Pubblicato su Magistratura Democratica (http://old.magistraturademocratica.it/platform)

Mozione costitutiva di Magistratura democratica

Si tratta del documento di presentazione per le elezioni associative del
1964, pubblicato su "La Magistratura" n. 9-10, settembre-ottobre 1964

A) Finalità immediate e mediate
Il movimento si pone di indirizzare l'attività
associativa ad una radicale svolta, che la situazione generale del Paese e le
aspettative in essa prepotentemente affiorate rivelano ormai matura. Tali aspettative
si concretano nella richiesta ognora pi pressante di rottura delle strutture
istituzionali ereditate da un lontano e tragico passato e nella esigenza di
instaurare la nuova tavola di valori scaturita dalla Resistenza e consacrata
nella Costituzione.
Simile svolta, tuttavia, resta subordinata all'evoluzione
della trascorsa azione associativa, sia sotto il profilo del contenuto sia sotto
il profilo del metodo: non già sul piano di una sterile e antistorica
negazione, bensì con una impostazione costruttiva capace di ricollegare
l'azione passata a quella futura, perch idonea a raccoglierne l'eredità
vitale in funzione delle nuove esigenze.
Si tenterà in avvenire di evitare empiriche improvvisazioni
ed impostazioni troppo marcatamente corporative e sindacali, adoperandosi per
un rinnovamento del costume di base, al fine di ottenere una pi intensa
e continua partecipazione all'attività dell'associazione di tutti i magistrati
troppo spesso ancora assenteisti.
Sarà necessario rafforzare la democrazia interna,
anche mediante la progressiva eliminazione del sistema delle deleghe.
Occorre anche rendere esplicito il fondamento. ideologico
degli obiettivi che l'associazione propugna. In altre parole occorre inserire
codesti obiettivi in un'organica concezione della società e dello Stato,
nella quale il loro soddisfacimento si inquadri come un imprescindibile momento
della sua realizzazione; occorre fornirne una motivata e compiuta espressione
e rendere capillarmente edotta la collettività in cui il movimento si
trova ad operare.
Solo con l'acquisizione di una chiara consapevolezza di
questo fondamento si raggiunge il senso dei compiti e delle responsabilità
che ineriscono alla funzione del magistrato, quale si atteggia alla luce della
concezione medesima.
B) Fondamenti ideologici
Abbiamo insistito nell'affermare che il superamento del
piano corporativo inevitabilmente comporta una presa di posizione ideologica,
perch ad essa ci si è sempre inconsciamente o consciamente sottratti
evidentemente nell'erroneo timore che l'affrontarla conducesse ad assumere una
qualificazione politica determinata. La quale, a sua volta, non avrebbe potuto
aver luogo se non con la discriminazione dei magistrati come appartenenti, sia
pur con tutte le possibili sfumature, all'uno o all'altro degli opposti blocchi
che dividono l'area politica del Paese riproducendo e perpetuando la frattura
che il rivoluzionario evento d ella Resistenza e la Carta costituzionale miravano
a comporre; quella frattura fra comunità e Stato che trova le sue origini
remote nello stesso processo di formazione dell'unità italiana e che
caratterizza il successivo sviluppo del Paese, tra alterne vicende di conati
reazionari e di immature convulsioni rivoluzionarie; quella frattura che, infine,
ebbe il suo fatale sbocco nella soluzione dittatoriale del fascismo.
Il suo superamento, l'indomani della Liberazione, fu affidato
alla promulgazione, da parte di tutte le forze politiche immesse nell'ambito
legalitario dello Stato - ivi comprese finalmente quelle popolari - dello statuto
di un nuovo regime; alla cui instaurazione ognuna di esse formalmente si impegnava,
nell'ipotesi in cui i suffragi maggioritari le avessero conferito la rappresentanza
della sovranità popolare, e che avrebbe costituito la sintesi delle opposte
ideologie in conflitto, quale si era delineata attraverso la loro convergenza
in sede costituente.
