CRONACHE DAL CONSIGLIO
Maria Giuliana Civinini, Luigi Marini,
Francesco Menditto, Giuseppe Salmè, Giovanni Salvi
NOTIZIARIO N. 54 marzo 2006
OGGETTO: plenum 8,9, 15, 22 e 23 marzo 2006 e
LAVORI DI COMMISSIONE
- Dal plenum
- Le dimissioni di tre componenti del C.S.M.: subentra Marco Devoto;
- Conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi;
- Per un posto di Procuratore aggiunto, meglio chi non ha mai fatto il P.M;
- La designazione del vicario del dirigente non è un provvedimento senza regole;
- L'applicazione delle norme della legge delega dell'ordinamento giudiziario;
- Incontro di studi sull'esecuzione della pena: persone e personalismi;
- Il caso Salmeri;
- La destinazione di un magistrato alla segreteria del C.S.M.
- Dalle Commissioni
Dal plenum
1. Le dimissioni di tre componenti del C.S.M.: subentra Marco Devoto.
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L'8 marzo il Consiglio ha accettato le dimissioni di tre
suoi componenti: gli avv.ti Nicola Buccico e Gianfranco Schietroma, laici, ed il
togato dott. Lanfranco Tenaglia, tutti candidati al Parlamento nelle prossime
elezioni politiche.
Il 15 marzo il Consiglio convalidava l'elezione a componente del dott.
Marco Devoto, Presidente di sezione del Tribunale di Genova, che subentra al
dott. Tenaglia, quale primo dei non eletti nel collegio unico nazionale dei
giudici di merito.
In una situazione, in cui le Camere sono sciolte, appare chiaramente
difficile che i due componenti laici possano essere sostituiti, tenuto conto
altresì che questo Consiglio è in scadenza a luglio ed il nuovo Parlamento
poco dopo il suo insediamento dovrà occuparsi dell'elezione dei componenti
laici del futuro Consiglio.
La mancanza di due componenti determinerà un'indubbia difficoltà nell'ordinario
funzionamento dell'attività consiliare.
2. Conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi.
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Sono stati conferiti all'unanimità i seguenti incarichi
direttivi e semidirettivi:
- Presidenti di sezione della Corte di Cassazione (5
posti) ai dott.ri Vincenzo Proto, Giuseppe Cosentino, Edoardo Fazzioli,
Roberto Preden e Giorgio Lattanzi, tutti consiglieri della Corte di
Cassazione;
- Presidente del Tribunale per i minorenni di Messina al dott. Francesco
, Presidente del Tribunale di Mistretta;
Deodato
- Procuratore della Repubblica di Piacenza al dott. Lucio Bardi
,
Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Monza;
- Procuratore della Repubblica di Lodi al dott. Giovanni Pescarzoli
,
sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano;
- Presidente di sezione del Tribunale di Trani alla dott.ssa Cesaria Carone
,
consigliere della Corte d'Appello di Bari;
- Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Salerno al dott. Umberto Zampoli
,
sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Salerno. - Presidente del Tribunale per i minorenni di Messina al dott. Francesco
3. Per un posto di Procuratore aggiunto, meglio chi non ha mai fatto il P.M.
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La nomina del Procuratore Aggiunto di Venezia si presta
ancora una volta a sconfortanti considerazioni sulla coerenza della maggioranza
consiliare (Unicost - Mi - Polo) nell'applicazione delle circolari e dei criteri
in tema di nomina dei dirigenti.
Il dr. Mastelloni concorreva tanto al posto di Presidente Aggiunto GIP di
Venezia che a quello poi assegnatogli.
MD ha proposto, ovviamente, che le doti del dr. Mastelloni (il quale ha nella
quasi totalità della sua vita professionale fatto il Giudice istruttore e il
GIP) venissero valorizzate nella funzione di Presidente Aggiunto GIP. Invece si
è voluto andare ogni oltre regola, attribuendogli punteggi per omologhe, cui
non aveva diritto e attitudini specifiche per un ufficio nel quale non aveva
mai, neppure per un giorno, esercitato le sue funzioni, rispetto al dr.
Giovagnoli.
