Plenum 11 dicembre 2006 - Primo presidente Corte Suprema di cassazione

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CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
SEDUTA STRAORDINARIA POMERIDIANA DELL'ASSEMBLEA PLENARIA
DELL'11 DICEMBRE 2006

O M I S S I S

L'anno duemilasei, il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 16,07 in Roma, Piazza Indipendenza n. 6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Assume la Presidenza il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA dott. Giorgio NAPOLITANO.

Svolge le funzioni di Segretario il Segretario Generale dott.ssa Donatella FERRANTI.

Il PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta.

Al primo punto dell'Ordine del Giorno è iscritta la proposta della QUINTA COMMISSIONE, relativa al conferimento dell'ufficio direttivo superiore di Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione al dott. Vincenzo CARBONE, che ha riportato tre voti a favore e tre voti contrari.

IL PRESIDENTE dà, per primo, la parola al relatore della proposta, cons. SINISCALCHI.

Il relatore, cons. SINISCALCHI, riferisce che hanno presentato domanda per l'ufficio direttivo superiore di Primo Presidente della Corte di Cassazione, vacante dal 30 ottobre 2006, i seguenti magistrati: Rosario DE MUSIS, Vincenzo CARBONE, Riccardo DIBITONTO e Giancarlo TARQUINI.
Illustra quindi i curricula professionali dei candidati in fascia, secondo l'ordine di anzianità di ruolo.

Il dott. Rosario DE MUSIS, nominato uditore giudiziario con D.M. 31.3.58, ha svolto funzioni di pretore a Varese e di giudice a Sondrio fino al 30.9.1965, quando ha assunto le funzioni giudiziarie presso la Corte dei conti. Riammesso nella magistratura ordinaria, dal 21.12.1979 ha svolto le funzioni di giudice a Roma. Consigliere della Corte di appello di Roma, dal 17.9.1982, e presso la Corte di Cassazione, dal 1.10.1987, riveste attualmente, dal 3.6.1999, le funzioni direttive superiori di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.
Ha conseguito l'idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con decorrenza 31.3.86.

Il Presidente della Suprema Corte, nel parere in data 31 maggio 2006, espresso in relazione al conferimento dell'ufficio direttivo superiore di cui si parla, evidenzia le sue qualità di magistrato di "elevatissima e costantemente aggiornata preparazione professionale", particolarmente dotato, laborioso, versatile, dall'intelligenza vivace e con una assoluta indipendenza di giudizio.
I rapporti e i pareri sul conto del magistrato, espressi nell'arco della carriera, rappresentano che egli si è distinto per le peculiari caratteristiche di serietà ed equilibrio, per la vasta cultura generale e giuridica, per la completa e approfondita preparazione professionale, per l'assiduità dell'impegno e la grande laboriosità. Nel periodo di servizio presso la Cassazione hanno trovato conferma la stima e gli apprezzamenti dei colleghi per l'equilibrio e la capacità direttiva e organizzativa dimostrata nella gestione delle udienze e delle camere di consiglio.
Ha sempre riscosso valutazioni lusinghiere, per la dedizione agli studi, all'aggiornamento professionale, al disimpegno attento e scrupoloso della sua attività nei vari ruoli espletati; per la grande diligenza sempre serbata e la disponibilità costantemente spiegata. Ne sono sicura e sentita testimonianza i diversi articolati rapporti e i molti elogi in atti.
Accurato nello studio degli atti, acuto ed incisivo in ordine a ricorsi, spesso difficili, trattati; capace di individuare prontamente i punti salienti delle questioni al fine della decisione e di indicare corrette e valide linee di soluzione; estensore di sentenze dalle motivazioni perspicaci ed esaurienti e dallo stile limpido e scorrevole. Ha contribuito rilevantemente alle discussioni in camera di consiglio, con l'apporto della sua profonda e poliedrica preparazione (specialmente in campo commerciale, societario, fallimentare e tributario) con il suo grande intuito ed equilibrio. Il magistrato si distingue per la vivacità dell'intelligenza e per l'indipendenza del giudizio.
Con riguardo, in particolare, all'attività presso la Corte di Cassazione nei vari pareri si evidenzia l'ampia preparazione, la "corroborata attitudine all'esercizio delle funzioni di legittimità, le capacità organizzative e direttive".

Il dott. Vincenzo CARBONE, nominato uditore con D.M. 10.4.1959, ha svolto funzioni di pretore a Napoli e a Frigento e successivamente quelle di giudice presso il Tribunale di Napoli. E' stato poi collocato fuori ruolo, dapprima e per un anno, in qualità di addetto all'Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura e, successivamente, dopo un ulteriore triennio di servizio presso il Tribunale di Napoli, in qualità di componente del Consiglio stesso, dal 9.7.1981 al 23.7.1986. Da tale ultima data ha svolto funzioni di consigliere presso la Corte di cassazione, ivi dapprima addetto alla Prima sezione civile, poi, dal 1988 al 1995, assegnato al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e dal 1992 anche alle Sezioni unite civili. A decorrere dal 14.10.1999 espleta le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, funzioni interrotte dal novembre 1999 al giugno 2000, periodo nel quale è stato collocato fuori del ruolo organico della magistratura e destinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal 24.4.2004 svolge le funzioni di Presidente Aggiunto presso la Corte di Cassazione.
Ha conseguito l'idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con decorrenza 10.4.1987.

Tutte le valutazioni espresse nel corso della sua carriera sono eccellenti.
Già nei pareri espressi in passato la figura del dott. CARBONE spicca per le sue particolari doti, in quanto magistrato dotato di vivissima intelligenza, vasta e profonda cultura, pronto e sicuro intuito giuridico, notevole equilibrio, fermezza di carattere e costante disponibilità, che ha sempre riscosso generale e sentita estimazione presso i colleghi, il foro e il personale, e ciò anche in virt delle personali doti di serietà, riservatezza, umanità e pacatezza.
Nel corso degli anni il dott. CARBONE ha affinato le sue straordinarie capacità ed ha profuso le sue grandi energie, oltre che nell'attività giudiziaria - sempre a livelli di massima produttività quantitativa e di eccellenza qualitativa - e nei compiti connessi alla funzione direttiva assolta, nello studio, nella ricerca scientifica e nella didattica Egli si è infatti dedicato in maniera metodica all'approfondimento e aggiornamento continuo della dottrina e della giurisprudenza nei settori del diritto privato e pubblico, all'attività universitaria specialmente nel campo civile e amministrativo, espletando prestigiosi incarichi quale assistente presso la Cattedra di istituzioni di diritto privato presso l'Università di Napoli, quale libero docente e incaricato di insegnamento di materie giuridiche e amministrative presso le Università di Napoli, Reggio Calabria e Roma, ad attività di studio e di ricerca presso università straniere. E' stato inoltre relatore a diversi seminari di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, a congressi, convegni, conferenze e dibattiti.
Il dott. CARBONE si è inoltre distinto per l'attenzione prestata allo studio dell'evoluzione e delle possibilità di innovazioni e di modifiche migliorative delle strutture, degli apparati e del funzionamento del sistema giudiziario, partecipando agli organi di autogoverno a livello locale e nazionale e a diverse commissioni ministeriali (in particolare, in tema di riforma dell'ordinamento giudiziario, del processo civile, del processo penale e del contenzioso tributario) ed interessandosi altresì al tirocinio e alla formazione dei giovani magistrati.
Il parere del Primo Presidente della Corte di Cassazione del 26 maggio 2006 per il conferimento dell'incarico in esame è "altamente" positivo evidenziando che il do tt. CARBONE "ha sempre saputo coniugare una così eccezionale e vasta preparazione professionale alle impareggiabili capacità organizzative e alla incomparabile disponibilità ad affrontare, con generosa prontezza, qualsiasi gravoso impegno, nell'interesse della Corte e per la salvaguardia delle sue complesse ed articolate funzioni".
Nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente Aggiunto, in particolare, ha confermato di possedere alte capacità organizzative e ha rivelato "una eccezionale ed ammirevole disponibilità alla ricerca ed alla scelta di soluzioni appropriate ed ampiamente condivise" che hanno reso possibili importanti risultati alla Corte di cassazione e di poter affrontare le radicali riforme intervenute in questo lasso temporale, ottenendo altresì una rapida e progressiva riduzione dei procedimenti pendenti.
Nel parere viene segnalato, in particolare, che il dott. CARBONE ha curato la riorganizzazione delle Sezioni Unite Civili, individuando, con celerità e completezza, i ricorsi seriali, attribuendoli alla decisione di un unico collegio, così portando ad un raddoppio dei ricorsi decisi; ha, inoltre, organizzato periodiche riunioni tra tutti i componenti delle sezioni civili e penali ed il personale amministrative, contribuendo, "in misura determinante, alla creazione di un clima di serena e fattiva collaborazione, oltre che alla rilevante attenuazione dei contrasti interpretativi".
Ha, altresì, suggerito l'istituzione di una struttura centralizzata, deputata all'esame preliminare dei ricorsi civili e alla loro tempestiva decisione, struttura che ha consentito una omogeneizzazione dei metodi di esame dei ricorsi ed al perseguimento con concetti e criteri comuni di uno spoglio immediato e centralizzato, quale espressione dell'indirizzo dell'intera Corte.

Il dott. Riccardo DIBITONTO, nominato uditore giudiziario con DM 31.10 1961, ha svolto le funzioni di pretore a Nardò e a Brindisi, di sostituto procuratore presso il Tribunale di Brindisi, dal 5.10.1967, di Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Brindisi, dal 5.10.1989, di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, dal 16.10.1995 al 1.6.2000. Attualmente svolge le funzioni di Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari. Ha conseguito l'idoneità alle funzioni diret tive superiori con decorrenza dal 31.10.1989.
Nel parere reso dal Consiglio Giudiziario di Bari in data 31 gennaio 2006 espresso anche ai fini del mutamento di funzioni), nel richiamare i precedenti pareri e rapporti, si evidenziano le elevate e particolari doti ed il curriculum professionale del dott. DIBITONTO.
Si ricorda l'incarico di consulente giuridico al Ministero di Grazia e Giustizia svolto dal 1983 al 1987, l'eccezionale laboriosità dimostrata nella titolarità della Procura circondariale di Brindisi (attestata dal giudizio degli stessi ispettori ministeriali che visitarono l'ufficio) e le capacità evidenziate nella creazione della struttura organizzativa dell'ufficio al momento della sua costituzione.
Si esprime inoltre un giudizio altamente favorevole anche in ordine al modo con cui l'aspirante ha esercitato le funzioni di Procuratore della Repubblica di Bari, dimostrando notevoli e spiccate capacità di direzione ed organizzazione dell'ufficio, grandi doti di coordinamento dell'attività dei sostituti, eccezionale laboriosità.
Si sottolineano, poi, le sue significative capacità come responsabile della D.D.A. in un periodo delicato per il manifestarsi di gravi forme di recrudescenza della criminalità di tipo mafioso (con pericolosi intrecci con organizzazioni straniere albanesi e montenegrine).

Si sottolinea ancora come il dott. DIBITONTO abbia costantemente curato il proprio aggiornamento professionale, partecipando a vari incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura ed abbia organizzato in modo efficace la struttura informatica della Procura di Bari (realizzando il c.d. "progetto SIDDA").
Nell'esercizio dell'attuale incarico il dott. DIBITONTO ha svolto un'opera incessante di sollecitazione, stimolo e coordinamento per l'informatizzazione a tutti i livelli degli uffici del distretto, per il miglioramento delle condizioni di funzionalità degli stessi, per il reperimento delle risorse umane e materiali necessarie a rendere efficace l'azione di contrasto alla criminalità in un'area particolarmente delicata ed esposta sotto questo profilo, ottenendo significativi riconoscimenti dell'impegno profuso nelle competenti sedi istituzionali.
Ha, inoltre, dato notevole impulso all'informatizzazione degli uffici del distretto, ha promosso la modifica del protocollo d'intesa con la DNA, promuovendo altresì numerose attività all'interno del distretto con i procuratori circondariali per il coordinamento delle attività di indagine in materia di criminalità organizzata, in ispecie con gli organi giudiziari stranieri.
Per queste iniziative è stato particolarmente apprezzato in varie sedi, ministeriali, giudiziarie e consiliari, ed anche da parte di autorità di altri paesi.

Quanto, infine, alla posizione del dott. Giancarlo TARQUINI, occorre osservare che il medesimo è in possesso di requisiti attitudinali e di merito che appaiono ragguardevoli, ma non tali comunque, con riferimento ai requisiti di legge ed ai criteri della circolare in materia, da giustificare nella comparazione con i candidati che lo precedono, in relazione alle esigenze concrete del posto da
coprire, il superamento della graduatoria di anzianità, n, comunque, il convincimento di una maggiore idoneità specifica.

La Commissione ha proceduto all'esame dei curriculum dei candidati e della documentazione allegata alle domande e, in relazione alla rilevanza dell'incarico e all'esigenza di acquisire elementi sulle linee programmatiche di organizzazione dell'ufficio da parte degli aspiranti, ha ritenuto di procedere all'audizione di alcuni dei candidati al concorso e, in ispecie dei dottori DE MUSIS e CARBONE, la cui lunga esperienza sia di legittimità, sia nell'esercizio di funzioni direttive superiori presso gli uffici di legittimità, assicurava, con riguardo alla specificità dell'ufficio, un profilo di pi consistente spessore attitudinale.
Giova premettere, in proposito, che la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 13000 del 8-7-999 per il conferimento degli uffici direttivi, individua quale elemento preferenziale nella valutazione delle attitudini degli aspiranti all'ufficio in oggetto, "il positivo esercizio, negli ultimi quindici anni, di funzioni direttive superiori per almeno un biennio e di funzioni di legittimità per almeno un quadriennio".

Orbene, il dott. Rosario DE MUSIS ed il dott. Vincenzo CARBONE svolgono funzioni di legittimità, rispettivamente, dal 1.10.1987 e dal 23.7.1986, e funzioni direttive superiori, rispettivamente dal 3.6.1999 e dal 14.10.1999, mentre il dott. DIBITONTO non ha mai svolto funzioni di legittimità, ancorch ricopra dal 2.6.2000 l'incarico di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari.
Occorre anche rilevare che la medesima circolare sancisce pure che nella valutazione comparativa tra i diversi aspiranti, "ai fini del buon andamento dell'amministrazione, e per garantire efficacia ed efficienza dell'azione direttiva", debba assumere "rilievo, quale elemento di valutazione positiva, la possibilità che l'aspirante assicuri, alla data della vacanza dell'ufficio, la permanenza nello stesso per un periodo non inferiore a tre anni " ridotto a due anni per il conferimento di uffici direttivi superiori presso la Corte di Cassazione " (compreso quello di Primo Presidente) "".

