Cronache dal Consiglio n. 47

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CRONACHE DAL CONSIGLIO
Maria Giuliana Civinini, Luigi Marini,
Francesco Menditto, Giuseppe Salmè, Giovanni Salvi

NOTIZIARIO N. 47 giugno 2005

OGGETTO: plenum 8, 9, 15, 16 e 22 giugno 2005
LAVORI DI COMMISSIONE



  1. Dal plenum

    1. Mamme o magistrate?;
    2. La pratica a tutela sulle dichiarazioni dell’on. Di Pietro;
    3. L’inserimento di atti nel fascicolo personale del magistrato dirigente;
    4. La mancata progressione in carriera del dott. De Biase;
    5. Conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi;
    6. Un po’ di chiarezza sulla nomina del Presidente della Corte d’Appello di Catania;
    7. Le delibere sull’accelerazione dei tempi di nomina dei direttivi;
    8. Pari opportunità: solo uno slogan?;
    9. Il divieto di utilizzo dei GOT anche nei collegi penali già incardinati;
    10. La prova preselettiva del concorso per Uditore giudiziario: è un requisito di validità della nomina?;
    11. La ricostituzione della Commissione per la criminalità organizzata;
    12. Un giusto riconoscimento.

  2. Dalle Commissioni

    1. Proposte di nomina per incarichi direttivi e semidirettivi.

Dal plenum

1. Mamme o magistrate?
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Come probabilmente tutti sanno, il Presidente della
Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno mafioso, on. Centaro,
all'esito di una visita di tre giorni a Messina diretta alla verifica dei
problemi degli uffici giudiziari del luogo, ha affermato che una delle cause
principali dell'abnorme durata del processo c.d. Mare Nostrum risiedesse
nell'astensione dal lavoro per gravidanza e maternità di due colleghe e ha
risolutamente rivolto alle magistrate italiane un (anti)storico invito: o fate
le mamme o fate le magistrate.
Di fonte a tali dichiarazioni - che integrano un gravissimo
atto di discriminazione - il C.S.M., su proposta presentata ai sensi dell'art.
45 Reg.int. da tutti i componenti togati del Consiglio, ha approvato
all'unanimità una risoluzione con la quale: si sono voluti riaffermare con
forza i valori costituzionali della maternità e dell'accesso a tutte le
professioni senza discriminazioni di sesso; si è ricordato come il numero delle
gravidanze (e delle astensioni dal lavoro conseguenti) sia basso in proporzione
al numero crescente di donne magistrato, come le colleghe facciano un uso molto
parco dell'istituto dell’astensione obbligatoria e della possibilità di
usufruire di formule flessibili nella prestazione lavorativa al rientro dalla
maternità, dimostrando finanche un eccessivo spirito di sacrificio e di
servizio; si è ristabilita la realtà storica sui problemi degli uffici
giudiziari del sud in generale e di Messina (e del processo Mare Nostrum,
tormentato nel corso di un decennio da mutamenti di presidente, decesso di
componenti laici, scioperi degli avvocati, mancanza di aule) in particolare.
Merita di essere sottolineato che tutti coloro che, con un
sonoro no, hanno bocciato il progetto comunitario sull'uguaglianza uomo-donna in
magistratura (mirato sulla ricerca moduli lavorativi flessibili e forme di
godimento dei congedi che consentano la conciliazione lavoro-famiglia) perchè
"le pari opportunità non sono una priorità per il Consiglio" si sono
improvvisamente eretti a paladini delle donne, invocando nuove forme di
organizzazione del lavoro e un serio impegno del Consiglio.
Da parte del gruppo di Magistratura Democratica si è chiesto
un primo passo concreto: tutte le Commissioni discutano il documento conclusivo
della ricerca sull'uguaglianza del 2004, ricco di significative proposte (ad es.
l'eliminazione della fascia di anzianità per la nomina agli uffici direttivi).
Vedremo se la conversione agli interessi delle donne sia reale o solo di
facciata.


2. La pratica a tutela sulle dichiarazioni dell’on. Di Pietro.

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E’ stata approvata all’unanimità una mozione di tutela
dei magistrati di Roma e Milano rispetto alle dichiarazioni dell’on.le Di
Pietro, nella parte in cui li si definiva professionalmente impreparati e si
accusavano genericamente quegli uffici di essere dei "porti delle
nebbie".
La mozione è stata largamente modificata sulla base di
nostri emendamenti, finalizzati ad eliminare dal testo originario riferimenti
politici o personali e soprattutto interferenze nel diritto di critica, che
spetta a ogni cittadino ma in particolare al Parlamentare.
Abbiamo anche rilevato nel dibattito come la proposta del
Polo avesse da un lato riconosciuto la legittimità delle "pratiche a
tutela", ma – nel testo originario – dimostrato anche scarso senso del
rispetto delle altre Istituzioni.
Pi in generale, abbiamo rimarcato che si è trattato della
prima volta in cui il C.S.M. ha prestato tutela non rispetto ad aggressioni
provenienti da Istituzioni o da esponenti delle stesse, ma da un singolo
Parlamentare e che ciò costituisce un precedente che in futuro potrebbe
obbligare il C.S.M. a quotidiane "tutele".


