Perequazione retributiva

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  1. L'EMENDAMENTO ALLA LEGGE FINANZIARIA.

    L'art. 50 comma III, III periodo delle Legge finanziaria del 2001 prevede che ai magistrati di cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e dell'Avvocatura dello Stato che non abbiano goduto di galleggiamenti venga attribuito all'atto del conseguimento rispettivamente della qualifica il trattamento economico complessivo pari a quello spettante ai magistrati di cassazione nominati per meriti insigni, ovvero un'anzianità di 24 anni e l'aumento economico spettante per l'idoneità alle funzioni direttive superiori dopo quattro anzich otto anni. Per il resto detta norma abolisce definitivamente i cosiddetti galleggiamenti.
    La norma significa un aumento economico, ma risulta di difficile interpretazione, sia per quanto concerne l'identificazione dei beneficiari, sia per quanto concerne l'entità degli aumenti, sia infine per la stessa possibile estensione a tutti i magistrati, anche di qualifica inferiore.
    In realtà quanto avvenuto, su cui sono in corso proprio in questi giorni incontri da parte dell'Associazione nazionale Magistrati, non ha nulla n di trasparente, n di razionale ed è frutto di una trattativa privata condotta dai magistrati amministrativi con il Ministero della funzione pubblica con relativo cedimento del Governo.

  2. UNA BREVE CRONISTORIA

    Il 12 febbraio 1998 il Consiglio di Stato ha reintrodotto con un "parere" i "galleggiamenti" per i magistrati del Consiglio, in contrasto con la precedente giurisprudenza in materia, "galleggiamenti" che la L. 8.8.92 n.359 aveva inteso impedire. Il punto della decisione riguarda la disciplina secondo cui, ai magistrati di corte d'appello e di cassazione vincitori dei concorsi per esami previsti dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1 ( poi abrogata), veniva riconosciuta -agli effetti economici- una anzianità pari a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianità effettiva che li seguisse nel ruolo. Il Consiglio ha applicato questa norma ai Consiglieri di Stato che hanno fatto ingresso con concorso, rispetto ai Consiglieri provenienti dal TAR o di nomina governativa.
    Questo ha aperto un contenzioso con il Governo, che non ha avuto il coraggio di disattendere il parere, tipico esempio di giurisdizione domestica Le successive trattative hanno raggiunto un'intesa che vedeva la parificazione con i Magistrati nominati in Cassazione per meriti insigni. La disciplina veniva estesa ai magistrati dei TAR.
    Tale intesa veniva inserita in uno dei molteplici emendamenti della finanziaria, denominato balanini dal proponente.
    La Giunta Esecutiva Centrale della Associazione Nazionale Magistrati ne veniva a conoscenza e chiedeva l'immediata estensione ai magistrati ordinari.
    Anche i magistrati della Corte dei Conti e gli Avvocati dello Stato si agganciavano all'emendamento Bassanini, che dunque escludeva solo i magistrati ordinari e militari.
    L'immediata reazione dell'ANM portava a una nuova modifica dell'emendamento, che estendeva i "benefici" anche ai magistrati ordinari e militari.


  3. I RAPPORTI RETRIBUTIVI CON LE MAGISTRATURE AMMINISTRATIVE E CON LA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA.

    Si è trattato, per l'ANM, di una scelta necessitata. Si è infatti ritenuto che non fosse possibile accettare un'ulteriore divaricazione con le altre magistrature e che a partire da questo principio fosse poi possibile aprire la contrattazione sul tema pi ampio della perequazione. D'altra parte, la richiesta iniziale, di non approvare l'emendamento per nessuno non aveva alcuna reale possibilità di passare, per la necessità di risolvere il problema dei "galleggiamenti".
    La necessità di una perequazione si impone per la profonda modificazione intervenuta negli ultimi anni nelle retribuzioni delle categorie in qualche modo ricollegabili alla magistratura ordinaria.
    Da un lato la dirigenza dello Stato si è indirizzata verso retribuzioni pi alte rispetto al passato, ma collegate al raggiungimento di obbiettivi e comunque alle funzioni effettivamente svolte (ruolo unico dei dirigenti generali), retribuzioni tali da essere pi elevate all'ingresso nella carriera rispetto a quelle di un uditore.
    Dall'altro le magistrature amministrativa e contabile hanno avuto sostanziosi incrementi retributivi, attraverso la ridefinizione del rapporto con i nostri scatti di anzianità. Anche gli aumenti che la magistratura amministrativa e contabile riceveranno dagli effetti dell'emendamento Bassanini da questa normativa sono di molto superiori a quelli che - anche nella migliore delle ipotesi - verranno a quella ordinaria. Ciò implica che invece di ridursi, lo squilibrio tra le magistrature aumenterà di molto. In tal modo salta il principio della tendenziale parità retributiva stabilito dalla legge n.392 del 24 maggio 1951 (Legge Piccioni).
    E' ovvio che si tratti di parità tendenziale, giacch non si possono disconoscere alcune fondamentali differenze (all'interno delle magistrature, l'accesso con concorso di secondo grado; nei rapporti con la dirigenza dello Stato, il collegamento con risultati e con funzioni specifiche).
    Anche questo è un punto politico non dilazionabile. Lo squilibrio rischia di divenire tale da rendere la magistratura ordinaria una magistratura di livello davvero inferiore, con la conseguenza di ulteriore perdita di prestigio, di ulteriore dequalificazione e di scarsa appetibilità per i giovani laureati.
    Occorre poi considerare che solo la magistratura ordinaria è esclusa - per una sua scelta sacrosanta che risale ormai a notevole tempo addietro - dagli arbitrati e collaudi, che invece costituiscono una rilevante fonte di guadagno per le altre magistrature.
    Questo problema non è sottovalutabile.
    La progressiva marginalizzazione retributiva della magistratura ordinaria ha importanti riflessi sul prestigio della funzione, sulla selezione di coloro che vi accedono o che intendono restarvi, sul modo di lavorare e di rapportarsi alla società civile dei magistrati.