Il dott. DE MUSIS, invero, assicura un periodo leggermente inferiore, maturando l'età per il collocamento a riposo nel giugno 2008 e, quindi, assicurando un periodo utile di circa 1 anno e 8 mesi.
Tale profilo, peraltro, è apparso, nel caso concreto, di scarsa rilevanza attese le qualità e le valide esperienze professionali maturate dal dott. DE MUSIS, attestate in pi occasioni dal Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Dopo ampia discussione, la commissione, con tre voti a favore, ha ritenuto il dott. CARBONE il candidato pi idoneo, in base ai parametri delle attitudini, del merito e dell'anzianità, a ricoprire l'ufficio di Primo Presidente presso la Corte di Cassazione.

Il profilo professionale del dott. Vincenzo CARBONE delinea, invero, la figura di un magistrato di altissimo prestigio e di non comune preparazione e capacità tecnico-giuridica e direttiva per livello e rilevanza delle attività giudiziarie ed extragiudiziarie svolte, dotato di speciali esperienza ed attitudini in coerenza al profilo professionale specificamente richiesto per la copertura del posto a concorso.
Il percorso professionale del dott. CARBONE è la pi evidente manifestazione delle sue peculiari qualità. Sin da uditore, infatti, si è imposto all'attenzione dei dirigenti degli Uffici presso i quali ha prestato la sua attività per la sua formidabile preparazione giuridica e per il notevolissimo impegno manifestato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Nel 1972 vinse il concorso per la nomina a magistrato amministrativo, ma rinunciò alla nomina, preferendo restare nell'ordine giudiziario. Alla scadenza del mandato di componente del Consiglio Superiore della Magistratura, nel 1986, il dott. CARBONE è stato destinato alla Corte di cassazione ed assegnato, in qualità di consigliere, alla Prima sezione civile. Fin dal 1992 è stato chiamato a far parte delle Sezioni unite civili ed in Cassazione ha prestato servizio, oltre che presso la Prima sezione civile, presso le sezioni Quinta civile e Lavoro. Nominato Presidente di sezione, ha assunto la titolarità della Terza sezione civile. Nel 2004, infine, è stato destinato alle funzioni di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione con delega alla presidenza delle Sezioni Unite Civili.

Già nel 1987 il Presidente titolare della Prima sezione civile della Corte di Cassazione, dott. Renato GRANATA, nel redigere il parere per la nomina del dott. CARBONE alle funzioni direttive superiori, con valutazione che trova una ulteriore e piena conferma nel parere reso dal Primo presidente della Corte in data 26 maggio 2006 per il conferimento dell'ufficio in esame, lo aveva definito "uno dei migliori magistrati" della Corte, individuando in lui la presenza congiunta di tre qualità che difficilmente si ritrovano in un solo uomo, e cioè l'eccezionale preparazione giuridica,un'ammirevole, esemplare operosità, un grande equilibrio.
L'altissima reputazione goduta dal magistrato trova riscontro nell'importanza, nel prestigio e nella delicatezza degli incarichi a lui conferiti. Fu infatti nominato nel 1976 componente dell'Ufficio studi del Consiglio Superiore della Magistratura; ha fatto parte del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Napoli; nel 1993 fu nominato componente della Commissione per la riforma dell'Ordinamento Giudiziario; ha fatto parte del gruppo di lavoro per la ratifica della Convenzione di Lugano; nel 1998 ha fatto parte della Commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario; nel 1996 è stato nominato componente della Commissione presso la direzione generale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Ministero delle Finanze; nel 1999 fu posto fuori ruolo perch destinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di assumere, sino al 30.4.2000, l'incarico di collaboratore nell'ambito del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative, ai sensi della legge n. 50/1999; ha partecipato in qualità di apprezzato relatore a numerosi incontri di studio per l'aggiornamento professionale dei magistrati organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura; ha fatto parte del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche; dirige e collabora con alcune tra le pi note ed importanti riviste specializzate nell'area del diritto civile, quali la "Giurisprudenza Italiana", il "Corriere Giuridico", "Danno e responsabilità", "Le Società", "Famiglia e Diritto".

Notevole è stata anche la sua produzione scientifica: oltre al Commento all'art. 110 della Costituzione, apparso nel Trattato Branca, meritano particolare menzione, per la specificità dei temi trattati e per la loro attualità, le seguenti opere: "Il fatto dannoso nella responsabilità civile", "L'atipicità dell'illecito civile", "L'arbitrato", "I contratti", la "Revocatoria fallimentare", la Rassegna di giurisprudenza sul libro IV del codice di procedura civile.
Altrettanto qualificanti sono i rapporti intrattenuti con la cultura universitaria dal dott. CARBONE vuoi nel campo civile che in quello amministrativo, con lo svolgimento di svariati incarichi sia presso le Università di Napoli, Reggio Calabria e Roma, che presso istituzioni straniere, in ispecie quale ricercatore dell'Università di Tubingen. In proposito, la Commissione ha ritenuto priva di ogni rilevanza la vicenda disciplinare, concernente l'assunzione di un incarico extragiudiziario, il cui esito è stato del tutto favorevole per il dott. CARBONE e che, già a suo tempo, non è stata ostativa alla sua nomina a Presidente Aggiunto.
Quanto all'attività svolta dal magistrato presso la Suprema Corte, dai pareri espressi nelle diverse occasioni emerge che il dott. CARBONE, sia come Consigliere, sia come Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, sia, da ultimo, come Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, ha sempre "associato la capacità di proporre soluzioni che oltre ad armonizzarsi con i principi elaborati dalla dottrina e la giurisprudenza, si contraddistinguono per la loro condivisione, determinata dal rigore logico del loro contenuto".
Egli inoltre contribuisce, col proprio apporto rilevantissimo, perspicuo e proficuo, all'attività di Camera di consiglio in vista della soluzione di ogni, pur delicata e complessa, questione oggetto di discussione. In particolare, ancora, il dott. CARBONE "presiede con dignità, competenza, fermezza non disgiunta da garbo, equilibrio, efficienza, molte udienze, dimostrando di sapere sapientemente ed efficacemente organizzare e dirigere i lavori e la discussione, cogliere i punti salienti per la decisione, indicare le pi corrette e idonee linee di soluzione, seguire con attenzione e con cura l'elaborazione dei relativi provvedimenti".
Con riguardo alle attitudini e capacità dirigenziali, il dott. CARBONE già quando svolgeva le funzioni di Presidente della III Sezione Civile si era dimostrato particolarmente attento alla conservazione della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, riuscendo in breve tempo a risolvere i contrasti interpretativi che erano sorti nell'ambito della sezione da lui diretta, "organizzando frequenti riunioni tra tutti componenti della sezione, così favorendo un proficuo scambio di esperienze e di conoscenza", nonch, grazie anche alla riorganizzazione delle cancelleria con l'adozione di un programma di informatizzazione dei servizi, riuscendo a ridurre il numero dei ricorsi in attesa di decisione, e, conseguentemente, ad aumentare il numero di quelli definiti, portando la sezione a risultati mai prima conseguiti.
Nei suoi attuali compiti vicari della Corte di Cassazione in qualità di Presidente Aggiunto le sue particolari qualità ed attitudini sono rimaste ulteriormente valorizzate grazie all'impegno e all 'energia profusa dal magistrato.
Il dott. CARBONE, infatti, è delegato alle Sezioni Unite Civili di cui ha curato, secondo i modelli già sperimentati durante la sua presidenza della III Sezione Civile, la riorganizzazione, individuando, con celerità e completezza, i ricorsi seriali e attribuendoli alla decisione di un unico collegio, con un notevolissimo incremento delle definizioni, risultato ottenuto anche grazie ad un diretto impegno personale del dott. CARBONE, che ha assunto spesso le funzioni di relatore ed estensore di decisioni particolarmente impegnative.

Nella stessa prospettiva ha pure curato la predisposizione di una struttura centralizzata, deputata all'esame preliminare dei ricorsi civili e alla loro tempestiva decisione. Le risultanze statistiche allegate alla domanda dimostrano la validità delle iniziative intraprese, evidenziando, in particolare, che nel corso del 2005 a fronte di 3644 ricorsi pervenuti ne sono stati definiti 6644, pi che triplicando i risultati dei precedenti anni.
Oltre a ciò, il dott. CARBONE ha proseguito e coltivato l'attenzione per la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione anche sotto un altro profilo, ossia promuovendo ed organizzando periodiche riunioni tra tutti i componenti delle sezioni civili e penali ed il personale amministrative e contribuendo, in tal modo, vuoi alla creazione di un clima di serena e fattiva collaborazione, vuoi ad una rilevante attenuazione dei contrasti interpretativi.

In sede di audizione il dott. CARBONE ha dato non solo piena conferma della qualità personali e professionali ma ha dimostrato sia una ampia consapevolezza della complessità e delle situazioni, anche di criticità, della Corte di Cassazione, sia una spiccata capacità di progettare, una volta individuati i profili problematici, soluzioni organizzative idonee ad affrontare la situazione e a fornire risposte positive per migliorare il funzionamento delle strutture amministrative e gestionali, nonch della stessa funzione giurisdizionale.
Occorre preliminarmente evidenziare, innanzitutto, che il dott. CARBONE ha indicato a fondamento del complesso delle linee organizzative del proprio programma organizzativo per la Suprema Corte due capisaldi.
Per un verso, infatti, ha chiaramente affermato che l'organizzazione dell'intero u fficio della Corte di Cassazione resta ancorata al sistema tabellare come previsto dall'art. 7 bis, comma III dell'Ordinamento Giudiziario ("i rapporti tra il Consiglio e la Cassazione sono quelli previsti dall'art. 7 bis comma III " Non c'è dubbio che que sta è la via maestra da seguire"), principio che è stato espressamente ribadito con riguardo all'ufficio del Massimario e alla determinazione delle sentenze da pubblicare, ai criteri di formazione dei Collegi, ai criteri di assegnazione degli affari, alla eliminazione di ruoli ed incarichi organizzativi interni su base meramente fiduciaria, tutti aspetti che debbono essere disciplinati "da regole comuni e trasparenti, anche se non burocratiche".
Sotto altro profilo, poi, il dott. CARBONE ha assegnato una estrema importanza alle modalità per l'individuazione e l'adozione delle regole di organizzazione, indicando, in pi occasioni, la necessità di sottoporre all'Assemblea della Cassazione, ovvero "ad assemblee tematiche e a riunioni di tutti gli interessati" l'esame delle problematiche rilevanti per la vita di questo ufficio.
Si tratta, invero, di un approccio particolarmente pregevole, tanto pi che le indicazioni offerte dal dott. CARBONE sono sempre state ancorate a problemi concreti. Il dott. CARBONE, poi, ha dimostrato di ben conoscere sia le condizioni dell'organico della Corte di Cassazione (che lamenta ben 77 vacanze), sia l'ingente arretrato civile e penale (97.000 ricorsi civili e 38.000 processi penali) esistente, nonch di aver presente i rischi che recenti novelle legislative possono provocare per una efficiente attività della Suprema Corte.
Le soluzioni organizzative da lui prospettate si incentrano principalmente, per un verso, nella adozione di criteri informatizzati di assegnazione dei ricorsi (con estesa informatizzazione a tutte le fasi) per arrivare "ad una Corte di Cassazione che non distribuisca casualmente i processi", sistema in parte attuato nel settore civile, e, per altro verso, alla realizzazione di un sistema centralizzato di esame preliminare dei ricorsi civili e dei processi penali.
Il dott. CARBONE, invero, non si è sottratto ad una analisi che poneva in luce taluni aspetti problematici di queste modalità, in ispecie per il settore penale ove, per quanto riguarda le inammissibilità, è preposta la Settima Sezione Penale, ma ha chiarito che l'obbiettivo è quello di evitare disfunzioni nell'organizzazione ed ha ribadito la necessità che i componenti delle singole Sezioni partecipino all'attività di spoglio (v. audizione: "L'idea fondamen tale è quella di evitare che il fascicolo non vada avanti e indietro"; con riguardo al settore civile ha evidenziato "tutte le Sezioni hanno dei rappresentanti in una struttura " unificata, quindi l'inammissibilità o il criterio di inammissibilità sono vag liati da tutti quanti, in concorso tra di loro, in modo che non ci sia una inammissibilità di Sezione, ma sia inammissibilità della Corte, con criteri trasparenti, obiettivi, determinati, e discussi da tutti quanti"), fermo restando che la questione dovrà necessariamente costituire oggetto di ampia disamina all'interno della Corte ("bisogna discuterne, parlarne, farne riunioni, assemblee, e certamente non si farà se non d'accordo con tutti, avendo sentito tutti ").
Sotto altri profili - ma sempre all'interno di un disegno programmatico diretto a garantire efficienza all'ufficio, conciliando "la tutela dei diritti fatti valere in giudizio e la salvaguardia dell'unità dell'interpretazione " - il dott. CARBONE ha rappresentato il proposito di "allargare molto la presenza" di tutte le Sezioni alle Sezioni Unite "in modo che la decisione sia poi di tutti" ("vedo con favore una trasparente e pi oculata partecipazione, soprattutto nel penale, alle Sezioni Unite dei colleghi delle singole sezioni, secondo competenze e specialità" " si tratta di una decisione che "non può essere fatta n occasionalmente n gestita piramidalmente ").
Va altresì evidenziato che nel corso dell'audizione il dott. CARBONE ha dato risalto anche ad altri aspetti, pure rilevanti, su cui dovrà vo lgersi l'attenzione della Corte di Cassazione, aspetti che riguardano sia il merito sia la concreta gestione dell'ufficio in questione e, in ispecie, le problematiche relative alla designazione quali Consiglieri della Corte di Cassazione di Avvocati e Professori per meriti insigni, la formazione decentrata presso la Corte di Cassazione, i rapporti con le autorità giurisdizionali degli altri paesi della comunità europea.
Ha, infine, delineato soluzioni ("ho scoperto mille metri quadrati di spazio libero, " c'erano i vecchi fascicoli dello Stato Civile quando c'era il Tribunale, il Tribunale è andato via dalla Corte di Cassazione, ma nessuno aveva pensato di liberare " Sono 1.542 metri quadri, se si dovessero liberare certamente c'è pi spazio per potere mette re i magistrati, per potere farli stare con una scrivania, con una sedia con i processi, in maniera certamente pi comoda ") per reperire ulteriori spazi utili per l'allocazione dei magistrati e delle risorse umane, aspetto la cui positiva soluzione concorre, indubbiamente, a rendere pi agevole lo stesso svolgimento dell'attività giurisdizionale, oltre che l'intera gestione dell'ufficio.
Il dott. CARBONE, dunque, è, indubbiamente, è un magistrato che unisce ad una elevata competenza e professionalità una no tevolissima attitudine all'organizzazione, dimostrata positivamente in plurime occasioni in diversi settori, con l'ulteriore pregevole connotazione di saper cercare e attrarre consenso alle sue iniziative.
In questa prospettiva, pertanto, lo stesso programma organizzativo illustrato diffusamente nel corso dell'audizione, non solo costituisce il portato di una varia e vasta competenza maturata nel corso della carriera, ma acquisisce una rilevanza concreta, la cui potenziale idoneità ad incidere positivamente sull'organizzazione della Corte di Cassazione appare certamente suscettibile di svilupparsi in termini di effettività.
Venendo, ora, alla valutazione comparativa con gli altri candidati, pur tutti ampiamente meritevoli, va evidenziato, innanzitutto, che la posizione del dott. CARBONE risulta nettamente prevalente rispetto a quello del dott. DIBITONTO.

