09 feb 2004
Art. 1. Convocazione
1. Il Consiglio Giudiziario viene convocato dal Presidente della Corte d'Appello. Le sedute del Consiglio Giudiziario hanno luogo di regola l'ultimo giovedì del mese, in ora pomeridiana, salve le convocazioni determinate da ragioni di necessità ed urgenza, anche su proposta di uno dei componenti.