[Iscritti] R: GRUPPO DI Md SUL PROCESSO PENALE: Riunione 17.6.17 ore 10 - Biblioteca della Procura Generale della Corte di Appello, p.zza Adriana.

giozaccaro a alice.it giozaccaro a alice.it
Gio Giu 1 15:02:27 CEST 2017



Ringrazio Marco (e – tramite di lui-  gli altri che ci hanno lavorato) per avere
enucleato le linee guida per il lavoro del gruppo di studio in materia penale.

Vi rassegno alcune considerazioni, forse banali, sicuramente
esposte in modo disordinato, scusandomi, sin d’ora, per la mia assenza all’incontro
programmato per giugno.

Da decenni l’attenzione della magistratura associata, della
dottrina, dell’opinione pubbica è concentrata sui temi del processo penale (nel
tempo: il valore delle chiamate in correità e la disciplina dei collaboratori
di giustizia, le intercettazioni telefoniche, le misure cautelari, la
prescrizione, che seppure istituto di diritto sostanziale riguarda i tempi del
procedimento).

Negli anni abbiamo sviluppato una- più che condivisibile-
critica del diritto penale “del nemico” ed della eccessiva criminalizzazione dei
marginali.

E’ mancata forse una riflessione sul diritto penale ed in
particolare sulle tecniche di produzione legislativa delle fattispecie penali e
sulle prassi applicative.

Sarebbe, invece, necessaria una ricostruzione del catalogo
dei reati, e delle prassi applicative, che riparta dal rigoroso rispetto dei
principi di determinatezza del precetto penale e di necessaria colpevolezza
delle condotte punibili.

Da sempre, Ferrajoli invoca una “riserva di codice penale”
per frenare l’ipertrofia sanzionatoria ed il diluvio di normi penali in bianco.
Solo a stare alle decisioni più recenti, la corte di Strasburgo ha ribadito la
necessità della di una esatta descrizione delle condotte vietata (caso De
Tommaso) e la Consulta (nell’ordinanza che ha sollevato rinvio pregiudiziale
dopo il caso Taricco) ha brillantemente difeso il principio di legalità nel
diritto penale.

Dobbiamo pretendere che le norme penali chiariscano le
condotte punibili, bandire le “norme penali di chiusura” che, alla fine di ogni
testo di legge (dalla materia antinfortunistica agli alimenti, dai rifiuti
all’edilizia), sanzionano condotte senza descriverle ma solo richiamando gli
articoli precedenti (che spesso richiamano ancora altri articoli) o utilizzano
espressioni ambigue (“stato d’ansia”, “orario notturno”),  il cui senso è chiarito solo- nel tempo- con
il consolidamento della giurisprudenza.

Dobbiamo avviare una seria riflessione sull’imputazione
colposa nel mondo attuale, ove oramai le attività umane sono organizzate in
modo tanto complesso da rendere ardua la ricostruzione delle responsabilità
penali individuali (si pensi alla materia dell’inquinamento, degli infortuni
sul lavoro, dell’attività sanitaria). Non per nulla, gli ultimi, scomposti,
pasticciati, interventi del legislatore penale sono stati proprio in materia di
colpa, disegnando “regimi” speciali di colpa, in materie (circolazione
stradale, attività sanitaria) sensibili per l’opinione pubblica. 

Evidenzio il tema, non tanto per amore di accademia, ma
perché la prima garanzia per il cittadino (ed il primo freno contro condanne
ingiuste) passa dalla corretta enunciazione delle condotte penalmente rilevanti
e dalla chiara e corretta contestazione in giudizio delle condotte per le quali
si esercita l’azione penale. Da qui, prima ancora che dalle garanzie
processuali, discende l’effettività del diritto di difesa.

Dunque: determinatezza delle fattispecie incriminatrici come
vincolo per il legislatore, ma anche come bussola della giurisdizione, 

Il giudice, sin dalla fase delle indagini, deve essere il guardiano
della determinatezza e chiarezza della contestazione. Ruolo svilito dalla
prassi,  avallata dalla giurisprudenza, che
“salva” contestazioni generiche od indeterminate, che “rimette in termini”, che
consente un’eccessiva mobilità del tenore dell’imputazione durante l’iter
processuale.

