La proposta di modifica statutaria

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Il Consiglio nazionale del 19 marzo ha approvato all'unanimità una proposta di modifica statutaria che vuole favorire la partecipazione femminile, che verrà sottoposta al Congresso.
Il dato sulla partecipazione femminile al CSM, agli organi nazionali dell'ANM e di MD, è preoccupante e denota un forte deficit di partecipazione e di democrazia. La proposta di modifica statutaria propone un Consiglio nazionale di MD paritario, ottenuto con una votazione separata per l'elezione di 10 uomini e 10 donne, ed una quota non inferiore al 40% per il genere meno rappresentato per le elezioni del CdC : quote, dunque, che vengono introdotte per il nostro organo deliberativo e per il CDC ma non per le elezioni negli organi istituzionali, in cui mancano "liste". L'intitolazione dell'articolo 6 alla differenza di genere segna un salto di qualità nell'elaborazione del gruppo rispetto alla semplice "parità" professionale.
E' ovvio che la modifica statutaria significa anzitutto un impegno politico per MD e per tutti noi, nella convinzione che questo impegno può essere un volano per moltiplicare vocazioni e partecipazione di tutti alla vita della corrente.

Claudio Castelli

MODIFICHE STATUTARIE
Art. 6 - Democrazia associativa e differenza di genere.

  1. Magistratura Democratica assicura nella formazione degli organismi dirigenti, nelle proprie attività e designazioni la possibilità di intervento di tutti gli associati e promuove la presenza paritaria di donne e uomini.

  2. Magistratura Democratica promuove il rispetto del principio di parità in tutte le sedi associative ed istituzionali ed in particolare promuove la presenza paritaria di donne e di uomini in seno agli organismi dirigenti dell'ANM, nei Consigli Giudiziari e al CSM.

  3. Magistratura Democratica si impegna perchè identici obbiettivi vengano condivisi e perseguiti dakll'Associazione Nazionale Magistrati.

Art. 7 (ex 6) Consiglio nazionale: composizione e funzionamento



      1. Il consiglio nazionale è costituito da venti componenti stabili, dieci per ciascun genere, eletti separatamente dal congresso con voto limitato a sette per genere, nonché dai segretari sezionali e da delegati eletti dalle assemblee sezionali in ragione di uno ogni venticinque o frazione di venticinque aderenti appartenenti alla sezione.

      2. identico

      3. identico

      4. identico


Art. 8 (ex 7) - Consiglio nazionale: attribuzioni

  1. identico

  2. identico

  3. Il consiglio nazionale approva i criteri per la formazione delle liste dei candidati di Magistratura democratica per le elezioni degli organi istituzionali e associativi, fermo restando il criterio generale di cui al comma secondo dell'art.6.. I criteri approvati sono comunicati alle sezioni, ciascuna delle quali propone una rosa di candidati, anche estranei alla sezione stessa. Successivamente il consiglio nazionale delibera la lista definitiva dei candidati sulla base delle rose formulate dalle sezioni e delle eventuali ulteriori candidature proposte nel consiglio nazionale da singoli delegati o componenti stabili.

  4. Nella lista dei candidati proposta per il CDC dell'Associazione nazionale Magistrati va garantita la presenza di almeno il 40 % di ciascun genere.

  5. Alle deliberazioni di cui al comma precedente partecipano soltanto gli aderenti magistrati ordinari.

Gli articoli successivi slittano di un numero

02 05 2005
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