La grande e innovatrice portata della Costituzione, il
suo pi profondo e autentico significato politico, sta poi nel fatto
che ai principi fondamentali del nuovo regime non si volle attribuire il valore
di vaghe idealità, ma, al contrario, la natura e l'efficacia di vere
e proprie norme giuridiche, vincolanti, per il futuro, ogni potere statuale
ed ogni contingente maggioranza politica, ed esprimenti, oltre le forme di esercizio,
il contenuto obbligatorio e costante della funzione di indirizzo politico, nelle
sue tradizionali specificazioni della funzione legislativa, amministrativa e
giudiziaria, affidandone poi la salvaguardia negativa alla Corte costituzionale
e quella positiva alla magistratura, organi entrambi di garanzia giurisdizionale,
accanto al Capo dello Stato, organo di garanzia politica.
In particolare, la garanzia giurisdizionale della magistratura
si estrinseca non solo attraverso il controllo preliminare di conformità
della legge ai principi del nuovo regime, tradotti in norme giuridiche primarie,
ma anche, e con maggiore efficacia, nella assunzione degli stessi a canoni interpretativi,
sotto forma di principi generali dell'ordinamento giuridico.
Talch la funzione giurisdizionale, quale momento
della pi generale funzione di indirizzo politico, mentre parrebbe doversi
atteggiare a funzione subordinata e accessoria rispetto a quella legislativa,
è stata al contrario posta alla pari della funzione legislativa. Il Costituente,
anzi, ha contrapposto il potere legislativo e il potere esecutivo da un lato
(nel sistema parlamentare entrambi devoluti alla forza politica maggioritaria)
e il potere giudiziario dall'altro, attribuendo quindi a quest'ultimo una posizione
di formale e sostanziale autonomia.
A questa sintesi ideale e a questo significato politico
è dunque necessario rifarsi, per affermare la nostra piena ed incondizionata
fedeltà alla Costituzione.
Una fedeltà, tuttavia, che non si enuncia solo
a parole, ma che deve essere tradotta in prassi quotidiana nell'esercizio del
proprio ministero.
C) Direttive programmatiche
E' tempo ormai di passare alla enunciazione, sia
pure sommaria, degli obiettivi pi volte richiamati nel nostro discorso.
Si tratta in realtà degli stessi obiettivi progressivamente
posti, nello snodarsi dell'ultimo decennio, all'ordine del giorno delle varie
assise associative. Tuttavia, l'approfondimento dei singoli problemi e delle
relative soluzioni è stato sino ad ora insufficiente e l'impostazione
degli uni e l'articolarsi delle altre è rimasto, almeno in alcuni punti,
su un piano acritico e intuitivo.
Il movimento, al contrario, vuole evitare ogni superficiale
improvvisazione e ogni generica formulazione di principio, per aprire il pi
largo dibattito sugli obiettivi stessi, non solo all'interno, ma anche all'esterno
dell'associazione, e a tutti i livelli. Proprio in armonia con queste esigenze
di approfondimento, la presente mozione si limita a tracciare soltanto le grandi
linee della futura riforma, quali sono state trasfuse nella Carta costituzionale.
Tenendo presente che l'esegesi di quest'ultima non deve mai prescindere da quel
significato politico cui abbiamo ancorati i fondamenti ideologici del movimento,
e al di fuori del quale le strutture giuridiche volute dal Costituente perdono
qualsivoglia valore, soggiacendo la loro attuazione alla valutazione discrezionale
della forza politica dominante.
Codesta attuazione dovrà investire sia 1) La funzione giudiziaria, sia
2) Il potere giurisdizionale, sia 3) Gli strumenti processuali di esercizio.