Riflessione che consente di farne una generale. In generale,
il giudice deve tornare al centro del processo, rinunciando a prassi lassiste,
fondate sul comodo adagio di “non inteferire” con le strategie delle parti.
Deve avere (o riscoprire di avere) il potere di direzione del dibattimento,
anche in ordine all’ammissione (ed alla  revoca) dei mezzi di prova, deve essere messo
in condizione (anche con il ritorno all’esposizione introduttiva del pm) di verificare
ex ante la rilevanza di una prova, deve potere imporre i tempi del processo. Mi
pare assurdo che, a quasi tre decenni dal nuovo codice, ancora parti e giudici
sottovalutino il dibattimento (rectius la formazione della prova da parte dei
pm, la direzione da parte dei giudici), concentrando i proprio sforzi mentali
ed il proprio tempo al momento della discussione (per i pm) o della sentenza
(per i giudici).

L’udienza preliminare, senza dubbio, deve essere il fulcro
del processo penale ma solo se si (ri) afferma, superando la giurisprudenza
maggioritaria, un ampio potere prognostico del giudice che allarghi le
possibilità di non luogo a procedere. Altrimenti, diventa un inutile snodo.

Dobbiamo poi intenderci sul significato del processo penale.
Mi hanno insegnato che è il luogo ove si verifica la fondatezza della pretesa
punitiva dello Stato. Dove si verifica se il cittadino imputato è colpevole del
fatto a lui ascritto. Da qui, le necessarie regole di esclusione probatoria e
le garanzie, tutte dirette ad evitare che un cittadino sia ingiustamente
condannato. Ma anche la necessità, a fini di garanzia, che il processo
abbia  per oggetto fatti determinati, con
ambiti temporali precise e condotte chiaramente enunciate.

Tuttavia,  al processo
penale sono state demandate anche altre funzioni che rischiano di inquinare il
principio accusatorio.

Innanzi tutto, al giudice penale spetta l’adozione di misure
di natura diversa da quella penale (e sulla definizione della quale pende il
dibattito) dirette a prevenire la commissione di altri reati, a rimuovere le
conseguenze del reato, a restaurare l’ordine giuridico leso con il reato.
Pensiamo alle confische, agli ordini di demolizione,  alle misure di sicurezza. E poi, ancora, al
tema della responsabilità degli enti, di grande importanza simbolica. Questo
compito rappresenta un costo, in termini di maggiore complessità e durata, per
la macchina processuale penale ma soprattutto comporta dubbi di sistema.  Si deve svolgere con le regole del giusto
processo? Con gli stessi standard di accertamento da usare per l’affermazione
della responsabilità penale? Il processo penale italiano consente di accertare
i presupposti per adottare tali provvedimenti o dobbiamo considerali meri
corollari dell’affermazione della responsabilità penale ( svilendone così
l’importanza)?

 Vi è poi il tema,
assai delicato, della tutela delle vittime da reato. Doverosa. Ma con gli
strumenti adeguati: supporti psicosociali, indennità, risarcimenti. Il
riconoscimento invece di “poteri processuali”, oltre a rappresentare un
ulteriore “costo” almeno in termini di tempo, rischia di condizionare il senso
del processo penale? Rischia di costruire un processo penale “militante”?

Dobbiamo ancora di più riflettere sugli istituti della messa
alla prova o – de jure condendo- della riparazione del danno. Sono erroneamente
descritti come strumenti deflattivi,  ma
che- invece- rappresentano – se affrontanti con la cura che meritano- un serio
impegno di tempo e professionalità: la verifica dei presupposti, la
predisposizione dei programmi per la riparazione del danno e la riconciliazione
con la vittima, lo scrutinio del loro andamento. Dunque,  nonostante la diversa rappresentazione
nell’opinione pubblica, piuttosto che strumenti per “abbattere” il contenzioso
devono essere intese come occasioni per sperimentare forme di giustizia penale
riparativa o conciliativa. Ed allora per non farne gusci vuoti dobbiamo
pretendere maggiori investimenti nei servizi penali esterni e chiedere di
rimuovere i limiti che ne diminuiscono l’operatività.Ciccio

 

----Messaggio originale----

Da: marco.patarnello a giustizia.it

Data: 29-mag-2017 16.00

A: <md a magistraturademocratica.it>, <iscritti a magistraturademocratica.it>

Ogg: [Iscritti] GRUPPO DI Md SUL PROCESSO PENALE: Riunione 17.6.17 ore 10 - Biblioteca della Procura Generale della Corte di Appello, p.zza Adriana.








