Pubblicato su Magistratura Democratica (http://old.magistraturademocratica.it/platform)

Il Ddl sui beni confiscati alla mafia: ancora una controriforma

1. E' in discussione in aula, alla Camera dei deputati, il disegno di legge n. 5362/C, "Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali".

Dopo la soppressione dell'ufficio del Commissario straordinario del governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, decisa nel consiglio dei ministri del 23 dicembre 2003, il disegno di legge delega porta a compimento il progetto di normalizzazione e sterilizzazione delle strategie di aggressione prima e valorizzazione sociale poi dei patrimoni di mafia.

Che l'aggressione dei patrimoni di mafia sia uno straordinario strumento di contrasto alla criminalità mafiosa è evidente; ma l'acquisizione di tale evidenza fa, nel caso, da schermo ad un intervento legislativo, invece, in controtendenza proprio rispetto a quell'evoluzione normativa, partita nel 1982, profondamente rivista nel 1989 e consolidatasi tra il 1992 ed il 1996 che, pur tra contraddizioni e farraginosità, aveva segnato una svolta ed indicato le direttrici di un possibile processo di erosione delle ricchezze accumulate dalla criminalità organizzata ed al tempo stesso di radicamento della cultura della legalità.

Infatti, il valore aggiunto derivante dal visibile passaggio di mano dei beni dalla mafia a persone, associazioni od enti in grado di innestarne un circuito virtuoso di sfruttamento economico e utilità sociale va ben oltre il pur non trascurabile vantaggio derivante dall'impoverimento delle associazioni criminali; ma perch lo strumento sanzionatorio sia al tempo stesso un poderoso volano di legalità occorre che il valore sociale del riutilizzo dei beni costituisca il fulcro intorno al quale ruota tutto il processo di gestione e destinazione dei beni confiscati.

Il disegno di legge delega si muove esattamente nella direzione opposta e disconosce intenzionalmente il progetto di riforma elaborato dalla commissione di studi appositamente istituita presso il soppresso Commissario Straordinario del Governo nominato dal Presidente Ciampi ai sensi dell'art. 1, lett. d), del D.P.R. 19.1.2001: un progetto di riordino complessivo di tutta la normativa che disciplina l'amministrazione giudiziaria dei beni in sequestro, quindi la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

2. Il conferimento, previsto dal disegno di legge delega, di ogni competenza relativa all'amministrazione dei beni, fin dal momento del sequestro, all'Agenzia del demanio, presso la quale dovrebbe essere creata una struttura appositamente dedicata, articolata a livello centrale e periferico, e che non potrà che utilizzare uffici e uomini già allo stato impiegati allo scopo, rivestendoli di una nuova forma burocratica, oltre a "premiare" proprio l'amministrazione pubblica che è stata da molti criticata per non aver contribuito, come avrebbe potuto, all'effettività del sistema della prevenzione patrimoniale, comporta, proprio a causa della modesta affidabilità già dimostrata in passato dall'amministrazione finanziaria, maggiori rischi di ineffettività e, dunque, di infiltrazioni mafiose nell'amministrazione dei beni in sequestro e, quindi, nella gestione e destinazione dei beni confiscati.

3. Inoltre, il nuovo sistema taglia in radice la possibilità di immediato contatto del tribunale che ha disposto il sequestro, attraverso il giudice a tanto delegato, con il bene oggetto della misura cautelare e, dunque, con le problematiche di un'amministrazione dei beni così resa priva della originaria figura "di riferimento".

Nel contempo, la scomparsa dell'amministratore giudiziario, essenziale strumento di intervento e controllo del giudice delegato, sostituito dall'amministratore burocrate nominato dall'Agenzia del demanio, fa mancare una figura preziosa di raccordo e rende ancora pi simbolici i poteri di controllo del giudice.