Il difetto di esperienze di legittimità, infatti, rende il suo profilo professionale - sicuramente di rilievo - assolutamente non comparabile con quello del dott. CARBONE.
Anche rispetto al dott. DE MUSIS, peraltro, il profilo del dott. CARBONE risulta
preminente.

Il dott. DE MUSIS, invero, presenta un profilo sicuramente eccellente e, in s, ampiamente
meritevole. La sua lunga esperienza nelle funzioni di legittimità e di Presidente di Sezione attestano, infatti, una valida esperienza organizzativa e direttiva, ampiamente riconosciuta in tutti i pareri espressi dal Primo Presidente della Corte di Cassazione.
Oltre a ciò, anch'egli è in possesso di una eleva ta preparazione giuridica - definita dal Primo Presidente "profonda e poliedrica" - specialmente in campo commerciale, societario, fallimentare e tributario.
Le attività e le iniziative organizzative del dott. DE MUSIS, peraltro, si sono svolte, prevalentemente nella gestione delle udienze e delle camere di consiglio e, quindi, nell'attività propria del Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, mentre i contributi forniti dal dott. CARBONE, già nel ruolo di Presidente di Sezione, hanno visto il coinvolgimento radicale delle strutture amministrative e l'adozione di nuovi e innovativi modelli organizzativi che hanno permesso non solo una pi ponderata gestione delle pendenze e una particolare attenzione per la funzione nomofilattica della Corte, ma anche la possibilità di affrontare con efficacia gli interventi legislativi che hanno, in pi modi, coinvolto il giudizio di Cassazione.

Tale valutazione ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dal dott. DE MUSIS in
sede di audizione.

Il dott. DE MUSIS, infatti, ha rimarcato la necessità che anche presso la Corte di Cassazione trovino piena e rispettosa applicazione i principi e le regole dell'Ordinamento Giudiziario ed ha auspicato che i collegi, in ispecie delle Sezioni Unite, "siano composti tende nzialmente da magistrati provenienti da Sezioni diverse", con la previsione di una effettiva rotazione dei magistrati, così da evitare eccessive personalizzazioni nella formazione degli orientamenti ("la mancanza di avvicendamento fa in modo che i magistrati abbiano rispetto l'uno per l'altro e si finisce che la decisione è frutto non del Collegio ma del singolo magistrato").
Le indicazioni espresse sulla organizzazione dell'ufficio, peraltro, evidenziano un convincimento ancora in formazione, nel quale si sottolinea la necessità di verificare anche gli atteggiamenti della giurisprudenza in relazione alla nuova legge di riforma del processo di cassazione, e tale da lasciare aperta ogni soluzione fino anche a non far escludere la possibile eliminazione delle strutture attualmente esistenti ("" pone problemi per tutti indistintamente i ricorsi, e allora potrebbe sorgere addirittura, non dico la possibilità di smantellare, c'è da chiedersi quali effetti possa avere in ordine alla struttura, perch tutti i ricorsi, " anche per le cause, le pi gravi, le pi complicate o nella materia pi complicata, lo stabilire se ci sia il quesito e se il quesito sia tale da rispondere alla preclusione della inammissibilità del ricorso, perch la mancanza di un quesito idoneo secondo me deve portare alla inammissibilità del ricorso, l'idea di lasciare tutte le cause alla struttura, la quale dovrebbe decidere questo, secondo me sarebbe forse tutto da rifare").

Se appare pregevole lo spunto di riflessione auspicato dal dott. DE MUSIS, occorre peraltro evidenziare che sul piano propositivo e programmatico l'indicazione appare riduttiva e, indubbiamente, di minor rilievo rispetto alle corrispondenti indicazioni fornite dal dott. CARBONE, il quale pur non essendosi sottratto all'esigenza di un ampio dibattito e confronto da sviluppare all'interno della Corte di Cassazione (la cui necessità è stata, anzi, da lui sostenuta con forza), si è fatto ugualmente portatore di concrete direttrici di lavoro.
Nella valutazione comparativa, pertanto, la posizione del dott. DE MUSIS resta recessiva rispetto a quella del dott. CARBONE non per inadeguatezze, quanto, piuttosto, per le particolari ed accentuate qualità attitudinali ed organizzative dimostrate dal candidato proposto, come dimostrate dall'intero suo curriculum professionale, con una evidente evoluzione nelle condotte e nei risultati, nonch negli esiti delle audizioni effettuate.

Occorre infine evidenziare, in aggiunta agli elementi già esposti, che il dott. CARBONE assicura un periodo ampio di copertura dell'ufficio, circostanza, questa, assai rilevante per l'inveramento del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione.
La Commissione, in data 9 ottobre 2006, ha ritenuto di proporre all'unanimità il dott. CARBONE, il cui profilo personale professionale è stato, per le ragioni evidenziate, ritenuto nettamente prevalente rispetto agli altri candidati.

Successivamente alla proposta, ed a concerto già espresso, è pervenuta alla Commissione una nota del Procuratore Generale della Corte di Cassazione che, per il tramite del Comitato di Presidenza, comunicava di aver dato corso ad accertamenti relativi a condotte non meglio specificate per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del dott. CARBONE.

La Commissione, in assenza di meglio specificate indicazioni, disponeva di dare corso alla procedura e di trasmettere gli atti e la proposta al Vice Presidente per l'inserimento della stessa all'ordine del giorno di plenum, fissato per la data del 14 novembre 2006 .

In data 13 novembre 2006, peraltro, perveniva alla Quinta Commissione decreto di archiviazione di procedimento predisciplinare emesso dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 15, comma 5 bis del d.lgs. 23.2.2006 n.109, d al quale emergeva che il dott. Vincenzo CARBONE aveva svolto attività di insegnamento presso l'Università Federico II di Napoli dal mese di aprile 2004 fino al 31 ottobre 2005.
La pratica, pertanto, veniva restituita dal plenum per gli eventuali approfondimenti in ordine ai nuovi fatti sopraggiunti e per le ulteriori conseguenti determinazioni di competenza.

La Quinta Commissione deliberava lo svolgimento di nuove attività istruttorie e, in particolare, l'acquisizione di copia degli atti del fascicolo del Procuratore Generale, l'esibizione del fascicolo relativo al procedimento disciplinare conclusosi nell'anno 2004 con sentenza assolutoria e relativo ad un precedente incarico extragiudiziario svolto dal medesimo magistrato in assenza di autorizzazione, una seconda audizione del dott. Vincenzo CARBONE. Veniva altresì acquisita la sentenza del TAR n.7216/2000 e la memoria difensiva prodotta dal dott. CARBONE in sede disciplinare.
La Commissione alla luce della documentazione acquisita e dell'istruttoria svolta, ha proceduto a ad una nuova valutazione delle domande e, all'esito dell'esame, ha ritenuto, con tre voti favorevoli, di confermare la proposta originaria ed ha nuovamente indicato nel dott. CARBONE il richiedente portatore del curriculum pi idoneo rispetto alle esigenze concrete del posto da ricoprire con riguardo ai parametri di attitudini, merito ad anzianità tra loro integrati a norma di vigente circolare.
Appare opportuno precisare, sul punto, che altra parte della Commissione ha ritenuto, invece, di proporre, con tre voti, la riapertura dei termini e della procedura concorsuale.

Il relatore ritiene, invero, che, in primo luogo, non ricorrano gli estremi per una rivalutazione in senso negativo della violazione disciplinare già giudicata con decisione assolutoria. Il provvedimento di trasmissione degli atti in archivio adottato dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, a seguito della acquisizione di documenti ed il compimento di atti, per l'eventuale riapertura della procedura disciplinare con formale incolpazione, ha natura di accertamento preliminare che ha reso impossibile, alla stregua dei documenti raccolti, la revoca del giudizio precedentemente formulato ed esclude, inoltre, una valutazione deteriore per gli ulteriori fatti emersi.
La condotta tenuta dal dott. CARBONE, infatti, non è idonea a neutralizzare il giudizio di merito, attitudinale e comparativo già svolto. La vicenda trova un suo punto d'origine nella richiesta, avanzata nel 1983 dal dott. CARBONE, all'epoca componente del CSM, che, richiamando i precedenti e segnalando di essere stato già autorizzato, fece presente che continuava a svolgere l'incarico e, pur non ritenendo necessario il rinnovo dell'autorizzazione perch concessa a tempo indeterminato, chiedeva di conoscere l'orientamento consiliare. Il Consiglio all'epoca deliberò di trasmettere "agli atti" la nota, non ritenendo necessaria un ulteriore autorizzazione.
Come pure osservato, è ben vero che nel 1987 la circolare venne modificata, ma, tuttavia, tale modifica non poteva incidere retroattivamente sulla posizione del magistrato.
Il dott. CARBONE, alla luce di questi elementi, riportati anche nella sentenza disciplinare del 2004, ha, dunque, sostenuto la non necessità di una autorizzazione specifica da parte del CSM per l'ulteriore svolgimento dell'incarico universitario anche dopo alla pronuncia della Sezione Disciplinare, tanto pi che nessuna diffida era stata deliberata dal Consiglio successivamente alla sentenza.

Questa condotta, del resto, è stata valutata priva di rilevanza alcuna sul piano disciplinare da parte dello stesso Procuratore Generale, L'audizione e le acquisizioni documentali, inoltre, forniscono un ulteriore chiarimento sulla posizione assunta dal dott. CARBONE: la prosecuzione dell'incar ico dopo l'aprile 2004, infatti, ha trovato giustificazione in relazione al complesso di vicende che avevano interessato la posizione del magistrato a seguito della sua nomina a Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione.
La sentenza della sezione disciplinare aveva sì definito i profili deontologici - assumendone l'irrilevanza - ma permanevano ancora non del tutto risolti aspetti di diritto amministrativo.
La nomina al nuovo incarico, infatti, si era accompagnata all'impugnativa davanti al TAR della delibera da parte del dott. TROJANO, che vedeva, come specifico motivo di impugnazione, anche la valutazione della vicenda disciplinare.
La sentenza del TAR del Lazio, intervenuta in data 20.9.2005, ha concluso e definito anche

questo aspetto, di cui il dott. CARBONE si era fatto carico, tant'è che poco dopo - il 31.10.2005 - il medesimo aveva rinunciato formalmente alla prosecuzione dell'incarico autorizzato a tempo indeterminato.
Si può ragionevolmente ritenere, pertanto, che il comportamento del dott. CARBONE sia stato fondato su una situazione di fatto, che conduceva il medesimo a ritenere di non dover chiedere alcuna autorizzazione per un incarico che, sin dall'origine, aveva ricevuto il consenso da parte del Consiglio, tesi, questa, che riceveva conforto nella sentenza di assoluzione pronunciata in data 15.4.2004 dalla Sezione disciplinare.
Ne consegue che nessun disvalore può ricavarsi da queste condotte, la cui obbiettività non è idonea a ledere il profilo, indubbiamente elevato, del magistrato, n, tanto meno, il prestigio della funzione da conferire.

In definitiva, pertanto, il dott. CARBONE presenta il curriculum pi idoneo rispetto alle esigenze concrete del posto da ricoprire con riguardo ai parametri di attitudini, merito e anzianità opportunamente integrati fra loro secondo i criteri fissati dalla vigente circolare e deve pertanto essere preferito a tutti gli altri aspiranti nella valutazione comparativa.

La Commissione, preso atto di quanto sopra, ha deliberato di sottoporre all'on. Ministro della Giustizia, ai fini del previsto concerto, le suddette conclusioni, assunte con tre voti a favore e tre voti contrari, e, quindi, di proporre per la nomina a Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, a sua domanda, il dott. Vincenzo CARBONE, magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori, attualmente Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione.

Il PRESIDENTE dà la parola al cons. MACCORA per esporre le ragioni a sostegno della proposta che ha riportato in Commissione tre voti contrari.

Il relatore, cons. MACCORA, riferisce che il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha, nel nostro sistema, una posizione di parti-colare rilievo e di massimo prestigio con riferimento alla giurisdizione e altresì di primaria impor-tanza sotto il profilo istituzionale (essendo egli componente di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura e del suo Comitato di Presidenza). Ne consegue che il titolare dell'ufficio deve possedere, oltre agli elementi attitudinali specifici relativi alla conoscenza e all'esercizio delle funzioni di legittimità e delle funzioni direttive superiori, un particolare spessore culturale, una elevata capacità professionale e organizzativa, una inattaccabile immagine di trasparenza, la capacità di unire e non di dividere, comprovate doti di indipendenza, equilibrio e di integrità. In sintesi egli deve essere immune da ombre e opacità e, anche in considerazione della sua partecipazione al Consiglio superiore, deve essere particolarmente rispettoso delle istituzioni e, in primis, dell'organo di governo autonomo della magistratura e dei principi che questo è chiamato a tutelare.
Nel caso di specie, la Commissione, all'esito della complessiva istruttoria svolta, ritiene che il dott. Vincenzo CARBONE non possieda appieno i requisiti per l'assegnazione dell'incarico.
Il profilo del dott. CARBONE - come evidenziato nella motivazione della proposta della Commissione in data 9 ottobre 2006 - è caratterizzato da elevata cultura generale e giuridica, rilevanti esperienze (per durata e qualità) di legittimità, esercizio (in una pluralità di ruoli) delle funzioni direttive superiori, notevoli capacità organizzative. Tale valutazione non è stata intaccata dalle successive risultanze, che hanno, invece, fatto emergere altri aspetti incidenti negativamente sulla idoneità dello stesso all'ufficio richiesto. Si tratta, in particolare, del prolungato esercizio, senza au-torizzazione del Consiglio, di un incarico di insegnamento e di altri profili su cui ci si soffermerà pi oltre.

E' pacifico in atti:
a) che, sin dagli anni '70 e fino al 30 ottobre 2005, il dott. CARBONE ha svolto attività di insegnamento presso l'Università Federico II di Napoli quale professore stabilizzato;

b) che, in relazione a tale attività, nessuna istanza di autorizzazione al Consiglio è stata proposta dal dott. CARBONE successivamente all'adozione della circolare n. 15207 del 16 dicembre 1987, ai sensi della quale "nei casi di incarico di durata indeterminata o superiore a tre anni, alla scadenza del triennio dovrà essere rinnovata la richiesta di autorizzazione (...) al fine di consentire al Consiglio Superiore della Magistratura di verificare se perduri la compatibilità dell'incarico con i requisiti previsti" (paragrafo 17.2); c) che la citata circolare stabilisce anche una disciplina transitoria per i casi di autorizzazioni già in corso precisando che "le autorizzazioni già concesse per gli incarichi in corso di espletamento al momento dell'entrata in vigore della presente circolare restano efficaci fino alla data del 30 giugno 1988. Nel caso in cui l'espletamento dell'incarico dovesse protrarsi oltre tale data, dovrà essere presentata istanza di autorizzazione in conformità ai criteri della presente circolare" (paragrafo 22).

