Sul ddl Mastella in materia di processo civile

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Il sistema della giustizia civile è uno dei terreni sui quali si misura la capacità del sistema giurisdizionale di soddisfare le esigenze dei cittadini, di garantire i diritti individuali e sociali e di dare una risposta giudiziaria in linea con il resto d'Europa.
Magistratura Democratica ha in questi anni coltivato l'elaborazione delle linee di intervento per perseguire l'efficacia e la funzionalità della giustizia civile, individuandole oltre che nella valorizzazione delle prassi e nella creazione di un ufficio per il processo, nell'adozione di un modello processuale tendenzialmente unitario, duttile nelle forme, ricco di mezzi di tutela, fondato sui principi di responsabilità e di lealtà, sul ruolo di impulso del giudice e sulla collaborazione delle parti.

Il governo, con il "Disegno di Legge Mastella" recante "disposizioni per la razionalizzazione e l'accelerazione del processo civile", ha scelto di intervenire sul modello processuale: l'articolato presentato dal Ministro della giustizia appare muoversi sulle stesse linee e recepire soluzioni normative in parte analoghe.

Nel progetto governativo:

a) si persegue la strada di una maggiore semplificazione e speditezza dell'attività processuale attraverso una serie di misure, tra cui: l'abolizione del regolamento di competenza e l'introduzione di un procedimento incidentale interno al fine di risolvere le relative questioni; un esplicito collegamento tra il regime delle spese processuali e le proposte di conciliazione; una nuova, anche se insufficiente, formulazione della disciplina della responsabilità aggravata; la previsione di misure di coercizione indiretta della sentenza; l'ulteriore semplificazione del sistema di redazione delle sentenze; la riduzione dei termini in tema di estinzione del processo, riassunzione della causa ed impugnazione ex art. 327, primo comma c.p.c.; la modifica delle ipotesi di rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;

b) si rendono pi espliciti i poteri direttivi del giudice in funzione dell'attuazione in concreto dei principi del giusto processo e della sua durata ragionevole, eliminando ad esempio l'automatismo nella concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c.;

c) vengono nel contempo rafforzati i principi del contraddittorio e del giusto processo con una pi puntuale disciplina della rappresentanza sostanziale, con una pi ampia formulazione della disciplina sulla rimessione in termini, con la valorizzazione del principio di non contestazione e con il divieto per il giudice di adottare decisioni di "terza via", prevedendo che il giudice non possa porre alla base della decisione questioni non previamente sottoposte al contraddittorio delle parti;

d) si recupera la centralità dell'interrogatorio libero delle parti e si introduce la previsione - già anticipata nei protocolli elaborati da diversi Osservatorii - della programmazione del calendario del processo, di concerto con le parti;

e) si incide sul sistema delle impugnazioni con la generalizzazione dell'appello ed una diversa formulazione dell'art. 342 c.p.c.;

f) si introduce un procedimento sommario non cautelare, ricalcando la proposta contenuta nell'articolato di Magistratura Democratica;

g) si compie un primo passo verso l'unificazione dei riti mediante:

* una modifica dell'art. 70 ter c.p.c. che mira a rendere facoltativo il nuovo processo societario anche per le controversie relativamente alle quali è stato originariamente introdotto;
* l'abrogazione dell'art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, che pure in alcuni uffici aveva cominciato a dare buoni risultati grazie alle scelte organizzative adottate.

