Pubblicato su Magistratura Democratica (http://old.magistraturademocratica.it/platform)

Intervento al Congresso dell'Anm 24-26 febbraio 2006

Questo intervento riassume l' ampio ed articolato dibattito che si è sviluppato nel corso di molti mesi tra i giudici del lavoro di emmedi lavoro.
Come portavoce ufficiale, trattandosi di un intervento e non di una relazione mi limiterò a brevissime considerazioni, veri e propri flashes, con inevitabile omissione di molti punti, pur significativi ed importanti di quella discussione.
I
Premessa generale e politica
L'efficienza della giustizia, soprattutto nel settore del lavoro e della previdenza ed assistenza sociale non è indifferente al livello di conflittualità sociale: diritto e giustizia sono collegati all'assetto generale sociale e istituzionale e per questo che tutte le riforme e gli interventi sulla giustizia, e sulla giustizia del lavoro in particolare, hanno come premessa o condizione indispensabile il ristabilimento delle condizioni minime di pace e di coesione sociale.
Il nostro Paese è attraversato da grosse disuguaglianze sociali e dal superamento a livello individuale e istituzionale di concezioni solidaristiche e tutto ciò ha conseguenze notevoli sulla funzione della giurisdizione del lavoro che assume ruoli di supplenza che non fanno bene alla certezza del diritto e nuocciono alla funzionalità latamente intesa del processo.
II
Principio di legalità . Efficienza della Pubblica Amministrazione Art. 97 Cost.

L'obiettivo della efficienza della giustizia e della effettività della tutela si realizza anche ristabilendo la cultura della legalità che il paese sembra avere smarrito .
Ogni regola di legge e di contratto non adempiuta secondo un codice di etica delle relazioni giuridiche determina l'instaurazione di una controversia giudiziale. Rispetto della legge, dunque, e dei vincoli negoziali assunti a livello individuale e collettivo da parte dei singoli cittadini, da parte dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle rispettive OOSS.
Ossequio alla legge da parte delle Pubbliche Amministrazioni soprattutto da parte degli Enti che provvedono alla amministrazione della previdenza e della assistenza.
III
Il processo previdenziale

Il processo previdenziale oggi costituisce per la giustizia del lavoro davvero il terreno su cui misurare la reale volontà di operare un'inversione di rotta, un cambiamento. I numeri dicono già tutto: le controversie previdenziali rappresentano oggi circa il 60% del contenzioso. Anche in questo settore specifico, la distribuzione sul territorio è fortemente diseguale, perchè in due sole regioni d'Italia (la Campania con il 28% e la Puglia con il 22%) si registra il 50% del contenzioso previdenziale nazionale. Aggiungendo solo tre altre regioni (Lazio con l'11%, Calabria con il 10%, Sicilia con il 9%), si evidenzia il risultato per cui in cinque regioni d'Italia si concentra circa l'80% del complessivo contenzioso in materia, che secondo le ultime rilevazioni ufficiali al 31.12.2004 (Consiglio di indirizzo e vigilanza INPS) ammonta a circa 900.000 cause (per la precisione 872.280 cause).Di queste pendenze, circa il 50% è costituito dal contenzioso cd. patologico, quello cioè che potrebbe essere fatto sparire "con interventi legislativi semplici, ed assolutamente indolori", secondo quanto ha affermato nella seduta del 30 gennaio 2003 il Commissario straordinario dell'INPS Gian Paolo Sassi alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie. Ma è esperienza quotidiana che un'altra buona fetta di procedimenti deriva dall'inerzia e dall'insufficienza delle strutture amministrative degli enti previdenziali, su cui, in fondo, i giudici solo chiamati ad operare come supplenti necessari per far fronte alle richieste dei cittadini.
L'inefficienza, che come quasi sempre avviene, è capace anche di generare ricchezza (questo ricco filone costituisce con ogni evidenza la risorsa prima di studi legali attrezzati proprio a questo scopo ) ci preoccupa per due ragioni
Per un verso rischia di far apparire velleitario ogni impegno su principi e questioni di ampio respiro, per altro verso rende il processo una faccenda autoreferenziale tra giudici ed Avvocati, e lascia fuori dalla tutela i diritti di chi lavora, e che hanno bisogno di essere affermati ora o mai pi
IV
I tempi di definizione dei processi