Per avere svolto tale attività senza a utorizzazione del Consiglio il dott. CARBONE - come risulta sin dall'inizio della presente procedura- venne sottoposto, nel 2004, a procedimento disciplinare conclusosi, il 16 aprile 2004, con sentenza di assoluzione perch il fatto non costituisce illecito disciplinare, avendo la competente Sezione valutato, anche alla luce della condotta tenuta relativamente ad altri incarichi, che il dott. CARBONE, per la particolarità dell'incarico, avesse ritenuto "in perfetta buona fede, di non dover richiedere (") u na nuova autorizzazione". Dalla citata sentenza si ricava univocamente che il dott. CARBONE avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico (o, comunque, avrebbe dovuto interloquire con il Consiglio Superiore della Magistratura in merito al protrarsi dell'insegnamento) ma che tale omissione fu incolpevole e non pregiudizievole per il prestigio dell'Ordine Giudiziario.
In ragione di quanto sopra, successivamente alla conclusione del giudizio disciplinare, l'esercizio dell'incarico senza autorizzazione non venne ritenuto ostativo alla nomina del dott. CARBONE alle funzioni di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione e tale valutazione è stata confermata da questa Commissione nella pi volte ricordata proposta del 9 ottobre scorso.
Nel corso della procedura, successivamente alla proposta ora ricordata, sono, peraltro, emersi fatti nuovi di notevole rilievo.
In particolare, nel corso di una indagine disciplinare avviata dal Procuratore generale della Cassazione a fine settembre 2006 (il cui esito è stato da questi comunicato al Consiglio Superiore della Magistratura) è risultato: "1) che il dott. CARBONE, dopo la suddetta sentenza, ha continuato a svolgere, quale professore incaricato interno, attività di insegnamento presso detta Università, dipartimento di ingegneria economica gestionale, venendo regolarmente retribuito, con accantonamento per indennità di fine rapporto; 2) che, in particolare, tale attività si è protratta fino al 31 ottobre 2005, allorch il dott. Carbone è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età, a seguito di sua domanda datata 31 ottobre 2005 (domanda resasi necessaria per avere egli in precedenza richiesto, con istanza diretta al Rettore dell'Università di Napoli ed accolta con decreto dello stesso Rettore in data 21 marzo 2005, n. 1210, di permanere in servizio per un ulteriore biennio, a decorrere dal 1 novembre 2005, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503); 3) che nessuna autorizzazione è stata chiesta per l'espletamento di detto insegnamento dopo la menzionata sentenza".
L'indagine disciplinare si è conclusa il 9 novembre 2006 con decreto di destinazione degli atti in archivio ai sensi dell'art. 16, comma 5 bis del d.lgs. 23.2.2006 n. 109, avendo il Procuratore generale ritenuto che la condotta del dott. CARBONE non fosse stata posta in essere fraudolentemente e non avesse compromesso il prestigio dell'Ordine Giudiziario, pur costituendo sotto il profilo oggettivo violazione delle disposizioni del Consiglio in materia di incarichiextragiudiziari. Superfluo aggiungere che l'archiviazione disciplinare, data in particolare la motivazione addotta, non preclude - ed anzi impone - l'analisi del fatto descritto e accertato ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la nomina del dott. CARBONE a Primo Presidente della Corte di cassazione.
In sede di audizione il dott. CARBONE ha fornito al riguardo i seguenti chiarimenti:
- l'incarico - di professore universitario stabilizzato - era a tempo indeterminato e l'autorizzazione era stata concessa nel 1983; conseguentemente nessuna ulteriore autorizzazione doveva essere chiesta;
- la sua posizione costituiva un diritto quesito, sul quale la circolare del 1987 non poteva influire, n imporre alcun adempimento o esigere il rinnovo dell'istanza di autorizzazione;
- la mancata richiesta di autorizzazione per il periodo successivo al 16 aprile 2004 era giustificata anche in relazione alla pendenza davanti al TAR dell'impugnazione della delibera consiliare di conferimento del posto di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione: la presentazione di una istanza di autorizzazione avrebbe comportato un riconoscimento della illegittimità della propria condotta, con conseguente possibile pregiudizio in sede giurisdizionale amministrativa;
- nessuna interlocuzione (in merito alla prosecuzione dell'attività di insegnamento) con il Consiglio Superiore della Magistratura era necessaria o dovuta, atteso che incombeva sul Consiglio, in ipotesi, formalizzare la diffida prevista dal paragrafo 23 della circolare n.15207/1987. Le spiegazioni fornite dal dott. CARBONE non fugano i dubbi sul comportamento da lui tenuto e, anzi, inducono ulteriori gravi perplessità. Innanzitutto, la sentenza della sezione disciplinare ha mandato assolto il dott. CARBONE dall'illecito contestato (per il periodo successivo al 1987) per mancanza dell'elemento soggettivo, ritenendo che la sua condotta, pur in violazione delle disposizioni di circolare, fosse caratterizzata da buona fede. L'orientamento del Consiglio in materia di incarichi universitari stabilizzati, ossia dello stesso incarico svolto dal dott. CARBONE, è, del resto, uniforme. Ed è sintomatico che gli altri due magistrati titolari di una simile posizione, il dott. Rodolfo VENDITTI (cessato dall'ordine giudiziario dal 1993) e il dott. Vito Marino CAFERRA (tuttora in servizio), abbiano chiesto regolarmente - di triennio in triennio - a far data dal 1988 l'autorizzazione a svolgere l'incarico e che il Consiglio abbia sempre esaminato l'istanza e deliberato (in una occasione, tra il 1993 e il 1994, con riguardo al dott. CAFERRA anche con notevole approfondimento dei profili coinvolti) di autorizzare lo svolgimento dell'insegnamento. Tale orientamento, inoltre, era sicuramente conosciuto dal dott. CARBONE, quantomeno dal 2004, atteso che nella memoria depositata in sede disciplinare veniva citato espressamente (riportando anche alcuni passaggi della delibera consiliare) il precedente relativo al dott. CAFERRA. Risulta dunque per tabulas che il dott. CARBONE, quantomeno successivamente all'aprile 2004, era a conoscenza vuoi del principio affermato nella sentenza disciplinare, vuoi degli orientamenti consiliari specifici e della conseguente necessità della richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico in questione.
In secondo luogo, quanto alla possibilità, per il Consiglio Superiore della Magistratura, di diffidare il magistrato a cessare l'in-carico non autorizzato (e alla asserita collegata inesistenza dell'obbligo per il magistrato di avviare una interlocuzione con il Consiglio Superiore della Magistratura), il relativo potere del Consiglio si pone su un piano affatto differente rispetto alla necessità per il magistrato di chiedere l'autorizzazione o procedere ad una interlocuzione. La circolare 15207/1987, infatti, impone a tutti i magistrati di chiedere l'autorizzazione e stabilisce, con riguardo ai rapporti a tempo indeterminato (o, comunque, di durata superiore al triennio), l'obbligo di reiterare l'istanza di autorizzazione al precipuo scopo di consentire al Consiglio di poter valutare se permanga la compatibilità dell'incarico rispetto alle esigenze ordinamentali e della giurisdizione. La diffida si pone, invece, su un piano fattuale: allorch emerga una condotta in contrasto "c on l'art. 16 dell'ordinamento giudiziario e con le direttive della presente circolare" "è in facoltà del Consiglio Superiore della Magistratura diffidare altresì il magistrato a cessare da tale comportamento assegnandogli un termine". L'obbligo, dunque, esiste a prescindere da una attivazione diretta del Consiglio e la mancanza di una diffida (tra l'altro possibile solo ove sia nota l'attività in questione o la sua prosecuzione) non esime sicuramente il magistrato dalla necessità di porre in essere i doverosi adempimenti previsti dalla circolare.

In terzo luogo, la tesi che l'autorizzazione, ottenuta nel 1983, eliminava la necessità di ulteriori istanze, richieste o informative al Consiglio (sostenuta dal dott. CARBONE sulpresupposto della titolarità di un diritto quesito, non pi tangibile dalla valutazione del Consiglio) non è fondata. La valutazione del Consiglio in materia di incarichi extragiudiziari investe, infatti, la necessità di evitare - in considerazione delle modifiche che il rapporto stesso o la posizione dell'interessato può subire nel tempo - turbamenti al prestigio e all'immagine di indipendenza della magistratura (valori costituzionalmente rilevanti che trovano una diretta tutela nello stesso art. 2 del regio decreto legislativo n. 511/1946 e sono sussunti nella previsione di cui all'art. 16dell'ordinamento giudiziario). Si tratta, all'evidenza, di un giudizio che appartiene al Consiglio e che non può essere sostituito da una valutazione personale del magistrato. Da qui la previsione, introdotta con la circolare del 1987, del limite triennale di autorizzabilità dell'incarico e la conseguente e collegata disciplina transitoria per gli incarichi di durata superiore o indeterminata: nella comparazione e nella ponderazione degli interessi coinvolti, la posizione del soggetto già autorizzato venne valutata recessiva rispetto a tale insopprimibile interesse, non per porre nel nulla quanto già concesso (e, quindi, per ledere eventuali posizioni acquisite) ma, piuttosto, per prevedere, per il futuro, la sottoposizione del rapporto a periodica attenzione da parte del Consiglio. Da qui, inoltre, il dovere di una interlocuzione da parte dell'interessato, tanto pi nelle occasioni in cui il ruolo del magistrato vede delle profonde modifiche. La stessa designazione a Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione imponeva, pertanto, al dott. CARBONE una interlocuzione sulla prosecuzione dell'incarico. N può ritenersi, come sostenuto dal dott. CARBONE, che nessun cambiamento di ufficio fosse nella specie intervenuto, avendo egli esercitato le proprie funzioni, fin dal 1985 e ininterrottamente, in Cassazione. E', infatti, pacifico in base alla ratio della norma in esame (come evidenziato anche in uno specifico passaggio della sentenza disciplinare) che il controllo del Consiglio sul permanere delle condizioni che consentono l'incarico extragiudiziario riguarda i ruoli specifici e non la mera sede geografica (essendo evidentemente suscettibile di diversa valutazione, per esempio, la posizione del presidente di un tribunale rispetto a quella di un giudice preposto a un settore specialistico).

Altrettanto elusiva è la risposta fornita dal dott. CARBONE con riguardo alla richiesta di rinnovo dell'incarico per un ulteriore biennio dopo il 70 anno di età. L'istanza, inviata all'Università nel febbraio 2005, non è stata, nonostante la novità e l'importanza della richiesta, accompagnata da alcuna interlocuzione o comunicazione al Consiglio. Il dott. CARBONE ha precisato di aver avanzato la richiesta senza tuttavia aver mai utilizzato il periodo per il prolungamento richiesto, precisando che "se avesse insegnato" avrebbe "chiesto, come giusto, l'autorizzazione". La necessità di comunicare al Consiglio, tuttavia, sorge, per costante orientamento dell'organo di governo autonomo, nel momento in cui l'incarico viene chiesto ed ottenuto (e, quindi, quantomeno dal 21 marzo 2005, data del decreto rettorale) a prescindere dagli eventi successivi e, in particolare, dalla successiva eventuale revoca.

Le ragioni esposte dal dott. CARBONE a spiegazione della scelta di lasciare l'incarico avvalorano, poi, l'impostazione qui sostenuta. Nella missiva 31 ottobre 2005, inviata al Rettore dell'Università di Napoli, il dott. CARBONE dichiara di essere "costretto, per motivi relativi all'impegno derivante dal lavoro giudiziario, a rinunciare con efficacia da oggi, alla prosecuzione dell'incarico". La medesima motivazione è stata fornita dal dott. CARBONE in occasione della prima audizione ("dopo la nomina, il lavoro è molto forte come Aggiunto, io vado ogni giorno, " il lavoro è così forte che poi ho rinunciato definitivamente anche perch non era pi la questione di chi aveva ragione o aveva torto, ma un diverso tipo di lavoro da fare"). Tale giustificazione conferma ulteriormente la necessità di una interlocuzione con il Consiglio perch imponeva, sin dall'inizio, una valutazione da parte di quest'ultimo proprio sulla compatibilità della prosecuzione dell'incarico con il nuovo ruolo assunto, valutazione a cui, invece, il dott. CARBONE si è sottratto.
N maggior pregio ha il nuovo argomento giustificativo a sostegno della prosecuzione dell'incarico senza autorizzazione introdotto dal dott. CARBONE nella audizione del 22 novembre, secondo cui tale condotta sarebbe stata imposta dalla intervenuta impugnazione, da parte del dott. TROJANO, della delibera di conferimento dell'incarico di Presidente Aggiunto, con cui si deduceva, tra l'altro, la mancata valutazione delle risultanze del procedimento disciplinare. La sentenza disciplinare, secondo il dott. CARBONE, aveva definito i profili deontologici della vicenda, non quelli amministrativi che continuavano ad essere oggetto di valutazione nella pendenza del giudizio amministrativo: una eventuale richiesta di autorizzazione o, comunque, una condotta diversa rispetto a quella precedentemente tenuta, pertanto, avrebbe potuto determinare effetti pregiudizievoli nel processo pendente davanti al TAR; una volta definito il giudizio amministrativo, invece, non si poneva pi neppure questa incognita e, pertanto, l 'incarico ben poteva cessare ("e guardi che dalla sentenza del TAR del settembre, alla mia immediata rinuncia alla prosecuzione, dell'ottobre, significa che io ormai mi sentivo di non dovere avere paura di una cosa che avevo fatto in buona fede, sentendomi autorizzato a tempo indeterminato " terminato anche il processo amministrativo, nel settembre 2005, io ho chiuso immediatamente il problema"). La spiegazione appare priva di fondamento giuridico e di dubbia valenza comportamentale. In primo luogo, infatti, qualunque condotta posta in essere successivamente rispetto alla definizione del procedimento disciplinare è del tutto ininfluente ed irrilevante davanti al giudice amministrativo, il quale non può che limitare il proprio esame agli atti relativi alla procedura oggetto di impugnazione e a quelli da essa strettamente dipendenti in rapporto di presupposizione.
Sotto altro profilo, poi, la decisione adottata dal dott. CARBONE riflette chiaramente la scelta da lui operata tra la salvaguardia dell'interesse proprio - a cui è stata data netta prevalenza - e il rispetto, quantomeno nella misura minima dell'interlocuzione con il Consiglio Superiore della Magistratura, delle regole fissate dal Consiglio e proprie dell'autogoverno della magistratura.

A ciò si aggiunga che la debolezza della tesi sostenuta dal dott. CARBONE è avvalorata dal mutare delle ragioni addotte a spiegazione della prosecuzione dell'incarico senza autorizzazione pur dopo la sentenza disciplinare: dapprima, con lettera 30 ottobre 2006 al Procuratore Generale, la necessità di insegnare agli studenti la nuova legge urbanistica, considerato l'intervenuto cambiamento della stessa; poi, in sede di audizioni, la già ricordata ritenuta esistenza di un "diritto quesito".

