobre 2007

 

Sul sito www.magistraturademocrtica.it, alla sezione "ordinamento giudiziario" si può consultare la versione aggiornata di questa scheda


Indirizzo:
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