Le cifre sono noiosamente note. Secondo i dati ufficiali (statistiche giudiziarie ISTAT 2002), sono sempre in aumento i tempi di definizione delle cause di lavoro, che rappresentano il 43% del contenzioso civile di primo grado ed il 46% di quello d'appello. In media, trascorrono per il primo grado circa 31,7 mesi; per l'appello, in tutto occorrono mediamente circa 33,6 mesi, che aggiunti alla durata del primo grado, fanno in totale 65,3 mesi: quasi cinque anni e mezzo perch una causa di lavoro esaurisca i gradi di merito.
Letti in maniera disaggregata i dati offrono anche in questo settore una realtà di un paese spaccato in due: a Catanzaro occorrono in media 1.303 giorni perch il processo approdi al grado di appello (esclusa la sentenza) contro realtà come quelle di Milano, Torino, Trento, ove occorrono tra i 320 ed i 350 giorni.
V
Diversità tra gli uffici

Riassumendo in termini doverosamente approssimativi, in molti uffici giudiziari, grosso modo quelli del nord ed in alcuni del centro Italia, il processo del lavoro funziona, ed in modo pi che soddisfacente.
Occorre conoscere e capire le ragioni per le quali in altre zone del paese e in alcuni uffici giudiziari le decisioni sono adottate in tempi non ragionevoli.
E allora, un serio progetto di rilancio della giustizia del lavoro deve prendere le mosse da un attento studio dei flussi di cause, e della loro valenza qualitativa oltre che quantitativa. I modelli virtuosi esistono e non possono nemmeno essere definiti sporadici: le condizioni perch il processo del lavoro funzioni consistono in primo luogo nella definizione di organici proporzionati, nella gestione del contenzioso seriale attraverso lo strumento della riunione dei procedimenti (apprezziamo la modifica appena intervenuta dell'art. 151 disp att cpc, ma sarebbe stato utile prevedere anche un qualche incentivo alla proposizione di ricorsi collettivi, quelli plurimi con pi parti per evitare o limitare gli adempimenti ripetitivi che gravano sui giudici, sulle cancellerie sugli ufficiali giudiziari), nell'automatismo delle assegnazioni, nella individuazione e nella punizione delle sacche di inefficienza che pure, lo sappiamo bene, esistono tra i magistrati , così come, d'altronde, non trovano mai il dovuto riconoscimento le realtà in cui viceversa la giustizia viene amministrata in modo efficiente e adeguato rispetto alle aspettative dei cittadini. Occorre anche capire dove e come trova attuazione l'art. 47 quater dell'ordinamento giudiziario, che è regola dell'organizzazione e premessa per la creazione di un sistema di nomofilachia diffusa che dà senso alle diversità interpretative ed evita i disorientamenti giurisprudenziali.
VI
Le prassi virtuose e le differenze tra gli Uffici giudiziari

Dobbiamo rendere onore ai tanti giudici del lavoro che soprattutto negli Uffici giudiziari del SUD quotidianamente si sporcano le mani con le migliaia di cause previdenziali, clone l'una dell'altra, che generano ciascuna altre cause, che li sommergono e per questo abbiamo il dovere di segnalare anzi di continuare a segnalare che il funzionamento di un ufficio giudiziario è tanto pi complicato e difficile quanto pi elevato è il numero complessivo dei processi pendenti perch pi elevata è la probabilità di disfunzioni ed errori nella trattazione e nella gestione di un gran numero di processi e pi difficile l'adozione di prassi organizzative, di quelle prassi virtuose che inorgogliscono e a ragione i magistrati degli uffici giudiziari meno congestionati. Conosciamo tanti magistrati bravissimi, avveduti dirigenti di sezioni che vedono fallire ogni tentativo di razionalizzazione, ogni possibile strumento di semplificazione nella massa enorme dei processi che gravano su uffici sottodimensionati a vario livello e che operano in realtà geografiche a difficile equilibrio economico-sociale , in realtà dove solo i giudici, pochi per giunta, e senza risorse adeguate rappresentano lo Stato .
VII
I Flussi

