Presentazione
In nome della Corte costituzionale e in via d'urgenza il Governo ha deliberato l'emanazione del decreto legge n. 241/2004.
In realtà i paletti fissati dalle sentenze n. 222 e 223/2004 della stessa Corte con cui aprivamo il precedente numero della Rivista sono stati aggirati.
Rispetto alla prima sentenza il decreto legge ha attuato la svolta della attribuzione della competenza dell'intero blocco delle procedure di convalida dei provvedimenti amministrativi incidenti sulla libertà personale e della impugnazione avverso i decreti di espulsione, che ne sono il presupposto, al giudice di pace per la sostanziale ragione politica della sua ritenuta maggiore affidabilità (leggi conformazione) rispetto ai giudici togati, "rei" di aver sollevato troppe (non infondate) questioni di legittimità costituzionale e più in generale di eccessiva indipendenza.
A ciò si sono aggiunte molte, non casuali, approssimazioni rispetto al tema centrale posto dalla sentenza n. 222/2004 ovvero la garanzia del contraddittorio e l'effettività del diritto di azione e difesa e corrispondentemente del controllo giurisdizionale su provvedimenti limitativi della libertà personale. In punto di procedura, assistenza del difensore (nella specie delle modalità della sua nomina e del relativo pagamento), contenuto della verifica in sede di convalida dell'accompagnamento immediato alla frontiera.
Il segno del decreto legge è stato quello di un ritorno ad una verifica "cartolare" appena "bocciata" dalla Corte costituzionale con l'aggiunta dell'affidamento della materia ad un giudice "speciale".
Solo parzialmente si è ovviato a queste lacune nella legge di conversione.
In compenso si è risposto alla sentenza n. 223/2004 in campo penale trasformando ciò che fino a ieri era delitto in contravvenzione, ristabilendo arresti obbligatori (anche fuori flagranza di reato), prevedendo pene edittali che consentano l'adozione di misure coercitive fino alla custodia cautelare in carcere.
La copertura penalistica ai massimi livelli di quasi tutte le violazioni ai provvedimenti amministrativi è avvenuta (senza trascurare l'aggravamento delle sanzioni per il procurato ingresso clandestino in assenza di finalità di profitto) nella linea ideologica, iniqua ed irrealistica (per le stesse forze di polizia e per la tenuta del sistema carcerario) della tolleranza zero, che si dovrebbe tradurre nelle intenzioni nella drastica riduzione degli spazi di intervento della difesa e di interpretazione dei giudici.
Si accentuano le caratteristiche speciali del diritto dell'immigrazione, si snatura la funzione dei giudici di pace e dove proprio non si può fare a meno di quelli togati si cerca di limitarne i poteri di controllo.
Prove generali, in un settore giuridico dove la sensibilità garantistica è poco diffusa, di scenari futuri di ordinamento giudiziario e applicazione conformista - pena sanzione disciplinare - della legge.
Sui giudici di pace e sulla difficile ricerca della loro identità rispetto a modifiche normative non coerenti con l'originario disegno conciliativo oltre che deflattivo riflettono in questo numero della Rivista L. Pepino e A. Caputo.
Altri interventi di F. Vassallo Paleologo e M. Acierno trattano di discriminazione rispettivamente nell'ambito del diritto internazionale e in relazione alla riduttiva attuazione nel nostro ordinamento delle direttive comunitarie.
Del rischio di ulteriore traumatizzazione della vittima del traffico di persone nei processi penali e della necessità di un cambiamento delle prassi giudiziarie, parla invece M. G. Giammarinaro.
La sezione della giurisprudenza è ricca di materiale e di approfondimenti che ci limitiamo a segnalare.
G. Savio fa un primo commento delle modifiche penali introdotte dalla citata legge di conversione; L. Gili torna sul tema dell'accesso degli stranieri al pubblico impiego; M. Paggi si sofferma sulle decisioni del Tribunale di Roma sul noto caso Cap Anamur; P.L. di Bari illustra una nuova sentenza della Corte Costituzionale su diritto all'assistenza linguistica e accertamento dell'illecito penale e una interessante questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano in punto di immediata esecutività dei provvedimenti di espulsione; N. Zorzella esamina tre distinte decisioni in materia familiare; mentre sul riconoscimento del danno al lavoratore da inadempimento del datore di lavoro alla sottoscrizione del contratto di soggiorno M. Pipponzi mette in evidenza un'altro provvedimento del Tribunale di Vigevano; L. Miazzi presenta una nuova pronuncia del Tribunale per i minorenni di Bologna a proposito di ultrattività delle misure di affidamento al conseguimento della maggiore età; A. Caputo si occupa di una sentenza della Cassazione in ordine alla problematica definizione del delitto di cui all'art. 14, co. 5 quater, TU.
Nell'osservatorio europeo va infine citata la direttiva del Consiglio U.E. riguardante il titolo di soggiorno esteso alle persone coinvolte in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti. Un messaggio in controtendenza rispetto al contesto nazionale.