3. L’inserimento di atti nel fascicolo personale del magistrato dirigente.

(torna all'indice)

Al ruolo sempre pi rilevante del dirigente, anche per le
valutazioni di professionalità, corrisponde una sua sempre maggiore
responsabilità. Non essendo gli incarichi direttivi temporanei, le occasioni di
valutazione non sono frequenti, ma sono pur sempre sussistenti, soprattutto per
l’assegnazione di nuovi incarichi.
Al fine di rendere pi corposa tale valutazione, si è
deliberato di inserire direttamente nel fascicolo personale del magistrato anche
tutti quegli atti in cui si compendia essenzialmente la funzione direttiva. Si
tratta di un inserimento che non esaurisce il materiale informativo
utilizzabile, ma che costituisce ora una base ineludibile di valutazione, anche
con riferimento all’esito che quei provvedimenti organizzatori hanno avuto.
Tale esito potrà essere valutato sia dal punto di vista dell’approvazione o
meno da parte del C.S.M. dell’attività del dirigente (in sede tabellare), sia
dal punto di vista dell’adeguatezza delle soluzioni organizzative prospettate
rispetto ai problemi che si intendevano risolvere.
Certo, anche da questo punto di vista il percorso non è
ancora completato; MD aveva, infatti, proposto una pi stringente ipotesi di
inserimento di atti, che non lo prevedeva generalizzato per tipologia di
provvedimenti, ma come inserimento mirato.
Pi specificamente, da un lato, si sarebbero inseriti
automaticamente tutti quei provvedimenti non approvati o approvati con
osservazioni da parte del C.S.M.; dall’altro, quelli particolarmente rilevanti
per la risoluzione di specifici problemi, da inserire sulla base di una
procedura in contraddittorio anche con i Consigli Giudiziari.
L’inserimento automatico di una gran mole di provvedimenti,
senza alcuna delibazione preventiva, enfatizza certamente il ruolo del fascicolo
personale, riservando la fase valutativa a quella in cui dovrà essere assunta
la specifica decisione (promozione, concorso ecc.); al contempo, però, rischia
di far annegare i dati oggettivi, utili per quelle valutazioni, in un mare
indistinto.
La soluzione, infine, adottata, sulla quale vi era stata la
convergenza dell’intera commissione, è comunque un buon passo avanti e potrà
essere migliorata dopo un periodo di sperimentazione.


4. La mancata progressione in carriera del dott. De Biase.
(torna all'indice)

Sulla valutazione di idoneità alle funzioni direttive
superiori del dr. Di Biase vi è stata una votazione di proposte separate.
Quella approvata (coi voti del Polo, di Unicost e di Mi) nega
l’idoneità, basandosi esclusivamente sul precedente disciplinare di condanna
alla censura, per fatti verificatisi quando il dr. De Biasi era addetto all’Ispettorato
del Ministero e relativi a interferenze con la Procura di Brescia nei
procedimenti relativi alle inchieste sui magistrati milanesi. In realtà, la
proposta di maggioranza ha anche utilizzato ampiamente i dati dei procedimenti
disciplinari in cui il dr. Di Biase era stato prosciolto e che riguardavano
critiche sulla stampa al Ministro per l’uso strumentale delle ispezioni
ministeriali, finalizzate a interferire sui processi milanesi.
La proposta di minoranza, pur dando atto del precedente
disciplinare, negava innanzitutto ogni rilievo all’esercizio da parte del Di
Biase del diritto di critica e di manifestazione del pensiero e inquadrava, poi,
quel precedente nel contesto di una carriera professionale di alto profilo.
Tale valutazione è imposta dalle circolari del C.S.M., in
quanto diversamente argomentandosi (e cioè non rivalutando le sanzioni nel
contesto della professionalità) si comminerebbe una seconda sanzione, pi
grave di quella inflitta disciplinarmente.
Da questo punto di vista abbiamo rilevato che gli stessi
pareri del Consiglio di Amministrazione erano straordinariamente positivi (prima
delle dichiarazioni critiche e del disciplinare) e – come raramente accade -
fondati su specifiche indicazioni di fatto.
Analoghe valutazione abbiamo fatto circa i pareri dei
Consigli giudiziari.
Insomma, un’unica sanzione disciplinare, per fatti connessi
con le attività ispettive, è stata ritenuta prevalente sull’intera vita
professionale del magistrato.


5. Conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi.
(torna all'indice)

Sono stati conferiti all’unanimità i seguenti incarichi
direttivi e semidirettivi:
- Presidente del Tribunale di Pistoia alla dott.ssa Carla
Carnesecchi, consigliere della Corte d’Appello di Firenze;
- Presidente del Tribunale di Gorizia al dott. Matteo
Giovanni Trotta, Procuratore della Repubblica del Tribunale per i minorenni di
Trieste;
- Presidente del Tribunale di Reggio Emilia al dott. Roberto
Piscopo, Presidente di sezione del Tribunale di Parma;
- Presidente del Tribunale di sorveglianza dell’Aquila al
dott. Elpidio Simeoni, Procuratore della Repubblica del Tribunale per i
minorenni dell’Aquila;
- Presidente di sezione della Corte d’Appello di Firenze al
dott. Giovanni Bellagamba, consigliere presso la stessa Corte d’Appello;
- Presidente di sezione della Corte d’Appello di Napoli
(due posti) ai dott.ri Vincenzo Trione e Adriano D’Ottavio, Presidenti di
sezione del Tribunale di Napoli;
- Presidente di sezione della Corte d’Appello di Perugia al
dott. Emanuele Salvatore Medoro, Procuratore presso il Tribunale di Spoleto;
- Presidente di sezione della Corte d’Appello di Catanzaro
al dott. Antonio Baudi, Presidente di sezione del Tribunale di Catanzaro;
- Avvocato generale presso la Corte d’Appello di Napoli al
dott. Roberto D’Ajello, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli;
- Avvocato generale presso la Corte d’Appello di Lecce al
dott. Giuseppe Vignola, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Lecce;
- Presidente di sezione del Tribunale di Fermo al dott. Ugo
Vitali Rosati, giudice presso lo stesso Tribunale;
- Presidente di sezione del Tribunale di Foggia al dott.
Antonio De Luce, consigliere della Corte d’Appello di Bari;
- Presidente di sezione del Tribunale di Genova al dott.
Renato Delucchi, giudice presso lo stesso Tribunale;
- Presidente di sezione del Tribunale di Trieste al dott.
Giovanni Sansone, giudice presso lo stesso Tribunale;
- Presidente di sezione del Tribunale di Arezzo al dott.
Mauro Bilancetti, consigliere della Corte d’Appello di Firenze;
- Presidente di sezione del Tribunale di Napoli (sette posti)
ai dott.ri Vincenza Taglierini, Bruno Schisano e Maddalena Salvati, giudici
presso lo stesso Tribunale, ai dott.ri Clemente Minisci, Lucio Della Ragione e
Anna Maria Canale, consiglieri della Corte d’Appello di Napoli, ed alla
dott.ssa Maria Rosaria Cosentino, Presidente di sezione del Tribunale di S.
Maria Capua Vetere;
- Presidente di sezione del Tribunale di Biella al dott.
Lorenzo Fornace, sostituto procuratore della Repubblica di Ivrea;
- Presidente di sezione del Tribunale di Cosenza alla
dott.ssa Antonia Gallo, giudice del Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
- Presidente aggiunto della Sezione del Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Firenze al dott. Antonio Banci, giudice
presso lo stesso Tribunale;
- Presidente del Tribunale per i minorenni di Cagliari alla
dott.ssa Lucia La Corte, consigliere della Corte d’Appello di Cagliari.
Per l’incarico di Presidente di Sezione Tribunale di
Salerno è stato nominato il dott. Nicola De Marco, giudice presso lo stesso
tribunale, con 14 voti (Unicost, MI, Cdl, Berlinguer), che ha prevalso sul dott.
Bruno De Filippis, consigliere della Corte d’Appello di Salerno (MD,
Movimenti, Schietroma).
Il voto ha obiettivamente penalizzato il dott. De Filippis,
già con esperienza direttiva (consigliere pretore circondariale), e si pone in
contrasto con la scelta operata nello stesso plenum con cui è stato conferito
il posto di presidente di sezione del Tribunale di Genova al dott. De Lucchi,
valorizzando - rispetto agli altri candidati - le esperienze semidirettive già
maturate in precedenza.


6. Un pò di chiarezza sulla nomina del Presidente della Corte d'Appello di Catania.
(torna all'indice)

Concorrevano per questo posto direttivo:
- il dott. Antonio Marletta, sostituto, pretore, Consigliere
Pretore dirigente ad Enna, Procuratore della Repubblica ad Enna, Presidente di
sezione della Corte d’Appello di Caltanissetta, Procuratore generale a Reggio
Calabria dal 2001;
- con lo stesso cognome il dott. Guido Marletta, pretore,
giudice, consigliere di Corte d'Appello, consigliere di Cassazione, Presidente
di sezione della Corte d’Appello di Catania dal 1997.
Si trattava indubbiamente di due candidati in possesso dei
requisiti per essere nominati, tanto che in commissione vi era stata
l'astensione del cons. dei Movimenti, il voto del cons. di MI a favore del
primo, il voto dei cons. di Unicost, MD, Buccico e Berlinguer per il secondo.
In plenum è stato nominato il dott. Guido Marletta con 16
voti (6 Unicost, 5 MD, Spangher, Ventura Sarno, Schietroma, Berlinguer); al
dott. Antonio Marletta sono andati 5 voti (2 MI e 3 dei Movimenti ).
Di fronte a candidati in possesso di percorsi professionali
apprezzabili, a livello comparativo a nostro avviso, trattandosi di un posto di
presidente di corte d'appello, andava preferito il dott. Guido Marletta (P.S.
C.A. Catania) che aveva ricoperto positivamente tutte le funzioni giudicanti,
sia di merito (primo e secondo grado), che semidirettive d'appello (pres. sez.
C. appello), oltre che di Consigliere di Corte Cassazione per lungo tempo, con
la conseguente conoscenza del giudizio di legittimità particolarmente utile
nella dirigenza di una corte d'appello. Il dott. Guido Marletta (P.S. C.A.
Catania) prevaleva, pertanto, sotto il profilo del merito; prevalenza che non
poteva essere pienamente bilanciata dalle maggiori esperienze direttive del
dott. Antonio Marletta (P.G. R. Calabria) in considerazione dei concreti profili
di carriera, dell’esperienze semidirettive del dott. Guido Marletta (P. S.C.
A. Catania) e delle funzioni vicarie e di collaborazione svolte proprio presso
la Corte d'appello. Peraltro, in ordine alla concreta valutazione di come sono
state svolte le funzioni direttive, il dibattito in plenum ha evidenziato la
presenza di elementi agli atti del Consiglio, ma non utilizzabili, sollecitando
ancora una volta una riflessione sulla necessità di maggiori e pi puntuali
dati conoscitivi sui candidati. In questo senso vanno accolte positivamente
alcune modifiche alle circolari (inserimento nel fascicolo personale delle
delibere relative alle tabelle), ma altre ne devono essere studiate e la nomina
in questione potrà essere l'occasione per un ulteriore approfondimento
Abbiamo anche chiarito in plenum che nessun rilievo positivo
aveva l'esercizio di funzioni di presidente della commissione tributaria da
parte del dott. Guido Marletta (P.S. C.A. Catania) , ed abbiamo anzi evidenziato
che dovevano valutarsi positivamente le dimissioni presentate (ed accolte)
dall'incarico, in considerazione, a nostro avviso, dell'incompatibilità di
fatto tra tali funzioni e quelle di dirigente di una corte d'appello.
Ovviamente, come emerso nel dibattito, nessun rilievo per noi hanno avuto la
presidenza di una commissione di disciplina per ufficiali di PG e la conoscenza
dell'ambiente, trattandosi di elementi che non riteniamo significativi.


