Art. 1 Modalità di convocazione delle sedute consiliari e adempimenti
1. Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria nelle ore pomeridiane del primo e terzo martedì di ogni mese ed in via straordinaria, quando è assolutamente necessario per il numero degli affari o la trattazione delle pratiche urgenti, nel giorno e nelle ore prescelti dal Presidente.
2. Gli avvisi, con allegato l'ordine del giorno, devono essere recapitati a tutti i componenti, effettivi e supplenti, almeno cinque giorni prima della riunione fissata. Per la composizione allargata ai rappresentanti degli avvocati e dei giudici di pace il termine deve essere non inferiore a sette giorni.
3. Alla prima riunione il Consiglio nomina il segretario nella persona del meno anziano dei componenti effettivi. Nelle singole sedute le funzioni di segretario sono espletate, in assenza del segretario, dal magistrato meno anziano.
Art. 2 Criteri di formazione dell'ordine del giorno dei lavori
1. L'ordine del giorno è formato dal Presidente secondo il numero di iscrizione delle pratiche in un apposito registro cronologico istituito presso la segreteria della Presidenza, che deve contenere il riferimento alla data in cui la pratica perviene o è depositato il primo atto del procedimento. Il Presidente terrà inoltre conto, nella predisposizione dell'ordine del giorno, dell'eventuale termine entro il quale la pratica deve essere definita dal Consiglio Giudiziario.
2. Ciascun componente del Consiglio può chiedere al Presidente l'inserimento nell'ordine del giorno di questioni di competenza dell'organo consiliare. Ove il Presidente ritenga di non dover accogliere la richiesta, la questione è sottoposta all'esame del Consiglio nella prima seduta utile, affinch ne sia valutata l'ammissibilità e la pertinenza.
3. Qualora la richiesta provenga da almeno tre componenti, titolari e/o supplenti, il Presidente provvede direttamente all'inserimento della questione nell'ordine del giorno.
4. Nell'ordine del giorno è indicato per ciascun punto il relatore designato secondo i criteri fissati nell'art. 4.
Art. 3 Trattazione degli affari urgenti
Su proposta del Presidente o di due componenti il Consiglio, all'inizio di ciascuna seduta, può deliberare l'inserimento nell'ordine del giorno di pratiche particolarmente urgenti e di cui non sia possibile la trattazione nella seduta ordinaria immediatamente successiva.
Art. 4 Criteri di assegnazione degli affari ai componenti del Consiglio Giudiziario
1. L'assegnazione degli affari avviene per categorie di atti e, all'interno di ciascuna categoria, per criteri automatici e predeterminati.
2. Ai fini del primo criterio, quello per categorie di atti, si elencano le seguenti tipologie di atti, in ordine decrescente di complessità e impegno:
a) pareri sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari, con esclusione delle variazioni tabellari riguardanti singoli magistrati o singoli settori dell'ufficio;
b) proposte di nomina o conferma dei giudici onorari;
c) pareri sul tirocinio degli uditori giudiziari, sulla progressione in carriera dei magistrati, sul passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa o sulle domande ad incarichi direttivi e semidirettivi;
d) ogni altro atto.
3. All'interno di ciascuna categoria di atti, gli affari vengono assegnati, per l'istruzione e la relazione, ai componenti elettivi che partecipino alla seduta per comporre il collegio secondo l'ordine cronologico in cui la richiesta dell'atto di competenza del Consiglio perviene nella segreteria. A tal fine la segreteria cura la formazione e la tenuta di un registro cronologico, diviso in quattro sezioni corrispondenti alle quattro categorie di cui al comma 2, attribuendo, per ogni sezione, ad ogni singola pratica un numero di protocollo progressivo, che dovrà essere menzionato nella copertina del fascicolo e nell'ordine del giorno.
4. Gli affari, così protocollati, vengono quindi assegnati dal Presidente per la relazione, nell'ordine, ai componenti elettivi in ordine decrescente di anzianità, avendo cura che, quando si tratti di pareri, la pratica risulti assegnata, di preferenza, a componenti con qualifica non inferiore a quella dei magistrati da valutare.
5. Ove ragioni di connessione lo consiglino, il Presidente può disporre la riunione di due o pi affari assegnandoli allo stesso relatore, designato secondo i suddetti criteri in relazione al primo di essi. Per converso una stessa pratica, ove richieda un'istruzione particolarmente complessa (es. nomina giudici di pace, tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari), anche su richiesta del componente assegnatario, potrà essere suddivisa tra diversi relatori, designati secondo l'ordine previsto al comma 4, al fine di ottenere una distribuzione omogenea dei carichi.
6. In ogni caso non può essere designato relatore della pratica ed estensore del conseguente provvedimento quello o quelli tra i componenti del Consiglio che appartengano allo stesso Ufficio giudiziario del magistrato nei cui confronti deve essere adottata la deliberazione, n che, sotto un profilo gerarchico, siano sovra o sottordinati rispetto al magistrato in valutazione. In tale ipotesi si applica l'ultimo capoverso dell'art. 8.