(1) La funzione giurisdizionale
In ordine alla funzione giurisdizionale, si segnata l'indefettibile esigenza
di riconoscerle e restituirle la natura squisitamente unitaria, tipica di ogni
funzione sovrana:
a) sotto il profilo esterno, abolendo le giurisdizioni
speciali ed estendendo il suo controllo a tutto l'ambito dell'ordinamento giuridico
statale, senza esclusioni o limitazioni di sorta, in piena attuazione dei principi
dello stato di diritto;
b) sotto il profilo interno, restituendo ai vari momenti
dell'iter di formazione del giudicato e alla ripartizione degli affari tra i
vari magistrati secondo la materia e il valore, la loro effettiva natura
di meri meccanismi processuali. Con la connessa eliminazione dell'attuale
assetto gerarchico-piramidale, ricalcato sul modello dell'organizzazione amministrativa,
e ottenuto sia con l'abusiva entificazione dei suddetti momenti e delle suddette
ripartizioni, sia con l'attribuzione delle varie attività processuali,
così spersonalizzate ed oggettivate, ad organi precostituiti e stabili,
disposti sui gradini di una scala, culminante nella Corte di Cassazione da un
lato, nel Ministro della giustizia dall'altro.
All'uopo, il solo criterio di ripartizione della funzione
giurisdizionale dovrebbe essere quello territoriale; in ogni circoscrizione
giudiziaria dovranno esaurirsi tutte le specificazioni della funzione medesima
(giustizia civile, penale, amministrativa, minorile, del lavoro, ecc.),
nonch tutti i momenti e le fasi del giudizio di merito (istruzione -
primo giudizio - riesame del merito).
Ne conseguirà, logicamente, la distribuzione
dei magistrati su una linea orizzontale, che a ciascuno riconoscerà,
e per intero, la titolarità della funzione, ancorch frazionato
ne risulti in atto il mero esercizio.
Oggetto di speciale esame dovrà poi formare la
struttura dell'organo cui la Carta fondamentale ha attribuito un sindacato
generale di legittimità su tutti i giudicati mediante la previsione di
un "ricorso in Cassazione per violazione di legge". Simile esame dovrà
investire vuoi la ricognizione dei confini tra detto sindacato di legittimità
e il giudizio di merito, vuoi l'individuazione dei meccanismi atti a sottrarre
all'attuale istituto il monopolio interpretativo, che ne rappresenta la degenerazione
della sua originaria matrice storica, e che finisce con l'accentrarne
tutta la funzione giurisdizionale in un organo supremo. Ne potrebbe discendere
una configurazione notevolmente difforme dalla vigente Corte di cassazione,
per adeguarla ai nuovi, anche se non meno elevati compiti alla stessa istituzionalmente
demandati.
Sulla base poi dell'inserimento senza riserve, compiuto
della Costituzione della magistratura nell'ordine giudiziario, in posizione
identica a quella della magistratura giudicante, si impone il riconoscimento
del carattere giurisdizionale all'esercizio dell'azione penale, nonch
analogo riconoscimento all'esercizio dell'azione di prevenzione sociale e criminale,
sottraendo all'amministrazione della pubblica sicurezza l'applicazione di ogni
misura restrittiva della libertà personale del cittadino
Ulteriore corollario, l'istituzione di un corpo specializzato
di polizia giudiziaria posto alle esclusive dipendenze della magistratura.
Implicita, nelle premesse suesposte, la completa estromissione dall'ordinamento
giudiziario del concetto di carriera, la cui pratica regolamentazione si è
appalesata la vera quadratura del circolo dell'organizzazione giudiziaria.
In effetti il concetto carriera, mutuato dall'organizzazione
amministrativa, è inscindibilmente connesso alla attuale struttura burocratico-gerarchica
della magistratura. Essa, pertanto, non potrà essere eliminata sino a
quando sarà conservata detta struttura; mentre l'eversione di quest'ultima
comporterà automaticamente il travolgimento della prima.
In sua vece dovrà essere adottato il concetto di
investitura iniziale, da attuarsi in entrambe le forme che la costituzione prevede:
ovverossia, principalmente, mediante la cooptazione con lo strumento
del concorso e, secondariamente, mediante la nomina elettiva di magistrati onorari,
sia pure con gli accorgimenti volti a sottrarli alle influenze dei partiti,
con limitata competenza civile e penale.