7. Le delibere sull’accelerazione dei tempi di nomina dei direttivi.
(torna all'indice)

a) Il lavoro della quinta commissione: un primo bilancio.

E’ noto che il "richiamo" del Capo dello Stato è
intervenuto mentre la quinta commissione stava tentando di rendere pi rapide
le nomine.
Consapevoli dell’importanza delle questioni sollevate, in
commissione abbiamo operato su due piani: un’ulteriore accelerazione delle
nomine, l’elaborazione di alcuni interventi diretti ad influire positivamente
sui tempi.
Fino ad oggi il lavoro della quinta commissione in materia di
direttivi (cui va aggiunto quello relativo ai semidirettivi) può essere così
sintetizzato:
7 delibere di plenum relative a posti votati della precedente
commissione;
28 nomine deliberate in commissione e definite in plenum;
2 nomine all’esame del plenum;
9 nomine deliberate in commissione, molte delle quali
potranno essere definite dal plenum nel mese di luglio.
Attualmente pendono in commissione 6 pratiche, cui devono
aggiungersi le 8 relative ai posti di presidente di sezione di Cassazione
restituite dal plenum. E’ prevedibile che gran parte di queste procedure siano
definite, entro il mese di luglio in commissione e, forse, qualcuna anche in
plenum.
Residuano 14 pratiche per le quali è in corso l’istruttoria
amministrativa e 7 per le quali stanno per scadere i termini di presentazione
delle domande; su queste si potrà provvedere solo nei prossimi mesi.
Vi è stato un incremento delle definizioni rispetto al primo
anno di consiliatura (quando non era attribuita la competenza per i
semidirettivi), in cui vi furono 21 nomine deliberate in commissione e definite
in plenum, 27 deliberate solo in commissione, mentre nel secondo anno di
consiliatura vi furono 15 nomine deliberate in commissione e definite in plenum
e 6 deliberate solo in commissione.

b) La Risoluzione sui tempi di nomina dei dirigenti degli
uffici.

Per accelerare i tempi la commissione ha proposto tre
delibere approvate dal plenum all’unanimità il 22 giugno.
Si tratta di interventi significativi, che hanno visto il
nostro forte impegno nella fase delle proposte, nell’ampia discussione in
commissione, nel lungo dibattito in plenum.
La principale delibera è quella relativa alla
"Risoluzione sui tempi di nomina dei dirigenti degli uffici" in cui si
procede ad una analisi dei tempi e delle cause dei ritardi, si affermano
numerosi principi da noi fortemente condivisi, si adotta una soluzione sulla
"tempistica" del Consiglio che da tempo tentavamo di perseguire.
Nel dettaglio:
- si sottolinea il fondamentale ruolo dei dirigenti degli
uffici e la necessità di intervenire subito sui tempi, rinviando ad una seconda
fase "la modifica complessiva della disciplina del conferimento degli
uffici direttivi nonch di quelli semidirettivi, sempre pi assimilabili ai
primi alla luce dei maggiori compiti organizzativi attribuiti dal D.Lvo
51/99";
- si analizzano compiutamente gli attuali tempi medi di
nomina: complessivamente 388 giorni, di cui 170 giorni dalla pubblicazione della
vacanza all’iscrizione all’ordine del giorno della commissione, 101 per la
delibera della commissione (in realtà 80 giorni tenendo conto del tempo
effettivo a disposizione, decorrente dell’insediamento che avviene ai primi di
settembre di ciascun anno), 58 giorni per il deposito della motivazione, 59
giorni per l’acquisizione del "concerto" del Ministro della
Giustizia e per la delibera di plenum;
- si individuano le cause dei ritardi nella fase istruttoria,
derivanti in gran parte dall’attesa dei pareri dei consigli giudiziari
richiesti dagli interessati. In proposito si propongono dei rimedi diretti a
semplificare l’attività dei Consigli giudiziari attraverso apposite modifiche
alla circolare sul conferimento degli uffici direttivi (oggetto di una seconda
delibera) e con l’adozione di una circolare ad hoc per la formulazione dei
pareri per il conferimento di uffici direttivi (oggetto di una terza delibera);
- si sottolinea il fondamentale ruolo dei Consigli
giudiziari, gravati sempre da maggiori ed impegnativi compiti, e la necessità
che i componenti di tale organo siano "messi in condizione di svolgere in
modo rigoroso, esauriente e tempestivo i loro compiti che non possono e non
devono essere ritenuti accessori rispetto al lavoro giudiziario, ma, al
contrario, prioritari perch incidono complessivamente sull’efficacia dell’autogoverno
e sul buon andamento dell’amministrazione della giurisdizione".
Si propone una rivisitazione complessiva della disciplina
dell’esonero del lavoro giudiziario, sollecitando la competente commissione
consiliare al fine di:
- verificare la congruità dell’entità dell’esonero
attualmente previsto, in particolare per i distretti di maggiori dimensioni
(quelli rispetto ai quali si è spesso constatato il tempo estremamente lungo
per la redazione dei pareri);
- verificare "l’effettività dell’esonero dal lavoro
giudiziario e la valutazione circa l’opportunità di introdurre strumenti di
verifica costante di tale effettività; risulta infatti necessario evitare che
le problematiche derivanti dall’esonero dei componenti dei consigli giudiziari
e dai carichi del lavoro giudiziario non siano affrontate con i necessari rimedi
organizzativi, ma si traducano appunto nell’ineffettività della disciplina
sull’esonero";
- valutare l’opportunità di prevedere l’esonero dal
lavoro giudiziario in termini di obbligatorietà.
- si individuano le cause dei lunghi tempi del Consiglio
anche nella "riduzione del numero dei componenti del Consiglio" oltre
che "nell’innalzamento dell’età pensionabile". Per la prima
volta, in una delibera unanime, il Consiglio indica due riforme della
maggioranza governativa come cause di ritardi dell’azione consiliare;
- si fissa il tempo entro cui la commissione deve concludere
i lavori e formulare la proposta (per direttivi e semidirettivi), individuato in
novanta giorni, prorogabile in considerazione delle concrete esigenze del
procedimento. E’ una scelta estremamente innovativa, con cui per la prima
volta il Consiglio fissa dei tempi per la definizione delle procedure, peraltro
in un settore particolarmente delicato quale quello delle nomine dei dirigenti
degli uffici. E’ una innovazione da noi fortemente voluta e perseguita, su cui
si sono confrontate diverse sensibilità, sfociata in una soluzione che, se pur
non rigorosa come auspicavamo, produrrà i suoi concreti effetti nei tempi della
quinta commissione e potrà essere estesa anche ad altri settori dell’azione
consiliare.