-->Cari tutti,innanzitutto le comunicazioni di servizio: l’incontro del 17 giugno si terrà in una sede a tutti nota, presso la Biblioteca della Procura Generale presso la Corte di Appello, in p.zza Adriana, alle ore 10.00. Ringraziamo il nostro Procuratore Generale per la consueta disponibilità e, chissà, magari anche per la partecipazione… Ciò detto….siamo davvero tanti. Abbiamo sfiorato le 50 adesioni al progetto di abbozzare delle linee di riforma del processo penale. Questo è molto bello ed indice di grande vitalità, ma sono numeri che incidono decisivamente nel taglio organizzativo da dare al progetto e possono anche metterne a rischio la già difficoltosa riuscita. Riuscire a realizzare un risultato non sarà facile e pensiamo che per farlo occorra molta determinazione, un approccio concreto ed operativo e che si debba chiedere a tutti una grande capacità di adattamento e di anteporre le esigenze del gruppo alle proprie, non solo sotto il profilo organizzativo.Crediamo anche che per partorire risultati concreti ciascuna occasione di incontro debba essere adeguatamente costruita e preparata. La riunione del 17 giugno segnerà il solco su cui lavorare e ci dirà se abbiamo l’effettiva possibilità di realizzare qualcosa di utile, ma anche -perché no!- di divertirci un po’ e star bene a riflettere insieme. Contradicendo parzialmente da subito il proposito di non lavorare in via telematica (siamo, o no, uomini liberi, anche dai nostri pregiudizi!), ci pare a questo punto inevitabile abbozzare alcuni temi da sottoporre preventivamente per la discussione del 17, alcuni nodi da sciogliere per poter poi “costruire” la trama di un intervento di riforma. Non dobbiamo scioglierli on line, ma arrivare alla riunione del 17 pronti a farlo: a discuterne e decidere.-Prima considerazione e richiesta: questi numeri, unitamente alla circostanza che i lavori parlamentari sulla riforma sul tappeto non sono ancora giunti alla loro conclusione, ci consentono di investire delle energie nella realizzazione di un documento ragionato sulla riforma all’esame del Parlamento, eventualmente capace di migliorarne il contenuto, ma comunque idoneo a definirne il nostro “bilancio” politico. Alcune cose sono state dette, ma forse, a questo punto, abbiamo l’occasione e la possibilità di esprimerci in modo completo e meditato. Per questa ragione la nostra idea è quella di verificare se una parte di coloro che hanno aderito a questa iniziativa ha voglia di lavorare su questo segmento, per scrivere un documento politico di MD sulla riforma in discussione.  -Il secondo punto lo apriremmo con un interrogativo: cosa ci aspettiamo, noi di MD, dal processo penale? Pensiamo che la sua attuale condizione sfilacciata e sonnacchiosa possa essere, in fondo, un male minore? Che magari è meglio una giustizia lenta e non credibile, perché una giustizia davvero veloce è quasi inevitabilmente frettolosa ed ingiusta? O pensiamo che una giustizia che arriva dopo anni è irrimediabilmente ingiusta in sé, e dannosa in ogni caso, e che esista, quanto meno in una società normale, la possibilità di coniugare efficienza e garanzie in modo concreto e ad un buon punto di equilibrio? Insomma, crediamo che il processo penale possa essere, “nel suo piccolo”, strumento di giustizia e di “tenuta” della trama sociale? Sembrano interrogativi datati, ma lo sono meno di quanto si pensi e, a nostro giudizio, inconsciamente pesano sulle risposte che vogliamo dare. Occorre, quindi, innanzitutto tracciare insieme il perimetro di ciò di cui intendiamo occuparci.A nostro giudizio per riformare il processo penale e renderlo incisivo, utile e giusto, ci sono alcuni temi ineludibili, che sintetizzeremmo in una sorta di endiadi: senso della realtà e garanzie sostanziali.  -Un primo tema da affrontare e sciogliere, dunque, è quello della prescrizione, in ordine alla quale muoveremmo da due considerazioni elementari: se lo Stato ha iniziato un processo non può esservi prescrizione; la variabile tempo segna comunque il confine di una decisione accettabile. Queste due considerazioni possono essere coniugate, non solo lavorando sulla necessità di un processo efficiente, ma anche lavorando sull’istituto della prescrizione, in termini tali da evitare di iniziare processi a distanza di troppi anni dal fatto o dalla sua scoperta. La prescrizione si arresta col rinvio a giudizio, ma ha tempi rigorosi e contenuti fino a quel momento. Ci convince sufficientemente questa, pur