Art.
1)
Il Consiglio
Giudiziario è convocato dal Presidente della Corte d’Appello
di regola una volta al mese.
Possono
essere disposte ulteriori convocazioni nello stesso mese in relazione
alla quantità degli affari da trattare o all’urgenza
degli stessi.
Art.
2)
Ogni
riunione deve essere preceduta da un avviso di convocazione,
sottoscritto dal Presidente e contenente l’ordine del giorno.
L’ordine
del giorno è comunicato a tutti i componenti del Consiglio
unitamente alla convocazione, con indicazione del relatore nominato
per ogni pratica, almeno otto giorni prima della data della seduta.
L’ordine del giorno, con pari anticipo, è comunicato ai
Dirigenti degli Uffici giudiziari del distretto, affinchè
provvedano a portarlo immediatamente a conoscenza di tutti i
Magistrati. Degli argomenti aggiunti all’ordine del giorno per
motivi di necessità ed urgenza viene data tempestiva
comunicazione ai componenti del Consiglio ed ai Dirigenti degli
Uffici.
Art.
3)
L’ordine
del giorno è formato dal Presidente in relazione agli affari
pervenuti fino a dieci giorni prima della data della seduta, salvo
motivate ragioni di urgenza. Ciascuno dei membri del Consiglio
Giudiziario può chiedere nello stesso termine al Presidente
l’inserimento di un determinato argomento all’ordine del
giorno. Se il Presidente non ritiene di accogliere la richiesta ne
informa immediatamente il richiedente, nonché, nella prima
seduta successiva, il Consiglio Giudiziario. Se la richiesta proviene
da almeno tre Consiglieri (effettivi o supplenti) il Presidente
inserisce l’argomento all’ordine del giorno.
In caso di
urgenza, il Presidente può inserire nell’ordine del
giorno, fino all’inizio della riunione, altri argomenti, che
saranno discussi nella stessa riunione, salvo diverso avviso della
maggioranza dei consiglieri aventi diritto al voto.
Art.
4)
Alla prima
riunione, il Consiglio nomina il Segretario, nella persona del
componente effettivo meno anziano.
Nelle
singole riunioni, le funzioni del Segretario sono esercitate, in
assenza del componente designato, dal magistrato di tribunale meno
anziano.
Il Consiglio
nomina altresì tre componenti della Commissione uditori,
indifferentemente scelti fra effettivi o supplenti, della quale
faranno parte un magistrato di cassazione, un magistrato di corte
d’appello e un magistrato di tribunale.
La scelta va
fatto nominando almeno un magistrato che esercita funzioni civili e
almeno un magistrato che esercita funzioni penali.
Il Consiglio
nomina inoltre uno o più magistrati designati per la
formazione e il tirocinio dei giudici di pace e la trattazione di
tutte le pratiche connesse
Art.
5)
I componenti
supplenti vengono convocati a tutte le riunioni del Consiglio e
possono presenziare alle sedute e partecipare alla discussione.
Nella nomina
dei relatori, limitatamente alle sedute ordinarie, il Presidente
segue, di norma, il criterio della rotazione per pratiche
equivalenti, fra tutti i componenti del Consiglio, effettivi e
supplenti.
Per i pareri
concernenti la progressione in carriera e il conferimento di uffici
direttivi e semidirettivi, la nomina del relatore segue il criterio
della rotazione fra tutti i componenti effettivi e supplenti, a
partire dal più anziano e dai componenti effettivi, sulla base
della data di arrivo del rapporto del Capo dell’Ufficio e senza
soluzione di continuità fra una seduta e l’altra.
Il criterio
della rotazione trova correttivo in eventuali impedimenti, nella
funzione svolta dal Segretario o da altri componenti in relazione a
specifici incarichi e nell’opportunità che materie dello
stesso tipo siano assegnate allo stesso componente.
Art.
6)
Il Consiglio
giudiziario ordinario delibera con il numero di sette componenti.
I componenti
che dichiarano di astenersi dalla trattazione di un argomento per
ragioni di incompatibilità o di opportunità, non
assistono alla discussione e alla votazione e devono allontanarsi
dalla sala di riunione.
I supplenti
partecipano alla deliberazione quando sostituiscono un componente
effettivo o quando sono relatori di singole pratiche. In questo
ultimo caso, votano in sostituzione, alternativamente, di uno dei
colleghi effettivi.
Art.
7)
In materia
tabellare, il Consiglio designa tre componenti per il Tribunale di
Brescia e gli altri uffici del circondario, due per la Corte
d’Appello e due per il Tribunale di Bergamo, uno per il
Tribunale di Mantova, uno per il Tribunale di Cremona e uno per il
Tribunale di Crema, non appartenenti agli uffici interessati.