c) Le modifiche alla circolare sulle nomine dei direttivi.
Oltre alla delibera generale "sui tempi di nomina dei
dirigenti degli uffici" è stata adottata una seconda delibera con cui sono
state approvate numerose modifiche alla circolare in materia di conferimento di
uffici direttivi dirette ad accelerare il procedimento, a semplificare le
procedure per i candidati, a razionalizzare e coordinare gli interventi dei
dirigenti e dei Consigli giudiziari, a consentire una migliore acquisizione di
elementi conoscitivi per il C.S.M.
Queste le modifiche:
- pubblicazione anticipata del posto, se possibile
(collocamento a riposo per limiti d’età) sei mesi prima della pubblicazione
della vacanza in modo tale da ridurre al minimo la scopertura dell’ufficio.
Sono stati individuati nel 2006 n.26 magistrati con funzioni direttive che
compiranno i 75 anni e già dal mese di luglio si procederà alle prime
pubblicazioni (4 luglio Presidente Tribunale di Milano, 9 luglio Presidente
Corte d’Appello di Catanzaro).
- obbligo dell’autorelazione da parte del candidato.
- semplificazione del procedimento ed alleggerimento degli
oneri per gli aspiranti.
Il candidato presenterà copia della domanda e
(eventualmente) della richiesta di parere (ex 190 e/o attitudinale) al dirigente
dell’ufficio.
Il dirigente dell’ufficio dovrà predisporre le statistiche
comparate triennali ed il rapporto informativo e trasmetterli entro 20 giorni al
Consiglio giudiziario.
Il Consiglio giudiziario dovrà trasmettere al CSM i pareri
ex 190 ord. Giud. entro 40 giorni e quelli attitudinali entro 60 giorni.
L’acquisizione automatica di statistiche e rapporto
informativo del dirigente semplificherà anche il lavoro dei Consigli giudiziari
per i quali vengono fissati (a differenza degli attuali 20 giorni) tempi che in
concreto potranno essere rispettati.
- si è disciplinato il caso in cui nel triennio anteriore
alla data della vacanza l’aspirante abbia già ottenuto un parere
attitudinale: il dirigente dell’ufficio ed il Consiglio Giudiziario
provvederanno alla redazione del rapporto informativo e del parere solo nel caso
in cui risultino elementi che comportino la modifica della precedente
valutazione finale di idoneità o inidoneità. Con tale soluzione è stato
individuato un punto di equilibrio tra l’esigenza di avere elementi
conoscitivi sempre attuali (che imporrebbe di richiedere continui aggiornamenti
in presenza anche di elementi ulteriori e significativi) e quella di evitare un
ulteriore aggravio di lavoro per i dirigenti e per i consigli giudiziari.
Allo stesso modo si comporteranno dirigenti e Consigli
giudiziari nel caso in cui l’aspirante richieda un nuovo parere, pur avendolo
ottenuto nel triennio; si eviteranno così le disparità derivanti dal fatto che
alcuni Consigli giudiziari provvedono comunque a formulare un nuovo parere.
- il Presidente della Corte d’Appello trasmetterà con
cadenza trimestrale i dati relativi ai pareri resi dal Consiglio giudiziario,
con l’indicazione degli eventuali ritardi al fine di consentire al Consiglio
di venire a conoscenza di eventuali situazioni di "sofferenza" e di
apprestare i necessari rimedi.

