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La sentenza IRI-SME (Squillante bis)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Milano

Sezione 1à penale

Composto dai signori magistrati:

Dott.ssa   LUIGIA ROSA PONTI,  Presidente (est.)

Dott.      GUIDO BRAMBILLA,     Giudice

Dott.ssa     CARMELA D’ELIA,     Giudice

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

.......

P.Q.M
Visti
gli artt. 533,535 c.p.p.
DICHIARA
PACIFICO
Attilio, PREVITI Cesare e SQUILLANTE Renato responsabili del reato
loro ascritto al capo A) della rubrica, esclusa la continuazione
interna e qualificato il fatto nei confronti di PACIFICO e PREVITI
come violazione degli artt. 319, 321 c.p., e
CONDANNA
PACIFICO
Attilio alla pena di anni quattro di reclusione;
PREVITI
Cesare alla pena di anni cinque di reclusione;
SQUILLANTE
Renato alla pena di anni otto di reclusione
E
tutti i suddetti in solido al pagamento delle spese processuali
DICHIARA
PACIFICO
Attilio interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque
PREVITI
Cesare e SQUILLANTE Renato interdetti in perpetuo dai pubblici
uffici ed in stato di interdizione legale durante l’esecuzione
della pena.
DICHIARA
PACIFICO
Attilio e PREVITI Cesare interdetti dall’esercizio della
professione di avvocato per la durata di anni cinque.
CONDANNA
I
suddetti imputati in via tra loro solidale al risarcimento dei danni
non patrimoniali e morali causati alla parte civile costituita
Presidenza del Consiglio, che si liquidano in misura di euro 1
milione, nonché al pagamento di una provvisionale
immediatamente esecutiva , che si determina nella misura di euro
trecentomila ed altresì li condanna alla refusione delle spese
di costituzione e difesa che si liquidano in favore della predetta
parte civile nella misura di euro 130.000,00 come da nota spese
depositata.
Visto
l’art. 530 cp.p.
ASSOLVE
PACIFICO
Attilio, PREVITI Cesare e VERDE Filippo dalla imputazione loro
ascritta al capo B) perché il fatto non sussiste;
MISIANI
Francesco dalle imputazioni a lui ascritte perché il fatto non
sussiste.
Visto
l’art. 530 2à comma c.p.p.
ASSOLVE
SAVTCHENKO
Olga dalla imputazione a lei ascritta perché il fatto non
costituisce reato;
Visto
l’art. 531 c.p.p.
DICHIARA
Non
doversi procedere nei confronti di SQUILLANTE Fabio e SQUILLANTE
Mariano in ordine alle imputazioni loro rispettivamente ascritte
perchè, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti
generiche, il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Fissa
il termine di giorni novanta per il deposito delle motivazioni della
presente sentenza.
Milano
22 novembre 2003
Il
Presidente estensore

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