Art. 1
Il Consiglio Giudiziario si riunisce, di regola,
il primo e il quarto martedì di ogni mese, alle ore 15,30,
nell’apposita aula del Palazzo di Giustizia.
Può essere
convocato anche in altri giorni, se vi siano affari urgenti da
discutere.
In caso di necessità
la seduta può essere fissata nelle ore antimeridiane.
Art. 2
Ogni riunione deve
essere preceduta da un avviso di convocazione, sottoscritto dal
Presidente,e contenente l’odg.
L’avviso deve
essere recapitato ai consiglieri,a cura della cancelleria, almeno tre
giorni prima della riunione.
Art. 3
L’ordine del
giorno è formato dal Presidente.
Le pratiche vengono
inserite nell’O.d.G. e sottoposte all’esame del Consiglio
secondo l’ordine di arrivo in cancelleria, sempre che siano
complete e istruite.
Il criterio cronologico
può essere derogato nei casi di urgenza.
Art. 4
Ciascun consigliere può
chiedere al Presidente l’inserimento di un determinato
argomento all’ordine del giorno. Se il Presidente non ritiene
di accogliere la richiesta ne dà atto nello schema di ordine
del giorno predisposto.
In apertura di seduta
l’argomento viene ugualmente portato all’ordine del
giorno qualora lo richiedano almeno tre consiglieri,effettivi o
supplenti,presenti.
Art. 5
In caso d’urgenza,
il Presidente può inserire nell’odg, fino all’inizio
della riunione, altri argomenti, che saranno discussi nella stessa
riunione, salvo diverso avviso della maggioranza dei consiglieri,
effettivi e supplenti,presenti.
Art. 6
L’O.d.G. di ogni
riunione è portato tempestivamente a conoscenza dei magistrati
del distretto.
A tal fine, la
cancelleria invia apposita comunicazione ai Presidenti di sezione
della Corte e ai capi degli altri Uffici Giudiziari, i quali
provvederanno,a loro volta,ad informare gli altri magistrati dei
rispettivi uffici.
L’O.d.G. dovrà
essere comunicato, salvo parere contrario della maggioranza di tutti
i componenti del Consiglio giudiziario, ai Consigli degli Ordini
degli Avvocati del Distretto limitatamente ai punti riguardanti
direttamente l’organizzazione degli uffici giudiziari
(composizione delle tabelle degli uffici distrettuali, organizzazione
degli uffici del giudice di pace).
Art. 7
Alla prima riunione il
Consiglio nomina il segretario, nella persona del meno anziano dei
componenti effettivi.
Per le singole
riunioni, le funzioni di segretario sono esercitate, in assenza del
segretario del Consiglio, dal magistrato di Tribunale effettivo meno
anziano.
Al più presto il
Consiglio deve nominare tre componenti della Commissione Uditori,
scegliendo, ove possibile, tra i magistrati di Tribunale e di Corte
d’Appello un componente che eserciti funzioni civili ed uno
quelle penali e tra i magistrati di Cassazione un componente che
abbia esercitato entrambe le funzioni, ognuna per almeno quattro
anni.
La Commissione Uditori
riferisce al Consiglio almeno una volta ogni due mesi sull’andamento
del tirocinio; mantiene periodici contatti con i vari gruppi di
uditori attraverso formali incontri nel corso dei quali fornisce loro
tutte le informazioni di carattere istituzionale connesse allo
svolgimento del tirocinio; raccoglie preventivamente le
disponibilità, non vincolanti, a svolgere funzioni di
collaboratore per il tirocinio interpellando tutti i magistrati del
distretto; organizza periodici incontri con i collaboratori, ai quali
sono invitati tutti i magistrati che hanno dato la loro disponibilità
e negli stessi incontri valuta i problemi del tirocinio e le
possibili iniziative di formazione.
Art. 8
Tutti i componenti,se
non impediti o astenuti,partecipano alle sedute e hanno diritto di
intervenire alla discussione.Il Consiglio delibera con il numero di
sette componenti.