d) La circolare sui pareri attitudinali
Con un’ulteriore delibera viene finalmente adottata una
circolare per la formazione dei pareri per il conferimento degli uffici
direttivi con l'obiettivo di acquisire dati completi per il C.S.M. e di
valorizzare il ruolo dei Consigli giudiziari che questi dati (e valutazioni)
devono fornire.
E' stato condiviso un principio che abbiamo pi volte
affermato: occorrono dati - per quanto possibile - completi ed omogenei per
consentire una compiuta valutazione per il conferimento dell'ufficio direttivo.
Maggiore impegno, dunque, da parte dei dirigenti degli uffici e dei Consigli
Giudiziari nello specificare i dati di fatto richiesti (ed esplicitati) dal
Consiglio nella circolare e, successivamente, nel formulare le relative
valutazioni (nella circolare in modo quasi "maniacale" si richiede di
evidenziare determinati elementi e, infine, "le relative
valutazioni").
Per rendere pi semplice la formulazione dei rapporti e dei
pareri sono stati predisposti degli schemi di moduli, che potranno essere
seguiti da dirigenti e dai componenti dei Consigli Giudiziari, in cui si
ripercorrono analiticamente i dati e le valutazioni richiesti dal C.S.M..,
specificamente elencati in numerose note in cui si riportano integralmente i
testi "rilevanti" delle circolari che disciplinano la materia. In tale
modo il redattore del parere e del rapporto è in condizione di conoscere
immediatamente quali sono gli elementi richiesti.
Il problema delle nomine dei direttivi non sarà risolto da
questa circolare che, però, rappresenta un primo (certamente perfezionabile)
intervento diretto ad ottenere valutazioni effettive e rispondenti alla realtà,
anche se la sua applicazione dipenderà, come sempre, dall'impegno dei dirigenti
e dei Consigli Giudiziari, oltre che dalla concreta azione consiliare.


8. Pari opportunità: solo uno slogan?

(torna all'indice)

Ancora una volta si è posto il problema di dare effettività
al principio delle pari opportunità in magistratura, pi volte sbandierato
nelle affermazioni di tanti consiglieri e non abbastanza praticato in concreto
nell’azione consiliare.
Occorreva deliberare sulla richiesta avanzata da una collega
diretta ad una diversa organizzazione del lavoro, pur se con un figlio di età
superiore ai tre anni.
Pur essendo il caso di semplice soluzione, in VII commissione
avevamo proposto di attendere il parere del Comitato pari opportunità cui si
era rivolta la collega, ritenendo che potessero comunque essere avanzate
proposte o spunti di riflessione. Di fronte all’opposizione di tutti i
componenti della commissione ci eravamo astenuti sulla proposta di delibera.
In plenum, mentre venivano rinviate un gran numero di
pratiche per le pi svariate ragioni, ivi compresa l’assenza di alcuni
consiglieri, abbiamo reiterato la richiesta ritenendo comunque opportuno
acquisire il parere del Comitato pari opportunità, anche perch non vi era
alcuna urgenza di provvedere. Il dibattito si è così concentrato sulla
funzione e sui poteri del comitato pari opportunità di cui abbiamo sostenuto l’importanza
e la rilevanza per l’azione consiliare in una materia che tocca principi
importanti e che dovrebbe vedere compatte tutte le componenti della
magistratura. Purtroppo da pi parti è emersa una concezione riduttiva del
ruolo del comitato, di cui è stata esclusa la natura di "articolazione
consiliare", ed è prevalsa la volontà di trattare la pratica in modo
assolutamente "burocratico". Abbiano ritenuto di sottolineare il
nostro dissenso dal modo con cui è stato approcciato il problema votando (da
soli) contro la delibera.


9. Il divieto di utilizzo dei GOT anche nei collegi penali già incardinati.

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Il Consiglio, nel confermare il divieto di utilizzo dei GOT
nei collegi dibattimentali, ha bocciato (contrari solo i consiglieri di MI,
Primicerio e Stabile) le tabelle del Tribunale di Frosinone nella parte in cui
prevedevano l'utilizzo di un GOT per il prosieguo di giudizi già incardinati,
anche in considerazione della bocciatura delle precedenti tabelle proprio per
l'erroneo utilizzo dei giudici onorari.
Ciò determina l’effetto di dover rinnovare l’attività
istruttoria sino a quel momento espletata, qualora le parti lo richiedano, ma è
indubbio che con questa delibera il C.S.M. ha ribadito il principio pi volte
affermato dell’impossibilità senza deroghe dell’utilizzo dei GOT nei
collegi, principio che ha anche una sua radice costituzionale.