Il concetto dell'investitura iniziale dovrà poi venir integrato da quello
della selezione attitudinale, con connessa specializzazione, che consentirebbe
la completa razionalizzazione, sotto il profilo
tecnico, della funzione giudiziaria, assicurata, oltre che dalla estrazione
rigorosa dei magistrati, con l'oculato affidamento a ciascuno di essi delle
attività pi consone alle sue attitudini, e con l'altrettanto
vigile controllo sull'espletamento della funzione al fine di escludere in ogni
tempo gli inadatti e gli indegni. Tale selezione, tuttavia, potrà attuarsi
soltanto dopo che siano state rimosse le attuali strutture gerarchico-piramidali
e dovrà essere affidata esclusivamente agli organi di autogoverno centrali
e periferici democraticamente eletti.
Sempre nel quadro del concreto affidamento dei diversi compiti, andrà
poi affrontato e risolto il problema della composizione della nuova Corte di
cassazione. Problema che concerne tanto la esigenza di destinate ad essa gli
elementi che per preparazione tecnico-giuridica siano stati ritenuti i pi
adatti dal Consiglio superiore, su indicazione del Consigli giudiziari, quanto
la necessità del ricambio periodico dei
chiamati, ivi compresi i membri laici di cui la Costituzione discorre (art.
108 cpv), onde impedire pericolose cristallizzazioni giurisprudenziali.
Naturalmente, parlando di razionalizzazione della funzione
sotto il profilo tecnico, non va lasciato nell'ombra l'altro non meno fondamentale
aspetto della stessa, ovverossia quello che concerne la rispondenza della funzione
al suo compito primario di garanzia, per il quale, in definitiva, le è
stato accordato il riconoscimento di autonomo potere. Ciò implica la
formazione di un nuovo tipo di giudice, il quale sappia rendersi conscio di
essere strumento di esercizio delegato e parziale della sovranità popolare,
e pertanto sappia ognora mediare nella sua giurisprudenza le esigenze espresse
dalla medesima.
Ne discende la necessità della pi ampia
e profonda democratizzazione dell'esercizio della funzione, affinch
la sovranità popolare sia posta sempre in grado di esercitare il suo
controllo, e affinch si impedisca al magistrato di sentirsi avulso dal
corpo sociale, chiuso nella torre eburnea di un esclusivo tecnicismo, o, peggio
ancora, posto al di sopra del corpo sociale stesso, quale facente parte di una
casta depositarla di un potere a s stante.
Non a caso la Costituzione parla di partecipazione del
popolo alla giustizia, e ne ha offerto concreti strumenti nella possibilità
di istituire giudici onorari elettivi e di immettere membri laici nei collegi
giudicanti, primo fra i quali la Corte di cassazione (art 106 primo e secondo
cpv e 108 cpv.)
(2) Il potere giudiziario
Il movimento si propone di conseguire la completa indipendenza
della magistratura in armonia col principio di ripartizione dei poteri, secondo
la particolare configurazione che essa viene ad assumere nell'ambito del sistema
parlamentare adottato dal Costituente.
Indipendenza da assicurarsi mediante un Consiglio superiore
la cui composizione dovrà rispecchiare la necessaria trasformazione dell'organizzazione
giudiziaria, e la cui elezione avrà pertanto luogo da parte di tutti
i magistrati, con voto eguale e diretto.
Organi decentrati di autogoverno diverranno a loro volta
i consigli giudiziari, che dovranno rispecchiare con la massima approssimazione
la composizione e il modo di elezione del supremo organo di autogoverno, e i
dirigenti di ogni circoscrizione territoriale periferica, democraticamente eletti.
corollario della suesposta indipendenza, l'autogoverno
finanziario dell'ordine, mediante l'adozione di un apposito bilancio, con contestuale,
definiva soluzione del problema economico della magistratura.
