Il Csm e il disegno di legge Cirami

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Il Consiglio Superiore, secondo la legge, "può fare proposte al Ministro
… su tutte le materie riguardanti l’organizzazione e il funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia. Dà pareri al Ministro sui disegni
di legge concernenti l’ordinamento giudiziario, l’amministrazione della
giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie.
Delibera su ogni altra materia ad esso attribuito dalla legge". Il Consiglio
Superiore ha da sempre esercitato queste funzioni, in quanto, come ha
ricordato il Presidente della Repubblica, le riforme legislative spettano
"principalmente al Parlamento e al Governo … il Consiglio però può rappresentare
un importante interlocutore recando al dibattito su questi temi un contributo
tecnicamente qualificato e tecnicamente neutrale". Anche in questo caso il Csm ha inteso, in spirito di leale collaborazione,
dare il suo contributo tecnico e conoscitivo sottolineando che: - la Costituzione
vuole che il giudice non venga scelto caso per caso ma sia predeterminato;
- in casi eccezionali, legati a gravi situazioni ambientali - che coinvolgono
l’ufficio giudiziario, le parti, i testimoni - è possibile e giusto spostare
il processo dalla sede naturale; ma proprio perch eccezionali questi
casi richiedono una disciplina specifica che non dia luogo a incertezze
e non si presti ad abusi; - il testo del disegno di legge, invece, fa
rivivere la nozione generica del "legittimo sospetto", che nel passato
ha consentito che processi "storici", da Portella della Ginestra al Vajont
dalla schedatura Fiat a Piazza Fontana, fossero sottratti alla sede naturale
e messi a rischio di morte per prescrizione; - inoltre, il disegno di
legge si è completamente disinteressato delle ricadute pratiche e organizzative;
ne è risultata una disciplina che pone gravi problemi di compatibilità
con la garanzia costituzionale della ragionevole durata del processo;
- la formulazione generica dei presupposti della rimessione, l’automaticità
della sospensione, la possibilità di presentare istanze in numero infinito
(soprattutto nei processi di mafia e criminalità organizzata), la mancata
risposta alle difficoltà burocratiche e gestionali, combinandosi tra loro,
possono determinare una inaccettabile durata dei dibattimenti, incidendo
anche sui termini di custodia cautelare, fino alla pratica impossibilità
di portare a termine i processi. La scelta dei consiglieri di nomina parlamentare, eletti su indicazione
della CdL, di lasciare l’aula facendo mancare il numero legale ed impedendo
al Consiglio di votare una proposta assunta all’unanimità in Commissione,
costituisce una decisione molto grave, mai prima d’ora posta in essere,
fondata su ragioni pi politiche che giuridiche e tale da alterare il
corretto funzionamento di un organo di rilevanza costituzionale, in contrasto
con quanto pi volte espressamente statuito dalla Corte costituzionale.

Ernesto Aghina
Paolo Arbasino
Giuliana Civinini
Giuseppe Fici
Luigi Marini
Francesco Menditto
Giuseppe Salmè
Giovanni Salvi

23 09 2002
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