In conclusione, l'insegnamento senza autorizzazione da parte del dott. CARBONE si è protratto, dopo la sentenza disciplinare, per un ulteriore periodo di un anno e mezzo senza che egli abbia neppure prospettato di interloquire con il Consiglio Superiore della Magistratura e nonostante che avesse assunto un incarico - quello di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione - di rilevante impegno e responsabilità e nonostante che durante questo periodo avesse chiesto - ottenendo la relativa autorizzazione dall'Università - di prolungare l'at tività di insegnamento per un ulteriore biennio.

La sentenza disciplinare delinea chiaramente che l'assoluzione è stata ancorata alla mancanza dell'elemento soggettivo [cfr. pp. 4 e 5: "Ritiene la Sezione disciplinare che il fatto contestato non sussiste, nella sua materialità, con riferimento al periodo anteriore all'emanazione della menzionata circolare del 16 dicembre 1987. (") Con riferimento alla prolungata omissione successiva al dicembre 1987 la valutazione della Sezione disciplinare è diversa rispetto a quella di insussistenza del fatto avanzata con riferimento al periodo precedente, per quanto anch'essa (") è una valutazione del tutto assolutoria, tenuto conto principalmente di una serie di considerazioni di carattere soggettivo"]. Alla stregua di quanto precede non pare possibile - come pure si è cercato di fare - trarre da alcuni altri passaggi motivazionali, letti isolatamente dal contesto, incertezze e incomprensioni, anche in considerazione del fatto che la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (vds., da ultimo, sentenza Cass., sez. 4, 4 ottobre - 4 novembre 2006, n. 36619, in Guida al diritto, n. 46/2006, p. 92) è nel senso che, in simili ipotesi, deve sempre darsi prevalenza al contenuto del dispositivo per la sua intrinseca univocità.
In ogni caso, la vigente circolare sugli incarichi extragiudiziari prende espressamente in considerazione una situazione di dubbio prevedendo che "il magistrato che voglia intraprendere un'attività per la quale possa configurarsi il dubbio se si tr atti di attività soggetta ad autorizzazione, nel formulare al Consiglio Superiore della Magistratura il relativo quesito dovrà allegare tutti i documenti disponibili fra quelli sopra elencati, così da porre il Consiglio in grado di decidere con piena conoscenza di tutti gli elementi concreti della fattispecie in esame e di deliberare eventualmente l'autorizzazione" (par. 5, secondo comma). Pertanto, anche ammesso - e non si vede come - che il dott. CARBONE potesse trovare in alcuni passaggi della sentenza elementi di sostegno alla propria tesi (che, tra l'altro, postula, in modo del tutto irrazionale, la attualità e validità, senza necessità di alcun tipo di verifica, di una autorizzazione rilasciata, in condizioni ben diverse, oltre 20 anni prima a fronte di un principio generale sancito nella disciplina vigente che ammette solo incarichi di durata definita e temporalmente limitata), sarebbe stato, comunque, per lui doveroso avviare una puntuale e documentata interlocuzione con il Consiglio.
Ciò posto in fatto, il disvalore della condotta tenuta dal dott. CARBONE dopo la sentenza disciplinare 16 aprile 2004 e la sua rilevanza ai fini della valutazione dei requisiti per la nomina a Primo Presidente della Corte di Cassazione appaiono di tutta evidenza.
L'esercizio di un incarico extragiudiziario senza autorizzazione si pone, infatti, in aperto e insanabile contrasto con l'intera disciplina del controllo del Consiglio in materia di incarichi nonch con i requisiti - cultura dell'autogoverno e rigoroso rispetto delle regole - che debbono caratterizzare la dirigenza degli uffici giudiziari: requisiti in mancanza dei quali il dirigente non può essere garante autorevole del rispetto delle regole nel proprio ufficio e della credibilità e trasparenza della giurisdizione.
Tale condotta è, poi, tanto pi grave ove si consideri che gli incarichi autorizzati dal Consiglio superiore sono, nella quasi totalità, pi ridotti in termini di numero di ore e di retribuzione di quello svolto dal dott. CARBONE.
Questa conclusione trova ulteriore conferma nella recente normativa in tema di ordinamento giudiziario e, in particolare, in quella di cui al decreto legislativo n. 109/2006, il cui art. 3 prevede che "lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio Superiore della Magistratura" costituisce illecito disciplinare di particolare gravità, tanto da richiedere, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità, una sanzione non inferiore alla censura, e, per le ipotesi gravi, addirittura "una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni". L'inapplicabilità di tale normativa nel procedimento disciplinare (essendo quella precedente pi favorevole, come espressamente rilevato, nel decreto di archiviazione, dal Procuratore Generale) non toglie che ad essa si debba fare riferimento - sotto ogni altro profilo - ai fini della valutazione della gravità del fatto.
L'audizione del 22 novembre ha portato un ulteriore elemento di valutazione.
Dalla sentenza disciplinare risulta, infatti, che il dott. CARBONE, nel corso dell'interrogatorio reso davanti al Procuratore Generale, non ha escluso di essere incorso in un errore di valutazione, ma in assoluta buona fede, nella prolungata omissione della richiesta di autorizzazione ("quando fu emessa la circolare nel 1987 non pensai, in piena buona fede, di rappresentare alcunch al Consiglio Superiore della Magistratura sia perch convinto che nulla dovevo fare alla luce delle precedenti autorizzazioni, sia perch non ho avuto mai la possibilità di rappresentare al Consiglio Superiore della Magistratura un incarico di durata sicura, in quanto, come ho detto, l'incarico stesso mi poteva essere revocato da un momento all'altro " Questo è stato soltanto il motivo per il quale mi sono trovato nella posizione di chi non ha rispettato la circolare. Ma tanto senza una mia determinazione in proposito; forse, con il senno di poi, posso anche ritenere che forse sarebbe stato meglio che io, ad ogni buon conto, rappresentassi la situazione, ma se tanto non ho fatto ciò è dovuto ad un errore assolutamente incolpevole").
Orbene, in sede di audizione il dott. CARBONE ha espressamente disconosciuto il contenuto della dichiarazione con questi sorprendenti passaggi: "Io non solo non ritengo pi valida quella dichiarazione ma quella dichiarazione mi fu in qualche modo, in un clima non piacevole, cui ho fatto cenno, fatta, non solo fatta, scritta da altri, e poi da me sottoscritta " per il futuro è bene che si sappia, che quando uno si trova in quelle situazioni di incolpato, con un P.G. che scrive, un P.G. che dice "rinuncia", un P.G. così, si trova a scrivere" E io devo dire la verità, è una sofferenza. Spero che queste cose poi vengono chiarite. Perch il cittadino magistrato deve firmare lui e scrivere lui quello che dice; non che un altro scrive e poi glielo fa firmare".
Il dott. CARBONE, in altri termini, ha affermato di essersi trovato "sotto pressione" e di avere, per tale ragione, sottoscritto dichiarazioni non fedeli al suo pensiero; ha, inoltre, sostenuto che la verbalizzazione delle dichiarazioni dell'incolpato deve avvenire direttamente ad opera del medesimo e non da parte del Procuratore Generale, il cui operato va considerato inaffidabile.
Inutile sottolineare la gravità di tali (immotivate) dichiarazioni e la loro negativa ricaduta sull'immagine di qualsiasi magistrato e, a maggior ragione, di chi aspira a ricoprire l'ufficio di Primo Presidente della Corte di Cassazione".

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.
Il Segretario Generale comunica al PRESIDENTE che anno chiesto di parlare i consiglieri: ROIA, PATRONO, RIVIEZZO, BERGAMO, PEPINO, VOLPI e BERRUTI.
Il PRESIDENTE quindi dà la parola al cons. ROIA.
Il cons. ROIA svolge il seguente intervento: "Finalmente la nomina del Primo Presidente della Corte -diventata una sorta di vicenda giudiziaria tormentata perch caratterizzata da un fattore esogeno fortemente inquinante per la aspettativa di legalità (i diversi esposti anonimi inviati al Consiglio Superiore della Magistratura)- approda al plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, e quindi nella sede tipica pi alta del dibattito democratico dell'autogoverno della magistratura, oggi resa ancora pi autorevole dalla presenza de l Capo dello Stato, perchè la gestione procedimentale della pratica ha anche rischiato di vanificare questo approdo naturale e di massima trasparenza decisionale.
Mi consentirà il consigliere onorevole ANEDDA - che aveva votato nel plenum contingentato del 14 novembre 2006 contro il ritorno della pratica in commissione e quindi implicitamente a favore della nomina del dott. Vincenzo CARBONE - di citare una sua interrogazione parlamentare del 7 maggio 2003 - con la quale si chiedeva al Ministro della Giustizia di intervenire, prendendo spunto dall'"attività davvero emblematica di un magistrato che non conosco" (appunto il dr. Vincenzo CARBONE), sul particolare problema degli impegni e degli incarichi extragiudiziari dei magistrati, per rappresentare come questa pratica non abbia una particolare valenza culturale, politica o correntizia. Nel senso che la nomina o meno del dr. CARBONE non esprime dei retroterra di precostituzione ideologica o ideale -degli schieramenti come si usa dire- ma rappresenta soltanto un momento di confronto dei singoli consiglieri che andranno ad esprimersi attraverso un processo di libero convincimento su profili valutativi e su fatti.
In altre parole non vinceranno gruppi contro altri ma soltanto tesi e valutazioni. In tal senso è delegittimante, per l'autorevolezza istituzionale dei singoli consiglieri, quella sorta di macedonia giornalistica che vorrebbe assimilare, in un suggestivo percorso di continuità, la recente decisione della Corte di Cassazione su una particolare vicenda giudiziaria, le conseguenti dichiarazioni rese dal Presidente Marvulli e l'eventuale nomina del dr. Vincenzo CARBONE il quale, civilista di estrazione e di professione, nulla c'entra con composizione di collegi penali o altro.
Il dr. Vincenzo CARBONE era stato proposto all'unanimità dalla quinta commissione per la pi alta carica magistratuale italiana "per le sue particolari doti in quanto magistrato dotato di vivissima intelligenza, vasta e profonda cultura, pronto e sicuro intuito giuridico, notevole equilibrio, fermezza di carattere e costante disponibilità"che ha sempre riscosso generale e sentita estimazione presso i colleghi, il foro e il personale e ciò anche in virt delle personali doti di serietà, riservatezza umanità e pacatezza"che ha rivelato, c ome Presidente Aggiunto, una eccezionale ed ammirevole disponibilità alla ricerca ed alla scelta di soluzioni appropriate ed ampiamente condivise (quindi un tasso di democraticità nella gestione degli affari)" prima che un anonimo asserito gruppo di magistrati segnalasse che lo stesso dr. CARBONE aveva continuato ad insegnare all'Università senza alcuna autorizzazione.
Questo anonimo -che non denunciava gravi fatti o comunque comportamenti incompatibili ontologicamente con lo status di un magistrato- ha strumentalizzato il Consiglio Superiore della Magistratura per logiche di lotta di potere evidentemente interne alla Corte di Cassazione (dubito infatti che magistrati del merito fossero interessati a tale nomina) che non possono trovare legittimazione alcuna nella nostra decisione che risulterebbe altrimenti profondamente inquinata.
Il partito degli anonimi è un'aggregazione torbida ed antidemocratica che non può trovare dignità anche perch, in caso contrario, potrebbe muoversi in ogni vicenda che riguarda l a vita del Consiglio con le conseguenze destabilizzanti, in termini di rispetto delle regole, facilmente prevedibili.
Il dr. Vincenzo CARBONE è stato assolto disciplinarmente per la mancata richiesta di autorizzazione all'attività di insegnamento e - per il segmento temporale oggetto di successivo accertamento 16/4/2004 (data della sentenza disciplinare)-31/10/2005- lo stesso Procuratore Generale, che pure si era mosso su una notizia di illecito disciplinare anonima, ha disposto l'archiviazione della procedura. Sul piano della legalità non esiste quindi nessuna ipotesi di strappo delle regole.
Per altri incarichi il dr. CARBONE ha sempre puntualmente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Perch non lo abbia fatto dopo la sentenza di assoluzione disciplinare? Se vogliamo compiere un'indagine psicologica - o forse antropologica- , anzich giuridica perch in questa direzione potremmo concludere che forse il quadro normativo e paranormativo era quantomeno confuso ed ingannatorio- potremmo rispondere che non lo ha ritenuto di fare perch innamorato della sua tesi giuridica per la quale tale richiesta non andava inoltrata. Forse una dimostrazione di caratterialità -che non è calpestìo delle regole - che a questo punto diventa un valore aggiunto nel profilo di dirigente della Corte di Cassazione dove parrebbero muoversi, ad orologeria, bande di anonimi ed esposti orientati anche sulla gestione dell'edilizia giudiziaria finalizzata nel senso di tentare di dare uno spazio vitale a tutti i giudici della Corte.
Concludo dicendo che voterò per la nomina del dr. Vincenzo CARBONE utilizzando anche le argomentazioni di un magistrato del merito che ha scritto sulla mailing list (è il famoso popolo della mailing-list che parla) del gruppo del Movimento per la Giustizia e ciò a dimostrazione della trasversalità delle posizioni e del dibattito.
Scrive la collega: "ma se il procedimento disciplinare è stato archiviato una seconda volta forse non è segno che illecito non c'è? E un a nonimo può giustificare tutte le scelte successive? Per quel poco che conta e solo per aver letto le sue sentenze da giovane studentessa sarei orgogliosa di vedere una mente eccelsa come quella di Vincenzo CARBONE posta sul gradino pi alto della magistratura e non penso di essere l'unica a pensarla così"" ".

Il PRESIDENTE dà la parola al cons. PATRONO.
Il cons. PATRONO svolge il seguente intervento: "Esprime il proprio imbarazzo per una nomina che in genere vede il Capo dello Stato assistere in pratica a una formalità, poich si è abitualmente ritenuto che il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, nonch componente di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura e addirittura membro del Comitato di Presidenza del Consiglio stesso, dovesse essere scelto tra coloro accettati da tutti come idonei, ed anzi il pi idoneo ad essere il primo tra tutti i magistrati d'Italia. Oggi invece è proposta al plenum la nomina di un magistrato che non gode di tale prerogativa, ovverosia dell'unanime consenso sul suo nome. E' accaduto che il candidato oggi proposto già nell'aprile 2004 era stato giudicato dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e, all'esito di un processo disciplinare che aveva già allora sollevato notevole scalpore, era stato assolto dall'incolpazione di avere esercitato dal 1987 in poi un particolare incarico di insegnamento universitario a tempo indeterminato senza avere richiesto l'autorizzazione prevista dalle normative in materia solo perch era stato ritenuto in buona fede nella sua personale convinzione che tale autorizzazione non fosse necessaria. Senonchè è poi stato accertato (e non per bocca di una fonte anonima, ma in virt di documentazione ufficiale proveniente dall'istituto universitario inter essato) che egli, anche dopo quella sentenza, ha continuato a svolgere, per circa un anno e mezzo, fino all'ottobre 2005, ancora lo stesso incarico e ancora senza richiedere alcuna autorizzazione, e ovviamente per quest'ultimo periodo non potendo pi versare nella situazione di buona fede che gli era valsa l'assoluzione per il periodo precedente.