La direzione dell'amministrazione del bene ad opera del giudice delegato, dal momento del sequestro fino alla definitività della confisca, peraltro, nell'attuale sistema normativo, non è funzionale solo a garantire la correttezza di tale delicatissima fase, ma consente anche di non disperdere, ai fini della decisione sul merito, i preziosi elementi di conoscenza dell'origine illecita dei beni sequestrati, desumili anche dalla ricostruzione del tessuto di rapporti e interessi che ruotano intorno ai patrimoni mafiosi, e che si svelano attraverso l'attività di risanamento, per via giudiziaria, dell'amministrazione degli stessi.

Anche sotto questo aspetto, il disegno di legge si muove nella direzione opposta, conferendo all'autorità giudiziaria generici compiti autorizzativi e di "nulla osta".

In tal modo, si vuole limitare il campo d'azione dell'autorità giudiziaria, ritenuto eccessivo e "frutto, invero, di un'accentuazione â€èœipocrita' delle prerogative di onniscienza del giudice" (per usare un'espressione ricavata dal documento di maggioranza della commissione parlamentare antimafia approvato il 19 ottobre 2005 e che svela la preconcetta ostilità nei confronti dell'intervento giudiziario): si esprime così, ancora una volta, una insofferenza per il controllo di legalità, insofferenza che si manifesta in questa come in tante altre iniziative legislative recenti.

4. Il disegno di legge, inoltre, enfatizza esclusivamente i profili di efficienza economica della gestione dei beni confiscati (il fine di incrementare la redditività del bene, peraltro, connota già l'amministrazione giudiziaria dei beni in sequestro per effetto della scelta compiuta dal legislatore del 1989, a sua volta frutto della prima esperienza applicativa delle nuove disposizioni antimafia - così l'art. 2 sexies della l. n. 575 del 1965 -): l'art. 2, comma 1), lettera b), del disegno di legge richiama i criteri di efficienza, economicità, efficacia, imprenditorialità, incremento di redditività, mentre nulla indica, in evidente contrasto con lo spirito della l. n. 109 del 1996, che invece sottolineava il fine sociale nella destinazione dei beni confiscati, QUANTO ALLA priorità della destinazione dei beni in confisca ad attività che associno, alla imprenditorialità, il rispetto di un interesse collettivo.

Ciò è contrario non solo ad una efficace e complessiva strategia anticriminalità, ma anche ad una effettiva possibilità di risanamento e rilancio economico, attraverso una destinazione a fini di interesse sociale dei beni confiscati, proprio di quelle aree mortificate dal controllo del territorio esercitato dalla mafia.

Da tale punto di vista, il generico riferimento alla priorità, in sede di assegnazione, in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime delle richieste estorsive è del tutto inadeguato a soddisfare tale fondamentale esigenza.

5. E', inoltre, di immediata evidenza il rischio che il nuovo quadro suggerisca anomali sistema di "salvataggio" delle imprese già in mano mafiosa con effetti ulteriormente depressivi dell'economia "legale".

Si tratta di un'esperienza che "vanta" un precedente nella Legge Spatola Gambino Inzerillo della Regione Sicilia (L.R. n. 40 del 25.10.1985), la quale, con ottica straordinariamente miope, prevede incentivi regionali per gli acquisti immobiliari dalle imprese in sequestro.

In tale cornice, l'assunzione da parte dello Stato della garanzia dei debiti che le imprese sotto sequestro contraggono con il sistema creditizio per le esigenze di gestione sembra pi diretta alla tutela dell'interesse bancario che al risanamento delle imprese medesime.

6. Piuttosto, non era dubbia la necessità che ogni nuovo sistema normativo si ponesse il problema della salvaguardia dei diritti dei terzi incolpevoli; ma, anche su questo punto, il disegno di legge adotta soluzioni non rispondenti, di per s, in maniera corretta, allo scopo - ignorando, oltre alle organiche soluzioni proposte dal Commissario del governo nominato con D.P.R. 19.1.2001, l'equilibrata evoluzione della giurisprudenza della Cassazione sul punto, che va sistemando il vuoto lasciato dal legislatore e tutela, al contempo, i diritti di credito del terzi incolpevoli e l'intervenuta destinazione a fini sociali del bene confiscato, con il suo ingresso nel patrimonio dello Stato -.

