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Statuto
di Magistratura democratica

Art.
1 - Magistratura democratica



  1. É
    costituita Magistratura democratica alla quale possono aderire tutti
    i magistrati della Repubblica, anche a riposo.

  2. Magistratura
    democratica aderisce all'Associazione internazionale dei magistrati
    europei per la democrazia e le libertà (Medel).

Art.
2 - Aderenti



  1. Ai
    fini dell'art. 7 e per esercitare il diritto di voto a qualsiasi
    livello è necessario aver corrisposto per intero la quota di
    autofinanziamento relativa all'anno precedente.

  2. Le
    quote sono riscosse dai rappresentanti delle sezioni e devono essere
    trasmesse per intero al tesoriere.

  3. Tutti
    gli aderenti devono inoltre contribuire al finanziamento delle
    sezioni cui appartengono nei modi e alle condizioni fissate dalla
    assemblee di sezione.

Art.
3 - Sede e organi



  1. Magistratura
    democratica ha sede in Roma, Palazzo di Giustizia, piazza Cavour,
    presso l'associazione nazionale magistrati (Anm).

  2. Sono
    organi nazionali di Magistratura democratica il congresso, il
    consiglio nazionale, il comitato esecutivo e il segretario generale;
    sono organi locali l'assemblea sezionale e il segretario della
    sezione.


  3. Il
    segretario generale è il rappresentante di Magistratura
    democratica.

Art.
4 - Congresso: composizione e funzionamento



  1. Il
    congresso è costituito da tutti gli aderenti, i quali possono
    partecipare personalmente o a mezzo di delegati eletti secondo le
    norme dello statuto dell'Anm; ogni delegato non può
    rappresentare più di dieci aderenti.

  2. Esso
    delibera su tutti gli argomenti iscritti e non iscritti all'ordine
    del giorno e, per questi ultimi, anche sulla loro inclusione, a
    maggioranza degli aderenti presenti e legalmente rappresentati.

  3. Si
    riunisce in via ordinaria una volta ogni due anni su convocazione
    del presidente per deliberare sugli argomenti indicati nell'art. 5.


  4. È
    convocato in via straordinaria anche su argomenti diversi da quelli
    indicati nell'art. 5 nei modi, composizione e funzionamento di cui
    ai commi precedenti, su convocazione del presidente, per deliberare
    su argomenti specifici ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità
    e vi sia la richiesta del comitato esecutivo o del consiglio
    nazionale o di tre assemblee sezionali o di un quinto degli
    aderenti.

  5. Della
    convocazione del congresso ordinario è dato avviso a tutti
    gli aderenti almeno quarantacinque giorni prima; della convocazione
    del congresso straordinario su argomenti diversi da quelli previsti
    dall'art. 5 è dato avviso a tutti gli aderenti almeno 15
    giorni prima.

Art.
5 - Congresso: attribuzioni


  1. Il
    congresso determina la linea politica generale di Magistratura
    democratica sulla base della relazione del segretario; delibera
    sulla relazione del tesoriere e approva il bilancio; provvede
    inoltre alle operazioni per il rinnovo dei consiglio nazionale nelle
    forme stabilite dal presente statuto.

  2. La
    relazione del segretario deve essere pubblicata sull'organo
    d'informazione della corrente almeno quarantacinque giorni prima
    della data dei congresso e devono essere inoltre pubblicate, almeno
    quindici giorni prima della data suddetta, le sintesi delle
    relazioni delle sezioni.


  3. Gli
    atti del congresso devono essere tempestivamente resi pubblici a
    cura del segretario generale.

Art.
6 - Democrazia associativa e differenza di genere



  1. Magistratura democratica assicura nella formazione degli organismi dirigenti, nelle proprie attività e designazioni la pssibilità di intervento di tutti gli associati e promuove la presenza paritaria di donne e uomini.

  2. Magistratura democratica promuove il rispetto del principio di parità in tutte le sedi associative ed istituzionali ed in particolare promuove la presenza paritaria di donne e di uomini in seno agli organismi dirigenti dell'Anm, nei Consigli Giudiziari e al Csm.

  3. Magistratura democratica si impegna perchè identici obbiettivi vengano condivisi e perseguiti dall'Associazione nazionale magistrati.

Art.
7 - Consiglio nazionale: composizione e funzionamento



  1. Il
    consiglio nazionale è costituito da venti componenti stabili, dieci per ciascun genere,
    eletti separatamente dal congresso con voto limitato a sette per genere, nonché dai
    segretari sezionali e da delegati eletti dalle assemblee sezionali
    in ragione di uno ogni venticinque o frazione di venticinque
    aderenti appartenenti alla sezione.

  2. I
    delegati delle sezioni sono eletti prima di ogni sessione del
    consiglio limitatamente alla sessione stessa, salva diversa
    determinazione rimessa all'autonomia delle sezioni e fermo in ogni
    caso il potere di revoca da parte dell'assemblea sezionale, prima di
    ogni sessione del consiglio.

  3. Il
    consiglio ogni anno, in occasione della sua prima riunione,
    determina il numero dei rappresentanti di ciascuna sezione sulla base
    del censimento degli aderenti ai sensi dell'art. 2 e secondo i
    criteri di cui al primo comma del presente articolo.

  4. Esso
    si riunisce di regola a Roma su convocazione del presidente.

  5. La
    prima riunione è convocata dal presidente uscente entro
    trenta giorni dal congresso per procedere all'elezione dei
    presidente, del segretario e del comitato esecutivo; successivamente
    si riunisce almeno quattro volte all'anno. Può essere altresì
    convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno e
    deve essere convocato quando vi sia la richiesta del comitato
    esecutivo o di un terzo dei suoi componenti stabili oppure di tre
    assemblee sezionali.