E' vero che il dott. CARBONE ha contestato tutto ciò, negando di aver mai avuto l'obbligo di chiedere l'autorizzazione dal 1987 in poi, negando che la sentenza disciplinare lo avesse assolto solo perch aveva ritenuto la sua buona fede nel non richiedere l'autorizzazione, ed escludendo quindi che gli si potesse rimproverare alcunch per il persistere anche dopo quella sentenza nello stesso comportamento. Ma non è così. Che avesse l'obbligo di chiedere l'autorizzazione lo dimostra l'inequivocabile tenore del paragrafo 17, comma 2 della circolare del 1987 che stabilisce che "l'autorizzazione è rilasciata per la durata dell'incarico. Nel caso di incarico di durata indeterminata( come il suo) o superiore a 3 anni, alla scadenza del triennio dovrà essere rinnovata la richiesta di autorizzazione aggiornando la relativa documentazione: ciò al fine di consentire al C.S.M. di verificare se perduri la compatibilità dell'incarico coi requisiti di cui al par. 4, tenendo anche conto del protrarsi dell'incarico".

Circa ciò che volesse dire la sentenza di assoluzione della Sezione Disciplinare, basta ricordare come inizia il paragrafo 10 a pag. 17: "Deve, dunque, ritenersi - alla stregua degli elementi acquisiti- che la prolungata omissione nella richiesta di autorizzazione per l'espletamento dell'incarico universitario in questione, da parte dell'odierno incolpato, ovvero l'omessa doverosa interlocuzione con il Consiglio Superiore della Magistratura, cui avrebbe dovuto comunque essere sottoposta la questione per le valutazioni di competenza, pur nella putativa convinzione dell'insussistenza della necessità di una nuova autorizzazione, sono stati caratterizzati da assoluta buona fede". Buona fede, quindi, e solo quella, che ovviamente dopo aver letto queste parole non poteva pi sussistere nell'interessato per il futuro.
E infatti, per quanto accaduto dopo la sentenza, dall'aprile 2004 all'ottobre 2005, di buona fede non si parla pi nemmeno nella decisione del Procuratore Generale della Cassazione, che non ha ritenuto di esercitare una nuova azione disciplinare sulla base di argomenti compensativi diversi e di tutt'altra natura che, seppure possono avere rilievo nell'ottica di scelte in materia disciplinare, non è detto che debbano avere lo stesso rilievo per decidere di nominare comunque il magistrato proposto primo presidente della Corte di Cassazione.
Ma secondo il cons. PATRONO ciò non è possibile. Il Consiglio Superiore della Magistratura impone regole severe a tutti i magistrati in materia di incarichi extragiudiziari sulla base dell'art. 16 dell'Ordinamento Giudiziario, e prima fra tutte la richiesta di autorizzazione nei casi che presentino anche il minimo dubbio che essa sia necessaria. E queste norme le fa rispettare con rigore. Negli ordini del giorno del plenum sono frequenti le proposte di diniego di autorizzazione. I verbali del plenum, anche dei pochi plenum che questo nuovo Consiglio ha finora svolto, vedono fra i dibattiti pi partecipati proprio questioni attinenti alle autorizzazioni agli incarichi extragiudiziari.
Anche la riforma dell'Ordinamento Giudiziario punta l'attenzione su questa materia. L'omessa richiesta di autorizzazione è divenuta una delle fattispecie disciplinari tipicizzate punite pi severamente, e ciò indifferentemente nell'ipotesi che l'incarico sia in astratto autorizzabile oppure no. I magistrati accettano con ovvio e comprensibile fastidio questa disciplina, queste limitazioni, ma le accettano, in ossequio alle legge, sapendo che esse valgono per tutti loro, che la legge, le regole sono uguali per tutti. Il Consiglio Superiore della Magistratura non può oggi permettersi di far sapere che le regole non sono uguali per rispetto del suo ruolo, della sua dignità e per dovere di difesa della sua credibilità.
Per queste ragioni il cons. PATRONO, anche a nome dei colleghi FERRI e ROMANO, annuncia voto contrario alla proposta di nomina del dott. Carbone a primo presidente della Corte di Cassazione".

Il PRESIDENTE dà la parola al cons. RIVIEZZO

Il cons. RIVIEZZO svolge il seguente intervento: "La discussione implica una assunzione di responsabilità del Consiglio ai massimi livelli, data l'evidente importanza della questione. E' quindi opportuno chiarire bene i confini della riflessione e delle decisioni da prendere, che riguardano esclusivamente l'idoneità del candidato a ricoprire lo specifico incarico per il quale viene proposto. Va sgombrato il campo da alcuni argomenti che pure, nelle discussioni in sede di Commissione, si sono utilizzati. In questa vicenda, non c'entrano nulla gli esposti anonimi. Quando sono arrivati, immediatamente la Prima Commissione, su proposta dello stesso cons. RIVIEZZO, li ha destinati all'archivio, direttamente e senza dar loro alcun rilievo, così come prescrive il Regolamento. Oggi non ci si trova a confrontarsi con un anonimo, ma con dei fatti, accertati documentalmente e pacificamente ammessi dall'interessato. Fatti che, per la verità, il Consiglio fino a ora e per anni, aveva ignorato. Questo è il punto di partenza dell'intera vicenda: il Consiglio ignorava che il Presidente CARBONE dopo la vicenda disciplinare - e, per la verità, tecnicamente, dopo il periodo per il quale vi era stata la contestazione disciplinare - avesse continuato ad insegnare all'Università. Lo ignorava formalmente, dato che nessuno lo aveva comunicato, ma anche di fatto, tanto che quando è giunta la notizia, essa è stata appresa nell'incredulità pi totale. E lo stesso Presidente CARBONE, nella sua prima audizione, aveva spontaneamente affrontato il tema quanto meno superficialmente, dato che aveva collegato la cessazione dell'insegnamento al maggior impegno che gli veniva chiesto a causa dell'assunzione dell'incarico di Presidente Aggiunto, fatto verificatosi nel maggio 2004, subito dopo la sentenza disciplinare. Tanto che in quella sede nessuno aveva pensato di approfondire l'argomento.

Altro argomento utilizzato: l'incarico di insegnamento era autorizzabile, e quindi la mancata richiesta di autorizzazione, seppure sussistente, è fatto di gravità assai limitata. Anche su questo occorre fare chiarezza, per evitare equivoci. L'attività di insegnamento universitario, nei limiti consentiti dalle circolari in materia e della compatibilità con il la voro giudiziario, non solo non è fatto negativo, ma è positivo. Tant'è che anche nel caso del Presidente Carbone è stato valutato, per il periodo precedente e per gli altri incarichi autorizzati, positivamente. Ma quello che rileva è il fatto di aver evitato accuratamente ogni interlocuzione con il Consiglio in ordine all'incarico svolto e da svolgere. Lo stesso Presidente CARBONE ammette di aver verificato in concreto che la sua attività di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione era di fatto incompatibile con quella di insegnamento, tanto da indurlo a rinunciare alla prosecuzione dell'incarico extragiudiziario. Altre giustificazioni della cessazione dell'incarico appaiono del tutto contraddittorie, come ben evidenziato nella relazione della cons. MACCORA. Per la verità, egli ha assunto questa consapevolezza dopo un anno e mezzo di contemporaneo esercizio delle due attività, ma soprattutto, trattandosi pacificamente di un incarico oggi soggetto ad autorizzazione, non si è chiesto neppure per un momento se questa valutazione dovesse essere lasciata al suo giudizio soggettivo, ovviamente condizionato dalla comprensibile "passione" scientifica per l'insegnamento, oppure dovesse essere effettuata dall'organo preposto a ciò, e cioè dal Consiglio Superiore d ella Magistratura. Il quale, verosimilmente, avrebbe compiuto la stessa valutazione che poi il Presidente CARBONE ha fatto da solo, ma a distanza di tempo, verificando in concreto che la gravosità dell'incarico di Presidente Aggiunto non era compatibile con un incarico di insegnamento che comportava un impegno non episodico o di poche ore, ma continuo per l'intero anno accademico. E, comunque, il Consiglio non è stato posto in grado di effettuare questo doveroso controllo. Quindi, comportamento niente affatto lieve o irrilevante.

Altro argomento pure utilizzato: era almeno incerto se fosse doverosa l'autorizzazione da parte del Consiglio, anche alla luce di alcune espressioni ambigue contenute nella sentenza disciplinare, per cui il Presidente CARBONE poteva legittimamente e "in buona fede" ritenere che essa non fosse necessaria, o almeno attendere che il Consiglio lo diffidasse a cessare l'incarico. Questo sembra davvero l'argomento pi debole. Sul punto vi era un orientamento pacifico del Consiglio, che si era dovuto occupare dell'argomento per due altri colleghi, che non avevano avuto dubbi nell'interpretare la circolare in materia del 1987 ed avevano subito chiesto l'autorizzazione. E vi era stata una discussione in Consiglio sugli incarichi di professore "stabilizzato". Ci si chiedeva se si trattava di un incarico vietato, perch costituente un doppio impiego, o se fosse autorizzabile, ma era del tutto pacifico e fuori discussione che almeno l'autorizzazione dovesse essere richiesta e concessa dal Consiglio. Ed il Presidente CARBONE ben conosceva l'orientamento pacifico del Consiglio, tanto che nelle sue memorie difensive nel procedimento disciplinare aveva espressamente citato, seppure ad altri fini, il caso del collega Caferra. E ciò perfino a prescinder e dal giudizio della Sezione Disciplinare che, nei limiti in cui ciò era rilevante ai fini del giudizio, aveva chiaramente affermato che si trattava di incarico soggetto ad autorizzazione, assolvendolo non "perch il fatto non sussiste", ma "perch il fatto non costituisce illecito disciplinare", per difetto dell'elemento soggettivo. Un magistrato che sa che il Consiglio ritiene che l'incarico che intende svolgere è soggetto ad autorizzazione, può far prevalere la sua soggettiva diversa convinzione e svolgere l'incarico per anni senza chiedere alcuna autorizzazione? O, almeno nel dubbio (soggettivo e non giustificabile), come prescrive la Circolare, deve rivolgersi comunque al Consiglio, perfino anche solo per rivendicare la sua posizione?

La risposta è ovvia.
Accertato il comportamento del Presidente CARBONE, quale è la sua incidenza sull'attribuzione dell'incarico di Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione? Ebbene, senza alcun dubbio, è decisiva, anche alla luce del comportamento complessivo del Presidente CARBONE. Egli ha volontariamente evitato l'interlocuzione con il Consiglio sull'argomento, e nell'ultima audizione, a precisa domanda, ha orgogliosamente rivendicato tale suo comportamento: in estrema sintesi era sicuro della sua tesi, e non voleva che una sua richiesta di autorizzazione o anche solo una interlocuzione col Consiglio, potessero essere interpretate come adesione al contrario orientamento- pacifico - del Consiglio stesso. Nessun dubbio se tale atteggiamento fosse corretto lo ha nemmeno sfiorato. E non si attribuisca valore al fatto che in altri casi il Presidente CARBONE ha chiesto le autorizzazioni a svolgere incarichi extragiudiziari, quando la loro necessità era pacifica. Ciò che rileva è che nel contrasto tra la sua tesi personale e quella del Consiglio, egli abbia scelto la prima, e si sia sottratto al doveroso confronto, anche franco.

Questo comportamento si inserisce in un quadro complessivo sotto questo profilo preoccupante: ad altra domanda, nell'ultima audizione, il Presidente CARBONE ha sostanzialmente disconosciuto una dichiarazione resa in sede di interrogatorio nel processo disciplinare, nella quale ammetteva che forse sarebbe stato opportuno consultare il Consiglio sull'argomento, assumendo che il cittadino-magistrato dovrebbe verbalizzare da s le proprie dichiarazioni, e non lasciare che le verbalizzi l'inquirente, in tal modo di fatto delegittimando agli occhi dell'opinione pubblica tutti i magistrati, giudicanti e inquirenti, che ogni giorno sintetizzano nei loro verbali le dichiarazioni che parti e testi rendono nei processi penali e civili, a volte in situazioni di conflittualità esasperate, nelle quali l'autorevolezza del magistrato è essenziale.
Occorre pertanto domandarsi quali sono le qualità richieste a chi aspira al pi alto incarico direttivo della magistratura, se solo la qualità professionale ed organizzativa, oppure anche il senso rigoroso del rispetto delle regole, anche quando non le si condivide ed anzi vieppi allora, la corretta interpretazione del ruolo del dirigente dell'ufficio all'interno di un sistema di autogoverno, la capacità di ascoltare le opinioni degli altri, diverse dalle proprie, e tenerne conto nelle conseguenti determinazioni. In questo senso questo caso impegna particolarmente la coscienza individuale ed è delicato proprio perch con la decisione si delineano le caratteristiche del futuro dirigente. Ancor pi delicato perch capita in un momento complicato, nel quale l'ordinamento lancia segnali diversi: in via generale, da una parte, gerarchizza gli uffici inquirenti, e dall'altro riduce le incombenze amministrative del dirigente con il decreto legislativo sul decentramento ed introduce la temporaneità degli incarichi direttivi, ed in tal modo sembra sottolineare che l'incarico apicale è una delle funzioni che i magistrati sono chiamati a svolgere, anche se comporta grandi responsabilità, e quindi va vissuto nella consapevolezza che è il ruolo di un "primus inter pares", soggetto alle regole ed al confronto continuo con i componenti dell'ufficio e con gli organi di autogoverno, periferici e centrali.
Ed è un momento del tutto peculiare per la Corte di Cassazione, per la quale è prevista l'istituzione del Consiglio Direttivo, una sorta di Consiglio Giudiziario, che sostituisce l'attuale Consiglio Consultivo privo in sostanza di potestà decisionali, trasferendogli gran parte dei poteri tradizionalmente esercitati dal Primo Presidente. Se fosse consentita una espressione immaginifica, che non risponde completamente al vero, ma ha il pregio di rendere l'idea, la Corte si trasforma, da una "monarchia" in una "repubblica costituzionale". Ed allora, si comprende bene che in questo momento di passaggio, la capacità di assumere decisioni consapevoli dopo aver ascoltato pareri diversi, valutato tutti gli aspetti ed aver anche messo in discussione le proprie soggettive convinzioni, assume carattere decisivo.
La domanda alla quale rispondere è se, alla luce dei fatti accertati - e non certo delle generiche e formalistiche dichiarazioni di ossequio alle regole e dei propositi declamati di coinvolgimento delle Assemblee della Corte - il Presidente CARBONE abbia tutte le delineate caratteristiche, necessarie per ricoprire il delicatissimo ruolo di Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione".

Il PRESIDENTE dà la parola al cons. BERGAMO.