Omologhe: Paradossalmente nella proposta di maggioranza erano stati
attribuiti al dr. Mastelloni due punti in omologhe e solo 1,5 al dr. Giovagnoli,
pur avendo il primo esercitato per un periodo sensibilmente inferiore le
funzioni di giudice istruttore, considerate corrispondenti a quelle di P.M. e
pur avendo invece il secondo esercitato le funzioni di P.M. per un maggior
numero di anni. Solo a seguito delle osservazioni critiche (e - occorre
ammetterlo - anche un pò ironiche dei consiglieri dei Movimenti e di Md) è
stato presentato un emendamento correttivo, che ha riconosciuto al dr.
Mastelloni 1,5 punti, ma che ha confermato il punteggio attribuito al dr.
Giovagnoli.
Inutilmente è stato fatto notare che solo per un'antica corrispondenza,
ormai non pi esistente dal 1989, era possibile riconoscere un punteggio di
omologhe al dr. Mastelloni; si è fatto notare ancora che per attribuire il
punteggio di 1,5 occorreva comunque considerare l'intero periodo in cui il
concorrente aveva svolto le funzioni di G.I., benchè ormai da tempo del tutto
residuali - e per alcuni anni esercitate addirittura in relazione a un solo
processo! - rispetto a quelle di GIP (per le quali non vi è la possibilità di
riconoscere il punteggio aggiuntivo); si è aggiunto che nella valutazione
comparativa (e nell'esercizio del potere discrezionale del C.S.M. di attribuire
il punteggio aggiuntivo) andava certamente considerato anche che le ragioni
della parificazione tra G.I. e p.m. erano andate scemando con l'introduzione del
nuovo codice.
Inutilmente si è fatto notare che, al contrario, era assurdo non riconoscere
il punteggio massimo (2 punti) al dr. Giovagnogli, il quale aveva quasi quindici
anni di esercizio continuativo delle funzioni di P.M. e ciò sulla base di una
lettura del tutto arbitraria della circolare. Questa infatti prevede che si
possano assegnare fino a due punti per le funzioni omologhe, quando le stesse
siano state lodevolmente esercitate per almeno 8 anni negli ultimi 20; solo in
via di prassi, in questa consiliatura, si era poi ritenuto di porre delle
scansioni temporali, così che il punteggio massimo di 2 viene attribuito dopo
il 15 anno; si è allora fatto osservare che in pi occasioni si era,
all'unanimità. considerato questo un mero criterio indicativo, da superare
quando vi fossero un breve periodo in meno e al contempo elementi da cui si
potesse dedurre che le funzioni erano state espletate lodevolmente. Così, per
meno di 4 mesi mancanti al dr. Giovagnoli, la sua esperienza di P.M. è stata
considerata pari (e in un primo momento addirittura inferiore) a quella di un
magistrato che le funzioni specifiche non aveva mai svolto.
Attitudini: Quanto sin qui detto rende ancora pi evidente
l'inadeguatezza dei criteri comparativi adottati nella proposta di maggioranza
per valutare l'idoneità dei due candidati alle funzioni specifiche: l'uno non
ha mai messo piede in Procura; l'altro non solo ha trattato alcuni dei pi
delicati procedimenti in materia di criminalità organizzata e di terrorismo,
con ottimi risultati, ma ha anche a lungo svolto di fatto le funzioni di
aggiunto a Bologna, coordinando anche il settore informatico.
E' chiaro che se si fosse trattato del posto di aggiunto GIP, i discorsi
sarebbero stati rovesciati. E infatti per quel posto MD ha proposto Mastelloni.
4. La designazione del vicario del dirigente non è un provvedimento senza regole.
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Il 23 marzo il C.S.M. non ha approvato il decreto con cui il
Presidente del Tribunale di Napoli un mese prima aveva designato il dott.
Montella, quale magistrato vicario destinato a presiedere il tribunale, essendo
nel frattempo cessato dal servizio per raggiunti limiti d'età il dott. De
Falco.
Il provvedimento, emesso ai sensi dell'art.104 Ord. giud., si inscrive all'interno
dell'ambito organizzativo dell'ufficio ed ha natura tabellare.
Nel caso di specie il Consiglio ha rilevato che il Presidente del Tribunale
non aveva effettuato alcuna valutazione comparativa tra i presidenti di sezione
dell'ufficio, tenuto conto dei vari incarichi di coordinamento cui essi erano
stati destinati.