10. La prova preselettiva del concorso per uditore giudiziario: è un requisito di validità della nomina?

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Un candidato non viene ammesso alla prova scritta perch
avrebbe dato una risposta errata a uno dei quiz, superando la soglia di
tolleranza degli errori (5). Il T.A.R. in sede cautelare, sulla base del rilievo
che invece la risposta era esatta, ammette con riserva. La prova scritta viene
superata e nel frattempo anche la sentenza di merito conferma che la risposta al
quiz era corretta. Il candidato, ammesso agli orali, li supera. Il Consiglio,
senza alcun rilievo o osservazione da parte del Ministero, approva la
graduatoria finale, il Ministro emette il decreto di nomina e l’uditore inizia
il tirocinio.
Il Consiglio fa appello contro la sentenza di merito, ma l’uditore
chiede la revoca della determinazione assunta, invocando il principio del
cosiddetto assorbimento, in base al quale il giudizio amministrativo (di primo
grado o d’appello) diventa improcedibile se l’amministrazione adotta
provvedimenti satisfattivi dell’interesse del privato, diversi e ulteriori
rispetto a quelli meramente esecutivi del provvedimento cautelare o di merito.
La Nona commissione ha proposto al plenum di invitare l’Avvocatura
dello Stato a rinunciare all’appello essendosi verificato il c.d.
assorbimento. In senso contrario non potrebbe invocarsi, secondo la commissione,
la sentenza del Consiglio di Stato (sez. IV, 6 maggio 2004, n. 2797) che ha
escluso l’applicazione di tale principio in un caso particolare in cui il
giudice amministrativo aveva annullato l’esclusione dalla prova scritta del
concorso notarile in quanto il mancato superamento della prova preselettiva
sarebbe derivato da un vizio del bando di concorso che prevedeva un tempo troppo
esiguo per le risposte. In tal caso, se anche il candidato avesse superato le
prove e fosse stato nominato, sarebbe infatti sopravvissuto l’interesse dell’amministrazione
a coltivare l’appello per salvaguardare il bando e, quindi, la validità dell’intero
concorso.
Ma ciò che è pi importante, ha motivato la commissione,
è che la prova preselettiva del concorso in magistratura non è una prova di
esame, come è dimostrato dal fatto che dal mancato superamento per due volte
non deriva il divieto di partecipazione a ulteriori prove preselettive. Si
tratta solo di una fase del procedimento diretta ad accertare i requisiti minimi
culturali per accedere alle ulteriori prove, requisiti che evidentemente sono
dimostrati esistenti dal superamento delle prove scritte e orali.
La tesi avanzata nel corso del dibattito in plenum, secondo
cui il superamento della prova preselettiva sarebbe condizione di validità
della nomina, oltre alla rilevata contraddittorietà, finirebbe per assegnare a
tale prova una funzione certamente diversa da quella prevista dalla legge, che,
come è noto, ha inteso introdurre un filtro per accedere alle prove scritte e
orali. E un una terza prova d’esame.
Il plenum ha chiesto un ulteriore approfondimento e la
pratica è tornata in Commissione.
Informeremo i lettori della conclusione della pratica.


11. La ricostituzione della Commissione per la criminalità organizzata.

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Nel plenum dell’8 giugno, sollecitato con una richiesta di
componenti laici e togati di tutti i gruppi in data 4 maggio, si è svolto il
dibattito sulla pratica della seconda commissione (regolamento) avente ad
oggetto la prospettazione dell’opportunità di istituire una nuova commissione
referente per i problemi posti all’amministrazione della giustizia dalla
criminalità organizzata di stampo mafioso e di tipo terroristico.
La pratica è stata aperta con delibera del Comitato di
presidenza del 19 maggio 2004, su richiesta del 20 aprile precedente a firma dei
componenti di Md e del Movimento. La commissione, dopo avere proceduto a un
ampio dibattito e ad un’approfondita istruttoria, con l’audizione del
Procuratore nazionale antimafia (per i problemi della criminalità di stampo
mafioso) e dei Procuratori della Repubblica di Milano e di Roma (per i problemi
di criminalità di tipo terroristico), ha terminato i lavori il 13 dicembre
2004. L’indicazione dei tempi ha un certo rilievo, perch potrebbe anche
essere il segno di qualche difficoltà di percorso della pratica.
La nostra richiesta si basava sul rilievo che l’abolizione
della commissione "antimafia", istituita nel 1995 all’esito di una
lunga evoluzione dei modelli organizzativi dell’impegno del C.S.M. a sostegno
del contrasto giudiziario dei fenomeni di criminalità organizzata, aveva
privato l’organo di autogoverno di un "luogo istituzionale" unico
nel quale potessero confluire le informazioni e dal quale potesse partire l’azione
di stimolo per il superamento dei problemi. Lo smembramento di alcune delle
competenze della "commissione antimafia" tra diverse commissioni
referenti, ad avviso dei proponenti, aveva comportato una drastica riduzione di
iniziative e proposte, in precedenza numerose e di grande spessore, come
documentato in due volumi (il numero 110 e il n. 138) dei Quaderni del C.S.M.
dedicati all’argomento.
Qualche iniziale perplessità sulla persistente utilità
della ricostituzione di un’apposita commissione è stata superata dalle
audizioni. Di Vigna, Spataro, Ferrara, Ormanni, Ionta e Saviotti, i quali hanno
unanimemente sostenuto la necessità che all’interno del Consiglio fosse
ricostituito un unico punto di riferimento per gli uffici interessati. Tutti
hanno anche sottolineato le caratteristiche nuove del fenomeno, sia per quanto
riguarda l’ampiezza, che ha da tempo superato i confini nazionali, che i campi
nei quali l’azione criminale si svolge. In particolare per quanto riguarda il
terrorismo internazionale si sono posti problemi pratici di grande importanza
(costi delle investigazioni, risorse tecnologiche, numero, qualità ed esigenze
di sicurezza di interpreti e traduttori). Si è sottolineato che l’azione del
C.S.M. è necessaria per svolgere funzioni di tramite tra gli uffici giudiziari
e le istituzioni competenti per gli interventi necessari (Parlamento, Governo,
Autorithy), per fornire supporti al coordinamento spontaneo (ex art. 371 c.p.p.),
per risolvere i problemi di costituzione di una banca dati nazionale e di banche
dati distrettuali, per affrontare alcuni problemi organizzativi delle DDA, per
far ripartire l’azione formativa sui temi del contrasto giudiziario alla
criminalità organizzata di tipo mafioso e terroristico.
Quanto alle difficoltà derivanti dalla riduzione del numero
dei componenti si è prospettato, da un lato, la possibilità di accorpamento di
alcune commissioni (seconda e decima, competente per il bilancio) e, dall’altro,
l’opportunità di prevedere una sola riunione settimanale della commissione,
che per sua natura non è legata a un flusso continuo di pratiche.
Il dibattito in plenum ha confermato l’unanimità delle
valutazioni espresse in commissione sulla necessità di ricostituire la
commissione "criminalità organizzata", riportando nel suo seno le
competenze attribuite alla sesta e alla settima commissione all’inizio di
questa consiliatura. Così come per la precedente commissione
"antimafia" la nuova commissione dovrebbe limitare le sue funzioni a
quella di raccolta delle informazioni e di sollecitazione degli interventi delle
commissioni referenti competenti; un osservatorio istituzionale in grado di far
sentire la vicinanza del C.S.M. agli uffici giudiziari interessati.
Queste in particolare le competenze da attribuire alla
commissione: pareri e proposte su interventi legislativi in materia di
criminalità organizzata; monitoraggio delle situazioni degli uffici giudiziari
interessati, verifica di eventuali disfunzioni e sollecitazione di interventi,
anche sulle piante organiche; raccolta ed elaborazione di dati, anche in
collaborazione con altre istituzioni o enti, per sollecitare proposte da parte
delle commissioni consiliari competenti; collaborazione e sollecitazione di
interventi di altri soggetti istituzionali; indicazioni alle commissioni
referenti competenti di interventi in materia di trasferimenti, applicazioni,
conferimento uffici direttivi, formazione in connessione con le problematiche
relative alla criminalità organizzata; visite agli uffici giudiziari; risposte
a quesiti sulle materie di competenza della commissione.
Unica voce contraria all’istituzione della nuova
commissione è stata quella di Di Federico.


