Traccia per la preparazione del lavoro del gruppo di studio che ha per tema: Dialogo processuale e conciliazione 1. Premessa. Il tema oggetto del gruppo riguarda la conciliazione quale metodo per la risoluzione dei conflitti che può trovare attuazione prima o durante il processo, con o senza la presenza del giudice, ma pur sempre con lo sfondo del procedimento giudiziario, sia perché la parte si è rivolta al difensore per iniziare la via contenziosa, sia perché il procedimento è già pendente. Si tratta alllora di individuare i diversi ruoli che i difensori, il giudice e le altre categorie professionali possono svolgere per favorire una soluzione non autoritativa della controversia. E il punto di vista delle parti. Tra i punti cruciali della riflessione è l’importanza del ruolo dei difensori prima che il processo inizi e la specificità della conciliazione svolta dal giudice, in un duplice senso: da un lato, per verificare la sua compatibilità con la funzione del decidere (ed eventualmente se la questione della compatibilità sveli, in realtà, un’esigenza di formazione o risieda in problematiche di differente struttura delle funzioni); dall’altro, e il punto è connesso all’altro, per cogliere le peculiarità che può presentare la conciliazione tentata dal giudice (quale modello di conciliazione). Un tema che sarà sicuramente al centro delle prossime elaborazioni è poi quello della conciliazione tentata dal consulente tecnico, anche alla luce delle novità introdotte dalla novella del codice di rito. La riflessione coglie infine anche le recenti esperienze, realizzate in alcuni tribunali, che inseriscono brevi parentesi nel processo per consentire la conciliazione in sede non conteziosa (vedi progetti di Grosseto, Milano, Prato e altri uffici) L’idea di fondo della traccia è basata sulla consapevolezza che esista una galassia di tutele e le modalità di soluzione dei conflitti possano essere diverse a seconda dei casi, del tipo di conflitto. E che la conciliazione tentata o favorita dai difensori, dal consulente tecnico e dal giudice rientri nella galassia. La valorizzazione della conciliazione giudiziale appare importante anche per le pre-condizioni che sottintende: il dialogo processuale come perno per il progressivo raggiungimento della soluzione della controversia sia in sede conciliativa sia nella fase decisoria. Dialogo che impone il superamento del c.d. divieto dell’anticipazione del giudizio, espressione impropria e incongrua, utilizzata per ritenere vietata la prospettazione della valutazione del giudice sul materiale processuale allo stato degli atti, valutazione dunque provvisoria e modificabile. L’attenzione alla dimensione conciliativa riporta al centro del processo civile il tema della comunicazione e del dialogo e dunque la contaminazione con altri saperi (psicologico, linguistico), tema comune agli altiri gruppi di lavoro. 2. Temi. Fase preparatoria pre-processuale: • ruolo degli avvocati nella fase preliminare di consulenza prestata al cliente; • relazione tra avvocato e cliente (aspetti deontologici, aspetti psicologici, aspetti linguistici). • tentativo di conciliazione svolto dai difensori in questa fase: proposte di schemi di svolgimento delle sessioni: I sessione: incontro tra le parti; II sessione: incontro riservato dell’avvocato con la parte; III sessione: incontro congiunto finale. • redazione di lettere-tipo utilizzabili dall’avvocato contenenti, tra l’altro, l’invito ad avviare un tentativo di conciliazione, con il difensore della controparte o senza, prima di iniziare la causa; • primo contatto tra giudice e parti: organizzazione del tentativo di conciliazione secondo la novella della legge 80/2005 e della legge 263/05; eventuali regole di protocollo aggiuntive sui criteri condivisi; possibilità di fissare l’udienza ex art. 185 già con il decreto 168 bis per tipologie di cause •proposte de iure condendo sulla possibilità: a) di rendere obbligatorio il tentativo di conciliazione svolto dagli avvocati nella fase preprocessuale; b) rivalutare in sede di revisione delle tariffe forensi l’attività di conciliazione preprocessuale. Fase processuale: • specificità della conciliazione giudiziale; • individuazione ‘flessibile’ del momento in cui disporre la conciliazione ex art. 185 cpc a seconda della natura e delle esigenze della causa (udienza ex art.183 cpc; seconda udienza ex art. 183 cpc; dopo la concessione dei termini per memorie etc.); • fasi: •preparazione: a) colloquio con i difensori; b) interrogatorio libero e introduzione del tentativo di conciliazione: prospettazione da parte del giudice degli elementi che aiutino la valutazione delle parti sull'alea della lite, dell'orientamento in diritto, dei fatti rilevanti e bisognosi di prova, etc etc; • cd. problema dell'anticipazione del giudizio da parte del giudice; •tentativo di conciliazione: possibile distinzione di sessioni e coordinamento con il sistema di preclusioni; • ambito della conciliazione giudiziale: conciliazione su diritti e conciliazione su interessi; • relazione tra giudice, parti e difensori; Tecniche di conciliazione. • esame degli aspetti linguistici con attenzione ai linguaggi, verbali e non verbali (compresenza di più codici semiotici contemporaneamente attivi); capacità di ascolto e creazione del “contatto linguistico”; consapevolezza delle dinamiche interazionali e comunicative; • scelte di registro, uso di parafrasi e glosse, sintesi dei nuclei tematici e degli snodi argomentativi, tipologia delle domande (domande aperte, chiuse, ecc.), segnali discorsivi, e così via; • esame dei profili psicologici; le componenti psicologiche dell’interazione; • l'oralità come colloquio processuale in vari momenti del processo, dalla conciliazione alla trattazione delle questioni rilevanti, alla discussione preventiva rispetto ai provvedimenti endoprocessuali e alla sentenza 'in seguito a trattazione orale' (art. 281 sexies cpc): temi trasversali al gruppo sui protocolli e al gruppo ‘decisione’. •La conciliazione in sede di consulenza tecnica, sia nel corso del processo che nella nuova figura della consulenza preventiva introdotta dalla legge n.80/05 (art. 696 bis cpc); • Protocolli d’intesa tra uffici giudiziari e organismi di conciliazione per introdurre, nel corso del processo, la possibilità di svolgimento di procedure conciliative non giudiziali: verifica delle esperienze in corso (Milano, Prato, Grosseto e altri), valutazioni dell’efficacia e prospettive di sviluppo. Individuazione di tipi di cause o delle condizioni in cui è auspicabile promuovere, anche dopo l’inizio del processo, la conciliazione stragiudiziale (es. controversie che siano espressione di una conflittualità “seriale” tra soggetti legati da rapporti permanenti, ecc).