Inoltre, al provvedimento in questione non può essere apposta la
declaratoria di immediata esecutività, dal momento che l'art.104 cit.
regolamenta già la supplenza del dirigente dell'ufficio con una disposizione
di carattere generale, per cui il supplente è individuato tra il pi anziano
in ruolo dei presidenti di sezione; ciò al fine di non privare l'ufficio del
ruolo dirigenziale.
Tale decisione giunge a distanza di un mese circa dall'altra (adottata il
15 febbraio), con la quale la non approvazione aveva colpito la designazione del
Presidente vicario della Corte d'Appello di Bologna.
In questo caso la scelta intervenuta sul dott. Castiglione è stata censurata
sia perch fondata sulla circostanza che il predetto magistrato aveva la
residenza a Bologna, elemento ritenuto inconferente rispetto alla scelta del
vicario, sia perch ancora una volta nessuna valutazione comparativa era stata
effettuata tra i vari presidenti di sezione, alcuni dei quali in possesso da
tempo di incarichi di coordinamento.
La non approvazione a distanza di poco tempo di questi due provvedimenti di
designazione del vicario deve richiamare l'attenzione sulla delicatezza di
queste decisioni ed in particolare sul fatto che esse, pur nell'ambito di una
discrezionalità che le caratterizza, non sono prive di parametri normativi di
riferimento e devono rispondere ai criteri di logica, congruenza ed adeguatezza
di qualsiasi provvedimento di amministrazione della giurisdizione.
5. L'applicazione delle norme della legge delega dell'ordinamento giudiziario.
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Sull'applicazione del decreto delegato sulla Cassazione da
parte del C.S.M. molto è stato scritto e, dopo la delibera del gruppo
consultivo della Cassazione e il comunicato della GEC dell'ANM, poco c'è da
aggiungere, se non che ognuno di noi continuerà a portare avanti - con rigore -
nella sede che gli compete le proprie convinzioni.
La delibera consiliare sui destinati d'appello in Cassazione non è, però,
l'unica adottata sulla possibile applicazione e sugli effetti dei decreti
delegati in materia di ordinamento giudiziario. In altre delibere, cui abbiamo
contribuito in modo determinante, è affermato univocamente il principio
fondamentale secondo cui, pur se - com'è ovvio - il Consiglio deve
applicare i decreti delegati, lo farà all'atto della loro entrata in vigore
senza alcuna anticipazione.
In tal senso:
- la delibera plenaria del 15 marzo con cui, a un Procuratore Generale che
poneva un quesito sulla possibile interpretazione dell'art. 2 lett. r) del
decreto delegato in materia di permanenza ultradecennale del magistrato nella
stessa sede, si è risposto "che la stessa non ha efficacia precettiva
diversa da quella di principio cui deve attenersi il legislatore delegato e che
ogni attività interprtetativa deve essere necessariamente rinviata allorquando
entrerà in vigore il relativo decreto delegato".
Analoga delibera è stata adottata il 22 marzo in ordine ad altro quesito in
materia di ultradecennalità. - la delibera del 9 marzo con cui la settima commissione ha risposto a una
nota del Procuratore Nazionale Antimafia nella quale, premesso che prima
dell'entrata in vigore della norma sulla ultradecennalità contenuta nella L.
150/2005 e relativo decreto delegato, sarebbe maturato il termine massimo di
permanenza alla DDA (oggi di otto anni complessivi) per numerosi magistrati, si
chiedeva: 1) quali effetti avesse detta norma sul termine di permanenza alla DDA
(automatico aumento del termine da 8 a 10 anni); 2) se dovesse comunque, nelle
more, darsi corso alle procedure di avvicendamento previste dalla circolare
consiliare per i magistrati che avevano appena maturato il termine massimo di
permanenza alla DDA.
La commissione ha risposto al primo quesito in modo interlocutorio,
segnalando che la questione interpretativa era in corso di esame, al secondo
affermando in modo inequivoco la piena applicabilità della disciplina vigente
contenuta nella circolare sulle tabelle 2006-2007, con la conseguenza che le
procedure di avvicendamento alla DDA non possono essere sospese.