In via provvisoria, dovrà essere soddisfatta, quanto
meno, la indilazionabile esigenza dell'adeguamento delle retribuzioni, e a tal
fine il movimento si impegna a porre in essere tutti i mezzi di agitazione consentiti
che la restaurazione di un diritto leso potrà suggerire.
Concludiamo il discorso relativo al potere, accennando
alla imprescindibile necessità che i magistrati siano sottratti ad ogni
altro compito che non sia di natura squisitamente giurisdizionale: e non solo
al di fuori dell'organizzazione giudiziaria, dalla quale mai e per nessun motivo
potranno essere distaccati, ma altresì nell'ambito della stessa.
(3) Gli strumenti processuali
E' ovvio che un'altrettanto profonda trasformazione dovranno
subire gli strumenti processuali di esercizio della funzione, affinchè
il processo di razionalizzazione, cui dianzi si accennava, non rimanga lettera
morta.
Ci limiteremo tuttavia, ad indicare i capisaldi di codesta
trasformazione, quali sono emersi di dibattiti associativi e apparsi suffragati
anche da larghe adesioni dottrinali.
a) in materia civile
1) L'introduzione del giudice unico e monocratico
di prima istanza, che consentirebbe finalmente di improntare il processo a quei
principi di oralità, immediatezza e concentrazione cui tentò di
ispirarsi il vigente codice, naufragato in partenza nei compromessi e sepolto
di poi nella prassi giudiziaria.
2) Il giudizio di riesame devoluto ad un giudice collegiale
nell'ambito della stessa circoscrizione. Unico fondamento del potere sostitutivo
del giudicato d'appello, in caso di difformità, viene pertanto ad essere
costituito dalla collegialità..
3) Abolizione di ogni superfluo formalismo, massimo impulso
di ufficio, larghezza di poteri istruttori conferiti al magistrato.
b) in materia penale
1) Formazione della prova, assicurati tutti i diritti
della difesa, affidata al magistrato.
2) Distribuzione della competenza di prima istanza tra
giudici monocratici e collegiali, con ampliamento della competenza dei primi.
3) Giudizio di riesame, nell'ambito della stessa circoscrizione,
ad opera di giudici collegiali, il cui potere sostitutivo in caso di decisione
difforme trova anche qui giustificazione nelle sola collegialità. Precisiamo
a questo punto, a scanso di equivoci, che parlando di giudici collegiali, sia
civili che penali, non s'intende fare riferimento ad organi entificati e stabilizzati,
bensì a collegi all'uopo predisposti che assumeranno le denominazioni
correnti di tribunale, corte d'appello, corte d'assise, corte d'assise d'appello,
solo nell'atto e per il tempo in cui effettivamente siederanno.
Si rappresenta, infine, l'opportunità di prospettare
la modifica delle forme e del momento della pubblicità della motivazione,
al fine di renderla pi aderente alle esigenze di un rapporto nuovo da
instaurarsi tra giudicante, giudicato e sovranità popolare. Si auspica
comunque fin da ora una pi larga pubblicità da conferire ai dibattimenti
e alle decisioni, coli la facoltà di rendere pubblico il voto motivato
di minoranza ed il riconoscimento dei diritti di critica e di cronaca della
stampa.
Da ultimo, parallelamente alla riforma del processo, si
propugna la contestuale riforma dell'ordinamento professionale forense, cui
è connesso il problema del patrocinio ai meno abbienti.
Ovviamente l'azione associativa non potrà non rivestire un
carattere di gradualità onde sia adeguata al tempi, ai modi, alle possibilità,
la realizzazione delle illustrate riforme.
Adeguata, dicevamo, ai fattori politici, culturali e sociali
del Paese da cui è storicamente condizionata, ma con lo sguardo irrevocabilmente
fermo alle mete finali.


Indirizzo:
http://old.magistraturademocratica.it/platform/1964/09/01/mozione-costitutiva-di-magistratura-democratica