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Il nuovo regime delle acquisizioni di tabulati telefonici

Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
354

(Testo
definitivamente approvato dal Senato il 18 febbraio 2004
)
G.U. n. 45 del 27.2.2004, in vigore dal 28.2.2004
Coordinamento
normativo e note a cura di Eugenio Albamonte

Sostituto
Procuratore Repubblica Presso il Tribunale di Grosseto

Nel testo
allegato, le modifiche apportate in sede di conversione del D.L. sono
evidenziate in grassetto corsivo; il testo del D.L.
soppresso in sede di conversione è riportato tra parentesi
tonde
; il testo tra parentesi quadre è redazionale.
In nota, il testo del previgente art. 132 D.L.vo 196/2003 e gli
articoli 7 ed 8 stesso testo normativo, inseriti per facilitare
lettura e comprensione delle modifiche.

Art.
3.Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del
2003

1.
L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e'
sostituito dal seguente1:
«Art.
132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)
-
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati
relativi al traffico telefonico sono conservati dal
fornitore per ventiquattro mesi (trenta mesi), per
finalità di accertamento e repressione dei reati.
2.
Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al
traffico telefonico
sono conservati dal fornitore per
ulteriori ventiquattro mesi (trenta mesi) (e possono
essere richiesti esclusivamente) per esclusive finalità
di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407,
comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonche'
dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3.
Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il
fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del
pubblico ministero o
(dell'autorità giudiziaria,
d'ufficio o su istanza) del difensore dell'imputato, della persona
sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti
private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle
indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati
relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità
indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura
penale, ferme restando le condizioni di cui all’art. 8,
co. 2, lett. f)
2
per il traffico entrante
.
4.
Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice
autorizza l’acquisizione dei dati, con decreto motivato, se
ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all’art.
407 co. 2, lett. a, del codice di procedura penale, nonché dei
delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
(Dopo
la scadenza del termine indicato al comma 1, il pubblico ministero
richiede al giudice, che decide con decreto motivato,
l'autorizzazione ad acquisire i dati. Tale disposizione si applica
anche al difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle
indagini che intenda acquisire direttamente i dati dal fornitore. Il
giudice procede all'acquisizione, con decreto motivato, anche
d'ufficio.)

5.
Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2
e' effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’art.
17, volti anche a:
(di particolari misure e di accorgimenti,
nel determinare i quali si tiene comunque conto dei seguenti
principi:)
a)
prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione
informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di
cui all'allegato b);
b)
disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati
una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c)
individuare le modalità di trattamento dei (di
accesso ai) dati da parte di specifici incaricati del trattamento in
modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l’utilizzazione
dei dati sia consentita
(l'accesso sia consentito) solo nei
casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;
d)
indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione
dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.

6.
[soppresso] (Le modalità di trattamento dei
dati di cui al comma 5 sono individuate con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, su conforme parere del Garante.».)

NOTE:

nota 1
Art.132 [testo previgente]
(Conservazione
di dati di traffico per altre finalita)
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati
relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per

trenta mesi, per finalita' di accertamento e repressione di reati,
secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e delle
comunicazioni, e su conforme parere del Garante.

nota 2
Art. 7 [D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003]

(Diritto
di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e'
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art.
8 [D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003]

(Esercizio
dei diritti)
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta
rivolta senza formalita' al titolare o al responsabile, anche per il
tramite di un incaricato, alla quale e' fornito idoneo riscontro
senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con
richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi
dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono
effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime
di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in
base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita'
inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei
pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari, nonche' alla tutela della loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al
periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo
e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per
l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo
che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e
grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di
autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla
legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui
al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui
agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g)
ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda
dati di carattere oggettivo, puo' avere luogo salvo che concerna la
rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo
valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di
tipo soggettivo, nonche' l'indicazione di condotte da tenersi o di
decisioni in via di assunzione da parte del titolare del
trattamento.


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