Alle delibere ufficiali del Consiglio va aggiunto il contenuto del dibattito
tenutosi il 3 e 4 febbraio tra i componenti della settima commissione, i
Presidenti di Corte, i Procuratori Generali e i componenti dei Consigli
Giudiziari sulla circolare per la formazione delle tabelle 2006-2007.
Pi di un Procuratore Generale pose in quella sede il quesito sulla
opportunità o meno di richiedere agli uffici requirenti la predisposizione dei
criteri organizzativi sulla base delle specifiche disposizioni contenute nella
circolare, pur se era imminente l'entrata in vigore della nuova disciplina che,
come sappiamo, prevede la "gerarchizzazione" delle Procure.
Tutti i componenti (togati) della commissione risposero che doveva essere
applicata la disciplina vigente e che non era consentito alcun differimento;
all'atto della eventuale e futura entrata in vigore il Consiglio sarebbe
intervenuto per disciplinare la materia. Nell'intervento del nostro componente
della settima commissione (Menditto) è stato sottolineato che i Procuratori
Generali, in quanto titolari del poteri di vigilanza, e i Presidenti della Corte
d'appello, quali Presidenti del Consiglio Giudiziario, avevano l'obbligo di
verificare il rispetto dei tempi di presentazione delle proposte da parte dei
Procuratori della Repubblica e, comunque, di evitare che vi potessero essere
ritardi non consentiti.
Ed ancora è stato affermato che, in ogni caso, il Consiglio in sede di
applicazione del decreto delegato sulle Procure avrebbe dovuto esercitare
pienamente i suoi poteri interpretativi con specifico riferimento ai principi
fondamentali in materia di status, poteri e doveri dei magistrati desumibili
direttamente dalle norme costituzionali: ad esempio, se lo stesso legislatore
prevede che i Procuratori predispongano dei criteri organizzativi e che questi
debbano essere trasmessi al Consiglio, evidentemente deve riconoscersi un
margine di controllo in capo allo stesso Consiglio.
Anche gli interventi degli altri consiglieri della settima commissione togati
non si discostarono da quanto da noi sostenuto.
6. Incontro di studi sull'esecuzione della pena: persone e personalismi.
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Nel plenum del 16 marzo il C.S.M. ha disposto (a
favore UPC, MI, laici della CDL; contrari MD, Movimento) che 13 magistrati del
p.m., in precedenza ammessi con analoga delibera plenaria, fossero esclusi dal
corso sull'esecuzione che iniziava il lunedì successivo.
La ragione pubblicamente indicata per l'estromissione è che i magistrati
suddetti non avevano attestato di essere addetti all'esecuzione penale. Tutti
sapevamo in realtà che il problema era nato dal fatto che un sostituto
procuratore generale di Milano (Franco Misto), componente della
"Commissione pena" istituita dal Csm, dopo approfondite valutazioni,
era stato ammesso per essere notoriamente uno dei maggiori esperti italiani
della materia e che ciò aveva provocato la protesta di altro sostituto
procuratore generale, addetto all'esecuzione ma con un numero di frequenza ai
corsi molto alto; il che secondo le regole dettata per le ammissioni lo aveva
sfavorito.
Abbiamo inutilmente fatto osservare - durante due giorni di discussione prima
in Commissione e poi in plenum - che nel bando non era richiesta per i
p.m. alcuna attestazione circa l'attuale esercizio di competenze in materia di
esecuzione (a differenza che per i giudici) e che una diversa tardiva lettura
del bando non poteva portare all'esclusisione degli ammessi. Inoltre abbiamo
inutilmente fatto rilevare che i magistrati suddetti erano stati comunque
ammessi secondo criteri obiettivi (numero di precedenti partecipazioni a
incontri di formazione) e che anche le attestazioni prodotte da alcuni erano
assai incerte (sempre a causa della mancanza di chiarezza del bando: vi era chi
aveva attestato semplicemente di aver trattato l'esecuzione penale e chi di
esservi addetto ecc.).
Abbiamo inutilmente fatto rilevare che era ingiusto far ricadere le nostre
incertezze interpretative sui magistrati già ammessi, per di pi a pochi
giorni dal seminario.