12. Un giusto riconoscimento.

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Il C.S.M. ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio
della morte di Carlo Verardi.
A parte le conseguenze economiche a favore degli eredi, si
tratta del giusto riconoscimento all’impegno incessante, ai massimi livelli
qualitativi e quantitativi, che Carlo ha messo nel suo lavoro di magistrato,
come testimoniano il gran numero di colleghi, dei pi diversi orientamenti
ideali e culturali, che hanno avuto occasione di conoscerlo nel corso della sua
breve ma intensa vita professionale.
Il ricordo e l’esempio di Carlo Verardi restano un punto di
riferimento per l’intera magistratura italiana.

Dalle Commissioni

1. Proposte di nomine per incarichi direttivi e semidirettivi.
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La Quinta commissione ha proposto all’unanimità per il
conferimento dei seguenti incarichi direttivi e semidirettivi:

- Presidente di sezione del Tribunale di Caltanissetta al
dott. Marcello Viola, giudice del Tribunale di Palermo;
- Presidente di sezione del Tribunale di Milano alla dott.ssa
Adalgisa Fraccon, giudice presso lo stesso Tribunale;
- Presidente di sezione del Tribunale di Modena (due posti)
ai dott.ri Eleonora De Marco e Flavio De Santis, rispettivamente sostituto
procuratore generale e consigliere della Corte d’Appello di Bologna.
Per l’incarico di Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Sassari è stato proposto il dott. Antonio
Verdoliva, giudice presso lo stesso Tribunale con l’astensione di Fici e
Menditto.
Per l’incarico di:
- Presidente della Corte d’Appello di Trieste sono stati
proposti il dott. Carlo Dapelo, Presidente di sezione della Corte d’Appello di
Venezia (Berlinguer, De Nunzio e Mammone), il dott. Antonio Abate, Presidente
del Tribunale di Verona (Fici e Menditto) ed il dott. Mario Bassi, Presidente di
sezione della Corte d’Appello di Trieste (Buccico).
- Procuratore generale della Corte d’Appello di Trieste
sono stati proposti il dott. Beniamino Deidda, Procuratore della Repubblica di
Prato (Berlinguer, Fici e Menditto) ed il dott. Mario Bassi, Presidente di
sezione della Corte d’Appello di Trieste (De Nunzio e Mammone); astenuto
Buccico.
Il T.A.R. del Lazio, su ricorso del dott. Giancarlo Armati,
con sentenza del 29-11-2004 ha disposto l’annullamento della delibera
consiliare con la quale al dott. Giuseppe Vacca era stato conferito l’incarico
di Procuratore generale della Corte d’Appello di Perugia.
La Commissione ha rinnovato la valutazione imposta dalla
decisione del giudice amministrativo, rinnovando a maggioranza (Berlinguer, De
Nunzio, Mammone e Marotta) la proposta del dott. Vacca, mentre due voti (Fici e
Menditto) sono andati al dott. Armati, Procuratore della Repubblica di Viterbo


05 07 2005
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