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L'assoluzione disciplinare di Adriano Sansa

"Dal punto di vista generale, deve osservarsi che è pacifico che sia l'intervista che la nota indirizzata al presidente della corte d'appello, che all'intervista si riferisce, hanno riguardo alla partecipazione del dott. Sanza a un dibattito pubblico di natura politica, in relazione al quale non risulta mossa in modo esplicito alcuna contestazione e, come si è osservato, se una contestazione di tale oggetto dovesse intendersi implicitamente mossa, sarebbe certamente infondata dovendo riconoscersi all'incolpato il diritto di partecipare alla vita politica e non essendo stata contestato che da tale partecipazione sia derivato un condizionamento dell'attività giudiziaria. Ora, come è stato pi volte sottolineato dalla giurisprudenza, anche della corte di cassazione (Cass. sez. V, 24 aprile 2003, Volpe; 15 marzo 2001, Valentini; 13 marzo 2001 Pirelli; 26 novembre 1998, Casanova; 18 marzo 1981, Guarino; nonch Cass., sez. III, 27 giugno 2000, nn. 8734 e 8733) l'attuale fase della vita politica nazionale è caratterizzata dalla trasformazione del linguaggio nel senso di una maggiore aggressività, se non proprio da un generale e progressivo imbarbarimento del costume e del linguaggio politico, che ha portato ad una desensibilizzazione del significato offensivo di certe espressioni e quindi a un ampliamento dei limiti della continenza formale delle critica politica. Conseguentemente, espressioni dure e pungenti, che in altro contesto generale avrebbero potuto essere considerate offensive, purch non volgari e triviali e comunque attinenti a comportamenti pubblici e politici e non della sfera privata, sono ritenuti scriminati dall'esercizio legittimo del diritto di critica politica".


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