Chiudiamo in redazione questo primo numero dell'annata 2001 della Rivista mentre è dato per imminente il deposito della motivazione della sentenza della Corte costituzionale sulle ordinanze milanesi relative ai centri di permanenza temporanea e ai provvedimenti di accompagnamento alla fron-tiera. E' probabile una sentenza interpretatativa di rigetto come già avvenuto a proposito delle questioni relative al procedimento di impugnazione delle e-spulsioni avanti al giudice ordinario decise con le sentenze n. 161, 198 e 227/2000 della stessa Corte. Sarà importante l'articolazione della motivazione, ma non tutti i dubbi sa-ranno prevedibilmente chiariti e la parola tornerà ai giudici. Intanto le ordinanze milanesi, che continuiamo a pubblicare in questo nu-mero, hanno avuto il merito di sollevare l'attenzione dei giuristi e in parte dell'opinione pubblica sulle anomalie di questa forma di detenzione ammini-strativa. La dottrina pubblicistica è stata presente in modo significativo, per quali-tà e numero, all'ottimo convegno organizzato il 26/1 u.s. dall'Università di Ferrara. La serietà e lo spessore delle questioni di costituzionalità sollevate sono state avvalorate nella gran parte degli interventi. Intanto i giudici milanesi non sono più soli nel senso che, come dà conto la giurisprudenza di altre A.G. che pubblichiamo, si diffonde una maggiore attenzione nei provvedimenti di convalida sia sotto il profilo dei presupposti, sia per aspetti attinenti l'esercizio del diritto di difesa. Da segnalare in questo contesto un provvedimento del Tribunale di Roma che, grazie ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, estende il sindacato del giudice ordinario anche ai provvedimenti di accompagnamento alla frontiera di cui si esclude la natura meramente esecutiva. Altra decisione analoga amplia, in applicazione del diritto costituzional-mente tutelato alla salute, il divieto di espulsione a casi di patologie partico-larmente gravi curate in Italia. La Cassazione civile ha emesso a sua volta nuove importanti pronunzie. Pare iniziarsi a sciogliere il groviglio costituito dalle diverse giurisdizioni cui è devoluta la cognizione rispettivamente dei provvedimenti di espulsione e di quelli presupposti di diniego di istanze di rilascio di permesso, per rego-larizzazione e non, ovvero di rinnovo. E' fissato il principio della necessità di un provvedimento del giudice or-dinario, competente sull'espulsione, sulla istanza di sospensione del giudizio in pendenza di quello amministrativo sul diniego. Alcuni giudici di merito iniziano ad applicare questi principi e chiudono il cerchio della tutela ammettendo ricorsi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per la so-spensione nelle situazioni di pregiudizialità, dell'efficacia delle espulsioni. Dell'argomento si parla nel commento di N. Zorzella. Di altra questione sui mezzi di tutela giurisdizionale e in particolare sul reclamo in tema di decisioni sull'unità familiare, così come sui provvedi-menti in materia di discriminazione razziale si tratta in altro commento di M. Acierno. A proposito di famiglia di rilievo un primo arresto giurisprudenziale, sempre della Cassazione civile, che estende la possibilità di ricongiungimen-to familiare. La giurisprudenza è in movimento in quasi tutti i settori. In ambito sportivo c'è una nuova pronuncia sul trattamento discriminato-rio nel tesseramento dei giocatori stranieri. Il settore minorile è in costante crescita di sensibilità e di produzione. Ne dà conto L. Miazzi nel suo intervento di analisi del campo. Un altro punto dibattuto, che molto dice sulla possibilità di un esercizio effettivo del diritto di difesa, è quello del diritto alla traduzione degli atti e alla conoscenza linguistica di cui tratta P.P. Rivello nel suo intervento. Dall'estero giungono indicazioni contraddittorie. L'inchiesta giornalistica di L. Maisano conferma il carattere sovranazio-nale del fenomeno dell'immigrazione e i drammi connessi all'innalzamento di fragili muri nella fortezza Europa. La Spagna fa un passo indietro e dopo circa un anno si dà una stretta, non perché i risultati della riforma da poco approvata siano stati negativi, ma per il timore politico di essere troppo più avanti di altre legislazioni nazio-nali europee, compresa la nostra. Naturalmente la pratica attuazione della virata si rivela più difficile della sua ispirazione ideologica. Se ne parla nell'intervento di L. Melica. Gli Stati europei stentano a darsi una politica comune in materia di immi-grazione. Un segnale in contro tendenza è rappresentato dall'importante comunica-zione della Commissione europea ampiamente analizzata da C. Favilli, au-trice anche (nella sezione delle segnalazioni e recensioni) di un puntuale re-soconto delle attuali politiche europee. Gli Stati dell'Unione sapranno cogliere l'invito a passare dai proclami e dalla politica della «immigrazione zero» o poco più di uno ad un approccio realistico?