Il cons. BERGAMO svolge il seguente intervento: "A nome proprio e dei consiglieri ANEDDA e SAPONARA, pienamente consapevole del delicato momento che la magistratura attraversa, avverte la responsabilità della nomina cui il Consiglio è chiamato, nella consapevolezza di dover dare una risposta alta all'esigenza di garantire alla magistratura la massima autorevolezza e dignità morale e professionale.
Dichiarando la propria assoluta estraneità alla stagione di vele ni, alle lotte intestine tra componenti della magistratura, alle logiche di resa dei conti e alle cospirazioni politiche, dichiara di ispirarsi all'esclusivo interesse della magistratura e della giustizia.
In questo quadro saluta con favore la candidatura del dott. Vincenzo CARBONE al vertice della Corte di Cassazione, in quanto uomo dall'intelligenza vivissima, dalla vasta e profonda cultura, fermezza di carattere, notevole equilibrio, grande intuito giuridico, grandi capacità organizzative, eccezionale, ammirevole disponibilità alla ricerca.
Tali qualità non escono scalfite dalle considerazioni pur sollevate. Non vi è stato da parte del dott. CARBONE un atteggiamento furbesco, inteso a sottrarsi a un'autorizzazione da parte del Consiglio. La vicenda è ben pi complessa e attiene al dibattito, tuttora aperto e insoluto, circa la necessità o meno di una richiesta di autorizzazione in ragione della sua qualifica di docente universitario stabilizzato. Farne discendere addirittura un giudizio di inidoneità del dott. CARBONE a ricoprire l'incarico del quale si discute appare del tutto eccessivo. La Commissione disciplinare ovviamente non ha valutato l'aspetto amministrativo della vicenda e non ha messo in dubbio che esistono diritti quesiti come quello del dott. CARBONE che aveva già sottoposto al plenum la sua situazione nel 1987, chiedendo se dovesse o meno richiedere un'autorizzazione e ricevendo risposta negativa. L'assoluzione in sede disciplinare pertanto poggia non sulla semplice buona fede del dott. CARBONE, ma soprattutto sulla sussistenza di un diritto quesito in capo allo stesso e vanno pertanto condivise le risultanze del Procuratore Generale che ha ritenuto di non dover nemmeno avviare un procedimento disciplinare sulla base degli elementi pervenuti e di dover concludere nel senso che il comportamento tenuto dal dott. CARBONE non ha in nessun modo minato o compromesso l'autonomia, l'imparzialità e la credibilità della magistratura. Va quindi appoggiata la proposta del relatore siniscalchi di nominare il dott. Vincenzo CARBONE all'incarico di Primo Presidente della Corte di Cassazione".

Il PRESIDENTE dà la parola al cons. PEPINO.
Il cons. PEPINO svolge il seguente intervento: "Dichiaro, anche a nome delle colleghe CESQUI e PILATO, che voterò contro la nomina a primo presidente del dott. CARBONE, in adesione alla proposta illustrata poco fa dalla collega MACCORA. Lo farò con la consapevolezza della delicatezza e della gravità della scelta ma, insieme, con la serenità che mi deriva dalla convinzione che ci ò è necessario per il bene della istituzione che abbiamo l'onere di governare. Questo Consiglio - lo dico anche per rispondere a un passaggio dell'intervento dell'avv. BERGAMO - ha affrontato la nomina del primo presidente con un atteggiamento sgombro da pregiudizi, alieno da logiche di schieramento, aperto alla ricerca della soluzione pi adeguata. La dimostrazione sta nel fatto - noto a tutti - che il 9 ottobre scorso il dr. CARBONE, all'esito di una prima audizione, venne proposto per l'incarico con il voto unanime della Quinta Commissione, che ne sottolineò le doti non comuni di giurista e di manager.

Cosa è, dunque, cambiato da allora? Perch a quel voto unanime ha fatto seguito la spaccatura della Commissione e dell'odierna assemblea plenaria?
Lo sappiamo tutti.

Il fatto nuovo sta nella acquisita consapevolezza del Consiglio del protrarsi dello svolgimento da parte del dott. CARBONE di un incarico di insegnamento per cui non era stata richiesta (e, a fortiori, concessa) la prescritta autorizzazione anche dopo un giudizio disciplinare conclusosi con assoluzione per avere agito - sino ad allora - in buona fede (fatto nuovo - ho detto - ch gli anonimi, elementi torbidi e inquinanti, sono stati sostituiti, in itinere, da documenti specifici e dalle stesse dichiarazioni dell'interessato). A tale primo fatto, poi, un altro se ne aggiunto, di non minor gravità, nel corso dell'audizione del dott. CARBONE del 22 novembre: si tratta- anche questo è noto - delle valutazioni a dir poco improprie dallo stesso formulate in ordine alla "scorrettezza" dell'interrogatorio a cui venne sottoposto nel corso del procedimento disciplinare e al rapporto che dovrebbe instaurarsi tra il magistrato incolpato e l'inquirente.

Si tratta di fatti idonei a determinare una modifica dell'originaria determinazione della commissione? a trasformare in negativo un giudizio inizialmente positivo?

E' a tale quesito che dobbiamo dare risposta, ch il presupposto del primo fatto - la necessità dell'autorizzazione per l'insegnamento - non è, alla luce degli accertamenti svolti, revocabile in dubbio, come ampiamente dimostrato nella relazione della collega MACCORA e nell'intervento del collega PATRONO. Mi limito, sul punto, a un cenno. La tesi che nel caso specifico l'autorizzazione non fosse dovuta è smentita da una pluralità di circostanze concorrenti: a1) il testo della circolare 15207 del 1987 (che si riferisce proprio a ipotesi come quella in esame) e la sua ratio (esplicitamente indicata nella necessità che il Consiglio sia messo in grado, anche in presenza di incarichi a tempo indeterminato, di effettuare le opportune verifiche in ordine al permanere delle condizioni che ne hanno comportato l'iniziale autorizzazione); a2) le ripetute decisioni del Consiglio che, a fronte delle richieste di altri magistrati che si trovavano in identica situazione, ha fornito risposte motivate in tal senso (note al dott. CARBONE) e non si è limitato a una "presa d'atto"; a3) l'esito del procedimento disciplinare che ha visto il dr. CARBONE assolto solo per mancanza dell'elemento soggettivo. N tale tesi è avvalorata dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa che ha ritenuto legittimo per i magistrati l'incarico di insegnamento come professori stabilizzati: di tale legittimità, infatti, nessuno dubita, ma essa è solo il presupposto per l'autorizzabilità dell'incarico. Aggiungo che anche in caso di dubbio la circolare citata im-pone una interlocuzione dell'interessato con il Consiglio. Non credo, alla stregua di queste considerazioni, che sia utile e produttivo soffermarsi ulteriormente sul punto.

Le valutazioni, dunque, cominciando dal primo fatto, cioè l'esercizio dell'attività di insegnamento senza autorizzazione.

E' tale condotta un peccato veniale, un errore rosso, un'ombra insignificante in una carriera e in un profilo per il resto del tutto positivi?

Io non lo credo (e aggiungo, per mero scrupolo, che non v'è coincidenza tra il giudizio di assoluzione dall'illecito disciplinare e le valutazioni richieste al fine del conferimento di un incarico direttivo). Tale mio atteggiamento non è determinato da una concezione del buon magistrato e del buon dirigente come burocrati chiusi nei loro uffici e disinteressati a confrontarsi con l'esterno, a dare e ricevere idee, conoscenze, stimoli in settori diversi, a cominciare da quello dell'insegnamento universitario. La mia impostazione è, a questa, antitetica. Il buon magistrato e il buon dirigente devono essere aperti alla società e allo scambio con essa in un rapporto di proficua collaborazione; con due soli invalicabili limiti: che questo rapporto non incida sull'indipendenza del magistrato e non rechi pregiudizio alla funzionalità del servizio reso ai cittadini. Purtroppo non è sempre stato così e, talora, quei limiti sono stati superati, con conseguente appannamento della credibilità e dell'indipendenza di alcuni magistrati e dell'immagine dell'intera magistratura: credo sia inutile fare esempi che tutti conosciamo. E' su questo crinale che si pone il tema delle necessarie autorizzazioni del Consiglio: non controllo burocratico gretto e magari invidioso, ma strumento per consentire, da un lato, di avere magistrati moderni, culturalmente vivaci, attori nelle dinamiche della società e per garantire, dall'altro, la correttezza e l'accettabilità sociale delle proiezioni esterne degli stessi. Si tratta, per definizione, di valutazioni e contemperamenti che non possono essere lasciati alla discrezionalità dei singoli.

Stanno qui la ragione e la storia del sistema delle autorizzazioni consiliari: storia combattuta e irta di ostacoli, che solo ora sembra giunta a compimento con una accettazione diffusa da parte dei magistrati. E' l'essersi sottratto a questo sistema, e non certo il fatto- in s positivo - di avere svolto una attività di insegnamento parallela a quella del giudicare, che è censurabile nella condotta del dott. CARBONE. E ciò integra una violazione che non può essere considerata lieve e che, anzi, presenta caratteri di notevole gravità, confermata, del resto, da altri elementi che mi limito, qui, ad elencare senza scendere nei dettagli:

- l'incarico di cui discutiamo non è una piccola cosa: è al contrario, insieme forse ad altri due o tre, quello pi rilevante, per impegno e per compenso complessivo, dei 195 la cui richiesta di autorizzazione è stata esaminata da questo Consiglio tra il 1 settembre e il 28 novembre scorsi;

- la gravità dell'esercizio di incarichi senza autorizzazione non è una invenzione di magistrati giacobini e moralisti ma una precisa valutazione del Parlamento della Repubblica, che, nel riordino del sistema disciplinare, ha individuato tale condotta come particolarmente rilevante e meritevole delle sanzioni pi pesanti, sino alla sospensione dalle funzioni (ed è valutazione di cui occorre tener conto anche quando - come nel caso di specie - si applica, quanto al disciplinare, la normativa precedente, siccome pi favorevole);

- e, soprattutto, per i magistrati le regole sono il riferimento fondamentale. Nel loro rigoroso rispetto sta la nostra credibilità.

- Altri hanno una legittimazione politica; noi solo quella delle regole. Ciò vale sia per l'attività giurisdizionale in senso stretto sia per quella che è stata definita l'amministrazione della giurisdizione. Se a ciò venissimo meno nell'individuare il profilo del primo presidente della Suprema Corte recheremmo, dunque, una ferita insanabile alla nostra stessa legittimazione: con quale credibilità, del resto, potremmo chiedere ai magistrati e, soprattutto, ai cittadini di rispettare le regole se noi per primi ci comportiamo come se esse non esistessero?
Il secondo fatto su cui si fonda l'attuale giudizio di inadeguatezza del dott. CARBONE all'incarico di Primo Presidente della Corte di cassazione sta nelle valutazioni improprie da lui formulate nella audizione del 22 novembre scorso in ordine alla "scorrettezza" dell'interrogatorio a cui è stato sottoposto in sede disciplinare.
In sintesi il dott. Carbone ha affermato che le dichiarazioni da lui rese nel corso dell'interrogatorio disciplinare furono in qualche modo "forzate" e che «il cittadino magistrato deve firmare lui e scrivere lui quello che dice; non che un altro scrive e poi glielo fa firmare».

La gravità e la portata di tali dichiarazioni - applicabili, si badi bene, a ogni processo disciplinare, penale e finanche civile - non richiede commenti. La loro utilizzabilità da parte di qualunque imputato, in qualunque processo - con l'avallo del possibile Primo Presidente della Corte di cassazione - è evidente.

Voglio essere franco e non fare discorsi astratti o nascondere pezzi di realtà. Può accadere che il magistrato incolpato, e a maggior ragione il cittadino inquisito, siano sottoposti a indebite pressioni.
Può accadere. Ma da chi si candida a primo presidente della Corte di cassazione è lecito attendersi - per s e per tutti - che se ciò accade interrompa l'interrogatorio, formalizzi la propria protesta, affermi in concreto la necessità del rispetto delle regole.

In assenza di ciò, proteste tardive e generiche sono null'altro che delegittimazione gratuita della giurisdizione e dei magistrati.
Certo, si tratta di dichiarazioni rese in una situazione di evidente stress emotivo. Lo so bene, ma so anche - consentitemi di ricordarlo - che situazioni di stress emotivo anche maggiore potranno verificarsi spesso nella vita professionale del primo presidente della Suprema Corte...

E' per questo che considero i fatti nuovi emersi nella procedura ostativi alla nomina del dott. CARBONE a Primo Presidente della Corte di cassazione. Conosco il dott. CARBONE e ne apprezzo le doti di cultura giuridica e di impegno sul versante organizzativo, che ho altre volte pubblicamente sottolineato. E tuttavia, quando si nomina il dirigente di un ufficio non si premia l'uomo ma si garantisce l'istituzione. Ciò vale sempre e, a maggior ragione, quando si nomina il presidente della Corte di cassazione il cui ruolo resta di particolare importanza anche nella concezione ugualitaria della magistratura voluta dall'art. 107, terzo comma, Costituzione. L'autorevolezza, la trasparenza, la credibilità del Primo Presidente sono condizioni necessarie per una Suprema Corte inattaccabile (e tutti sappiamo quanto ce n'è bisogno), per una giurisdizione indipendente, per un autogoverno autorevole.

So che la mancata nomina del dott. CARBONE aprirebbe un periodo di incertezza ai vertici della Suprema Corte (pur se in essa non mancano certo altri magistrati di altrettanta cultura, capacità ed esperienza). E' una prospettiva che mi rende inquieto e che mi fa comprendere il travaglio di chi è pervenuto a conclusioni diverse dalle mie. Ma sono convinto che risparmiare un periodo travagliato alla Corte di cassazione significherebbe, in questo caso, mortificare le richieste di chiarezza, di trasparenza, di uguaglianza di trattamento che ci vengono dal corpo della magistratura pi sensibile e dai settori della società che credono nella giustizia e nelle regole.

Lo dico senza presunzione e in modo sommesso, ma con grande convinzione. Nelle scelte difficili - e questa certamente lo è, in s e per le sue implicazioni - ci può aiutare solo la nostra storia, la nostra cultura, l'insegnamento dei nostri Maestri. Ad essi ho fatto ricorso e la risposta che ho trovato mi tranquillizza".

Il PRESIDENTE dà la parola al cons. VOLPI.

