Roma, 15 novembre: Presentazione del protocollo per le udienze dibattimentali

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Roma 15 novembre 2006
ore 16,00

AULA MAGNA CORTE APPELLO CIVILE

Presentazione del Protocollo
per la Gestione delle Udienze dibattimentali del Tribunale di Roma

ADERISCONO AL PROTOCOLLO:

Presidente Corte di Appello Roma Francesco Lo Turco
Procuratore Generale Salvatore Vecchione
Presidente Tribunale Roma Alberto Bucci
Procuratore della Repubblica Roma Giovanni Ferrara
Presidente Ufficio GIP Carlo Figliolia
Sezione distrettuale ANM ROMA ( Presidente Paolo Auriemma )
Consiglio Ordine Avvocati Roma ( Presidente Alessandro Cassiani )
Camera Penale Roma

INTERVERRA' IL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA LUIGI SCOTTI

INTRODUCONO IL DIBATTITO:

avv. Arianna Agnese avv. Ugo Pioletti

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Valerio Savio

INTERVENTI PROGRAMMATI: Pres. Mario Bresciano, Prof. Avv. Franco Coppi, Prof. Avv. Giovanni Arico', Avv. Giovanni Cipollone, Cons. Riccardo Scaramuzzi, Cons. Giuseppe Saieva, Dott. Giacomo Ebner

MAGISTRATI ED AVVOCATI SONO INVITATI A PARTECIPARE

Proposta di Protocollo per la gestione delle udienze dibattimentali penali, collegiali e monocratiche, del Tribunale Ordinario di Roma

1 -- L'udienza penale dibattimentale, monocratica come collegiale, inizia di regola alle ore 9.00 . L'udienza di convalida di cui all'art. 558 cpp organizzata nel turno monocratico direttissime inizia alle ore 9.30.

2 -- "L'Ufficiale Giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza" ( art. 21 Regolamento al c.p.p. ex D.M. 334/1989 ), apre quindi l'aula alle ore 8.50 ( per le udienze ex art. 558 cpp del turno monocratico direttissime : alle ore 9.15), e cura l'afflusso di Parti, ausiliari del Giudice, testimoni, identificando questi ultimi .

3 --- L'udienza penale dibattimentale, nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata dal Giudice perch di regola non si protragga oltre le ore 16.30, con una sospensione, ove non si concluda entro le ore 14.00, tra le 14.00 e le 14.45, salve le esigenze dei processi con imputati detenuti o per reati prossimi alla prescrizione e salva comunque l'autonomia giurisdizionale di chi presiede l'udienza, come regolata dal c.p.p. L'organo giudicante calibra la programmazione delle singole udienze in modo da avvicinare il pi possibile il rispetto di tali orari .

4 --- I giudizi dibattimentali ordinari, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, vengono fissati in prima comparizione in due fasce orarie: ore 9.00 e ore 10.30 .

5 -- I processi vengono sempre rinviati dal Giudice ad orario, nel settore monocratico come in quello collegiale su fasce fissate a discrezione dall'Organo Giudicante. L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio comunica l'ora prima della quale il processo non sarà comunque chiamato. Il rinvio di un giudizio "ad una certa data, ore di rito", senza indicazione di fascia oraria, si intende fatto per le ore 9.00.

6 --- Salvo quanto previsto nel successivo punto 7, nel rito monocratico come nel rito collegiale, con eccezione per i giudizi con imputato detenuto anche solo agli arresti domiciliari, l'udienza di prima comparizione è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle Parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ex art. 444 cpp o per ragioni processuali o di prescrizione, alla definizione dei giudizi di rito abbreviato non condizionato all'assunzione di prove dichiarative.
In tale udienza, di regola, non si assumono prove dichiarative, esami di imputati periti o consulenti tecnici, e per tale ragione le Parti per tale udienza non citano i testimoni ed i propri consulenti tecnici ed il Giudice non ne autorizza la citazione.
Nei processi con imputato non detenuto anche solo agli arresti domiciliari, ove comunque si abbia in aula la presenza di testimoni, CT e periti alla prima udienza, sull'accordo delle Parti Pubbliche e Private è possibile per il Giudice effettuare istruttoria, che sarà preferibilmente fissata ( salvo che nei casi di brevissima spedizione ) in orario successivo alla trattazione di tutti i giudizi fissati in prima comparizione, concordato in udienza con le Parti.