I componenti che
dichiarano di astenersi dalla trattazione di un argomento per ragioni
di incompatibilità o di opportunità non assistono alla
discussione ed alla votazione e devono allontanarsi dalla sala di
riunione.
I supplenti partecipano
alla deliberazione quando sostituiscono il componente effettivo o
quando sono relatori di singole pratiche.In quest’ultimo caso
votano in sostituzione del collega più anziano tra quelli
presenti di pari qualifica.
In caso di
impedimento,ciascun componente,effettivo o supplente, dovrà
avvisare nel più breve tempo possibile la segreteria del
Consiglio giudiziario onde consentire la regolare composizione dello
stesso.Sono consentiti accordi diretti tra gli interessati.
I componenti di diritto
potranno in ogni momento indicare un sostituto.
Art. 9
Le pratiche relative
alle valutazioni ed ai pareri riguardanti i presidenti di sezione
della Corte e i presidenti dei Tribunali del Distretto sono assegnate
al Presidente del Consiglio giudiziario; quelle riguardanti
l’Avvocato generale ed i Procuratori della Repubblica presso i
Tribunali sono assegnate al Procuratore Generale; quelle concernenti
tutti gli altri magistrati del Distretto, compresi i magistrati
onorari, sono distribuite dal Presidente tra i componenti del
Consiglio, effettivi e supplenti, iniziando dal membro effettivo più
anziano e seguendo l’ordine in cui i rapporti dei dirigenti
degli uffici pervengono alla segreteria della Corte (se più
sono i rapporti pervenuti lo stesso giorno, si seguirà per
questi l’ordine alfabetico dei magistrati).
Per le questioni
relative alla materia tabellare, vengono nominati quattro componenti
per il Tribunale di Torino (comprese le sezioni distaccate),due
componenti per la Corte d’Appello di Torino e due componenti
per ciascuno degli altri Uffici del distretto. Per i doppi incarichi
si tiene conto del presumibile impegno richiesto dai diversi uffici.
Nella stessa composizione sono esaminate le questioni connesse alle
proposte organizzative delle Procure. Nei limiti del possibile,i
relatori saranno scelti in ugual misura tra i consiglieri addetti al
settore civile e quelli addetti al settore penale.
Le pratiche relative
alle applicazioni e alle supplenze dei magistrati vengono
distribuite, a rotazione, a tutti i componenti eletti, effettivi e
supplenti, seguendo il criterio cronologico e quello dell’anzianità
dei componenti.
Il
Presidente riferisce in ordine alle pratiche di incarichi
extragiudiziari, di residenza extraufficio e ad ogni altra pratica
riguardante i magistrati giudicanti, e il Procuratore Generale
riferisce sulle stesse pratiche riguardanti i magistrati del p.m.
Ogni pratica resta di
competenza del consigliere primo assegnatario, anche se non possa
essere esaurita in un’unica riunione.
L’assegnatario
della pratica può chiedere di astenersi se ricorrono fondati
motivi.
Art. 10
In relazione alla
formulazione dei pareri,la segreteria del Consiglio Giudiziario
richiede ai Capi degli uffici competenti il rapporto informativo e
alla cancelleria le statistiche; invita inoltre il magistrato
interessato a produrre facoltativamente una autorelazione con
eventuali provvedimenti.
La bozza del parere
predisposta dal relatore viene depositata in segreteria, e
l’argomento viene discusso nella seduta del Consiglio
immediatamente successiva al deposito,se tra la data del deposito e
quella della riunione intercorrono almeno tre giorni
liberi,altrimenti,e salvi i casi di urgenza,la pratica viene
sottoposta all’esame del CG nella riunione successiva a quella
dianzi indicata.