  6. Il
    presidente deve dare avviso di ogni convocazione almeno trenta
    giorni prima della data fissata per la riunione ai componenti
    stabili e ai segretari sezionali, che devono convocare le rispettive
    assemblee per l'elezione degli altri componenti.

Art.
8 - Consiglio nazionale: attribuzioni



  1. Il
    consiglio nazionale è l'organo deliberante di Magistratura
    democratica e, nell'ambito delle direttive del congresso, assume
    tutte le iniziative opportune per l'attuazione della linea politica.

  2. Esso
    elegge tra i suoi componenti stabili il presidente, il segretario,
    al quale può revocare in ogni momento la fiducia, e nove
    componenti del comitato esecutivo; designa, con le modalità e
    nei limiti di cui ai commi terzo e quarto, i candidati di
    Magistratura democratica al Consiglio superiore della magistratura e
    a tutti gli organi nazionali dell'Anm; delibera sull'indirizzo delle
    pubblicazioni della corrente e nomina tra i propri componenti i
    responsabili delle medesime; determina la quota annuale di
    autofinanziamento che deve essere corrisposta da ciascun aderente
    nonché i tempi e i modi del pagamento; istituisce gruppi di
    lavoro su materie specifiche, designandone i responsabili.

  3. Il
    consiglio nazionale approva i criteri per la formazione delle liste
    dei candidati di Magistratura democratica per le elezioni degli
    organi istituzionali e associativi, fermo restando il criterio generale di cui al comma secondo dell'art. 6. I criteri approvati sono
    comunicati alle sezioni, ciascuna delle quali propone una rosa di
    candidati, anche estranei alla sezione stessa. Successivamente il
    consiglio nazionale delibera la lista definitiva dei candidati sulla
    base delle rose formulate dalle sezioni e delle eventuali ulteriori
    candidature proposte nel consiglio nazionale da singoli delegati o
    componenti stabili.

  4. Nella lista dei candidati proposta per il CDC dell'Associazione nazionale magistrati va garantita la presenza di almeno il 40% di ciascun genere.


  5. Alle
    deliberazioni di cui al comma precedente partecipano soltanto gli
    aderenti magistrati ordinari.

Art.
9 - Comitato esecutivo: composizione e attribuzioni



  1. Il
    comitato esecutivo è costituito dal segretario generale e da
    nove componenti, eletti dal consiglio nazionale fra i suoi
    componenti stabili con voto limitato a sei.

  2. Esso
    è presieduto dal segretario generale. Nella sua prima
    riunione il Comitato esecutivo designa tra i suoi componenti un
    tesoriere.

  3. Si
    riunisce su convocazione del segretario generale tutte le volte che
    questi lo ritenga opportuno e deve essere convocato quando lo
    richiedano almeno tre dei suoi componenti.

  4. Il
    Segretario non può essere eletto per più di due volte
    consecutive.

  5. Il
    comitato esecutivo porta ad esecuzione le deliberazioni del
    congresso e del consiglio nazionale.

  6. Le
    riunioni non sono pubbliche; tuttavia vi possono partecipare il
    presidente, il responsabile della stampa e dell’informazione e
    i coordinatori dei gruppi di lavoro delle aree di intervento
    designati dall’esecutivo, nonché i componenti del
    Consiglio superiore della magistratura e del comitato direttivo
    centrale dell'Anm aderenti a Magistratura democratica.

Art.
10 - Sezioni locali



  1. Possono
    costituirsi sezioni di Magistratura democratica nell'ambito
    territoriale di ciascun distretto di corte d'appello o di più
    distretti finitimi; alle sezioni possono aderire gli appartenenti
    alle magistrature diverse da quella ordinaria, i quali, peraltro,
    possono costituire proprie sezioni nell'ambito delle rispettive
    circoscrizioni.

  2. Spetta
    all'autonomia delle sezioni l'organizzazione interna delle medesime.

  3. L'assemblea
    sezionale designa un segretario che coordina l'attività della
    sezione e la rappresenta nei rapporti con gli organi nazionali;
    detemina inoltre la quota di autofinanziamento dovuta alla sezione
    da ciascun aderente ad essa appartenente; elegge i componenti del
    consiglio nazionale ai sensi dell'art. 6; designa i candidati di
    Magistratura democratica agli organi locali dell'Anm e ai consigli
    giudiziari e adotta, in sede locale, nell'ambito della linea
    politica generale, tutte le iniziative che reputa necessarie e
    opportune.

  4. Alle
    designazioni dei candidati di cui al comma precedente partecipano
    soltanto gli aderenti magistrati ordinari.

Art.
11 - Organi d'informazione



  1. Gli
    organi di informazione di Magistratura democratica sono pubblicati
    sotto la responsabilità di componenti del consiglio nazionale
    ai sensi dell'art. 7.

  2. Di
    tutte le riunioni degli organi nazionali sono redatti resoconti che
    sono comunicati entro dieci giorni a tutti i segretari sezionali che
    ne informano subito gli aderenti appartenenti alle rispettive
    sezioni.

Art.
12 - Norma di rinvio



  1. Per
    tutto quanto non è disciplinato negli articoli precedenti si
    applicano le norme dello statuto dell'Anm, con esclusione dell'art.
    6 commi due e tre e di qualsiasi norma incompatibile con il
    presente statuto e con i fini perseguiti da Magistratura
    democratica.

(il
testo vigente è quello approvato
dalla assemblea di Padova del 24 giugno 1973,
modificato il 12 aprile 1991 dal congresso di Alghero, il 24 gennaio 2003 dal congresso di Roma e infine il 7 maggio 2005 dal Congresso di Palermo)

06 05 2005
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