Il cons. VOLPI svolge il seguente intervento: "Rileva preliminarmente che la componente laica eletta su proposta del centro-sinistra si è divisa sulla nomina del Primo Presidente della Corte di Cassazione, ma ciò non deve destare scaldalo. Dichiara la propria contrarietà alla nomina del dott. CARBONE nonostante le indiscutibili qualità professionali del candidato. Alle domande di fondo, se cioè vi sia stata scorrettezza nel comportamento del dott. CARBONE, e se sia stata una scorrettezza di notevole entità, occorre infatti dare risposta affermativa.
Sotto il primo profilo si è violata una circolare del 1987 e deve ritenersi che esiste un obbligo di interlocuzione col Consiglio al quale il dott. CARBONE si è sottratto. Non può trascurarsi poi che la sentenza disciplinare si sia conclusa con l'assoluzione non perch il fatto non sussistesse, bensì perch non costituisse illecito per difetto dell'elemento soggettivo. Quella sentenza sottolineava altresì la doverosa interlocuzione con il Consiglio al fine di consentire a detto organo di prendere le pi opportune decisioni in ordine alla sussistenza o al venir meno delle condizioni per autorizzare gli incarichi. Il fatto nuovo e sconcertante è la prosecuzione dell'insegnamento universitario dopo il 2004, senza alcuna interlocuzione con il Consiglio. Decisiva ai fini della determinazione negativa del consigliere in ordine alla nomina in oggetto è stata l'audizione del candidato del 22 novembre che ne ha evidenziato una certa rigidità caratteriale. In quella audizione il dott. CARBONE è arrivato a smentire dichiarazioni rese nel 2004 al Procuratore Generale e da lui stesso sottoscritte.
Quanto poi alla gravità della scorrettezza, essa va certamente rapportata alla nomina cui si procede. La designazione del dott. CARBONE pur a fronte dei suoi comportamenti avrebbe ricadute negative sugli altri magistrati e sull'opinione pubblica, incidendo sulla credibilità stessa del Consiglio. Va infatti evidenziato che i profili deontologici ed etici non sono da considerare secondari rispetto a quelli relativi alla capacità e alla professionalità"

Il PRESIDENTE dà la parola al cons. BERRUTI.

Il cons. BERRUTI svolge il seguente intervento: "La questione deve essere risolta in chiave politica. Non solo oltre le miserie correntizie ma anche oltre le argomentazioni giuridiche, che per la loro caparbietà stanno dimostrando il pericolo che il Consiglio Superiore della Magistratura si trovi presto ad affrontare una sorta di incomunicabilità, di confusione delle lingue, tra i componenti. Le mie parole, nella consapevolezza della mia non neutralità, intendono andare in direzione opposta a questa deriva. La vicenda mi pare un banco di prova della attualità del ruolo costituzionale del Consiglio. Non vi sarebbe ragione nell'avere attribuito il governo della magistratura ad un organo costituzionale cosi poliedrico, e presieduto dal garante della unità nazionale, se non per la considerazione della natura anche politica del suo agire. Come emerge quando si tratta di scelte che superano il rilievo amministrativo e richiedono una considerazione nella quale la discrezionalità sfiora la sovranità.
Stiamo parlando della nomina del Primo Presidente della Corte Suprema dello Stato, dunque di un atto politico o di governo, per eccellenza. Le considerazioni che conducono alla delibera debbono essere all'altezza della funzione di governo che è chiamata in causa.

Siamo partiti da una delibera di commissione presa all'unanimità. Tutti d'accordo sulla eccellenza della personalità del Presidente CARBONE. Al punto da dar luogo ad un distratto ricorso ai luoghi comuni, tanto questa eccellenza sugli altri concorrenti pareva scontata. Poi la novità della circostanza di fatto, l'insegnamento universitario, protratto per un certo tempo dopo della sentenza che lo assolveva dalla accusa di illecito relativa all'insegnamento medesimo, ma precedente nel tempo!
Quindi, all'esito del nuovo procedimento peraltro preliminare, posto in essere dal Procuratore Generale, la archiviazione per l'appunto relativa a tale insegnamento ulteriore. Da qui, una discussione centrata sul sottile problema: se dopo della assoluzione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, sopravviveva l'obbligo di chiedere la autorizzazione, in capo ad un magistrato che rivestiva nell'ordinamento universitario la posizione rarissima di incaricato stabilizzato per legge, ovviamente quanto all'ulteriore periodo di insegnamento. Non sotto il profilo disciplinare, oramai definito, ma sotto altri meno definiti e che nella discussione sono mutati. Necessità di una interlocuzione pi che di una autorizzazione e quindi valutazioni di tipo personale, su una presunta superiorità rispetto alle regole. E siccome a questo punto è stato inevitabile esaminare la questione tecnica, si è giunti fare il processo alla sentenza disciplinare ed alla sua tecnica espositiva, sezionandone in parti distinte la motivazione e traendone, a seconda dei punti di vista, addirittura statuizioni diverse. Un brutto esempio di politica consiliare.
Il Consiglio Superiore della Magistratura dovrebbe per primo capire che discutere dei significati delle sentenze per trarne significato giuridico opposti contribuisce a svuotare l'idea di giurisdizione come espressione di un potere "altro". I punti di vista sono due: chi ritiene che CARBONE sia stato assolto solo in considerazione della sua buona fede, sostiene che questo atteggiamento psicologico non può essere invocato dopo della sentenza.
Chi, come me, ritiene che la sentenza ha rimesso al plenum del Consiglio la questione, della autorizzazione come affermato nella motivazione, sostiene che nulla può essere rimproverato a CARBONE.

Ma, ripeto, la questione  ben altra, ed è tutta di politica giudiziaria. Alla complessiva professionalità del suo presidente si chiede di mantenere nella corte suprema la attitudine alla nomofilachia. Cioè la capacità di mantenere la Unità del diritto nazionale. Alla quale dipende in gran parte la sua autorevolezza, diversa da quella di una mero grado di impugnazione. E la Corte è tanto pi attendibile quanto meno parla. Lo sforzo di CARBONE come Presidente Aggiunto è andato in questa direzione, raccogliendo alcuni risultati storici. Che non sono tanto nell'aumento della produttività. Ma soprattutto quello della ridefinizione della giurisdizione ordinaria rispetto a quella amministrativa in un momento nel quale la unità del diritto nazionale è un valore sicuramente a rischio, per mille diaspore culturali e politiche. Il nostro paese conosce la singolarità della doppia giurisdizione, quella sugli interessi legittimi e quella sui diritti. Una duplicità sconosciuta agli altri ordinamenti moderni che cagiona da sempre la farraginosità e la ambiguità del nostro sistema. Le SSUU negli ultimi anni hanno saputo affrontare il problema in modo nuovo, individuando soluzioni che di fatto, penso sopratutto alla questione del danno da atto amministrativo illegittimo, che aveva dato luogo a due distinte e divergenti nozioni giuridiche di illecito extracontrattuale, con conseguente distruzione della unità del diritto nazionale in una materia ipersensibile al mutamento sociale, ponendo in essere una sorta di regolamentazione dei confini tra AGO e GA. Che la dottrina ha salutato come svolta storica, capace di reagire alla inerzia del legislatore. Lo stesso è accaduto nella materia delle Autorità indipendenti e del sindacato sugli atti delle PA in materia di pubblici servizi.
Il sistema giurisdizionale, stava esplodendo in una ridda di cause fatte da tutti contro tutti, davanti al primo giudice a portata di mano, adito in modo casuale .

Oggi non è pi cosi. Mentre il legislatore ha continuato a sfuggire il problema, le SSUU, sotto la spinta di CARBONE, hanno regolato la materia. Questa è la professionalità che deve essere valutata. Questa è la scelta politica. Se deve rilevare la capacità di un giudice di condurre in modo moderno la Corte Suprema, oppure che egli abbia insegnato all'università. Se CARBONE fosse stato pi pensoso del suo interesse non avrebbe stanato come ha fatto, il diritto parassitario che vive di massime che citano massime, e non avrebbe cercato di affrontare, con la giurisprudenza, tanti temi forti del vivere civile. Avrebbe atteso che tutto gli venisse.
Noi dobbiamo essere in grado di capire il momento e chiederci se si possa infliggere alla cassazione lo stress immancabile della bocciatura del pi prestigioso dei suoi presidenti. E quanto sia opportuno, per la funzione consiliare, dopo dell'abbandono del meccanismo dei concorsi che fino a qualche anno fa evitava che il Consiglio Superiore della Magistratura faticasse troppo a scegliere, dimostrare quanto è possibile espropriarlo del potere di scelta. E come è facile, attraverso metodi che non intendo menzionare, far prevalere una qualunque camarilla. Di Corte di Cassazione o di correnti. E se, come  possibile, uno dei timori che alcuni di noi nutrono, è quella di un presidente troppo forte e sicuro del suo agire, e dunque superiore alle regole, allora dico che pi che mai il Consiglio deve saper fare la sua parte.

Non si contrasta un presidente perch se ne teme la futura forza. Si mostra subito la propria forza di istituzione serena. Una forza che se del caso si eserciterebbe quando servisse. Governare, in questo caso la autonomia dei magistrati, vuol dire decidere. Cioè indirizzarsi verso un obbiettivo. Se oggi dovessi solo parlare di riaprire i termini condurremmo la Corte di Cassazione ed il Consiglio verso l'ignoto giuridico e politico. Saremmo stati espropriati. Dobbiamo evitare di far passare la decisione come una prova di forza, e dunque di lasciare sul terreno vincitori e vinti. Perderemmo tutti. Ribadisco, in questo spirito, la mia adesione alla proposta della Commissione e dunque alla proposta in favore del Presidente Vincenzo CARBONE".

Il PRESIDENTE, stante l'assenza di richieste di replica da parte degli intervenuti, dà la parola al relatore, cons. SINISCALCHI, per l'intervento conclusivo.
Il relatore, cons. SINISCALCHI, fa presente di non avere nulla da aggiungere e si limita a insistere per l'accoglimento della proposta favorevole al conferimento dell'ufficio direttivo Superiore di Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione al dott. Vincenzo CARBONE, che ha riportato tre voti a favore e tre voti contrari.
Il PRESIDENTE dà la parola al cons. Luisa NAPOLITANO che ne ha fatto richiesta per la dichiarazione di voto.

Quindi il cons. NAPOLITANO dichiara: "Voterò a favore della nomina del dott. CARBONE riconoscendomi interamente nella motivazione della proposta di Commissione. Mi limiterò ad aggiungere brevi considerazioni sul dubbio interpretativo relativo alla necessità o meno di un' autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico di insegnamento da parte del dott. CARBONE, su cui ci si è a lungo esercitati, pervenendo ad una rottura dell'unanime consenso con cui si era originariamente proposta la nomina del dott. CARBONE. Sarebbe un fuor d'opera ripercorrere i termini della questione su cui sono state espresse, con pari autorevolezza, opinioni opposte. E tuttavia mi sembra utile evidenziare spunti logico-sistematici che inducono a sciogliere in negativo il suddetto nodo ermeneutico.
L'insegnamento da parte di magistrati a livello universitario, che da ultimo ha trovato una sede elettiva nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, ha contribuito e contribuisce a quella circolarità tra esperienze professionali ed accademiche che è il cuore di un'attività formativa completa. Non a caso nella stessa prospettiva di riforma della legge Castelli, quale illustrata dal Ministro nel recente incontro all' Università di Roma Tre, forte è il coinvolgimento della magistratura nella Scuola e nell'espletamento della nuova modalità d'accesso all'Ordine Giudiziario costituita dal "corso-concorso", un'idea per la verità risalente alle Consiliature degli anni '80 rimasta tuttavia inattuata. In definitiva può dirsi che detto insegnamento risponde ad un interesse generale che solo un interesse opposto, di pari o maggiore significatività, può giustificatamente limitare. Questo comporta che forme di controllo devono essere necessariamente espresse, oltre che motivate, da evidenti ragioni giustificatrici.

Nel silenzio della paranormazione, non basta a giustificare l'opzione per la tesi della necessaria autorizzazione richiamare l'esigenza di una verifica periodica della produttività quantitativa e qualitativa del magistrato - insegnante. Ed infatti, se veramente crediamo all'effic acia di un autogoverno diffuso, dobbiamo ritenere adeguato a quel tipo di verifica il controllo esercitato dal capo dell'ufficio. Intendo dire, quindi, che un controllo accentrato sull'attività di insegnamento quale quella svolta dal dott. CARBONE avrebbe dovuto avere natura di eccezione e quindi avrebbe dovuto essere espressamente previsto. Tanto nel rispetto rigoroso di un principio di sussidiarietà che deve disciplinare il rapporto fra il Consiglio Superiore della Magistratura e gli organismi periferici di autogoverno. Anche per questi motivi esprimo il mio voto convinto a favore della nomina".

Il PRESIDENTE dà la parola al Vice Presidente Nicola MANCINO che ne ha fatto richiesta per la dichiarazione di voto.

Il Vice Presidente MANCINO dichiara:"Voto a favore dell'unico candidato proposto al plenum da parte della Commissione consiliare. L'unanimità attribuita al dott. Vincenzo CARBONE, che si è registrata in Commissione in pi di una votazione - inizialmente come proposta al concerto del Ministro; altra volta dopo il concerto intervenuto ed altra volta ancora quando la pratica fu rimessa definitivamente al Consiglio - quell'unanimità, ripeto, è stata in un secondo tempo contrastata solo nel numero dei voti - tre e non pi sei - ma non nella indicazione, di certo non obbligatoria, di candidature alternative. Non essendo opportuno lasciare vacante e prevedibilmente a lungo il vertice della Suprema Corte voto a favore dell'unica proposta nominalistica formalmente avanzata avanti al plenum".

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

Il cons. PEPINO, anche a nome dei colleghi PATRONO e FRESA, chiede che si proceda al voto mediante appello nominale.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta della Commissione per il conferimento dell'ufficio direttivo superiore di Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione al dott. Vincenzo CARBONE, attualmente Presidente Aggiunto della Corte Suprema di Cassazione.

IL PRESIDENTE, secondo prassi, non partecipa alla votazione.

Su invito del Segretario Generale, il PRESIDENTE della Repubblica estrae dall'apposito contenitore una delle targhette riportanti i nominativi degli altri Componenti da cui avrà inizio la votazione, che proseguirà per ordine alfabetico.

Il PRESIDENTE estrae il nominativo del cons. SINISCALCHI.

Al termine dell'appello nominale il Segretario Generale informa il PRESIDENTE, che ne dà comunicazione all'Assemblea, dell'esito della votazione della proposta: 12 voti favorevoli, 12 voti contrari ed 1 astensione.

Hanno votato a favore i cons.: ANEDDA, BERGAMO, BERRUTI, CARRELLI PALOMBI, MANCINO. MANNINO, NAPOLITANO, ROIA, SAPONARA, SINISCALCHI, VACCA e VIOLA.

Hanno votato contro i consiglieri: CESQUI, FERRI, FRESA, MACCORA, PATRONO, PEPINO, PETRALIA, PILATO, RIVIEZZO, ROMANO, TINELLI e VOLPI.

Si è astenuto il cons. DELLI PRISCOLI.

Il PRESIDENTE, comunica all'Assemblea che la proposta non è approvata.
Il PRESIDENTE augurando il superamento positivo della difficile situazione determinatasi, dichiara sospesa la seduta ed invita il Vice Presidente MANCINO a presiedere la seduta nel prosieguo per la trattazione della proposta iscritta all'Ordine del Giorno di cui al punto B a favore della riapertura dei termini della pubblicazione dell'Ufficio Direttivo Superiore di Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione.

La seduta è sospesa alle ore 17:55.

05 03 2007
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