Regolamento del CG di Palermo

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Articolo 1: Convocazione delle sedute e calendarizzazione dei lavori

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di regola, nelle ore pomeridiane del 1 lunedì e del 3 giovedì di ogni mese, fatte salve ulteriori convocazioni necessarie - secondo le valutazioni del Presidente - in relazione al numero ed alla urgenza delle pratiche sopravvenute.

Articolo 2: Partecipazione alle sedute

1.
Di regola partecipano alle sedute, oltre al Presidente della Corte d'Appello ed al Procuratore Generale, cinque membri di nomina elettiva, da individuarsi come stabilito nel comma seguente.
2.
Per quanto attiene ai componenti della fascia di Cassazione, questi parteciperanno alternativamente ad una riunione del Consiglio ciascuno; i componenti della fascia di Corte d'Appello e di Tribunale ruoteranno tra loro in modo tale da partecipare ciascuno a due riunioni ogni tre. Nel caso di impedimento, assenza o astensione del consigliere di turno si provvederà alla sua sostituzione con il componente non di turno, senza che ciò modifichi l'andamento del sistema di rotazione in atto.
3.
Tutti i componenti hanno, inoltre, facoltà di partecipare ad ogni seduta.

Articolo 3: Formazione dell'ordine del giorno

1.
L'ordine del giorno è formato dal Presidente secondo il numero di iscrizione della pratica in apposito registro cronologico istituito presso la segreteria del Consiglio Giudiziario per la singola tipologia di pratica, fatto salvo l'inserimento delle pratiche caratterizzate dal requisito della urgenza, per le quali si terrà conto dell'esistenza di eventuali termini entro i quali le pratiche medesime devono essere definite.
2.
Nell'ordine del giorno, di regola, sono inserite le pratiche pervenute sino a sette giorni prima di ciascuna seduta.
3.
Ciascun componente può richiedere per iscritto l'inserimento di pratiche nell'ordine del giorno. Sull'inserimento decide il Presidente. In caso di diniego, il componente può chiedere la decisione del collegio, il quale decide alla prima seduta utile.
4.
Qualora la richiesta provenga da almeno tre componenti (titolari e/o supplenti), il Presidente provvede direttamente all'inserimento della questione nell'ordine del giorno.
5.
L'ordine del giorno viene comunicato a ciascun componente, sia titolare che supplente, almeno cinque giorni prima della seduta; viene depositato presso la segreteria del Consiglio Giudiziario, ove ciascun magistrato del distretto può prenderne visione; viene, inoltre, comunicato a tutti i capi degli uffici giudiziari del distretto, anche con mezzi telematici.
6.
L'ordine del giorno concernente esclusivamente le pratiche di competenza del Consiglio in composizione allargata viene comunicato ai Presidenti dei Consigli degli Ordini forensi del distretto.
7.
L'ordine del giorno viene, inoltre, comunicato agli uffici del giudice di pace esclusivamente per le pratiche di relativo interesse diretto.

Articolo 4: Criteri di assegnazione degli affari ai componenti del Consiglio

1.
L'assegnazione degli affari viene fatta dal Presidente secondo l'ordine di iscrizione cronologica per ciascuna tipologia di pratica, seguendo un ordine rotatorio a partire dal componente pi anziano, senza alcun vincolo connesso all'anzianità ed alla categoria di appartenenza del componente assegnatario.

Articolo 5: Votazioni

1.
La votazione per ciascuna delibera avviene in modo palese e per appello nominale, iniziando dal componente meno anziano.

Articolo 6: Modalità verbalizzazione

1.
Il verbale viene redatto dal componente effettivo meno anziano contestualmente alle sedute, sotto il diretto controllo del Presidente, e riporta in modo sintetico l'indicazione delle pratiche trattate, le motivazioni e le deliberazioni.
2.
Ciascun componente può chiedere che siano inseriti o allegati al verbale per esteso i propri interventi e le eventuali opinioni dissenzienti.

Articolo 7: Redazione delle relazioni e dei pareri

1.
Le relazioni ed i pareri affidati ai singoli componenti del Consiglio vengono redatti seguendo i criteri indicati dal C.S.M.
2.
Dal momento del deposito presso la Segreteria del Consiglio, ciascun componente può prenderne visione e sottoscriverlo per approvazione, salvo che ne richieda la modifica o l'integrazione in una successiva seduta.

Articolo 8: Pubblicità delle sedute

1.
I magistrati del distretto possono assistere alle sedute del Consiglio limitatamente all'esame delle pratiche concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici giudiziari, e con esclusione, in ogni caso, delle pratiche concernenti singoli magistrati.
2.
Ciascun magistrato, tuttavia, può richiedere per iscritto e motivatamente di assistere alle sedute anche oltre il limite predetto, ed in tal caso sull'ammissione decide l'organo collegiale prima dell'inizio della seduta stessa.

Articolo 9: Pubblicità delle deliberazioni

1.
Le deliberazioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici giudiziari possono essere consultate presso la Segreteria del Consiglio da chiunque.
2.
Le altre deliberazioni possono essere esaminate da chi presenti istanza scritta e motivata, su autorizzazione del Presidente.

Articolo 10: Consultazione delle categorie interessate

1.
In relazione al disposto di cui al punto i) della risoluzione sul decentramento e sui Consigli Giudiziari adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura il 20 ottobre 1999, il Presidente del Consiglio Giudiziario promuove consultazioni periodiche con i Consigli Forensi del distretto e con rappresentanze del personale amministrativo ai fini della soluzione dei problemi di carattere organizzativo concernenti le rispettive categorie.

09 02 2004
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