Il disegno di legge lascia tuttavia ancora insoddisfatte diverse esigenze di miglioramento della disciplina processuale con riguardo ad esempio alla materia delle comunicazioni e notificazioni; alla riforma del diritto delle prove, che costituisce un nodo centrale del "giusto processo" ed al quale il ddl ha dedicato solo una pallida ed eccentrica previsione sulle dichiarazioni testimoniali scritte; al giudizio d'appello ed a quello di cassazione (a proposito del quale occorre por mano ad una riforma complessiva e organicamente mirata del sistema delle impugnazioni, recependo il molto di positivo che è stato apportato dalla recente riforma ma espungendone le contraddizioni e le improvvisazioni che la inficiano).
E' indispensabile, in particolare, una pi ampia generalizzazione dell'appello ed una pi forte tipicità dei motivi d'impugnazione, in funzione di "filtro" rispetto allo stesso giudizio di cassazione, ma è anche necessaria una serie di "misure di sostegno" quali, in particolare, l'abolizione della collegialità necessaria nella fase preparatoria e nell'assunzione dei mezzi di prova, la possibilità di decisione in forma monocratica, almeno per determinate tipologie di controversie, l'introduzione di meccanismi di decisione semplificata (come la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.) e di appositi "filtri" interni a ciascun ufficio al fine di bloccare i gravami inammissibili ed improcedibili.

Forti perplessità esistono poi sulla proposta di un aumento della competenza per valore del giudice di pace, così accentuato quale quello previsto dal ddl, che appare introdotto senza alcuna preventiva analisi circa l'impatto di una simile rilevante modificazione. Si tratta di una scelta "emergenziale", che - mentre lascia irrisolti i problemi di funzionalità complessiva del sistema e quelli specifici legati al riassetto, non pi rinviabile, della magistratura onoraria - rischia da una parte di innescare "a catena" nuove spinte rivendicative ed ulteriori istanze di stabilizzazione e dall'altra di accentuare l'insofferenza del mondo forense per la magistratura onoraria, fino a determinare vere e proprie reazioni di rigetto.
L'obiettivo di una maggiore flessibilità del processo dovrebbe essere attuata tenendo conto anche delle esigenze delle parti ed a questo fine sarebbe utile che i termini anche perentori per lo svolgimento delle attività processuali non venissero in ogni caso fissati dalla legge, ma piuttosto lasciati alla determinazione del giudice nel contraddittorio delle parti.
Pi in generale può osservarsi come - sebbene nella relazione al disegno di legge vengano indicati gli strumenti che il governo intende adottare, ulteriori e diversi dalle riforme processuali - la previsione, contenuta nell'art 152 bis disp. att. c.p.c., di un termine di durata del processo di due anni in primo grado, di due anni in appello e di un anno in cassazione, se costituisce un giusto richiamo alla responsabilizzazione del giudice per la gestione corretta ed efficace del processo , rischia anche, nell'attuale contesto di carenze sul piano delle risorse e degli strumenti di gestione (si pensi al ritardo nell'attuazione del processo telematico), di restare una vuota declamazione, ed insieme, di privilegiare il puro e semplice "smaltimento" dei fascicoli rispetto alla qualità della risposta giudiziaria, con gravi ripercussioni anche sul processo d'appello.

Pur con queste riserve si deve dare atto che il disegno di legge delinea una migliore disciplina del processo, rendendo pi incisiva la dialettica tra il giudice e le parti e accentuando quel metodo collaborativo che - nell'esperienza di un numero crescente di uffici giudiziari - costituisce una delle pi forti novità degli ultimi anni.

Magistratura democratica esprime, però, la convinzione che il recupero di funzionalità della giustizia civile debba essere coltivato anche sul piano delle risorse e dell'organizzazione, nonch delle buone prassi condivise da tutti gli operatori della giustizia, valorizzando e diffondendo la positiva esperienza degli Osservatori, poich è anche su questi terreni che si gioca la scommessa di una giustizia moderna, efficiente, dinamicamente rivolta alla tutela dei diritti di tutti e nei confronti di tutti senza distinzione.

Si deve per questo apprezzare che vi sia un esplicito impegno del governo per la realizzazione dell'"Ufficio per il Processo" individuato come unità operativa di base dell'organizzazione giudiziaria e fondato sull'integrazione di risorse tecnologiche ed informatiche, uffici statistici adeguati, l'apporto di varie figure professionali destinate a cooperare nello svolgimento dell'attività processuale e negli adempimenti che vi sono connessi.

Roma, 3.4.2007

L'Esecutivo di Magistratura Democratica

02 04 2007
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