Il Consiglio
Giudiziario può sempre disporre approfondimenti, su richiesta
motivata anche di uno solo dei componenti,anche mediante audizione
dell’interessato e acquisizione di atti e provvedimenti “a
campione”
I pareri vengono
redatti con criteri di uniformità, seguendo gli schemi
suggeriti dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Art. 11
Il Consiglio
Giudiziario avvisa tempestivamente l’interessato dell’apertura
delle pratiche per incompatibilità che lo riguardano. Invita
il Capo dell’Ufficio a raccogliere gli elementi utili per
l’espressione del parere e, nei casi di incompatibilità
ai sensi dell’Art. 18 RD n.12/1941, invita inoltre il Presidente
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati a segnalare il settore
di attività dell’avvocato, il luogo ove esercita
abitualmente la professione e le eventuali associazioni con altri
professionisti.
Il Consiglio
Giudiziario può assumere informazioni anche delegando uno dei
suoi componenti.
Art. 12
Quando debbano essere
formulati pareri in merito alla richiesta di autorizzazione alla
accettazione di incarichi extragiudiziari,la segreteria del Consiglio
invita i Capi dell’Ufficio a comunicare se l’incarico sia
compatibile con l’attività svolta. In tutti i casi
devono essere salvaguardate le esigenze del servizio e osservati i
criteri di valutazione predeterminati dal Consiglio giudiziario.
Art. 13
Sugli argomenti
all’ordine del giorno il Presidente indice la votazione con le
modalità ritenute più convenienti con riferimento
all’importanza della materia e alle esigenze di speditezza;
ciascuno degli aventi diritto deve essere posto in grado di esprimere
assenso o dissenso; il voto è espresso in maniera palese.
Art. 14
Il segretario redige il
verbale dell’adunanza riportando sinteticamente i contenuti
della discussione e dando atto del risultato numerico delle eventuali
votazioni.
Il verbale predisposto
dal segretario viene sottoscritto da quest’ultimo e dal
Presidente.
I pareri espressi dal
Consiglio Giudiziario a seguito di votazione debbono essere
sottoscritti da tutti i componenti del consiglio che hanno
partecipato alla votazione.
Il verbale viene
inviato in copia a ciascun consigliere unitamente alla convocazione
per la seduta successiva. All’atto dell’apertura di tale
seduta il Consiglio approva il verbale relativo all’adunanza
precedente,stabilendo,a maggioranza,se vi sono parti che non debbono
essere rese pubbliche,oltre quelle indicate nell’Art. 15.
Se alcuno dei
componenti non ritiene il verbale conforme ai deliberati o alle
manifestazioni di opinione che li hanno preceduti, potrà
chiedere che vengano apportate le relative modifiche. In caso di
dissensi verranno messi ai voti i testi contrastanti e prevarrà
quello che otterrà la maggioranza.
Per ragioni di urgenza
il Consiglio può approvare prima della chiusura del verbale
tutti o parte dei punti all’ordine del giorno così come
verbalizzati dal segretario, in modo da consentirne l’immediata
pubblicazione.
Il Consiglio
Giudiziario può stabilire anche ,a maggioranza,che le
discussioni vengano registrate.
Art. 15
Copia del verbale
dell’adunanza e delle singole deliberazioni viene trasmessa a
tutti i magistrati del distretto,con le modalità previste
dall’Art. 6,comma 1 e 2.
In tale copia non sarà
fatta menzione dei pareri e dei verbali della relativa discussione
afferenti le progressioni in carriera del singolo magistrato,e delle
parti di cui è stata esclusa la pubblicazione a norma
dell’Art. 14.
Degli atti menzionati
nel precedente comma potranno comunque prendere visione i diretti
interessati.
Nel caso di cui
all’Art. 6,comma 3,saranno comunicati ai Consigli dell’Ordine
degli Avvocati gli atti relativi alle delibere concernenti le materie
indicate nella stessa disposizione,salva diversa statuizione del
Consiglio giudiziario,adottata a maggioranza.
Il Consiglio
giudiziario può anche deliberare, a maggioranza, di rendere
totalmente pubbliche,mediante comunicati stampa o altro sistema
equivalente,sue deliberazioni, riguardanti materie di interesse
generale correlate all’amministrazione della giustizia nel
Distretto.
(Approvato dal C.G. Torino nella seduta del 19 marzo 2002)