Abbiamo quindi proposto: 1. di modificare per il futuro il bando in maniera
da rendere chiare le condizioni di partecipazione e le attestazioni necessarie;
2. di ammettere per questo bando anche i 13 magistrati in pi, oltre quelli
già selezionati in base al numero dei corsi.
La maggioranza ha invece voluto arrivare a uno scontro, per di pi a tre
giorni dall'inizio del corso, causando ai colleghi già ammessi un inutile e
umiliante danno. Ma la maggioranza ha raggiunto il risultato: fuori, insieme ad
altri 12 p.m., Franco Misto. Peccato che non sia stato ammesso l'altro
sostituto che aveva sollevato il caso. Qualcuno deve avere pensato che un
pareggio è sempre meglio di una sconfitta.
7. Il caso Salmeri.
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I fatti: nell'ambito del concorso per uditori già
concluso, si erano verificati alcuni casi di candidati che, esclusi al termine
della prova preselettiva per un numero di errori eccessivo, avevano fatto
ricorso al T.A.R. contro l'esclusione; fra questi il dr. Salmeri (7 errori),
il quale aveva ottenuto da un T.A.R. regionale la sospensione del provvedimento,
che l'aveva escluso dal concorso e, pertanto, era stato ammesso con riserva
alle prove scritte, poi superate.
Prima che avessero inizio le prove orali il Consiglio di Stato aveva accolto
l'impugnazione del C.S.M. e revocato la sospensiva, con regolare comunicazione
della decisione alle parti. Sulla base di tale comunicazione il Consiglio aveva
a sua volta informato per tempo la Commissione di concorso, che pertanto avrebbe
dovuto non ammettere il dr. Salmeri alla prova orale; così non era stato e il
candidato aveva sostenuto l'orale ed era stato valutato positivamente.
Le ragioni di questo infortunio della Commissione non sono state chiarite, e
per il Consiglio si è posto il problema di reagire alla situazione creatasi con
il possibile ingresso in magistratura di un numero di idonei maggiore di quello
previsto dal bando e dal successivo aumento.
Il giudizio davanti al T.A.R. si è concluso con una pronuncia del giudice
amministrativo favorevole al dr.Salmeri, avendo i giudici ritenuto che il
superamento delle prove scritte e orali da parte del candidato
"assorbisse" i vizi precedenti (in particolare quelli della prova
preselettiva, considerata soltanto come un vaglio preliminare delle conoscenze
generali del candidato) e che la pur erronea ammissione alla prova orale avesse
creato in capo al dr.Salmeri un legittimo affidamento.
Così stando le cose, il C.S.M. doveva decidere se procedere o meno all'impugnazione
della decisione del T.A.R.
Su questo punto abbiamo assistito ad una incredibile spaccatura in seno alla
Nona commissione.
Da parte nostra appariva addirittura doveroso impugnare la decisione del
T.A.R..; non solo il dr. Salmeri non aveva superato la prova preselettiva, ma
aveva partecipato alle prove scritte in base ad un provvedimento di urgenza di
un T.A.R. non competente, poi revocato dal Consiglio di Stato, e, per giunta,
aveva preso parte alle prove orali solo per errore della Commissione.
Ancora, la sentenza del T.A.R. si fonda su una lettura della prova
preselettiva che si pone in contrasto con precedenti decisioni e che omette del
tutto la sua funzione di limitazione del numero dei candidati ammessi alle prove
scritte. Insomma, al di là del fatto che l'ammissione al tirocinio del dr.
Salmeri avrebbe sconvolto la graduatoria del concorso e creato infiniti problemi
di pari trattamento con altri candidati non ammessi alle prove orali, ci
sembrava evidente che il Consiglio dovesse attivarsi per una impugnazione avanti
il Consiglio di Stato. In tal senso concludeva, del resto, anche il parere dell'ufficio
Studi del Consiglio.
Invece, altri componenti la Commissione, e in particolare i cons.Stabile e Lo
Voi, hanno presentato una proposta di segno contrario, che concludeva per la non
impugnazione e l'acquiescenza alla decisione del T.A.R.
Tale conclusione si fondava anche sul richiamo ad un precedente, e cioè al
caso in cui il Consiglio aveva deciso di non impugnare la decisione favorevole
al dr. Molina (vedi notiziari n.47, punto 10, e n.48, punto 11).