7 -- P.M. e G.U.P. inseriscono nei decreti di citazione a giudizio, in calce, il seguente avviso: "la persona offesa è citata a comparire al solo scopo di esercitare la facolta' di costituirsi Parte Civile per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno, previa necessaria nomina di Difensore. Ha il diritto, ma non l'obbligo di intervenire alla sopra indicata udienza. In tale udienza non sara' sentita come testimone. Potrà essere citata in seguito come testimone per successiva udienza, con apposito atto, e per tale eventuale successiva data avrà l'obbligo di comparire".
La persona offesa comparsa all'udienza di prima comparizione viene tuttavia sentita, salvo che il processo sia di particolare complessita', ove detenuta, portatrice di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasettantenne, o se documenta di provenire da Regione diversa dal Lazio, ed in ogni caso quando l'imputato è detenuto. Viene altresì sentita quando il Giudice lo ritiene assolutamente necessario in relazione agli interessi della Parte Civile costituita che possano essere seriamente pregiudicati anche da un breve rinvio in relazione alla prescrizione del reato . In tali ultimi casi, il Giudice ha cura di assumere la testimonianza della persona offesa prevedibilmente lunga e di non semplice esperimento solo dopo la trattazione dei procedimenti di prima comparizione per i quali non deve essere svolta istruttoria .

8 ---- La Cancelleria di regoIa affigge il ruolo sulla porta dell'aula d'udienza e nella bacheca della Cancelleria della Sezione entro le ore 13.00 del giorno precedente l'udienza ( art. 20 D.M. 30.9.1989 n. 334 ) . Il ruolo contiene l'elenco dei processi indicati per numero all'interno delle singole fasce orarie. Copie del ruolo in aula vengono messe a disposizione sui banchi riservati alle Parti.
Il ruolo affisso e distribuito deve contenere dati di identificazione del singolo processo che non ingenerino equivoci . Il ruolo affisso non contiene l'indicazione del reato per cui si procede, n i nomi di persone offese o testimoni.
Nel settore collegiale, il ruolo affisso e distribuito, quando gli impegni del Collegio lo rendono possibile, contiene la sommaria indicazione delle attività processuali da svolgersi nel singolo processo ( es.: "per discussione", "per istruttoria senza discussione", "per formalità di apertura") .

9 --- Nel formare il ruolo, il Giudice tiene conto delle fasce d'orario cui i giudizi sono fissati o rinviati .
Nell'ambito delle singole fasce, nel formare il ruolo e comunque nella effettiva trattazione dà la precedenza ai giudizi con imputati detenuti anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonch, anche su segnalazione in aula delle Parti, ai giudizi per i quali verifichi nullità, difetti di notificazione o fattispecie processuali ( legittimo impedimento a comparire di imputato o Difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato ecc. ) che possono portare ad una immediata definizione o ad un immediato rinvio del giudizio.
Nell'ambito di ciascuna fascia d'orario, e in deroga all'ordine dei giudizi interno alla fascia fissato nel ruolo, il Giudice tratta con precedenza, nell'ordine, i giudizi per i quali verifichi siano presenti in aula come testi o dichiaranti detenuti anche non imputati, portatori di handicap, donne in evidente o documentato stato di gravidanza o che allattino la propria prole, Parti Private ultrasettantenni o che documentino di provenire per l'udienza da Regioni diverse dal Lazio. Tali situazioni particolari saranno segnalate in aula dagli interessati all'Ufficiale Giudiziario, che le sottoporrà senza ritardo all'Organo Giudicante.
Nell'ambito di ciascuna fascia, esauriti tali giudizi, ed in deroga dall'ordine dei giudizi che abbia indicato nel ruolo affisso e distribuito, il Giudice tratta poi con precedenza, nell'ordine, i giudizi in cui intervenga remissione/accettazione di querela, istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del Difensore, istanza di "patteggiamento", o istanza di giudizio abbreviato. In tale ultimo caso, ove si tratti di processo la cui definizione comporti uno studio di atti di una qualche complessità, ammesso il rito abbreviato, il Giudice, sentito il Difensore, rinvierà la discussione del processo ad altra udienza ovvero lo tratterà dopo avere trattato tutti gli altri giudizi a ruolo, rinviando ad horas il giudizio e licenziando per il momento gli interessati.
I Difensori che abbiano concomitanti impegni professionali li rappresentano all'Ufficiale Giudiziario al piu' tardi prima dell'inizio di trattazione della fascia di pertinenza.

10 --- Nell'udienza, il Giudice - fermi i criteri e le precedenze di cui all'art. 9 -- tiene conto dei concomitanti impegni del Difensore, in particolare se riguardanti il Tribunale di Sorveglianza e assistiti detenuti, posticipando la chiamata di un giudizio ove il Difensore glielo chieda per concomitanza di impegni, sempre ed in ogni caso laddove all'udienza non debbano intervenire altri Difensori o Parti Private diverse dal suo assistito, contemperando gli interessi di tutti tali soggetti, ove presenti, negli altri casi, trattando laddove possibile il processo con il Difensore titolare presente rispetto a quello con il Difensore titolare assente.

