Le emergenze del Professor Panebianco

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Il professor Panebianco è un autorevole docente universitario di Scienze politiche e un ascoltato editorialista del Corriere della sera.

Però non è un giurista e leggendo i suoi editoriali lo si comprende subito.

Il Professore quest'estate si è esercitato in progetti di riforma (costituzionale) coi quali ha dapprima propugnato (editoriale del 15 agosto) una sorta di "potere legale di tortura" finalizzato a evitare la perpetrazione di gravi reati a scopo di terrorismo, quindi (editoriale del 3 settembre) di "poteri di emergenza" (da attribuire, come ovvio, all'esecutivo) senza i quali non sarebbe possibile "affrontare il terrore globale".

Sulla tortura gli ha già magistralmente risposto Giancarlo Caselli su L'Unità e non ho nulla da aggiungere se non che le tesi esposte da P. sono, oltre che del tutto al di fuori della Costituzione, della CEDU e della Convenzione europea per la prevenzione della tortura, anche già vecchiotte, di seconda mano. Un giurista americano, Alan Dershowitz, nel suo libro "Terrorismo" (2002, edizione italiana pubblicata da Carocci nel 2003) propone per quei "casi limite" indicati anche da P., la legalizzazione di una tortura "buona" (interrogatori prolungati, privazione del sonno, uso del siero della verità, etc.), da effettuare sotto controllo di un giudice che dovrebbe emettere un torture warrant ("mandato a torturare"), ma (bontà sua) col divieto dell'uso delle botte. Il fatto che il sospettato possa essere innocente e magari del tutto ignaro delle notizie che gli si vorrebbero estorcere con questo trattamento "legale" è un dettaglio trascurato da Dershowitz come da P. , che peraltro (birichino !) non cita nemmeno la fonte primigenia di questa orribile "teoria" che spaccia per sua.

Nel suo secondo intervento P. riprende il tema e lo sviluppa a tutto campo. La sua tesi è questa: esiste una guerra dichiarata da "l'Islam politico" all'occidente; a questa guerra, sfuggente e insidiosa, si può rispondere solo se si dispone di poteri eccezionali, lo stato di diritto è inadeguato e la magistratura non può gestirne, come invece pretende (in Italia), forme e modalità; quindi va sospeso il primo e limitato il potere della seconda. Coloro che criticano questa analisi o sono dei sofisti (Cordero) o errano (Caselli e Scalfari) perch negano ciò che è evidente.

La premessa, diciamolo, è un po' generica. Cosa sia e dove stia questa centrale di un unico Islam "politico" che avrebbe subdolamente dichiarato guerra a tutto l'occidente non si capisce bene e lo stesso P. deve ammettere che il modo islamico è frastagliato, diviso com'è fra sciiti e sunniti, fra moderati e estremisti, eccetera. Poi, se ci ha dichiarato guerra l'Islam politico, P. non si chiede perch non bombardiamo direttamente l'Arabia Saudita, che è uno Stato confessionale e il pi islamico che ci sia, andando a rompere i cabasisi e le teste agli iracheni, che avevano un regime orrendo ma certamente laico ? Mah.

Ammettiamo però per un momento (uno solo, mi raccomando) che esistano non una guerra o pi guerre locali, ma "la" guerra.

E' qui che, gratta gratta, esce fuori la tesi del Nostro Autore, il nocciolo duro del suo discorso.

Se guerra è, allora ci vogliono poteri d'eccezione, innominati perch necessariamente illimitati, e soprattutto va esclusa da qualsiasi forma di controllo di legalità l'odiata magistratura, che persegue i difensori dell'occidente (leggi: i rapitori di Abu Omar) e condiziona il povero potere politico che ha le mani legate. Ora, non è questa la sede per esaminare le complesse questioni che sono emerse, in dottrina e nella giurisprudenza del Giudice dei diritti di Strasburgo, sulla interpretazione da dare all'art. 15 della CEDU, che prevede appunto la possibilità di dichiarare, con precise formalità, l'tat d'urgence in un certo Paese. N si pretende che P. conosca il case-law della Corte europea, fermo nel dichiarare che »la Cour a djà admis à plusieurs reprises par le pass que les enquÃÂ'tes au sujet d'infractions terroristes placent sans nul doute les autorits devant des problèmes particuliers. Cela ne signifie pas toutefois que celles-ci aient carte blanche, au regard de l'article 5, pour arrÃÂ'ter et placer en garde à vue des suspects, à l'abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu'elles choisissent d'affirmer qu'il y a infraction terroriste ». Da lì numerose condanne al Regno Unito, alla Turchia, ma anche all'Italia e alla Francia, per abusi su arrestati e detenuti, per omesso controllo sulla polizia, per reimpatri illegali.

Ma a P. importa poco di fonti interne e internazionali e del loro rispetto e sembra preoccupato solo di una cosa: meno potere ai giudici (anche a quelli di Strasburgo, evidentemente) e pi discrezionalità all'esecutivo. A questo punto i suoi articoli, lungi dall'affrontare seriamente un problema reale come quello del contrasto, nel rigoroso rispetto del diritto, alle forme di terrorismo di qualunque specie, mostrano il loro vero scopo, quello di rilanciare nel dibattito interno italiano il tema, caro a molti pur se sconfitto dal voto popolare al referendum di giugno, della inadeguatezza della nostra Costituzione rispetto ai tempi che viviamo.

Speriamo che le inesistenti reazioni politiche a queste pericolosissime stupidaggini lanciate in prima pagina dal maggior quotidiano italiano non significhino che qualche orecchio sia disponibile ad ascoltare le sirene dell'emergenza infinita. Non si sa mai. Vigilate gente, vigilate.

07 09 2006
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