A nostro parere il richiamo al caso Molina era decisamente improprio e
stupisce che ancora per tutto il dibattito in plenum sia stato evocato
per sostenere un rischio di contraddittorietà. In quel caso, infatti, la
discussione verteva sulla fondatezza della risposta ad un quesito, ed il
Consiglio aveva ritenuto che la risposta data dal candidato non potesse essere
considerata errata, così che veniva meno il presupposto in fatto della sua
esclusione. Come si vede, un caso del tutto diverso da quello del dr.Salmeri, in
cui gli errori erano pacifici e in cui l'esclusione dalle prove successive era
assolutamente fondata.
Nel corso del dibattito in plenum abbiamo presentato (proponente Fici)
un emendamento che prevede la trasmissione degli atti alla magistratura
requirente, apparendo necessario dissipare ogni dubbio sulle ragioni per cui il
dr.Salmeri venne ammesso a sostenere gli orali nonostante lui stesso e,
soprattutto, la Commissione fossero stati informati della decisione del
Consiglio di Stato. La sola presenza di tali dubbi consigliava, a nostro parere,
la massima prudenza nel dare acquiescenza alla decisione del T.A.R.
Al termine di un aspro dibattito il plenum ha visto mutare le
originarie posizioni di alcuni consiglieri ed ha prevalso la ragionevolezza: con
il solo voto contrario di Lo Voi, Mammone e Stabile e l'astensione di
Primicerio, Riello e Ventura Sarno, l'assemblea si è espressa in favore dell'impugnazione.
8. La destinazione di un magistrato alla segreteria del C.S.M.
(torna all'indice)
Il dott. Maurizio Arcuri, sostituto procuratore della Repubblica di Cassino,
è stato destinato alla segreteria del C.S.M.; sostituisce la dott.ssa Silvia
Coppari, che è stata destinata alla Corte Costituzionale quale assistente di
studio del giudice della Corte, prof.ssa Maria Rita Saulle.
Dalle Commissioni
1. Proposte di nomine per incarichi direttivi e semidirettivi.
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La Quinta commissione ha proposto all'unanimità per il
conferimento dei seguenti incarichi direttivi e semidirettivi:
- Presidente del Tribunale di Cagliari al dott. Leonardo Bonsignore,
Presidente del tribunale di sorveglianza di Cagliari; - Presidente di sezione del Tribunale di Agrigento al dott. Francesco
Messina, giudice del Tribunale di Trapani; - Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Torre Annunziata al
dott. Umberto Lauro, giudice presso lo stesso Tribunale.
Per l'incarico di Presidente del Tribunale di Potenza sono stati
proposti il dott. Giuliano Tagliatatela (De Nunzio, Di Federico e
Meliadò) ed il dott. Vincenzo Maria Albano (Salvi), entrambi Presidenti
di sezione del Tribunale di Napoli; astenuti Berlinguer e Lo Voi.
Per l'incarico di Presidente della Sezione GIP del Tribunale di Bologna
sono stati proposti il dott. Giorgio Floridia (Di Federico, De Nunzio, Lo
Voi e Meliadò), Presidente aggiunto sezione GIP Bologna, ed il dott.
Leonardo Grassi (Salvi), sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello
di Bologna; astenuto Berlinguer.
Per l'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Prato sono stati proposti il dott. Piero Tony (Berlinguer, De Nunzio,
Di Federico, Meliadò e Salvi) ed il dott. Renzo Dell'Anno (Lo Voi),
entrambi sostituti Procuratore Generale presso la Corte d'Appello Firenze.
Per l'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Pistoia sono stati proposti il dott. Renzo Dell'Anno (Berlinguer, Di
Federico, Lo Voi e Salvi), sostituto Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello Firenze, ed il dott. Ugo Adinolfi (De Nunzio e Meliadò).
Per l'incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Varese sono
stati proposti il dott. Ottavio D'Agostino (Berlinguer, De Nunzio, Lo
Voi e Meliadò), giudice presso lo stesso tribunale, ed il dott. Oscar Magi
(Salvi), giudice presso il Tribunale di Milano; astenuto Di Federico.