Il
Presidente assegna, di volta in volta, a uno dei componenti designati
le singole pratiche.
Art.
8)
Il Consiglio
Giudiziario, ai fini della formulazione dei pareri per la
progressione in carriera, invita, a mezzo del Presidente,
l’interessato a produrre una autorelazione, unitamente a copia
di numero tre provvedimenti da scegliersi da parte dell’interessato,
per ciascun bimestre indicato dal Consiglio nei tre anni antecedenti
la valutazione.
A tale fine,
nella prima seduta di ogni semestre, il Consiglio Giudiziario
stabilisce i bimestri di riferimento dei tre anni precedenti.
L’interessato può motivatamente produrre provvedimenti
emessi in diverso bimestre.
E’
comunque in facoltà dell’interessato produrre
provvedimenti che ritiene rilevanti, emessi nel periodo oggetto di
valutazione.
Per i
magistrati degli Uffici requirenti, il campionamento avrà ad
oggetto atti di esercizio dell’azione penale, impugnazioni,
richieste di archiviazione o di misure cautelari, memorie ex art. 121
c.p.p. e atti in sede civile.
Ove
l’interessato non produca l’autorelazione e i
provvedimenti richiesti, provvederà il Consiglio ad acquisire
provvedimenti o atti a campione, relativi ai bimestri di riferimento.
I
provvedimenti e gli atti comunque acquisiti sono restituiti
all’interessato dopo la redazione del parere, salva diversa
deliberazione del Consiglio.
Tutti i
pareri (per la progressione in carriera, per il conferimento di
incarichi direttivi o semidirettivi, ex art. 190 Ord. Giud.) vengono
redatti previa acquisizione del rapporto informativo del Capo
dell’Ufficio, corredato delle statistiche comparate del lavoro
svolto.
E’
sempre in facoltà del Consiglio Giudiziario disporre ulteriori
accertamenti, ivi comprese le audizioni, ritenuti utili, dandone
comunicazione al magistrato interessato che può presentare
memorie o chiedere di essere sentito.
I pareri
vengono redatti con criteri di uniformità, seguendo gli schemi
predisposti dal C.S.M.
Copia del
parere viene comunicata all’interessato
Art.
9)
Le
osservazioni dei Magistrati degli Uffici del Distretto per pratiche
all’ordine del giorno diverse dai provvedimenti di proposta o
variazione tabellare debbono pervenire, a pena d’irricevibilità,
alla segreteria del Consiglio Giudiziario, anche a mezzo fax, almeno
due giorni prima della data della seduta, tranne l’ipotesi in
cui l’interessato provi di non avere avuto tempestiva
comunicazione dell’ordine del giorno.
Per i
provvedimenti di proposta o variazione tabellare, le osservazioni
debbono pervenire secondo la tempistica stabilita dalle circolari del
C.S.M.
Art.
10)
Di ogni
riunione viene redatto verbale in forma riassuntiva a cura del
Segretario, il quale in apertura della seduta, dà lettura
dell’ordine del giorno che viene trascritto nel verbale.
Nel verbale
va dato atto, per ogni delibera, del contenuto della discussione e
delle dichiarazioni che ogni componente del Consiglio ha facoltà
di far dettare; quando la deliberazione è adottata a
maggioranza, il verbale deve dare atto del risultato della votazione.
Qualora la
motivazione dei pareri non sia contestuale, il Segretario dà
atto nel verbale della parte dispositiva, riservando la stesura della
motivazione al relatore, che si atterrà alle risultanze della
discussione. Ove non sia stato contestualmente approvato, il verbale,
redatto dal Segretario e firmato dal Presidente, viene comunicato a
tutti i componenti del Consiglio in occasione della convocazione per
la seduta immediatamente successiva, in apertura della quale il
verbale verrà approvato.
Art.
11)
Copia del
verbale è sempre trasmessa al C.S.M., unitamente alle
deliberazioni a cui si riferisce.
L’interessato
ha facoltà di chiedere, con istanza scritta, copia del verbale
delle deliberazioni che lo riguardano. Il rilascio è
autorizzato, senza ritardo, dal Presidente.
Art.
12)
I Dirigenti
degli Uffici Giudiziari di appartenenza dei membri del Consiglio
Giudiziario terranno conto, nella ripartizione dei carichi di lavoro
dell’Ufficio, del peculiare impegno di costoro
nell’espletamento della funzione di Consigliere e di tale
impegno daranno atto nella formulazione dei richiesti pareri.
La
partecipazione alle sedute del Consiglio Giudiziario è
considerata, a tutti gli effetti, attività di servizio.
Approvato nella seduta del C.G. di
Brescia del 18 giugno 2003