11 --- Nel rinviare i giudizi per istruttoria, il Giudice riserva le fasce di prima mattinata ai giudizi di pi spedita trattazione, e quelle di tarda mattinata per i dibattimenti di durata prevedibilmente pi lunga.
Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il Giudice fissa l'orario dell'udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della successiva camera di consiglio, e comunque, preferibilmente, nelle ultime fasce orarie .

12 --- Ove l'assenza del magistrato titolare - per ferie, corsi di aggiornamento professionale, malattia od ogni altro impedimento - sia certa, con largo anticipo, per una determinata data, l'Ufficio ne dà notizia in tempo utile, via fax o per via telematica, al Procuratore della Repubblica e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

13 --- Nella gestione della udienza, il Giudice evita in ogni caso che l'imputato detenuto debba stazionare a lungo in aula, tra i presenti, in attesa, disponendo a tal fine ove possibile che l'imputato detenuto venga tradotto in aula solo a seguito di chiamata del processo da parte del Giudice.

14 --- Il Giudice deferisce al Consiglio dell'Ordine il Difensore d'ufficio nominato ex art. 97 1 comma c.p.p. che, in modo non giustificato, non si presenti in udienza, così come il Difensore di turno per le sostituzioni ex art. 97 4 comma c.p.p. che non si renda reperibile violando le regole del turno stabilite dal Consiglio dell'Ordine .

15 ---- P.M. e Difensori hanno l'obbligo di indossare la toga. I Giudici popolari avranno cura di indossare abiti consoni alla funzione svolta.

16 --- P.M. e Difensori evitano di entrare nel locale/camera di consiglio adiacente l'aula d'udienza prima e durante l'udienza se non per conferire, insieme, e con il Giudice, di questioni a discussione non procrastinabile, o che riguardino esigenze di riservatezza delle Parti Private. Evitano altresì, in aula, di conferire con il Giudice con modalità tali da non consentire ai presenti di ascoltare cosa viene detto.

17 --- Nel perseguimento della ragionevole durata dei giudizi, del risparmio di tempo d'udienza e del rispetto di quanti in aula sono in attesa, P.M. e Difensori evitano nella perorazione delle loro tesi inutili divagazioni e ripetizioni. Per le stesse ragioni, il Giudice evita, di regola, le motivazioni contestuali di complessa o anche solo non breve stesura.

18 --- Onde agevolare la Cancelleria e l'Organo Giudicante nella intestazione e redazione dei provvedimenti, le Parti curano di depositare in atti anche su supporto informatico il capo d'imputazione complesso, la relazione di perizia o di consulenza tecnica di parte, la memoria difensiva e ogni altro atto o documento utile o necessario al Giudice per la redazione della sentenza o di altro provvedimento.

19 --- Ove il rinvio della trattazione istruttoria o della discussione di un giudizio che impone a PM e Parti Private notevole attività di preparazione dell'udienza sia per qualsivoglia ragione prevedibilmente sicuro sin dai giorni precedenti l'udienza, il Giudice ne informa appena possibile le Parti a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica.

20 --- I Difensori, quando non ne derivi danno per loro o per l'assistito, presentano l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in udienza.
Nei procedimenti di scarsa complessità e di agevole valutazione degli elementi da considerarsi ex artt. 82, 116 e 117 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico Spese di Giustizia), Difensore e Giudice valutano l'opportunità di provvedere in udienza alla liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al Difensore, con lettura in udienza del relativo decreto.

21 --- Ai giudizi si assiste in silenzio, senza manifestazioni di assenso o dissenso. Tutti gli intervenuti sono tenuti in aula a tenere il proprio telefono mobile o spento o con disattivazione dell'avviso sonoro di chiamata. Ove squilli il telefono, la persona intervenuta lo spegne immediatamente o esce dall'aula, senza rispondere sin tanto che è in aula. Nelle adiacenze dell'aula di udienza, i presenti parlano a bassa voce ed evitano rumori molesti.
In Tribunale, è vietato fumare.

22 ---- A settembre-ottobre di ogni anno, l'Osservatorio per la Giustizia Penale, operata una consultazione dei Dirigenti degli Uffici, dell' A.N.M., del Consiglio dell'Ordine, della Camera Penale, dei Dirigenti Amministrativi, dei Magistrati ed Avvocati del settore penale, organizza un pubblico incontro per eventualmente apportare al presente Protocollo le variazioni suggerite dall'esperienza e che avranno trovato diffusa condivisione.

23 --- Il presente Protocollo non potra' in ogni caso costituire strumento per esigere dal Giudice prassi o provvedimenti contrastanti con norme processuali od ordinamentali.

Roma 15 novembre 2006

06 11 2006
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