Il disegno di legge, invece, prevede, piuttosto, senza limiti di tempo e da parte di chiunque vi abbia interesse, la possibilità di promuovere la revoca e, quindi, di ottenere l'annullamento della confisca del bene, così condannando qualunque iniziativa economica avviata con tali beni alla ipoteca della provvisorietà e, quindi, disincentivando investimenti e progettualità di lungo respiro.

Nella stessa direzione, costituisce, infine, un forte segnale di arretramento e di disinvoltura morale, praticata in nome di una malintesa imprenditorialità della gestione del bene confiscato alla mafia, la previsione della possibilità di vendere i beni confiscati a tutela del compendio aziendale e dei terzi in buona fede, di cui all'art. 3, lett. h), del disegno di legge: si tratta di un istituto fortemente esposto alla strumentalizzazione dei mafiosi allo scopo di rientrare in possesso dei beni loro confiscati, come pi volte sottolineato, costituendo elementare massima di esperienza che, nei territori controllati dalla mafia, sarebbe precluso a chiunque, che non sia espressione del contesto criminale, l'accesso all'acquisto di tali beni che, in tal modo, ritornati nella disponibilità di chi li aveva prodotti con attività illegali, diventerebbe simbolo della nuova, irridente vittoria della mafia sullo Stato.

4. A fronte di tutto ciò, i poteri di coordinamento, analisi e monitoraggio conferiti alla Commissione di alta vigilanza istituita presso la presidenza del Consiglio appaiono fragili, inconsistenti e del tutto inidonei a imprimere la necessaria caratterizzazione a ciascun intervento e al loro insieme: in tal modo, si consacra la definitiva vittoria degli apparati burocratici, insofferenti a qualsiasi serio controllo sulla gestione e destinazione dei beni confiscati, rispetto alle possibilità di seria modernizzazione del sistema, che nelle attività di intervento e nella proposta di riforma del Commissario del Governo ex d.P.R. del 19.1.2001 aveva avuto una ben presto repressa espressione.

5. Infine: la indubbia ricchezza dell'elaborazione teorica che ha accompagnato l'evoluzione normativa delle misure di sicurezza patrimoniali ha messo in luce i problemi irrisolti e i limiti dell'attuale disciplina; il legislatore disponeva, dunque, di tutti i dati e di tutti gli elementi conoscitivi indispensabili per un riordino della materia, che è sicuramente indispensabile e che era stato oggetto di un condiviso progetto di riforma ad opera del pi volte citato Commissario del governo.

Sotto troppi aspetti, invece, il disegno di legge non risponde ai problemi reali o dà risposte sbagliate o insoddisfacenti.

Rapidità delle procedure, rapporti tra l'amministrazione dei beni in sequestro e procedure concorsuali, profili tributari, particolari problemi posti dall'assoggettamento a misure cautelari di attività imprenditoriali complesse o gestite in forme societarie, coinvolgimento coordinato delle amministrazioni interessate alla destinazione dei beni in confisca, valorizzazione della destinazione sociale degli interventi, certezza nell'assegnazione dei beni confiscati, vendita degli stessi: alcuni di questi problemi sono toccati, altri sommariamente sfiorati, altri ancora ignorati dal disegno di legge ma quelli essenziali, affrontati pi direttamente, vedono una risposta inadeguata e inaccettabile.

Si rende, dunque, auspicabile che il Parlamento non acceleri i tempi dell'approvazione di una legge che è espressione di un'iniziativa non felice e dell'esercizio affrettato e non seriamente consapevole di una delega che, per intervenire in materia così delicata, avrebbe, piuttosto, richiesto, invece, l'elaborazione meditata di uno o pi provvedimenti tra loro coordinati.


Indirizzo:
http://old.magistraturademocratica.it/platform/2005/12/19/il-ddl-sui-beni-confiscati-alla-mafia-ancora-una-controriforma