Sommario
numero monografico
Introduzione. I princìpi, le libertà, le buone ragioni dopo
60 anni, di Angelo Caputo
Parte prima
Origine della Costituzione e revisionismi storico-politici, di
Marcello Flores
Le celebrazioni dei 60 anni della Costituzione. Nichilismo
realistico versus patetismo pedagogico?, di Mario Dogliani
Una Repubblica fondata sul lavoro, di Rita Sanlorenzo
Costituzione, integrazione europea, globalizzazione, di
Massimo Luciani
Il wellfare nell'età del liberismo: modello costituzionale e
prospettive europee, di Franco Ippolito
Federalismo, eguaglianza, giustizia, di Valerio Onida
Parte seconda
La laicità tra Costituzione e globalizzazione, di Nicola
Colaianni
La protezione costituzionale della libertà personale, di
Angelo Caputo
Le declinazioni dell'uguaglianza e la questione di genere,
di Betta Cesqui
Vecchi e nuovi diritti alla prova dell'effettività, di
Gianfranco Gilardi
L'attività creativa di diritto da parte del giudice, di Roberto
Romboli
Costituzione, giustizia, giudici, di Livio Pepino
Editoriale
1. Le costituzioni, come le democrazie, non sono un destino, ma hanno bisogno di vivere attraverso le buone ragioni dei princìpi da esse affermati e delle libertà che sono chiamate a proteggere.
[1] Così, nel pieno del clima neo-costituente della Seconda Repubblica, si esprimeva G. Dossetti, I valori della Costituzione, in S. Marotta (a cura di), I valori della Costituzione italiana, Atti del convegno La Costituzione della Repubblica oggi. Principi da custodire, istituti da riformare, Napoli, 1996, p. 169. Ai 60 anni della Costituzione repubblicana sono dedicati il n. 2/2008 di Costituzionalismo.it, («La Costituzione ha sessanta anni») e il n. 1-2/2008 di Quale Stato («La Costituzione. Lo scudo e la lancia»).
[2] G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Einaudi, Torino, 1992, p. 48.
[3] G. Ferrara, La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica, Feltrinelli, Milano, 2006, p. 212: «È in opposizione radicale all’impasto di umano e di sacro, di forza legittima e di potere sovrano, assoluto e personale, di muovere guerra e di stipulare pace decidendo della sorte dei territori e dei sudditi, di amministrare giustizia e di conferire o riconoscere privilegi, di dettare leggi e di sospenderle, che nasce il costituzionalismo».
[4] V. Onida, La Costituzione, il Mulino, Bologna, 2004, p. 89, che così descrive questa suddivisione e articolazione dei poteri: due Camere, un Presidente della Repubblica “garante”, un potere giudiziario indipendente, una Corte costituzionale abilitata ad annullare anche gli atti del Parlamento, una forte articolazione regionale del potere politico, legislativo e amministrativo.
[5] C. Mortati, Art. 1, in Commentario alla Costituzione, a cura di G. Branca, Zanichelli, Bologna, 1975, p. 12.
[6] G. Borrè, Magistratura e Costituzione. Dalla continuità al nuovo, in Storia e memoria, rivista semestrale dell’Istituto storico della Resistenza in Liguria, 1993, n. 2, p. 7, ora in L. Pepino (a cura di), L’eresia di Magistratura democratica. Viaggio negli scritti di Giuseppe Borrè, FrancoAngeli, Milano, 2001, pp. 251 ss.
[7] Così L. Ferrajoli, La cultura giuridica nell’Italia del Novecento, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 75 ss. Con specifico riferimento alla vicenda di Magistratura democratica, la testimonianza di Ferrajoli, Per una storia delle idee di Magistratura democratica, in N. Rossi (a cura di), Giudici e democrazia.La magistratura progressista nel mutamento istituzionale, FrancoAngeli, Milano, 1994, pp. 66 ss., ricorda che Md, anche se al suo interno si registrarono «spinte, tentazioni e subculture antiformaliste e sostanzialistiche», «non contestò mai, neppure quando parlò di “giurisprudenza alternativa”, la legalità positiva. Contestò solo il monopolio ideologico della legittimità giuridica fino ad allora detenuto dalla giurisprudenza conservatrice, rivendicando la superiorità su qualunque altra fonte delle norme costituzionali e rovesciando per la prima volta sul diritto vigente e sulle prassi giudiziarie dominanti l’accusa d’illegittimità».
[8] L. Pepino, Compiti della politica, doveri della giurisdizione, in Questione giustizia, n. 4/1995, pp. 751 ss.
[9] N. Bobbio, Teoria generale della politica, a cura di M. Bovero, Einaudi, Torino, 1999, p. 304: il riferimento alle quattro grandi libertà dei moderni abbraccia «la libertà personale, ovvero il diritto di non essere arrestati arbitrariamente e di essere giudicati secondo leggi penali e processuali ben definite, la libertà di stampa e di opinione, la libertà di riunione (…) conquistata pacificamente, ma contestata sulla piazza Tienanmen, e infine la più difficile da ottenere, la libertà di associazione, da cui nascono i liberi sindacati e i liberi partiti, e coi liberi sindacati e i liberi partiti la società pluralistica, senza la quale non esiste la democrazia».
[11] S. Rodotà, La sovranità nel tempo della tecnopolitica. Democrazia elettronica e democrazia rappresentativa, in Pol. Dir., n. 4/1999
[12] Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, Milano, Feltrinelli, 2000, p. 56.
[13] Alla vigilia dell’abbandono del sistema elettorale proporzionale, M. Luciani, Il voto e la democrazia, Editori Riuniti, Roma, 1991, pp. 70 ss. segnalò i rischi che il modello della democrazia immediata poneva allo status e ai diritti delle minoranze (e non semplicemente dell’opposizione parlamentare): «Società sviluppate e tecnologicamente avanzate come le contemporanee, nelle quali le occasioni di aggressione ai diritti individuali e dei gruppi si moltiplicano; società nelle quali la manipolazione delle coscienze si può servire di mezzi sempre più pericolosi e raffinati, reclamano assai più la limitazione, la diffusione e il controllo che non il rafforzamento del potere, in tutte le sue forme».
[14] Si tratta di una tendenza globale che ha il suo baricentro nell’esperienza americana, sulla quale vds. ora l’analisi di J. Simon, Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2008.
[15] Richiamava tali tendenze M. Dogliani, Interpretazioni della Costituzione, FrancoAngeli, Milano, 1982, p. 37.
[16] Così S. Rodotà, Prefazione a Giustizia e Bicamerale, fascicolo monografico di Questione giustizia, n. 3/2007, p. VII.
[17] Sull’inedita concentrazione di poteri delineata dal progetto di riforma del 2005, vds. L. Elia, La Costituzione aggredita. Forma di governo e devolution al tempo della destra, il Mulino, Bologna, 2005, p. 175.
[18] M. Dogliani, Costituzione s sistema politico (appunti a margine del tentativo di riscrivere la Carta del 1947), in Questione giustizia, n. 1/2005, p. 61.