  4. LE PROSPETTIVE.
    La scelta dell'Associazione di chiedere l'inclusione dei magistrati ordinari e militari nell'emendamento Bassanini non è stata una scelta facile, e difatti l'emendamento apre pi problemi di quanti ne risolva.
    Innanzitutto, circa la qualifica di "magistrati di cassazione": anche se sembra assodato che si tratti dei magistrati idonei alle funzioni di Cassazione. Sinora non è stato mai posto in discussione che gli effetti dell'emendamento si avranno per tutti i magistrati con 20 anni di anzianità, indipendentemente dalla funzione svolta.
    In secondo luogo, è incerto il calcolo degli scatti in pi ( se due del 2,5 % ciascuno o pi) cui si avrebbe diritto, a seconda dell'anzianità e del fatto che si sia goduto o meno in passato di "galleggiamenti".
    In terzo luogo la possibilità interpretativa (e quindi senza necessità di ulteriori interventi normativi) di estendere la disciplina anche ai magistrati di Tribunale e di Appello, per via del principio dell'estensione del trattamento retributivo secondo i parametri stabiliti dalla legge n.31/1981, che comporterebbe un aumento per tutti i magistrati di circa il 5 %. Questo punto è per noi fondamentale.
    Non è possibile infatti accettare che vi sia uno squilibrio retributivo collegato con la nomina a magistrato di cassazione.
    Su questi temi è aperto oggi il confronto con la controparte politica (Ministri della Giustizia e della Funzione pubblica).
    Occorre però trarre alcune conseguenze.
    Il comportamento tenuto dalle Magistrature amministrativa e contabile è stato totalmente censurabile.
    Le magistrature amministrativa e contabile hanno scelto con chiarezza la strada della risoluzione per conto proprio dei loro problemi, attraverso colpi di mano, rompendo il patto di consultazione e di unità di azione che aveva portato all'istituzione del Comitato Intermagistrature e venendo meno ad elementari principi di lealtà e trasparenza. Ciò deve portare a una radicale riconsiderazione dei rapporti tra le Associazioni e del ruolo del Comitato Intermagistrature.
    Il metodo seguito dal Governo è inaccettabile. Non è possibile trattare temi così delicati, che attengono anche alla giurisdizione e ai rapporti tra le diverse magistrature, con un'ottica settoriale e che segue le pressioni delle corporazioni pi forti.
    Il riequilibrio delle posizioni retributive deve però divenire un effettivo obbiettivo del Governo.
    La questione retributiva deve poi essere agganciata - come da tempo chiediamo - all'effettivo miglioramento delle condizioni di lavoro di ogni singolo magistrato, che deve essere messo in condizioni di avere luoghi di lavoro decenti, assistenza qualificata, opportunità di formazione e qualificazione continua.
    Va subito detto che tutte le ipotesi di diverso sistema retributivo che porterebbero ad una "rinascita della carriera", tipo incentivi legati al risultato, premi di produttività non possono essere in alcun modo accettabili, in quanto introdurrebbero ingerenze e controlli del tutto incompatibili con l'indipendente esercizio della funzione giurisdizionale.
    Il riequilibrio deve diventare anche l'occasione per affrontare o riaffrontare altre questioni che richiedono risposta, ovvero l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle colleghe, ingiustamente escluse dalla indennità giudiziaria nei periodi di astensione per maternità, l'adeguamento delle prime fasce retributive e le agevolazioni per i giovani magistrati nelle sedi disagiate.
    Su questo terreno crediamo che l'Associazione debba svolgere una forte iniziativa, con la serietà e la responsabilità che ci ha sempre contraddistinti, ed auspichiamo che i colleghi diano il loro sostegno perch questa azione sia al massimo produttiva.
14 10 2001
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