generica, impostazione? Allora possiamo lavorarci per trovare la disciplina che la renda praticabile ad un buon punto di equilibrio. E magari potremmo scoprire che anche la gestione delle indagini preliminari e della loro durata può mutare prospettiva e disciplina. -Una seconda questione va messa sul tappeto e sciolta. Il processo penale è una cosa seria, un evento importante nella vita di una persona, capace di mutarne il corso e comunque di incidere in modo decisivo su di essa. Non si processa nessuno senza che si sia instaurato un rapporto diretto fra l’imputato ed il giudice, partecipando all’udienza che ne costituisce l’avvio (o delegando un procuratore speciale). Con tutte le conseguenze del caso. Se abbiamo in comune questa visione possiamo trovare la linea praticabile che le dia le gambe.   -Un processo penale minimo. Occorre trovare i modi di fuoriuscita dal circuito del processo penale di tutto ciò che può essere gestito senza la sanzione penale. Qualche istituto esiste già e va migliorato ed ampliato, qualcun altro lo si può adattare dal circuito minorile, altri ancora possono essere immaginati guardando al circuito dell’esecuzione, soprattutto si trova molto nelle esperienze di altri ordinamenti. Una parte non trascurabile degli attuali processi a citazione diretta potrebbe essere gestita meglio al di fuori del processo penale. Vale la pena lavorarci. -L’udienza preliminare può essere il centro di comando del processo penale. Di tutti i processi penali. Può esserne lo snodo decisivo e centrale. Da questo snodo deve uscirne per andare a giudizio ordinario solo una piccolissima parte di procedimenti che vi arrivano. Da questa udienza la presenza obbligatoria dell’imputato (o di un suo procuratore speciale) può condurre il processo verso una serie di strade alternative al processo con rito ordinario: il non luogo a procedere; una definizione di natura non penale o concordata; un rito alternativo incentivato. Al bisogno di accertamento penale fornisce oggi una risposta appagante il rito abbreviato: nel rispetto dei principi costituzionali il rito abbreviato deve diventare la regola e il rito ordinario l’eccezione. Ma se nessuna strada alternativa risulta desiderata dall’imputato, si potrebbe immaginare una “proposta formale del giudice”, il cui rifiuto sia suscettibile di aggravare la pena nel caso che la condanna all’esito del dibattimento ne constati l’irragionevolezza. Se non vi sono alternative al rito ordinario le parti devono formulare a pena di decadenza le loro richieste istruttorie e su di esse dispone il giudice dell’udienza preliminare che conosce il processo, fatte salve circostanze sopravvenute o poteri ufficiosi del giudice dibattimentale. -Se rito ordinario deve essere, sia garantito e serio. Innanzitutto concentrato (un processo per volta, con qualche accorgimento correttivo) e videoregistrato. Ma le risorse non possono essere illimitate e perché il processo penale, nel suo complesso, funzioni questo rito non può che essere l’eccezione, quindi questa opzione non può essere senza “costi”. E’ indispensabile fare delle scelte e su questo vi sono dei nodi da sciogliere.Un processo in contraddittorio, orale, concentrato e collegiale non può essere oggetto di un appello cartolare, diversamente dal rito abbreviato. L’appello è ammissibile solo se la prova raccolta in primo grado non è idonea e va riacquisita.Se non ci sentiamo pronti ad eliminare, sostanzialmente, l’appello sul rito ordinario, dobbiamo immaginare soluzioni diverse, capaci di dare lo stesso risultato di rendere il rito ordinario l’eccezione, magari meno sistematiche, ma suscettibili di offrire un concreto recupero di efficienza. Immaginiamo un processo monocratico, con motivazione essenziale e contestuale, seguita da un appello con identica motivazione essenziale e contestuale, insuscettibile di essere valutata in sede di legittimità. Oppure facciamo un ulteriore sforzo di fantasia: abbiamo le energie per vederlo abbiamo le energie per farlo, passateci la battuta.-Sciolto questo nodo di fondo, è possibile (e necessario) rivedere il giudizio di legittimità. Si tratta di un segmento delicatissimo, la cui revisione deve collocare la Corte in un ruolo chiaro, che oggi non ha. Parte di questo processo dovrebbe attingere l’incidente cautelare, oramai autentico terzo grado, pur essendo chiaro che se si mette mano al cautelare lo si può fare solo affinando garanzie complessivamente migliori e più utili, non riducendole.  -La materia cautelare non sembra quella in maggiore sofferenza. Ha trovato un suo punto di equilibrio, complesso, un po’ farraginoso, ma non del tutto inappagante quanto ad equilibrio fra efficacia e giustizia. Tuttavia vale la pena chiedersi se si può migliorare e come, ricordando che in un processo penale effettivamente efficace e veloce la parentesi cautelare si giustifica solo in casi eccezionali. Interrogarsi sulla praticabilità di un’udienza de libertate, sulla natura collegiale o monocratica dell’ordinanza, su una praticabile effettività del controllo del giudice in materia di fermo del PM ed in generale del controllo del riesame nei procedimenti complessi. Oppure confidare che il recupero di effettività del processo “disinneschi” la centralità di questo strumento. -Dobbiamo sapere se abbiamo qualcosa di utile e praticabile da aggiungere sul delicato tema delle intercettazioni, su come garantire effettivamente la riservatezza di ciò che non ha rilevanza penale, senza perdere nulla sotto il profilo degli spazi investigativi, anzi magari cogliendo l’occasione per migliorarli ed ampliarli, a fronte della garanzia di una riservatezza effettiva. Su questi argomenti dobbiamo venire pronti a discutere e decidere. Ma dovrà esserci anche il modo di porne e considerarne degli altri. Per collocare sin da subito la discussione sul terreno operativo e creare le condizioni per rendere il più utile possibile il nostro incontro, abbiamo chiesto a qualcuno di assicurarci un intervento su alcuni di questi argomenti, se possibile con voci diverse, così da consentire, eventualmente, al dibattito di assestarsi su una linea il più possibile consapevole e condivisa. Ma ovviamente sarà gradito e richiesto che ciascuno si esprima. Per questa ragione sarà indispensabile essere sintetici. Essere sintetici richiede molto tempo di preparazione, ma, se si è speso bene il tempo di preparazione, in 5 minuti si possono dire moltissime cose. Buon lavoro. Gabriele Fiorentino, Rocco Maruotti, Marco Patarnello  Da: Iscritti [mailto:iscritti-bounces a magistraturademocratica.it] Per conto di md a magistraturademocratica.it
Inviato: venerdì 12 maggio 2017 17:32
A: iscritti a magistraturademocratica.it
Oggetto: [Iscritti] GRUPPO DI Md SUL PROCESSO PENALE: prima riunione del Gruppo di Lavoro Cari tutti, siamo entusiasti del numero di adesioni al gruppo sul processo penale.Per i motivi che abbiano enunciato nella mail precedente, riteniamo che sia necessario dare subito impulso all’iniziativa, nelle forme della presenza personale e contestuale che abbiamo detto. Ci rendiamo conto che questo costituisce per tutti un aggravio rilevante, ma d’altro canto pensiamo non esista alternativa altrettanto utile e concreta.Per questo abbiamo individuato nella data del 17 giugno 2017, ad ore 10.00, la prima occasione in cui riunirci in Roma (con successiva mail vi comunicheremo la sede), con l’ambizione di definire i contorni del lavoro e darvi avvio, prevedendo di vederci un’altra volta prima dell’estate.Aspettiamo tutti coloro che hanno già dato o faranno pervenire la loro disponibilità prima della data dell’incontro.Riteniamo importante per la riuscita del progetto la partecipazione di tutti al primo incontro. Poiché è necessario conoscere per motivi organizzativi il numero dei partecipanti, vi preghiamo di comunicare la vostra partecipazione ai nostri indirizzi personali: marco.patarnello a giustizia.it; rocco.maruotti a giustizia.it; gfiorentino69 a icloud.com Marco Patarnello – coordinatore del gruppo di lavoroRocco Maruotti e Gabriele Fiorentino componenti dell’Esecutivo di Mdp.s.Fino ad ora ci risultano avere offerto la propria disponibilità, salvo errori o distrazioni, Marco DEL GAUDIO, Giovanna ICHINO,Nello ROSSI, Piergiorgio MOROSINI, Roberto ARATA, Marcello BORTOLATO, Carlo BRUSCO, Alba CHIAVASSA, Attilio MARI, Francesco MAISTO, Francesco AGNINO, Marcella SUMA, Ciccio ZACCARO, Giuseppe CASCINI, Matilde BRANCACCIO, Oscar MAGI, Tommaso PICAZIO, Filippo ARAGONA, Stefano MUSOLINO, Edmondo BRUTI LIBERATI, Luca SEMERARO,Valeria FAZIO, Lucia VIGNALE, Lia SAVA, Lello MAGI, Gaetano PACI, Maria Laura PAESANO, Massimo MICHELOZZI, Stefano CELLI, Giovanni DIOTALLEVI, Laura PEDIO, Francesco PINTO, Ezia MACCORA, Alberto PERDUCA, Domenico SANTORO, Alfredo GUARDIANO, Emilio Sirianni, Mimma Miele, Alessandro Nencini, Valerio Savio, Giovanni GIORGIO, Daniele CAPPUCCIO. -- Magistratura democratica
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