La nuova circolare del CSM sulle tabelle offre anche ai giudici del lavoro la possibilità di affrontare i temi dell'analisi dei flussi, la determinazione degli organici basata su dati chiari, i pesi differenziati delle cause, comprensioni ed incomprensioni in ordine alle cause seriali, la riunione delle cause la soluzione dei problemi organizzativi delle sezioni di I e II grado attraverso una chiara condivisa, razionale programmazione.
E' troppo allora chiedere al Consiglio Superiore della Magistratura di prevedere come obbligatoria ed imprescindibile la presenza di un giudice del lavoro nelle commissioni sui flussi presso i Consigli giudiziari? Se i numeri da soli non dicono niente ed i prospetti statistici vanno letti con intelligenza non è contrario al buon senso pensare che un giudice civile, per quanto attento ed attrezzato culturalmente, sia in grado di spiegare ed analizzare i dati relativi al contenzioso lavoristico, ai rapporti tra contenzioso di primo e secondo e grado, alla qualità delle controversie? Chi si sentirebbe di chiedere ad un cardiologo di leggere i risultati di una risonanza magnetica fatta alla gamba ?
VI
Organici

Nel 1997 il Csm aveva stimato che, per effetto della devoluzione al GO del pubblico impiego, era necessario l'aumento dell'organico dei giudici del lavoro di "almeno 400 unità". La legge n. 48/2001 ha determinato tale aumento in 300 unità, salvo aumenti successivi in relazione alle effettive esigenze.
Il Ministero non ha provveduto immediatamente all'aumento, ma lo ha fatto con molto ritardo in tre tranche, l'ultima delle quali non è stata ancora deliberata (la relativa proposta è di gennaio e si attende il parere del Csm).
Il Ministero, inoltre, per l'attribuzione degli aumenti ha fatto riferimento non alle esigenze specifiche delle sezioni lavoro, ma con una logica che non riusciamo a comprendere con riferimento alle esigenze dell'ufficio in generale, comprese, quindi le necessità del settore civile e di quello penale.
In conclusione la legge non è stata rispettata, perchè finora alle sezioni lavoro di primo grado e appello sono andati solo 142 posti e non ne andranno pi di 189 complessivi su 300 previsti.
Non è finita perch il Csm ritiene di detrarre dal numero di 300 posti riservati alle sezioni lavoro gli aumenti disposti autonomamente con le modifiche tabellari dal 1999 ad oggi. Auspichiamo un ripensamento
VII
Riforme processuali

Il modello del 73 ha funzionato bene quando la realtà su cui operava era diversa;
quella realtà è mutata non c'è pi la fabbrica, il lavoro è cambiato o non c'è; nelle controversie previdenziali ed assistenziali si agitano bisogni e diritti nuovi; le risorse non sono state adeguate; la specializzazione dei giudici si va dissolvendo ( abbiamo la sensazione che ne sia stato trascurato il valore in occasione della costituzione delle nuove sezioni del lavoro di I e II grado) al pari di quella degli Avvocati.

Rimane da chiedersi cosa sarebbe stato senza quello strumento processuale, connotato da concentrazione, oralità, poteri officiosi e che ha imposto specializzazione dei giudici e degli Avvocati.
Nondimeno, siamo convinti che siano auspicabili modifiche e miglioramenti processuali che muniscano il processo di nuovi ed ulteriori dispositivi di sicurezza, che amplino la tutela reale alle domande che mirano a far emergere la realtà effettiva del rapporto in termini di sua stabilizzazione. L'obiettivo, secondo noi, è quello di realizzare appieno il principio chiovendiamo il processo deve tendenzialmente essere capace di dare quei vantaggi che erano stati attribuiti sul piano sostanziale, "tutto quello e proprio quello".

Intanto guardiamo oggi con attenzione alle proposte avanzate dalla Commissione interministeriale per la riforma del processo del lavoro, alla cd Commissione Foglia dal nome del suo presidente, insediata nella scorsa legislatura, in pochi mesi tra il novembre 2000 e l'aprile 2001, proposte riprese nel ddl Treu sulla riforma del processo del lavoro, alle riflessioni su ipotesi di riforma del processo previdenziale elaborate dal prof. Andreoni.
Non è questo il luogo e non c'è tempo per analizzarle nel dettaglio e naturalmente tocca alla politica fare le proprie scelte, ma non possiamo negare la delusione che suscitano le poche righe del minispot che ha condensato in poche righe le linee di un possibile intervento riformatore (la motivazione a richiesta servirà a ben poco perch chi conosce il nostro processo sa che ciò che affatica ed impegna e richiede tempo è lo studio preliminare della controversia e l'istruttoria pi che la redazione della sentenza; il ricorso alla magistratura onoraria, a tacer d'altro, mal si concilia con l'importanza dedicata alla specializzazione dalla legge 533/73).