Art. 5 Pubblicità dell'ordine del giorno
1. L'ordine del giorno dei lavori è inviato a tutti gli uffici del distretto affinch sia depositato presso le cancellerie e segreterie almeno cinque giorni prima della seduta consiliare, salvo i casi di urgenza di cui all'art.3.
2. Di tale deposito va data immediata comunicazione, a cura dei dirigenti degli uffici, a tutti i magistrati in servizio, che potranno prendere visione dell'ordine del giorno e chiedere il rilascio di copia.
3. L'ordine del giorno depositato non riporta i punti contenenti dati che debbono considerarsi riservati a norma della legislazione generale sul procedimento amministrativo e di quella specifica riguardante i magistrati.
4. L'ordine del giorno concernente esclusivamente le pratiche di competenza del Consiglio in composizione allargata è comunicato ai Presidenti dei Consigli degli ordini forensi del distretto.
5. L'ordine del giorno è, altresì, comunicato agli Uffici del giudice di pace esclusivamente per le pratiche di relativo interesse diretto.
Art. 6 Modalità di verbalizzazione dei lavori consiliari
1. Il segretario redige, sotto il diretto controllo del Presidente, un verbale in forma sintetica, contenente l'indicazione delle singole questioni trattate, delle motivazioni, delle deliberazioni adottate e del risultato delle votazioni.
2. A richiesta il verbale contiene l'esposizione sommaria dell'intervento del singolo consigliere.
3. Se la delibera viene adottata a maggioranza, i consiglieri in minoranza possono sinteticamente indicare in verbale le ragioni del dissenso.
4. Il verbale viene approvato al termine della seduta consiliare ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Se uno o pi componenti sono stati incaricati di redigere relazioni scritte, le medesime sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Giudiziario alla prima seduta utile.
Art.7 Deposito e trasmissione dei verbali della seduta consiliare
1. I verbali delle sedute sono trasmessi in copia a tutti gli uffici del distretto affinch siano depositati presso le cancellerie e segreterie entro tre giorni dalla loro approvazione.
2. Di tale deposito va data immediata comunicazione, a cura dei dirigenti degli uffici, a tutti i magistrati in servizio, che potranno prendere visione dei verbali e chiedere il rilascio di copia.
3. In particolare dei verbali e delle deliberazioni concernenti la materia tabellare deve essere data comunicazione a ciascuno dei magistrati in servizio presso l'Ufficio interessato.
4. Il verbale, in ogni caso, non riporta i punti relativi a dati che debbono considerarsi riservati a norma della legislazione generale sul procedimento amministrativo e di quella specifica riguardante i magistrati.
Art. 8 Modalità di partecipazione dei componenti supplenti ai lavori consiliari
I componenti supplenti del Consiglio Giudiziario sono avvisati delle riunioni del Consiglio Giudiziario e del relativo ordine del giorno a cura della segreteria della Presidenza ed hanno facoltà di presenziare alle sedute consiliari senza partecipare alla discussione ed alla votazione.
Detti componenti vengono convocati dal Presidente, con correlativo obbligo di presentazione, quando i titolari sono assenti o impediti o quando l'ingente quantità delle questioni da istruire richiede la loro designazione come relatori. In tal caso il supplente partecipa alla discussione e votazione della pratica di cui è relatore in luogo del componente meno anziano tra coloro che hanno la qualifica corrispondente.
Art. 9 Consultazione delle altre categorie interessate
Il Presidente del Consiglio Giudiziario promuove di iniziativa o a richiesta del Consiglio Giudiziario consultazioni periodiche con i locali Consigli dell'Ordine forense e con rappresentanze del personale amministrativo ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità per la soluzione di problemi di carattere organizzativo che interessano le rispettive categorie e che rientrano nelle competenze del Consiglio.
Art. 10 Approfondimenti istruttori
1. Il Consiglio, su richiesta motivata del relatore o di due componenti dello stesso, dispone l'acquisizione di provvedimenti redatti dal magistrato nei confronti del quale deve formulare il parere.
2. Il Consiglio Giudiziario dispone l'acquisizione di ulteriori atti e documenti ovvero le audizioni ritenute utili ai fini della valutazione e della formulazione del parere.
3. Per l'espletamento delle audizioni è facoltà del Consiglio designare almeno due componenti, di cui uno è il relatore.
4. Qualora disponga gli approfondimenti istruttori di cui ai precedenti commi, il Consiglio dà immediata comunicazione al magistrato interessato, il quale può presentare memorie e chiedere l'audizione.
Art. 11 Modifiche del regolamento
1. Il regolamento può essere modificato con la maggioranza di cinque settimi dei componenti effettivi e di diritto del Consiglio.
2. Il Consiglio dispone la sollecita trasmissione di copie del regolamento e di ogni modificazione al Consiglio Superiore della Magistratura per conoscenza e dispone la trasmissione di copie del regolamento e di ogni sua modificazione ai dirigenti degli uffici giudiziari del distretto, i quali a loro volta provvederanno a portarle a conoscenza di tutti i magistrati.