Noi condividiamo l'idea che occorre introdurre strumenti che riportino la pace tra il processo, la conciliazione e l'arbitrato e che occorra affrontare con coraggio e chiarezza la proliferazione di una massa di processi spesso inutili ma siamo altrettanto fermi e convinti nel ribadire che la giurisdizione del lavoro debba aspirare a promuovere, attraverso il contributo di tutti gli attori del processo, la qualificazione delle istanze di giustizia o se volete delle domande di tutela , ad intercettare i nuovi bisogni, e non a far diminuire il numero dei processi.

Perch se i conflitti vengono risolti fuori dalla giurisdizione o perch l'accesso è negato (ed è negato quando i tempi sono irragionvolemnte lunghi) o perch incentiviamo i metodi conciliativi di risoluzione delle controversie ( ribadiamo che guardiamo con attenzione perciò a conciliazioni endoprocessuali) avremo tutti contribuito a decretare la sconfitta dell'ordinamento, e con ciò, avremo lasciato i diritti, soprattutto i diritti fondamentali della persona (e quelli che si agitano nel processo del lavoro sono tali ) scritti sulla carta, avremo contribuito all'affermazione della legge del pi forte (che è il soggetto economicamente avvantaggiato) e contribuito alla degenerazione della convivenza sociale.

I giudici del lavoro di emmedì ritengono che un serio progetto di rilancio del processo del lavoro non può fare a meno di riaffermarne la centralità nell'ambito delle possibili riforme sulla giustizia. Nella chiarezza che è propria dei giudici del lavoro di MD avvertiamo il dovere di segnalare che le scelte che appartengono alla politica non possono dimenticare che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e, che, dunque, il diritto al lavoro non è solo uno dei diritti costituzionalmente garantiti, ma è il diritto fondante della Repubblica e la sua tutela , effettiva, non è disponibile nemmeno per il legislatore, se è vero, come affermato dal Mortati, che essa attiene alla stessa forma di Stato. Non possono essere ulteriormente trascurati, dunque, i reali problemi dell'amministrazione della giustizia del lavoro, della domanda sempre crescente, dei nuovi diritti che chiedono di essere nei fatti appagati anche in virt delle fonti di diritto comunitario .

Di questa cultura devono riappropriarsi tutti coloro che a vario titolo ed a diverso livello hanno il dovere di promuovere la rinascita della cultura della efficienza del processo del lavoro. Come accadde negli anni che precedettero e seguirono l'emanazione della legge 533/73 che dovremmo rileggere tutti con attenzione ed umilità.

In questa prospettiva sollecitiamo la Associazione Nazionale Magistrati a ricostituire il gruppo di studio dei giudici del lavoro ( ci addolora essere qui oggi in solitudine diversamente da quanto accaduto nel passato).
Al CSM, alle forze politiche, alle Pubbliche Amministrazioni rivolgiamo l'invito a raccogliere questo appello che vuole con umiltà restituire dignità concreta al principio del giusto e ragionevole processo.

Concludo segnalando che la Rivista Giuridica del Lavoro, la Consulta Giuridica del Lavoro e il Gruppo di studio dei giudici del lavoro di Magistratura democratica magistratura il 30 marzo approfondiranno sotto diverse angolazioni e prospettive i temi dell'efficienza del processo del lavoro, confrontandosi con giuristi, avvocati, rappresentati delle OOSS e della società civile .
A nostro modo di vedere la funzione giurisdizionale non burocratizzata impone il superamento di tentazioni autoreferenziali

Il programma è di imminente pubblicazione sul sito di MD


Indirizzo:
http://old.magistraturademocratica.it/platform/2006/02/28/intervento-al-congresso-dellanm-24-26-febbraio-2006-4